Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 30/05/2025, n. 10487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10487 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10487/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04648/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4648 del 2024, proposto da
RU GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Franchitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Roma del 21.02.2023, notificato in data 25.01.2024, con il quale è stata archiviata l'istanza di conversione da permesso di soggiorno per motivi umanitari a lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di provvedere alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
premesso e considerato:
- il ricorrente ha presentato alla Questura di Roma istanza di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro subordinato;
- con provvedimento del 21.02.2023, notificato al ricorrente in data 25.01.2024, l’istanza veniva archiviata per la carenza di un alloggio certo; non era dimostrata la disponibilità di una dimora abituale e anzi risultava in corso presso il comune di Roma una procedura di irreperibilità;
- nel provvedimento veniva altresì aggiunto che “il cittadino straniero entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento , qualora sia in grado di provare di avere una residenza certa, può richiedere, con ulteriore istanza il rinnovo del permesso di soggiorno al Questore della provincia di competenza , ai sensi dell’art. 5 comma 4 del T.U. immigrazione”;
- il ricorrente impugna il provvedimento e deposita in giudizio un contratto di locazione, registrato a suo nome, quale conduttore di immobile ad uso abitativo in Frosinone;
-la Questura di Roma si costituisce ed afferma che parte ricorrente non ha dimostrato residenza ed alloggio certi, mentre esibisce ora locazione di un appartamento a Frosinone, mai prodotta alla Questura di Roma, peraltro non (più) competente per territorio;
afferma altresì che il ricorrente può proporre nuova istanza diretta alla Questura di Frosinone, come era già indicato nel provvedimento di archiviazione;
il ricorso è fondato nei limiti che seguono:
-il Collegio deve considerare la sopravvenuta produzione documentale da parte ricorrente che comprova il venir meno del presupposto (irreperibilità del ricorrente) sulla base del quale è stato emesso il provvedimento impugnato;
preso atto dell’impossibilità, manifestata dal ricorrente nel corso della camera di consiglio del 27/05/25, di proporre una nuova istanza (che potrebbe essere tardiva) direttamente alla Questura di Frosinone, ritenuta competente dalla Questura di Roma in relazione alla sopravvenienza;
ritenuto pertanto, per le ragioni esposte, di accogliere il ricorso ai fini del riesame, alla luce della sopravvenienza in atti del contratto di locazione ed in ragione della impossibilità di presentare una nuova diretta istanza alla Questura di Frosinone;
stabilito inoltre che, ove necessario, l’amministrazione dovrà disporre la trasmissione d’ufficio del procedimento da Roma a Frosinone e che la Questura competente provvederà alla nuova valutazione dell’istanza;
ritenuto per ragioni equitative di compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione secondo quanto indicato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO