Decreto decisorio 26 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto decisorio 26/07/2022, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2022
N. 01691/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1691 del 2016, proposto da
UG NN, NZ CC, rappresentati e difesi dall'avvocato Cosimo Schirano, con domicilio eletto presso lo studio VE LA in Lecce, via Taranto, n.92, rappresentati e difesi dagli avvocati Davide Maggiore, Egidio Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Aldo Moro 1;
Comune di Leporano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ruffo, con domicilio eletto presso lo studio Adriano Tolomeo in Lecce, via Guglielmo Oberdan n. 70;
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Prov Lecce Brindisi e Taranto, Soprintendenza Archeologica della Puglia Taranto, Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole Lizzano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota della Regione Puglia, Sezione Assetto del Territorio, AOO_145 Prot. del 13.6.2016 - 0005588 prot. gen., divenuta provvedimento definitivo, come da comunicazione AOO_145/008846 del 6.10.2016, prot. uscita, ricevuta via pec dai ricorrenti il 6.10.2016;
della nota della Regione Puglia, Sezione assetto del Territorio AOO_145/prot. del 3.5.2016 - 0004068 prot. gen., ricevuta dai ricorrenti via pec il 31.5.2016, quale preavviso di diniego;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 5 dicembre 2016;
Considerato che il 27 dicembre 2021 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 22 luglio 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO