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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 185 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2023
promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Federico Delitala, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti
appellante
CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Oristano,
presso lo studio dell'Avv. Antonio Pinna Spada, che la rappresenta e la difende per procura speciale in atti
appellata
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
All'udienza del 23-01-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Parte_2
e, per l'effetto, condannare
[...]
l'appellata al pagamento di € 9.386,06, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni;
2) in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità per omessa vigilanza della Parte_2
e, per l'effetto, condannare
[...]
l'appellata al pagamento di € 9.386,06, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni;
3) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità della Parte_2
e, per l'effetto, condannare
[...]
l'appellata al pagamento di € 9.386,06, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni;
4) con vittoria di spese e competenze professionali sia del procedimento di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c., sia del presente procedimento.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte
1) confermare la sentenza impugnata e rigettare l'appello, con vittoria di spese e competenze del giudizio;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16-04-2023 il Tribunale di Oristano rigettava la domanda proposta da per ottenere la condanna della Parte_1 [...]
al Controparte_2
pagamento di euro 9.386,06 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta sul pavimento bagnato della struttura, ove era ricoverato. Le spese erano regolate secondo soccombenza. allegava che: (i) in data 11-08-2014, durante il ricovero presso la Parte_1
MU OC , intorno Parte_2
alle ore 21 si era recato in bagno con l'ausilio delle stampelle, scivolando sul pavimento bagnato e urtando il moncone dell'arto inferiore sinistro (amputato a seguito di un precedente incidente stradale subito nel 2006); (ii) il giorno successivo era stato trasportato da un operatore della cooperativa al Pronto
Soccorso del P.O. di Ghilarza, ove gli era stata diagnosticata frattura di femore sinistro e, successivamente, era stato trasferito al P.O. “San Martino” di Oristano
per essere sottoposto a un intervento chirurgico;
(iii) nei mesi successivi si era sottoposto a numerosi controlli clinici e strumentali, necessari per monitorare l'andamento delle lesioni riportate e in data 16-01-2016 era stato visitato dal medico legale dott. (iv) dalla visita era emersa una menomazione Persona_1
dell'integrità psico-fisica, intesa come danno biologico permanente, derivante da frattura sottocapitata femore sinistro, valutato nella misura del 7% con riduzione percentuale per l'età di 37 anni e personalizzazione del 50% e un danno biologico temporaneo, totale per sette giorni e parziale al 75% per ulteriori 30 giorni, al 50% per ulteriori 30 giorni e al 25% per ulteriori 30 giorni;
(v) in conseguenza di tale evento non avrebbe più potuto utilizzare nessun tipo di protesi, ma solo le stampelle e/o la sedia a rotelle per tutta la vita;
(vi) in data
21-12-2016 aveva proposto ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. per la determinazione del risarcimento dovuto per il pregiudizio subito.
Si costituiva in giudizio la Parte_2
, obiettando che non sussistevano i presupposti per il ricorso ex
[...] artt. 696 e/o 696-bis c.p.c. (per mancanza del presupposto dell'urgenza dell'accertamento né di un'immediata quantificazione degli effetti irreversibili per poter ottenere l'immediato pagamento del danno); contestava che il pavimento fosse bagnato e/o scivoloso in quell'orario e assumeva che il ricoverato aveva probabilmente perso l'equilibrio per causa propria, non imputabile ad anomalie della struttura, escludendo dunque il nesso di causalità
tra le lesioni riportate e l'organizzazione della struttura;
sosteneva, in ogni caso,
che i postumi lamentati erano in parte dovuti a pregresse patologie.
Il tribunale – considerato che il , trovandosi ristretto agli arresti Pt_1
domiciliari presso la madre, la quale doveva sottoporsi in quel periodo ad un intervento chirurgico, era stato in quell'occasione assegnato presso il centro
– escludeva qualsiasi responsabilità della struttura sanitaria in ordine Pt_2
all'evento occorsogli.
In particolare, il primo giudice riteneva che non fosse provata la condizione del pavimento descritta dall'attore, avuto riguardo alle risultanze della prova testimoniale, che attestavano lo stato asciutto della pavimentazione nel momento in cui il era stato soccorso dall'operatore di turno quella Pt_1
sera.
La circostanza che l'ospite della struttura si fosse mosso da solo dalla sua stanza verso il bagno, mediante l'ausilio di stampelle, non era ascrivibile a colpa dell'organizzazione del centro, visto che il soggetto era perfettamente in grado di decidere autonomamente come spostarsi sicché non era necessario che il fosse sotto vigilanza 24 ore su 24. Pt_1
Avverso tale decisione ha proposto appello deducendo: (i) la Parte_1
violazione e/o errata applicazione degli artt. 1176, 1218, 1374 c.c. laddove il
Tribunale non aveva tenuto conto delle obbligazioni gravanti sul presidio sanitario in forza del contratto atipico di spedalità intercorrente tra le parti, dal quale discendeva anche l'obbligo di sorvegliare il paziente in misura adeguata alle proprie condizioni, trattandosi di una comunità destinata ad ospitare pazienti con gravissime forme di instabilità fisica o mentale;
(ii) la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. nella parte in cui il primo giudice non applicava correttamente l'onere della prova posto a carico della struttura ospitante, la quale avrebbe dovuto dimostrare di aver adempiuto alla propria obbligazione di vigilanza e che l'evento traumatico si era verificato per causa ad essa non imputabile.
L'appellante ha quindi insistito per la liquidazione del danno nella misura richiesta di euro 9.386,06 (danno biologico permanente euro 5.282,58; invalidità
temporanea totale euro 332,43; invalidità temporanea parziale al 75% euro
1.068,53; invalidità temporanea parziale al 50 % euro 237,45; invalidità
temporanea parziale al 25% euro 118,73; totale danno biologico temporaneo euro 1.757,14; personalizzazione del 33,33% euro 2.346,34).
Si è costituita la Parte_2
contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
[...] MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'evento è pacifico in causa.
L'11-08-2014 il sig. si trovava a Ghilarza presso la Parte_1
struttura ad alta intensità terapeutica, ivi assegnato Parte_2
durante la vigenza degli arresti domiciliari per il periodo in cui la madre,
nel cui domicilio scontava la misura, doveva sottoporsi ad un intervento chirurgico. Intorno alle 21 il medesimo si era recato autonomamente nei servizi igienici, camminando con l'ausilio di stampelle in quanto privo della gamba sinistra (amputatagli in epoca precedente) senza utilizzare la protesi. In quel frangente era caduto e si era procurato una frattura al femore sinistro.
Secondo la tesi prospettata dall'attore in primo grado, la caduta sarebbe da imputare alle condizioni del pavimento, che era bagnato e quindi scivoloso, tale da pregiudicare l'equilibrio durante la deambulazione;
in ogni caso, sottolineava l'attore, il centro L'Arca era destinato al ricovero di persone con gravi deficit fisici e/o mentali, cui doveva assicurare vigilanza 24 ore su 24.
Nella struttura, infatti, erano ricoverati pazienti affetti da gravissime disabilità cosicché, in osservanza delle comuni regole di diligenza e prudenza che ne connotavano l'attività, la struttura avrebbe dovuto tenere, anche per il tramite dei propri operatori, condotte adeguate alle condizioni dei pazienti.
Il tribunale respingeva la domanda sul presupposto che non era provato il nesso causale tra evento e condizioni della pavimentazione, di talché la caduta rimaneva imputabile alla scelta autonoma del ricoverato di dirigersi verso il bagno, muovendosi con le stampelle senza chiedere aiuto al personale in servizio quella sera.
Con l'appello il non ha contestato gli esiti della prova Pt_1
testimoniale espletata in primo grado, laddove escludevano che alle 21,00
il pavimento del bagno fosse bagnato, bensì l'applicazione dell'onere della prova nella causa risarcitoria per inadempimento della convenuta al contratto di spedalità.
Ha evidenziato l'appellante che la struttura sanitaria era tenuta a garantire l'accudimento del paziente nel periodo del ricovero in modo adeguato alle sue condizioni e patologie e che, nella specie, trattandosi di centro specializzato per l'assistenza a soggetti con gravi forme di disabilità fisica e/o mentale, la convenuta aveva mancato di provare, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1218 c.c., di aver offerto la doverosa prestazione di vigilanza che avrebbe impedito che egli si recasse da solo in bagno e corresse appunto il pericolo di cadere. Le doglianze formulate in ordine al contenuto della prestazione e la violazione delle disposizioni in materia di onere della prova,
complessivamente esaminate, non possono trovare accoglimento.
I fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dal ineriscono Pt_1
senz'altro all'adempimento delle obbligazioni accessorie a quelle strettamente mediche, incombenti sulla casa di cura nei confronti dei degenti.
L'istruzione probatoria espletata in primo grado, però, escludeva che il pavimento percorso dal avvalendosi di stampelle fosse bagnato Pt_1
al momento del suo passaggio;
neppure era allegato che il medesimo aveva dovuto percorrere un tratto lungo e insidioso (per chi deambula con ausilii).
Quanto alla sorveglianza sanitaria, va innanzitutto ricordato che il si trovava presso la struttura della in quanto la Pt_1 Controparte_1
madre – presso cui scontava gli arresti domiciliari – era in quel periodo impossibilitata ad ospitarlo e non per cause direttamente collegate alla sua salute psico-fisica.
Invero, l'attore non produceva in primo grado documentazione medica attestante i gravi disturbi di personalità/patologie mentali di cui è affetto
(Psicosi NAS), oltre ad un ritardo mentale di grado moderato, che ha genericamente allegato soltanto nella comparsa conclusionale del presente grado, mentre nella relazione di consulenza medica depositata in seno al procedimento di istruzione preventiva si dava atto unicamente di una generica patologia depressiva.
Non è dunque apprezzabile quel grado di compromissione dell'auto discernimento che avrebbe suggerito l'instaurazione di un regime di vigilanza dei movimenti del paziente durante il ricovero in modo da impedirgli di compiere atti pericolosi per sé o per altri.
Richiamato il principio secondo il quale “il danneggiato è tenuto a provare
il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso,
mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita,
l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi
verificato l'evento per cause ad essa non imputabili” (cfr. Cass. Civ. Sez.
III n. 21511/2024; Cass. Civ. Sez. III n. 27142/2024), si deve, pertanto,
concludere che non era esigibile dall'organizzazione della struttura una prestazione superiore a quella effettuata mediante la predisposizione di turni da parte del personale di servizio anche nelle ore notturne, tant'è che il paziente era stato immediatamente soccorso ed avviato alle cure.
L'appello deve dunque essere rigettato, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del 16-04-2023 del Tribunale di Oristano;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R. 115/02.
Così deciso in Cagliari il 30-01-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 185 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2023
promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Federico Delitala, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti
appellante
CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Oristano,
presso lo studio dell'Avv. Antonio Pinna Spada, che la rappresenta e la difende per procura speciale in atti
appellata
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
All'udienza del 23-01-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Parte_2
e, per l'effetto, condannare
[...]
l'appellata al pagamento di € 9.386,06, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni;
2) in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità per omessa vigilanza della Parte_2
e, per l'effetto, condannare
[...]
l'appellata al pagamento di € 9.386,06, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni;
3) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità della Parte_2
e, per l'effetto, condannare
[...]
l'appellata al pagamento di € 9.386,06, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni;
4) con vittoria di spese e competenze professionali sia del procedimento di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c., sia del presente procedimento.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte
1) confermare la sentenza impugnata e rigettare l'appello, con vittoria di spese e competenze del giudizio;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16-04-2023 il Tribunale di Oristano rigettava la domanda proposta da per ottenere la condanna della Parte_1 [...]
al Controparte_2
pagamento di euro 9.386,06 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta sul pavimento bagnato della struttura, ove era ricoverato. Le spese erano regolate secondo soccombenza. allegava che: (i) in data 11-08-2014, durante il ricovero presso la Parte_1
MU OC , intorno Parte_2
alle ore 21 si era recato in bagno con l'ausilio delle stampelle, scivolando sul pavimento bagnato e urtando il moncone dell'arto inferiore sinistro (amputato a seguito di un precedente incidente stradale subito nel 2006); (ii) il giorno successivo era stato trasportato da un operatore della cooperativa al Pronto
Soccorso del P.O. di Ghilarza, ove gli era stata diagnosticata frattura di femore sinistro e, successivamente, era stato trasferito al P.O. “San Martino” di Oristano
per essere sottoposto a un intervento chirurgico;
(iii) nei mesi successivi si era sottoposto a numerosi controlli clinici e strumentali, necessari per monitorare l'andamento delle lesioni riportate e in data 16-01-2016 era stato visitato dal medico legale dott. (iv) dalla visita era emersa una menomazione Persona_1
dell'integrità psico-fisica, intesa come danno biologico permanente, derivante da frattura sottocapitata femore sinistro, valutato nella misura del 7% con riduzione percentuale per l'età di 37 anni e personalizzazione del 50% e un danno biologico temporaneo, totale per sette giorni e parziale al 75% per ulteriori 30 giorni, al 50% per ulteriori 30 giorni e al 25% per ulteriori 30 giorni;
(v) in conseguenza di tale evento non avrebbe più potuto utilizzare nessun tipo di protesi, ma solo le stampelle e/o la sedia a rotelle per tutta la vita;
(vi) in data
21-12-2016 aveva proposto ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. per la determinazione del risarcimento dovuto per il pregiudizio subito.
Si costituiva in giudizio la Parte_2
, obiettando che non sussistevano i presupposti per il ricorso ex
[...] artt. 696 e/o 696-bis c.p.c. (per mancanza del presupposto dell'urgenza dell'accertamento né di un'immediata quantificazione degli effetti irreversibili per poter ottenere l'immediato pagamento del danno); contestava che il pavimento fosse bagnato e/o scivoloso in quell'orario e assumeva che il ricoverato aveva probabilmente perso l'equilibrio per causa propria, non imputabile ad anomalie della struttura, escludendo dunque il nesso di causalità
tra le lesioni riportate e l'organizzazione della struttura;
sosteneva, in ogni caso,
che i postumi lamentati erano in parte dovuti a pregresse patologie.
Il tribunale – considerato che il , trovandosi ristretto agli arresti Pt_1
domiciliari presso la madre, la quale doveva sottoporsi in quel periodo ad un intervento chirurgico, era stato in quell'occasione assegnato presso il centro
– escludeva qualsiasi responsabilità della struttura sanitaria in ordine Pt_2
all'evento occorsogli.
In particolare, il primo giudice riteneva che non fosse provata la condizione del pavimento descritta dall'attore, avuto riguardo alle risultanze della prova testimoniale, che attestavano lo stato asciutto della pavimentazione nel momento in cui il era stato soccorso dall'operatore di turno quella Pt_1
sera.
La circostanza che l'ospite della struttura si fosse mosso da solo dalla sua stanza verso il bagno, mediante l'ausilio di stampelle, non era ascrivibile a colpa dell'organizzazione del centro, visto che il soggetto era perfettamente in grado di decidere autonomamente come spostarsi sicché non era necessario che il fosse sotto vigilanza 24 ore su 24. Pt_1
Avverso tale decisione ha proposto appello deducendo: (i) la Parte_1
violazione e/o errata applicazione degli artt. 1176, 1218, 1374 c.c. laddove il
Tribunale non aveva tenuto conto delle obbligazioni gravanti sul presidio sanitario in forza del contratto atipico di spedalità intercorrente tra le parti, dal quale discendeva anche l'obbligo di sorvegliare il paziente in misura adeguata alle proprie condizioni, trattandosi di una comunità destinata ad ospitare pazienti con gravissime forme di instabilità fisica o mentale;
(ii) la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. nella parte in cui il primo giudice non applicava correttamente l'onere della prova posto a carico della struttura ospitante, la quale avrebbe dovuto dimostrare di aver adempiuto alla propria obbligazione di vigilanza e che l'evento traumatico si era verificato per causa ad essa non imputabile.
L'appellante ha quindi insistito per la liquidazione del danno nella misura richiesta di euro 9.386,06 (danno biologico permanente euro 5.282,58; invalidità
temporanea totale euro 332,43; invalidità temporanea parziale al 75% euro
1.068,53; invalidità temporanea parziale al 50 % euro 237,45; invalidità
temporanea parziale al 25% euro 118,73; totale danno biologico temporaneo euro 1.757,14; personalizzazione del 33,33% euro 2.346,34).
Si è costituita la Parte_2
contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
[...] MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'evento è pacifico in causa.
L'11-08-2014 il sig. si trovava a Ghilarza presso la Parte_1
struttura ad alta intensità terapeutica, ivi assegnato Parte_2
durante la vigenza degli arresti domiciliari per il periodo in cui la madre,
nel cui domicilio scontava la misura, doveva sottoporsi ad un intervento chirurgico. Intorno alle 21 il medesimo si era recato autonomamente nei servizi igienici, camminando con l'ausilio di stampelle in quanto privo della gamba sinistra (amputatagli in epoca precedente) senza utilizzare la protesi. In quel frangente era caduto e si era procurato una frattura al femore sinistro.
Secondo la tesi prospettata dall'attore in primo grado, la caduta sarebbe da imputare alle condizioni del pavimento, che era bagnato e quindi scivoloso, tale da pregiudicare l'equilibrio durante la deambulazione;
in ogni caso, sottolineava l'attore, il centro L'Arca era destinato al ricovero di persone con gravi deficit fisici e/o mentali, cui doveva assicurare vigilanza 24 ore su 24.
Nella struttura, infatti, erano ricoverati pazienti affetti da gravissime disabilità cosicché, in osservanza delle comuni regole di diligenza e prudenza che ne connotavano l'attività, la struttura avrebbe dovuto tenere, anche per il tramite dei propri operatori, condotte adeguate alle condizioni dei pazienti.
Il tribunale respingeva la domanda sul presupposto che non era provato il nesso causale tra evento e condizioni della pavimentazione, di talché la caduta rimaneva imputabile alla scelta autonoma del ricoverato di dirigersi verso il bagno, muovendosi con le stampelle senza chiedere aiuto al personale in servizio quella sera.
Con l'appello il non ha contestato gli esiti della prova Pt_1
testimoniale espletata in primo grado, laddove escludevano che alle 21,00
il pavimento del bagno fosse bagnato, bensì l'applicazione dell'onere della prova nella causa risarcitoria per inadempimento della convenuta al contratto di spedalità.
Ha evidenziato l'appellante che la struttura sanitaria era tenuta a garantire l'accudimento del paziente nel periodo del ricovero in modo adeguato alle sue condizioni e patologie e che, nella specie, trattandosi di centro specializzato per l'assistenza a soggetti con gravi forme di disabilità fisica e/o mentale, la convenuta aveva mancato di provare, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1218 c.c., di aver offerto la doverosa prestazione di vigilanza che avrebbe impedito che egli si recasse da solo in bagno e corresse appunto il pericolo di cadere. Le doglianze formulate in ordine al contenuto della prestazione e la violazione delle disposizioni in materia di onere della prova,
complessivamente esaminate, non possono trovare accoglimento.
I fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dal ineriscono Pt_1
senz'altro all'adempimento delle obbligazioni accessorie a quelle strettamente mediche, incombenti sulla casa di cura nei confronti dei degenti.
L'istruzione probatoria espletata in primo grado, però, escludeva che il pavimento percorso dal avvalendosi di stampelle fosse bagnato Pt_1
al momento del suo passaggio;
neppure era allegato che il medesimo aveva dovuto percorrere un tratto lungo e insidioso (per chi deambula con ausilii).
Quanto alla sorveglianza sanitaria, va innanzitutto ricordato che il si trovava presso la struttura della in quanto la Pt_1 Controparte_1
madre – presso cui scontava gli arresti domiciliari – era in quel periodo impossibilitata ad ospitarlo e non per cause direttamente collegate alla sua salute psico-fisica.
Invero, l'attore non produceva in primo grado documentazione medica attestante i gravi disturbi di personalità/patologie mentali di cui è affetto
(Psicosi NAS), oltre ad un ritardo mentale di grado moderato, che ha genericamente allegato soltanto nella comparsa conclusionale del presente grado, mentre nella relazione di consulenza medica depositata in seno al procedimento di istruzione preventiva si dava atto unicamente di una generica patologia depressiva.
Non è dunque apprezzabile quel grado di compromissione dell'auto discernimento che avrebbe suggerito l'instaurazione di un regime di vigilanza dei movimenti del paziente durante il ricovero in modo da impedirgli di compiere atti pericolosi per sé o per altri.
Richiamato il principio secondo il quale “il danneggiato è tenuto a provare
il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso,
mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita,
l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi
verificato l'evento per cause ad essa non imputabili” (cfr. Cass. Civ. Sez.
III n. 21511/2024; Cass. Civ. Sez. III n. 27142/2024), si deve, pertanto,
concludere che non era esigibile dall'organizzazione della struttura una prestazione superiore a quella effettuata mediante la predisposizione di turni da parte del personale di servizio anche nelle ore notturne, tant'è che il paziente era stato immediatamente soccorso ed avviato alle cure.
L'appello deve dunque essere rigettato, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del 16-04-2023 del Tribunale di Oristano;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R. 115/02.
Così deciso in Cagliari il 30-01-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu