Sentenza 23 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5910 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO059 10 / 0 2 CORTE SUPREMA Oggetto Espropensione per p SEZIONE PRIMA CIVILE Decupazione appropriativa. luterus-totalito di calcolo- sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 7437/00 Rosario DE MUSIS 2 2 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron.14-310 Consigliere Dott. Mario ADAMO Rep. 1330 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 15/11/2001 Dott. Stefano BENINI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: LL ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAMILLO SABATINI 150, presso 1'avvocato ANNIBALE FALATO, rappresentata e difesa dagli avvocati ENNIO LABAGNARA e ITALO STAJANO, giusta procura in calce al CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorso;
Richiesta copia studio dal Sig. ricorrente SOLE 24 ORE per diritti € 15+ 112.3. APR. 2002
contro
IL CANCELLIERE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI della PROVINCIA DI BENEVENTO, COMUNE DI SAN LUPO;
- intimati CANCELLERIA 2001 avversO la sentenza n. 374/99 della Corte d'Appello di 2334 NAPOLI, depositata il 15/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2001 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 6.7.1990, Toma- siello AZ conveniva in giudizio davanti al Tribuna- le di NT l'IA di NT ed il Comune di S. Lupo, chiedendo l'indennità per il periodo di occupa- zione legittima, ed il risarcimento del danno per l'occupazione appropriativa di un fondo di sua proprie- tà. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione conve- nuta, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Avverso la sentenza di primo grado, che condannava il Comune al risarcimento, liquidato in L. 123.300.000, già rivalutate, oltre interessi, e all'indennità di 00- cupazione e relativi interessi, proponevano appello 1' IA di NT ed il Comune di S. Lupo. Con sentenza depositata il 15.2.1999, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, condannava gli enti al risarcimento del danno, 2 liquidato in L. 75.749.570, all'attualità, e all'indennità di occupazione, in I. 5.586.917, oltre interessi legali. Ricorre per Cassazione TO AZ, affidan- dosi a due motivi. Nessuno si è costituito per gli enti intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, TO AZ, denunciando violazione dell'art. 346 c.p.c., si duole che la sentenza impugnata non abbia riconosciuto i pro- pri crediti in rapporto alle obbligazioni accessorie, sulle quali aveva provveduto il giudice di primo grado, con statuizioni che sono da ritenere passate in giudi- cato. Con il secondo motivo di ricorso, denunciando vio- lazione degli artt. 2056 e 1223 C.C., censura la sen- tenza impugnata per non aver riconosciuto, riguardo al debito di risarcimento per l'occupazione appropriativa, gli interessi in aggiunta alla rivalutazione. Il primo motivo è fondato. Ferma restando la deter- minazione dell'indennità per l'occupazione legittima, in L. 5.554.917, su cui la Corte d'appello ha ricono- sciuto gli interessi, in ordine all'obbligazione di in- teressi e rivalutazione sul credito risarcitorio del danno da occupazione appropriativa, stabilita dal giu- 3 dice di primo grado, è intervenuto il giudicato, essen- dosi limitato il giudice d'appello a rivalutare il cre- dito all'attualità. La statuizione su quel capo della sentenza di primo grado non è stata appellata dai con- venuti. La statuizione sugli interessi, infatti, ivi comprese le modalità di calcolo, è suscettibile di au- tonomo passaggio in giudicato (Cass. 9.4.2001, n. 5256). Il secondo motivo è assorbito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di condannandosifatto, la causa viene decisa nel merito, l'IA di NT ed il Comune di S. Lupo al pagamen- to in solido degli interessi legali dal 28.7.1985, che risulta essere la data di scadenza dell'occupazione le- gittima, sulla somma, già rivalutata, di L. 75.749.570. Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, as- sorbito il secondo, cassa la sentenza e pronunciando nel merito, condanna l'IA di NT ed il Comune di S. Lupo al pagamento in solido degli interessi lega- li dal 28.7.1985 sulla somma di L. 75.749.570. Condanna l'IA e il Comune al rimborso in favore della Toma- siello dei ¾ delle spese del doppio grado di merito, come liquidate dalla Corte d'appello di Napoli con la sentenza impugnata. Condanna gli intimati alle spese di 4 questo giudizio, di cui L.
1.2 e £ 285.800 per spese Roma 15.11.2001 Il Consigliere estensore Stefano Benini Mifer Ring CELENTA 2002 CAN IN SITATA 3 2 DEPO Oggi: QUIERE дного " 5 00.000 per onorari ham ad EURO 613,75 pari and EURO 147,61 Il Presidente Rosario De Musis Play mis Ju Marie D 10or 129ss 456T FOT12911 вост 18.00 147.11 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia .
1.2012 delle Entrate di Roma 2 il Serie 4 al n. 2483 versate € 1671/ apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)