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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/04/2024, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
N. 176/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. MAUGERI SILVIA
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 24 d.lgs. 46/99 ha proposto opposizione avverso Parte_1
CP_ l'avviso di addebito n. 322 2022 00030429 40 000 del 24.11.2022, con il quale ha ingiunto il versamento di Euro 7.455,51 a titolo di contributi asseritamente maturati e non versati presso la Gestione Artigiani, oltre sanzioni e oneri accessori.
A sostegno delle proprie ragioni ha rappresentato che il provvedimento impugnato si fondava sul presunto maggior reddito accertato, con riferimento all'anno 2015, dall' con provvedimento n. T9H01B100799 notificato il 2.07.2020. Organizzazione_1
Ha rappresentato altresì di aver impugnato con successo l'atto fiscale, presso la di Brescia, con ricorso iscritto al n. R.G. 1132/2020 Organizzazione_2 esitato con sentenza di annullamento n. 311/2021. Ha aggiunto che, a seguito di appello presentato dall' , la sentenza di Organizzazione_1 primo grado era stata riformata, con rigetto dell'originario ricorso.
Ha dedotto di essere intenzionato a proporre ricorso per Cassazione, essendo ancora pendente il termine, e ha contestato la violazione da parte dell'ente previdenziale dell'art. 24 d.lgs. 46/99. CP_ Con memoria di costituzione ritualmente depositata ha chiesto il rigetto del ricorso, preliminarmente confermando come il debito previdenziale originasse dall'accertamento fiscale effettuato dall' , con riferimento ai maggior redditi percepiti Organizzazione_1 dal quale socio della . Pt_1 Organizzazione_3
Quanto alle doglianze avversarie, ha escluso l'applicabilità dell'art. 24 citato nell'ipotesi di accertamenti ispettivi effettuati da altre amministrazioni.
Ha evidenziato, in ogni caso, l'assenza di dispositivo sanzionatorio nel testo della disposizione e ha chiesto, comunque, una pronuncia nel merito - stante la natura del giudizio – nei limiti della cognizione del Tribunale ordinario.
***
Il ricorso non può essere accolto, per le ragioni di seguito esposte. CP_ Unica doglianza contenuta nel ricorso attiene alla violazione, da parte di dell'art. 24
d.lgs. 46/99.
Come noto la disposizione prescrive che, nell'ipotesi di impugnazione innanzi all'autorità giudiziaria dell'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo sia eseguita solo in pendenza di provvedimento esecutivo del giudice.
Nel caso di specie, è la stessa parte ricorrente a dare atto della riforma in data 16.12.2022, da parte della Commissione Tributaria di II grado della Lombardia, della sentenza di annullamento dell'atto di accertamento del maggior reddito, che ha dato origine alla pretesa previdenziale, con conseguente conferma della legittimità dell'atto stesso.
Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, d.lgs. 546/92,
282 e 337 c.p.c. le sentenze emesse nell'ambito del processo tributario sono provvisoriamente esecutive, salvo sospensione disposta – per quanto di interesse in questa sede – ex art. 62-bis d.lgs. 546/92 (che nel caso di specie non vi è stata), il vizio lamentato riferito al provvedimento notificato il 21.12.2022 non risulta integrato.
Le domande di parte ricorrente non risultano dunque fondate.
2 Né induce ad una diversa conclusione il decreto di estinzione del giudizio tributario per adesione del ricorrente alla procedura di cui alla l. 197/2022, emesso dalla Corte di
Cassazione nell'ambito del procedimento di impugnazione avverso la pronuncia della
Commissione Tributaria di II grado.
Come evidenziato nella stessa giurisprudenza prodotta da parte ricorrente in relazione alle conseguenze della definizione agevolata della lite (Cass. 17652/2020) – sulla base di disposizioni diverse da quelle rilevanti nel caso in esame ma analoghe quanto agli effetti
– “il condono tributario…ha natura deflattiva esclusivamente nel contenzioso fiscale…nel testo dell'art. 39 cit. (ndr così come in quello di cui all'art. 1, commi 186 e ss. l. 197/2022 rilevante nel caso di specie) non si rinviene alcun elemento che permetta di ritenere che la definizione concordata del giudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall' ai Org_1 fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito”; quindi è “fatto salvo ogni diverso giudizio nel merito della pretesa contributiva derivante dal maggior reddito, che dovrà essere effettuato dal giudice nel rispetto degli oneri della prova incombenti sulle parti”.
Dunque, deve ritenersi che l'adesione alla procedura di definizione agevolata sia un elemento neutrale rispetto al presente giudizio, nel quale deve comunque essere valutata, nel merito, la legittimità della pretesa dell'istituto.
Ebbene, come anche affermato dalla Suprema Corte, è innegabile il valore probatorio – perlomeno presuntivo - nella valutazione della sussistenza del credito previdenziale connesso al maggior reddito: degli atti di natura fiscale;
delle eventuali statuizioni degli organi tributari competenti;
dell'assenza di specifici elementi prodotti a prova contraria dal contribuente. Come puntualmente affermato “è infatti parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario deriva la necessità che lo stesso venga resistito dal contribuente che intenda evitarne il consolidamento mediante prova contraria (Cass. n.
21541 del 2019)”(Cassazione civ., sez. lav., 19/02/2021, n.4564).
In altri termini: “in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari…il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti
3 dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, del proprio giudizio…e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione
e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente…pertanto, una volta che l' abbia invocato tale accertamento (ndr CP_1 tributario)…esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario” (Cassazione civile sez. lav., 20/01/2021, n.950). CP_ Nel caso in esame, è significativo il fatto che abbia fondato la propria pretesa creditoria sull'accertamento fiscale operato dall' , confermato – Organizzazione_1 seppure con provvedimento non definitivo ed assorbito dall'estinzione del giudizio – dalla compente;
ed è altrettanto significativo che il ricorrente, Organizzazione_2 invece, si sia limitato a dedurre un vizio nell'avviso di addebito opposto, di carattere formale e peraltro insussistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano applicando i parametri di cui al
D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
CP_ condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 complessivamente in € 1500, oltre accessori.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 04/04/2024 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. MAUGERI SILVIA
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 24 d.lgs. 46/99 ha proposto opposizione avverso Parte_1
CP_ l'avviso di addebito n. 322 2022 00030429 40 000 del 24.11.2022, con il quale ha ingiunto il versamento di Euro 7.455,51 a titolo di contributi asseritamente maturati e non versati presso la Gestione Artigiani, oltre sanzioni e oneri accessori.
A sostegno delle proprie ragioni ha rappresentato che il provvedimento impugnato si fondava sul presunto maggior reddito accertato, con riferimento all'anno 2015, dall' con provvedimento n. T9H01B100799 notificato il 2.07.2020. Organizzazione_1
Ha rappresentato altresì di aver impugnato con successo l'atto fiscale, presso la di Brescia, con ricorso iscritto al n. R.G. 1132/2020 Organizzazione_2 esitato con sentenza di annullamento n. 311/2021. Ha aggiunto che, a seguito di appello presentato dall' , la sentenza di Organizzazione_1 primo grado era stata riformata, con rigetto dell'originario ricorso.
Ha dedotto di essere intenzionato a proporre ricorso per Cassazione, essendo ancora pendente il termine, e ha contestato la violazione da parte dell'ente previdenziale dell'art. 24 d.lgs. 46/99. CP_ Con memoria di costituzione ritualmente depositata ha chiesto il rigetto del ricorso, preliminarmente confermando come il debito previdenziale originasse dall'accertamento fiscale effettuato dall' , con riferimento ai maggior redditi percepiti Organizzazione_1 dal quale socio della . Pt_1 Organizzazione_3
Quanto alle doglianze avversarie, ha escluso l'applicabilità dell'art. 24 citato nell'ipotesi di accertamenti ispettivi effettuati da altre amministrazioni.
Ha evidenziato, in ogni caso, l'assenza di dispositivo sanzionatorio nel testo della disposizione e ha chiesto, comunque, una pronuncia nel merito - stante la natura del giudizio – nei limiti della cognizione del Tribunale ordinario.
***
Il ricorso non può essere accolto, per le ragioni di seguito esposte. CP_ Unica doglianza contenuta nel ricorso attiene alla violazione, da parte di dell'art. 24
d.lgs. 46/99.
Come noto la disposizione prescrive che, nell'ipotesi di impugnazione innanzi all'autorità giudiziaria dell'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo sia eseguita solo in pendenza di provvedimento esecutivo del giudice.
Nel caso di specie, è la stessa parte ricorrente a dare atto della riforma in data 16.12.2022, da parte della Commissione Tributaria di II grado della Lombardia, della sentenza di annullamento dell'atto di accertamento del maggior reddito, che ha dato origine alla pretesa previdenziale, con conseguente conferma della legittimità dell'atto stesso.
Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, d.lgs. 546/92,
282 e 337 c.p.c. le sentenze emesse nell'ambito del processo tributario sono provvisoriamente esecutive, salvo sospensione disposta – per quanto di interesse in questa sede – ex art. 62-bis d.lgs. 546/92 (che nel caso di specie non vi è stata), il vizio lamentato riferito al provvedimento notificato il 21.12.2022 non risulta integrato.
Le domande di parte ricorrente non risultano dunque fondate.
2 Né induce ad una diversa conclusione il decreto di estinzione del giudizio tributario per adesione del ricorrente alla procedura di cui alla l. 197/2022, emesso dalla Corte di
Cassazione nell'ambito del procedimento di impugnazione avverso la pronuncia della
Commissione Tributaria di II grado.
Come evidenziato nella stessa giurisprudenza prodotta da parte ricorrente in relazione alle conseguenze della definizione agevolata della lite (Cass. 17652/2020) – sulla base di disposizioni diverse da quelle rilevanti nel caso in esame ma analoghe quanto agli effetti
– “il condono tributario…ha natura deflattiva esclusivamente nel contenzioso fiscale…nel testo dell'art. 39 cit. (ndr così come in quello di cui all'art. 1, commi 186 e ss. l. 197/2022 rilevante nel caso di specie) non si rinviene alcun elemento che permetta di ritenere che la definizione concordata del giudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall' ai Org_1 fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito”; quindi è “fatto salvo ogni diverso giudizio nel merito della pretesa contributiva derivante dal maggior reddito, che dovrà essere effettuato dal giudice nel rispetto degli oneri della prova incombenti sulle parti”.
Dunque, deve ritenersi che l'adesione alla procedura di definizione agevolata sia un elemento neutrale rispetto al presente giudizio, nel quale deve comunque essere valutata, nel merito, la legittimità della pretesa dell'istituto.
Ebbene, come anche affermato dalla Suprema Corte, è innegabile il valore probatorio – perlomeno presuntivo - nella valutazione della sussistenza del credito previdenziale connesso al maggior reddito: degli atti di natura fiscale;
delle eventuali statuizioni degli organi tributari competenti;
dell'assenza di specifici elementi prodotti a prova contraria dal contribuente. Come puntualmente affermato “è infatti parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario deriva la necessità che lo stesso venga resistito dal contribuente che intenda evitarne il consolidamento mediante prova contraria (Cass. n.
21541 del 2019)”(Cassazione civ., sez. lav., 19/02/2021, n.4564).
In altri termini: “in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari…il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti
3 dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, del proprio giudizio…e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione
e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente…pertanto, una volta che l' abbia invocato tale accertamento (ndr CP_1 tributario)…esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario” (Cassazione civile sez. lav., 20/01/2021, n.950). CP_ Nel caso in esame, è significativo il fatto che abbia fondato la propria pretesa creditoria sull'accertamento fiscale operato dall' , confermato – Organizzazione_1 seppure con provvedimento non definitivo ed assorbito dall'estinzione del giudizio – dalla compente;
ed è altrettanto significativo che il ricorrente, Organizzazione_2 invece, si sia limitato a dedurre un vizio nell'avviso di addebito opposto, di carattere formale e peraltro insussistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano applicando i parametri di cui al
D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
CP_ condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 complessivamente in € 1500, oltre accessori.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 04/04/2024 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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