Articolo 1416 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1424Articolo 1426
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
13 agosto 2017
Art. 1416. Proposta 1. Per i militari in servizio l'iniziativa della proposta puo' essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore piu' elevato.
2. Le proposte, corredate da tutti i documenti necessari per comprovare la realta' e le circostanze del fatto e per porre in evidenza tutti gli elementi del valore, sono avanzate per la via gerarchica, onde le autorita' superiori possano esprimere il proprio parere.
3. Esse sono trasmesse al Ministero competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine e' prolungato fino a nove mesi.
4. Nelle proposte e nelle concessioni di decorazioni al valor militare sono tenute presenti le disposizioni dell'articolo 1425, circa i casi in cui si incorre nella perdita di diritto o discrezionale di esse.
((47)) -------------- AGGIORNAMENTO (47)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga all' articolo 1416 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , relativo alla presentazione di proposte di onorificenze al valor militare, in occasione del settantesimo anniversario della Liberazione d'Italia e' concessa la medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica, formazione militare alleata, composta da volontari di cittadinanza italiana o straniera, inquadrata nell'Esercito britannico, che opero' durante la seconda guerra mondiale e offri' un notevole contributo alla liberazione della Patria e alla lotta contro gli invasori nazisti".
Entrata in vigore il 13 agosto 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente