Articolo 6 della Legge 22 dicembre 1980, n. 873
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 gennaio 1981
Art. 6.
La somma di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49 , e' elevata per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativamente al periodo 1 luglio-31 dicembre 1978, a L. 84.150.000.000.
Le somme indicate nella lettera c) del primo comma dello stesso articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49 , gia' variate con legge 24 marzo 1980, n. 93 , sono elevate, per l'anno 1980 e per quelli successivi, a lire 200.340 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui lire 31.340 milioni riferibili al compenso annuale di fine esercizio ed a L. 13.373.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui L. 2.110.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1981