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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/06/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
RGEN N 1105/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Appello in materia di impugnazione delibere assembleari”
PROMOSSO DA
C.F.: , nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]
Avv. Alfredo Saia
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, Sig. (C.F.: ) Controparte_2 P.IVA_1
Avv. Matteo Giovanni Guarino
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni delle parti:
Concludono come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, depositato in data 14/7/2023, ritualmente notificato a controparte, l'appellante proponeva gravame avverso la sentenza Parte_1
n.199/2023, emessa e pubblicata in data 11/5/2023, dal GdP di Caltanissetta, allo scopo di ottenere la riforma integrale del decisum con cui il primo giudice, rigettava, nel merito, le domande spiegate dall'allora attore inerenti alla declaratoria di nullità e/o annullabilità di due delibere assembleari, adottate in data 30/12/2021 e in data 16/2/2022, dal Controparte_1
di Caltanissetta.
[...]
Parte appellante censurava la gravata sentenza per i seguenti molteplici motivi:
1. Omessa pronuncia in ordine alla nullità delle delibere impugnate per rappresentazione non veritiera dei dati contabili e assenza di titoli giustificativi;
2. Omessa pronuncia in ordine alla nullità delle delibere impugnate per genericità della revisione;
3. Carenza di motivazione in ordine al rigetto della rilevabilità d'ufficio della nullità della delibera del 2/10/2021;
4. Omessa pronuncia ed errata valutazione delle prove documentali e delle richieste istruttorie;
5. Omessa pronuncia in ordine al rilevato interesse personale dell'amministratore e della relativa incompatibilità con il ruolo ricoperto;
6. Omessa pronuncia in ordine alla rilevata inammissibilità della memoria ex art. 320 c.p.c depositata in primo grado dal;
CP_1
7. Prescrizione delle somme richieste;
8. Erronea ripartizione delle spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, il appellato eccepiva la correttezza della gravata CP_1 sentenza, contestando analiticamente tutti i motivi di appello;
spiegava, al contempo, tempestivo appello incidentale censurando il capo della sentenza inerente alle spese ed insistendo per la condanna del al pagamento degli ulteriori costi sostenuti nel corso Pt_1 del precedente giudizio per il tentativo di conciliazione, pari ad Euro 48,80.
Rigettata l'istanza cautelare di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in mancanza dei relativi presupposti, la causa, matura, veniva rinviata per essere trattenuta in decisione all'udienza del 20/3/2025, previa concessione dei termini a ritroso, ex art 352 cpc, per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale non è fondato e va, per l'effetto, rigettato.
SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO: INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
ASSEMBLEARI - INSUSSISTENZA
Con la prima censura, parte appellante si duole della precedente statuizione laddove il GdP, rigettando l'impugnazione promossa in primo grado, ha finito per ritenere le delibere approvate dal , nelle sedute del 30/12/2021 e del 16/2/2022, Controparte_3 valide e pienamente legittime.
Il decisum è, a suo dire, errato in quanto frutto di una non corretta interpretazione dei fatti, oltre che dell'omessa valutazione dei documenti e delle prove orali richieste.
Reitera, anche in questo grado, la natura interlocutoria della delibera del 2/10/2021, la mancata e/o generica revisione dei bilanci, la mancata esibizione dei giustificativi a supporto della contabilità, la violazione degli obblighi di rendicontazione da parte dell'Amministratore p.t., la nullità e/o annullabilità delle delibere di approvazione di un rendiconto falso e non veritiero.
Il motivo è però privo di pregio: la motivazione resa in primo grado appare condivisibile oltre che giuridicamente corretta.
Il Gdp, invero, sulla scorta del materiale probatorio in atti, esaminando i motivi di impugnazione addotti avverso le sole delibere impugnate, ha primariamente ritenuto la pregressa delibera di approvazione dei bilanci consuntivi risalente al 2/10/2021, definitiva e vincolante, quindi non più scrutinabile, in mancanza di tempestiva impugnazione.
Il , infatti, non impugnando tale ultima delibera, deduceva il carattere interlocutorio Pt_1 della medesima, tant'è che, nel corso della riunione del 2/10/2021, approvava i consuntivi anni 2012 – 2020 riservandosi espressamente “di esaminare ed eventualmente correggere gli errori personali”.
Anzi, a suo dire, “… il condomino pur volendo opporsi per mancanza di giustificativi Pt_1
… è stato indotto a riservarsi di esaminare ed eventualmente correggere gli errori derivanti dalla revisione dell'attuale amministratore” (cfr. pag. 6 appello). Circostanza, quest'ultima, che l'appellante ha tentato di dimostrare anche nel corso del precedente giudizio articolando apposite prove orali.
Al riguardo, però, la difformità segnalata – attenendo a vizi del verbale, contenente imprecisioni e fatti non corrispondenti allo svolgimento dell'assemblea – andava contestata nel termine di gg.30 mediante l'impugnazione della delibera asseritamente viziata in parte qua, tenuto conto che in data 14/10/2021, l'Amministratore inoltrava copia del verbale al
, che, edotto di quanto effettivamente verbalizzato, avrebbe potuto impugnare il verbale: Pt_1 in mancanza di tempestiva impugnazione, la contestazione era ormai preclusa.
Pertanto, la prova per testi articolata a mezzo del sig. era ed è inammissibile. Pt_2
Ciò posto, si condividono le conclusioni a cui è giunto il primo decidente in ordine alla vincolatività della delibera del 2/10/2021, non sottoposta ad impugnazione da nessun condomino.
Le delibere assembleari sono infatti espressione della volontà dell'ente condominiale con cui i condomini decidono, con efficacia obbligatoria per tutti – assenti, dissenzienti, astenuti – su argomenti di interesse dell'intera compagine sociale.
Una delibera per iscritto che riporta la votazione dei presenti, con i rispettivi millesimi, produce effetti immediati con la sua approvazione e, per di più, trattandosi di delibera di approvazione dei bilanci consuntivi, la stessa costituisce idoneo titolo del credito nei confronti di ogni singolo condomino.
Si aggiunga che le delibere assembleari vanno interpretate secondo i criteri di cui agli artt.1362
e ss. c.c., quindi secondo le regole di interpretazione del contratto, che privilegiano, primariamente, la portata letterale e, di seguito, gli altri criteri sussidiari, compreso quello comportamentale delle parti ( Cass. 2022, n. 30109 ).
A tal riguardo, si legge nel verbale assembleare del 2/10/2021, “… si dà inizio a discutere e deliberare i punti all'odg: punto n.1 all'odg. I condomini dopo ampia discussione approvano
i bilanci consuntivi ed i relativi riparti dal 2012 al 30/09/2020 con l'eccezione dei compensi Per_ dovuti al precedente amministratore geom. … Il sig. approva i bilanci Pt_3 consuntivi coi riparti dal 2012 al 30/09/2020 con riserva di esaminare ed eventualmente correggere gli errori personali”: da tanto, è chiara la manifestazione di volontà dell'organo assembleare di approvazione dei consuntivi non deliberati fino a quel momento ed è parimenti chiara la volontà del di approvare, sebbene con riserva, i detti consuntivi. Pt_1
Che l'intenzione del condomino fosse realmente quella di riservarsi risulta palese, tenuto conto del comportamento assunto a seguito della riunione: si considerino la nota del 13/10/2021, inviata al Rag. con cui l'appellante segnalava all'Amministratore CP_4 alcuni fatti gestori pregressi, chiedendone apposita verifica, nonché le affermazioni contenute nell'atto di appello del seguente tenore “Dopo aver esaminato tutta la revisione e tutta la relativa documentazione a corredo, il solo all'assemblea del 30/12/2021 ha avuto CP_1 la possibilità di opporsi all'approvazione … Non poteva certo farlo prima con la concordata revisione in itinere…”, ed ancora “… fino a quando la revisione non è stata portata all'assemblea del 30/12/2021 il Sig. non era in condizione di sapere se realmente Pt_1 avesse un interesse ad impugnare il bilancio. Solo allora il sig. è venuto a conoscenza Pt_1 formale dell'insufficienza della verifica e ha ritenuto di potere impugnare”.
Tali affermazioni non fanno altro che confermare le nutrite perplessità del . CP_1
La manifestata riserva, però, stante il carattere obbligatorio ed immediatamente efficace della decisione assunta in assemblea, non poteva avere alcun valore, potendo, per legge, ciascun condomino, astenersi, assentarsi, votare per la non approvazione della delibera ed eventualmente impugnare la delibera viziata nel termine di 30 gg, ai sensi dell'art.1137 c.c..
Il , continuando a nutrire dubbi in merito alla correttezza o meno dei dati Pt_1 contabili che lo riguardavano nell'approssimarsi del trentesimo giorno dalla adozione delle delibera del 2/10/2021, avrebbe dovuto cautelativamente impugnarla, ben consapevole che anche dopo l'impugnazione sarebbe stato possibile produrre documentazione sopravvenuta rispetto allo spirare di termini di rito del giudizio di impugnazione, senza considerare, inoltre, la circostanza che nelle more della celebrazione del giudizio di annullamento della delibera nuovi dati documentali potevano pervenirgli dall'attività revisionale in corso.
Nessuna norma consente di procrastinare il termine di giorni trenta, previsto per legge, ai fini della impugnazione della delibera assembleare e ciò anche in ossequio alla esigenza di cristallizzazione delle adozioni di decisioni assembleari in vista di esigenze operative tipiche del CP_1
A maggior ragione nel caso di specie - nel quale l'appellante nutriva forti perplessità in merito alla contabilità condominiale ( perplessità manifestate più volte anche al precedente
Amministratore e che non riguardavano la revisione in concreto operata dal Rag. CP_2 oggetto della riunione del 30/12/2021 ) - il condomino Sig. nutrendo dubbi circa la Pt_1 presenza di un sostegno documentale a giustificazione delle voci inerenti agli anni 2012-2020 avrebbe dovuto far ricorso alla impugnazione, per tempo, della delibera del 2/10/2021. Invero, non è consentito al singolo di rimettere in discussione i provvedimenti CP_1 adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (ex multis
Cass. 3747/1994, 5254/2011, 20006/2020, 29618/2022).
Né il avrebbe potuto recuperare e/o rinviare tale facoltà di impugnazione a data CP_1 postuma, in attesa di una sperata, ma non concretizzata, revisione in melius dei rendiconti approvati, revisione che, tra l'altro – circostanza pacifica – l'assemblea non aveva né chiesto, né deliberato, anche a mente dell'art.1130 bis, norma che stabilisce che l'assemblea condominiale può in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del , ciò all'evidente scopo di CP_1 trasparenza e controllo.
Neanche l'Amministratore che si insedi ex novo è obbligato a provvedere alla revisione condominiale, salvo gli venga conferito apposito mandato, dovendo, al più, ricevere in consegna tutto il carteggio nella disponibilità del suo predecessore, effettuare le opportune verifiche, sottoporre all'assemblea la precedente gestione, eventualmente segnalando la sussistenza di riscontrate irregolarità cosicché i condomini possano o meno valutare l'opportunità di nominare un professionista per la revisione dei conti (cfr. il disposto di cui agli artt.1129, 1130 e 1130 bis).
D'altra parte, le rettifiche apportate ai rendiconti approvati, previamente esposte dall'Amministratore in apposita nota esplicativa allegata al verbale di convocazione della riunione del 30/12/2021, oltre ad essere migliorative per il condominio, si rendevano necessarie in forza di circostanze sopravvenute all'insaputa degli stessi condomini, all'uopo convocati per l'approvazione di una nuova delibera parzialmente modificativa e sostitutiva della precedente. Questo era infatti l'odg, al punto n.2: Delibera e approvazione della revisione da parte dell'Amministratore Rag. dei bilanci consuntivi dal 2012 Controparte_2 al 30/09/2020 e dei relativi riparti, entrambi regolarmente approvati con delibera assembleare del 02/10/2021, a seguito di nuova documentazione prodotta dall'ex Per_ amministratore Geom. , nonché della raccomandata A/R del 15/11/2021 spedita da
Gestione Rischi S.r.l.u. per il mancato pagamento di fatture per energia elettrica relative all'anno 2015” Ebbene, il condomino ivi manifestava il proprio dissenso, impugnando il relativo Pt_1 deliberatum.
Seguiva quindi l'impugnazione della successiva deliberazione del 16/2/2022, di approvazione del rendiconto consuntivo anno 2021, in cui veniva riportato il debito del condomino, debito tuttavia cristallizzato nel riparto di spesa approvato nel corso della seduta del 2/10/2021.
Esaminati, allora, i motivi di censura a supporto della promossa impugnazione, il GdP, stante il carattere vincolante e definitivo della delibera di approvazione dei rendiconti risalente al
2/10/2021, condivisibilmente e correttamente, non si pronunciava in merito alle contestazioni tardive, ritenendo il condomino ormai decaduto dal potere di impugnazione. Pt_1
Ciò anche in linea con l'ormai consolidato orientamento di legittimità in forza del quale “Una volta che il bilancio consuntivo sia stato approvato con la maggioranza prescritta dalla legge,
l'Amministratore, per ottenere il pagamento delle somme risultanti dal bilancio stesso, non è tenuto a sottoporre all'esame dei singoli condomini i documenti giustificativi, dovendo gli stessi essere controllati prima dell'approvazione del bilancio, senza che sia ammissibile la possibilità di attribuire ad alcuni condomini la facoltà postuma di contestare i conti, rimettendo così in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza” (cfr. Cass.
29618/2022).
Dunque, non può che condividersi il ragionamento del giudice a quo, che, scrutinando i vari motivi di impugnazione posti a base dell'atto di citazione in primo grado, ha correttamente circoscritto il decisum all'accertamento della ritenuta assenza di giustificativi delle sole voci oggetto di revisione di cui alla seduta del 30/12/2021.
Il GdP ha, quindi, partitamente esaminato le rettifiche apportate dall'amministratore ai consuntivi già regolarmente approvati, ritenendole giustificate e legittime, in forza della documentazione prodotta. Si condividono e si fanno proprie le valutazioni in fatto eseguite dal primo giudice in riferimento alle rettifiche deliberate dall'assemblea nel corso della seduta del 30/12/2021, che, come detto, si imponevano in forza della documentazione postuma fatta pervenire al nuovo amministratore, sia da parte del suo predecessore, sia da parte di terzi fornitori. Si aggiunga, ancora, che con la nota del 13/10/2021, non veniva richiesto nessun giustificativo all'Amministratore, se non la sola copia del verbale del 2/10/2021:
<in relazione alla presentazione dei resoconti che vanno dal 2012 al 2020 prospettati dal Per_ geometra e da Lei visionati Le Chiede 1. Di controllare nei dettagli tutta la Per_ documentazione giustificativa presentata dal geometra;
2. Chiarimenti sulla trattativa debito;
3. Verificare debiti verso di cui allego Parte_4 Controparte_5 fotocopia tramite e-mail;
4. Anticipo ENEL: verificare ricevute pagamento e ripartizione;
5. Controllare se lavori in sicurezza e spese personali siano giustificati e la convocazione dei partecipanti sia regolare;
6. Il 14 giugno 2013 veniva deliberato lo storno di euro 94,22 per lavori grondaia Via Volpe a me erroneamente addebitati;
7. L'8 luglio 2013 il Sig. Pt_1 chiedeva rimborso di euro 300 per danni da infiltrazioni su tetto e muri stanza da pranzo. La richiesta deve ritenersi nulla per mancanza di fattura.
8. Lavori Sig. Guarino = No spese personali perché prive di fatturazione perché non tutti sono stati convocati, perché non possibile usufruire delle detrazioni fiscali. Si fa presente che, anche se con l'approvazione o meno dei bilanci, l'amministratore ha l'obbligo di giustificare tutte le voci di spesa inseriti in essi e con le modalità previste dalla legge … Infine Le chiedo di inviarmi la copia della delibera del 02/10/2021.
Peraltro, dal tenore della richiamata missiva, il , pur manifestando dubbi sui CP_1 rendiconti predisposti dal precedente amministratore e ad ogni modo approvati, sui criteri di ripartizione di alcune voci di spesa, comunque non disconosciute, sulla esistenza di idonei giustificativi, sulla correttezza di precedenti convocazioni, segnalava presunte irregolarità nella precedente gestione, tali da rendere il rendiconto approvato errato, ma non falso e non veritiero;
circostanza, quest'ultima, pacificamente ricorrente allorché vengano inserite o omesse volutamente voci di spesa e di entrata non esistenti, fornendo all'assemblea una rappresentazione ingannevole della situazione contabile, con conseguente responsabilità dell'Amministratore.
Ma, come detto, dalla natura dei vizi lamentati dal non poteva ricorrere CP_1 evidentemente un'ipotesi di rendiconto falso e non veritiero, atteso che il nuovo
Amministratore, attenendosi alla documentazione del suo predecessore e, dunque, alle pezze giustificative riscontrate ed ai riparti di spesa per lavori straordinari, in atti, peraltro oggetto di precedenti sedute assembleari, come confermato dallo stesso appellante, non inseriva, né celava esborsi falsi o non inerenti alla gestione del , limitandosi a correggere gli CP_1 errori sorti in seguito alla presa visione della documentazione nuova fornita dal vecchio amministratore.
Da tanto, la delibera del 2/10/2021 non poteva ritenersi nulla e ben ha fatto il GdP a non emettere simile declaratoria, neanche d'ufficio, e, allo stesso modo, in considerazione dei chiarimenti forniti dall'Amministratore le deliberazioni impugnate, appunto quelle del 30/12/2021 e del 16/2/2022, erano e sono valide e legittime, in quanto temevano conto di legittimi successivi apporti documentali pregressi.
Contra, le doglianze dell'appellante si appuntavano su presunti irregolari addebiti a suo carico frutto della delibera del 2/10/2021 non interessati dalla nuova documentazione acquisita in sede di revisione e portata all'attenzione delle successive delibere, documentazione la cui idonea concorrenza alla formazione del bilanci andava sottoposta
a specifico ed analitico vaglio critico, in concreto mancante.
SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO: GENERICITÀ DELLA REVISIONE -
INSUSSISTENZA
Il motivo, relativo alla genericità della revisione, è infondato e risulta assorbito dal precedente.
Sul punto è sufficiente osservare che l'amministratore che subentra nella gestione condominiale non è obbligato a revisionare – nei termini sperati dall'appellante – la Pt_1 contabilità del , salvo gli sia stato conferito apposito mandato dall'assemblea dei CP_1 condomini (cfr. art.1130 bis c.c.).
Purtuttavia, nel caso di specie, il nuovo amministratore, Rag. , ricevuta in consegna la CP_2 documentazione inerente al condominio di via Re d'Italia, compresi i bilanci consuntivi già predisposti dal precedente amministratore, li esaminava, unitamente ai giustificativi a supporto, sottoponendoli all'assemblea dei condomini, assemblea che nel corso della riunione del 2/10/2021 approvava con le maggioranze di legge i consuntivi anni 2012 – 2020 (come già sopra estesamente precisato la relativa deliberazione non veniva impugnata né dal Sig.
né da altri condomini, con conseguente consolidamento dei crediti del Pt_1 CP_1
).
La censure svolte dall'appellante nel giudizio di primo grado e qui ribadite appaiono generiche e non adeguatamente assistite dalla dettagliata esposizione delle ragioni in fatto o in diritto, in grado di paralizzare la portata documentale dei singoli atti esaminati dal . I dubbi sollevati non hanno ricevuto in primo grado né nella presente sede CP_2 di gravame uno svolgimento adeguato sul piano probatorio, il cui onere ricadeva a carico dell'attore appellante, in termini di neutralizzazione del compendio documentale esaminato .
SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO: RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLA
DELIBERA NULLA
Con tale censura parte appellante si duole del mancato rilievo, da parte del GdP, della nullità, anche d'ufficio, della delibera del 2/10/2021, e della sottesa carente motivazione.
Si legge nel testo della gravata sentenza “Ritenuto l'anzidetto, in ossequio del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed il carattere vincolante della delibera come sopra riportato, si ritiene precluso a questo decidente ogni statuizione nel merito della esaminanda censura, non risultando impugnata nel presente giudizio la delibera cui la pretesa invalidità si riferisce ossia quella del 02.10.2021.
Neppure, in ossequio al principio del simultaneus processo, è possibile sollevare d'ufficio la relativa nullità (neanche incidenter tantum) come, invece, prospettato da parte attrice nelle richiamate note conclusive”.
La superiore motivazione è solo in parte condivisibile, sebbene il vizio di nullità della delibera in questione non appaia fondato.
Nel corso del precedente giudizio, l'appellante ha promosso impugnazione ex art.1137 c.c. avverso due delibere assembleari, assumendole viziate per rappresentazione non veritiera dei dati contabili ed assenza di giustificativi, estendendo, successivamente, il petitum di annullamento anche alla delibera del 2/10/2021, delibera da ritenere, a suo dire, nulla.
Il GdP, dal canto suo, ha, da un lato, ritenuto annullabile e non nulla la delibera del 2/10/2021, siccome efficace ed immediatamente produttiva di effetti per tutti i condomini, oltre che non tempestivamente impugnata, quindi definitiva e non più emendabile in sede giudiziaria, negando, dall'altro, la possibilità di poter, d'ufficio, riscontrare l'eventuale vizio di nullità.
Ora, è noto, che la nullità di una deliberazione assembleare non necessita di tempestiva impugnazione nel termine di 30 gg., ed è altresì noto che alle delibere prese dall'assemblea condominiale si applichi il principio dettato in materia di contratti dall'art.1421 c.c., secondo cui è attribuito al Giudice, anche d'appello, il potere di rilevarne pure d'ufficio la nullità ogni qual volta la validità dell'atto collegiale rientri tra gli elementi costitutivi della domanda su cui egli è chiamato a decidere (cfr. Cass.6652/2017).
Nella specie, però, pur potendo il Giudice rilevare in astratto d'ufficio l'eventuale nullità della delibera del 2/10/2021- non presentando, tale delibera aspetti di nullità, quanto piuttosto di mera annullabilità sottoposta a rigido limite temporale – nessun potere officioso di rilievo della nullità poteva essere attivato dal Giudice di prime cure.
Ed, infatti, mentre l'annullabilità delle delibere assembleari costituisce la regola generale, segnatamente dopo la riforma del condominio introdotta con L. n.220/2012, la categoria della nullità ha un'estensione residuale, ricorrendo solo in casi di particolare gravità quali la mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, l'impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico, da valutarsi in relazione al difetto assoluto di attribuzione, il contenuto illecito del deliberatum per contrasto con norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume (si veda Cass. SS.UU. n.9839/2021). Tuttavia la delibera del 2/10/2021, come detto, non era nulla bensì meramente annullabile.
I sospetti avanzati dal , relativamente alle singole gestioni amministrate negli anni Pt_1 precedenti, non si riferiscono a voci di spese falsate ed inesistenti, contestando, il condomino appellante, o la poca chiarezza di alcuni fatti gestori (si veda il passaggio di consegne
, le spese legali riportate nella gestione anno 2018, la spesa di Euro 250 Parte_5 inserita nella gestione 2020) o il criterio di ripartizione della singola voce tra i condomini (si veda la ripartizione lavori straordinari dott. Guarino anno 2013), o l'inesistenza e la mancata esibizione di alcune fatture per spese e lavori eseguiti da terzi fornitori ad ogni buon conto non disconosciuti (si veda lavori straordinari ditta OM Luigi, debito EN anno 2012, lavori straordinari dott. Guarino anno 2013, lavori per manutenzione del fabbricato anno
2014). Tutte censure da far valere nel termine decadenziale di 30 gg dal deliberatum, traducendosi in una potenziale annullabilità della delibera ed in ogni caso non assistite da un adeguato corpus probatorio di segno contrario, rimanendo, i dubbi espressi, in stato larvale, non stati adeguatamente ed analiticamente svolti ed analizzati.
E, d'altra parte, i bilanci consuntivi predisposti in occasione dell'assemblea condominiale del
2/10/2021 riportavano, in maniera sufficientemente chiara e comprensibile, gli esborsi sopportati nel corso dei vari anni, nonché le quote di ripartizione tra i singoli condomini, oltre alla situazione patrimoniale del , il tutto accompagnato da una nota esplicativa CP_1 dell'Amministratore .
Da tanto, era ed è da escludere la supposta nullità della delibera del 2/10/2021.
SUL QUARTO MOTIVO DI APPELLO: OMESSA PRONUNCIA SUI MEZZI DI
PROVA
Con la quarta censura, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia in ordine alle richieste istruttorie articolate nel precedente grado, oltre alla errata valutazione delle prove documentali raccolte.
Il motivo è ancora una volta infondato.
Come noto, il giudice adito è libero di fondare il proprio convincimento sulle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del decidente stabilire quale degli stessi sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, con conseguente potere del medesimo di basarsi esclusivamente su quanto ritenga, motivatamente, rilevante e influente per la formazione del giudizio richiestogli e di negare ingresso a questioni ritenute del tutto superflue o defatigatorie (ex multis, cfr. Cass. n. 1032/22, n. 837/21; n.
470/2021; n. 283/2021; n. 3082/2020, n. 21210/2019).
Nel caso di specie, il GdP non si pronunciava espressamente sul rigetto delle prove orali articolate dal e, apprezzando e ritenendo già bastevole la documentazione prodotta dalle Pt_1 parti, le invitava a precisare le conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione ed evidentemente superfluo ed irrilevante ogni altro mezzo istruttorio, del quale conseguiva un implicito rigetto (cfr. Cass. 25710/2024: Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza). In ogni caso, le prove orali articolate erano e sono irrilevanti in quanto non in grado di scalfire il compendio documentale in atti e ciò conforta il giudizio di implicito rigetto da parte del
Gdp sopra espresso .
SUL QUINTO MOTIVO DI APPELLO: INTERESSE PERSONALE
DELL'AMMINISTRATORE – INSUSSISTENZA
Il motivo é inammissibile.
Nelle conclusioni dell'atto di citazione, e comunque negli atti difensivi successivi del giudizio di primo grado, l' attore giammai ebbe a chiedere una pronuncia sulla presunta Pt_1 esistenza di un interesse personale dell'amministratore e sulla sua incompatibilità con il ruolo ricoperto.
La circostanza veniva dedotta al solo fine di corroborare gli assunti attorei circa la presunta errata contabilità non traducendosi in alcun modo in specifica domanda di declaratoria in merito alla incompatibiltà.
Il thema decidendum verteva, pertanto, unicamente sulla legittimità delle impugnate delibere.
Si tratta di una novitas, inammissibile nel presente giudizio, la cui funzione é quella di una mera rivalutazione - sotto il filtro di specifiche censure – delle domande già svolte in prime cure, senza possibilità di aggiungere un petitum nuovo e non meramente revisionale di un precedente dictum espresso dal giudice di primo grado.
Peraltro va aggiunto che non vengono, con l'atto di appello, allegati fatti nuovi di successiva verificazione rispetto alla celebrazione del giudizio di primo grado, idonei a consentire un nuovo thema decidendum in sede di gravame .
SUL SESTO MOTIVO DI APPELLO: AMMISSIBILITA' DELLA MEMORIA EX
ART.320 CPC DEPOSITATA DAL CONDOMINIO
Sul punto, si condividono i rilievi del appellato. CP_1
Ancorché il rito del giudice di pace si caratterizzi per la concentrazione, in un'unica udienza, di tutte le attività che nel giudizio davanti al tribunale si articolano secondo una precisa scansione temporale, con maturazione di preclusioni e decadenze, è pur possibile che l'attività deduttiva delle parti sia più complessa e tale da giustificare il rinvio ad altra udienza, con facoltà per le stesse di chiarire e delineare il thema decidendum e probandum, prendendo posizione sulle singole difese altrui.
Tenuto conto dello svolgimento del procedimento celebratosi in primo grado, la memoria assertiva in questione, in continuità con quanto osservato dal Giudice delle Leggi, nella pronuncia richiamata da parte appellata, si rendeva necessaria a seguito delle ulteriori note depositate dall'allora attore , anche in ragione delle articolate difese attoree, talora Pt_1 ampliative delle richieste iniziali, senza nessuna lesione del contraddittorio, atteso che alle parti veniva poi concesso il deposito di note conclusive.
SUL SETTIMO MOTIVO DI APPELLO: PRESCRIZIONE DEI CREDITI
CONDOMINIALI
La censura è infondata, essendo, la pretesa del , tempestiva e dovuta. CP_1
Ancorché l'appellante deduca, anche in questa sede, l'intervenuta prescrizione del diritto del condominio di riscuotere gli oneri condominiali da lui dovuti e maturati a far data dal 2012, la decisione adottata dal giudice a quo è ancora una volta corretta.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la decorrenza del termine della prescrizione in parola (art.1935 cc) decorra dalla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino (cfr. Cass. civ. n. 4489 del 25/02/2014).
Nel caso di specie, è pacifico che il approvasse i bilanci Controparte_6 relativi alle gestioni 2012 – 2020 solo in data 2/10/2021.
Da quel momento sarebbe decorso il termine quinquennale per la riscossione delle quote condominiali dovute da ogni singolo condomino.
SULL'OTTAVO MOTIVO DI APPELLO: ERRATA CONDANNA ALLE SPESE
Da ultimo, parte appellante impugna e contesta la sentenza di primo grado per violazione dell'art.91 cpc. Rileva, l'appellante, l'erroneità della ricevuta condanna alle spese atteso la reciproca soccombenza del sia in punto di richiesta ex art.96 cpc, sia in CP_1 riferimento all'eccezione di carenza di interesse. A ben vedere, però, condivisibilmente con quanto osservato dal appellato, la CP_1 soccombenza su una questione preliminare in rito, al pari, del mancato accoglimento della richiesta di condanna per lite temeraria, non sono ragioni sufficienti per giustificare la compensazione, anche parziale, delle spese di lite a fronte della integrale soccombenza nel merito dell'attore, il quale ha anche dato avvio al giudizio, rimanendo totalmente soccombente nel merito.
SULL'APPELLO INCIDENTALE: CONDANNA ALLA
[...]
Controparte_7
L'appello incidentale promosso dal è fondato e va accolto. CP_1
Va riconosciuta in favore dell'appellante incidentale l'ulteriore spesa pari ad Euro 48,80 sostenuta nel corso del precedente giudizio per il tentativo di conciliazione, essendo, in atti, la prova del relativo esborso.
Infatti, le spese di mediazione, assimilabili alle spese processuali in senso stretto, in presenza di apposita richiesta, devono essere rimborsate in favore della parte vittoriosa: “Dalla lettura della citata norma (id est l'art.13 D.lgs. 28/2010), che richiama esplicitamente l'art.92 c.p.c., si evince chiaramente che anche le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva. Con l'ulteriore conseguenza che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una specifica domanda (in tal senso Cass. n.5389-2024).
Si aggiunga che anche all'incontro del 9/9/2022, le parti concordemente, e non dunque il incidentalmente appellante, rappresentavano l'insussistenza dei presupposti per CP_1 lo svolgimento della mediazione.
Spese del procedimento
Sussistono giustificate ragioni, stante la complessità del giudizio, per compensare tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Va altresì dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la presente impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Rigetta l'appello principale promosso da avverso la sentenza n.199/2023, Parte_1 emessa e pubblicata in data 11/5/2023, dal GdP di Caltanissetta;
- Accoglie l'appello incidentale promosso dal Controparte_8
, in persona dell'Amministratore p.t. e, per l'effetto, condanna
[...] Parte_1 al pagamento, in favore dell'appellante incidentale, della ulteriore somma di Euro 48,80 a titolo di esborso sostenuto per il tentativo di conciliazione celebratosi dinanzi all'organismo di mediazione forense di Caltanissetta;
- Conferma per il resto la gravata sentenza;
- Compensa tra le parti le spese del presente grado;
- Condanna l'appellante principale al versamento di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Caltanissetta in data 14/6/2025
Il GU
Dr. Francesco Lauricella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Appello in materia di impugnazione delibere assembleari”
PROMOSSO DA
C.F.: , nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]
Avv. Alfredo Saia
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, Sig. (C.F.: ) Controparte_2 P.IVA_1
Avv. Matteo Giovanni Guarino
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni delle parti:
Concludono come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, depositato in data 14/7/2023, ritualmente notificato a controparte, l'appellante proponeva gravame avverso la sentenza Parte_1
n.199/2023, emessa e pubblicata in data 11/5/2023, dal GdP di Caltanissetta, allo scopo di ottenere la riforma integrale del decisum con cui il primo giudice, rigettava, nel merito, le domande spiegate dall'allora attore inerenti alla declaratoria di nullità e/o annullabilità di due delibere assembleari, adottate in data 30/12/2021 e in data 16/2/2022, dal Controparte_1
di Caltanissetta.
[...]
Parte appellante censurava la gravata sentenza per i seguenti molteplici motivi:
1. Omessa pronuncia in ordine alla nullità delle delibere impugnate per rappresentazione non veritiera dei dati contabili e assenza di titoli giustificativi;
2. Omessa pronuncia in ordine alla nullità delle delibere impugnate per genericità della revisione;
3. Carenza di motivazione in ordine al rigetto della rilevabilità d'ufficio della nullità della delibera del 2/10/2021;
4. Omessa pronuncia ed errata valutazione delle prove documentali e delle richieste istruttorie;
5. Omessa pronuncia in ordine al rilevato interesse personale dell'amministratore e della relativa incompatibilità con il ruolo ricoperto;
6. Omessa pronuncia in ordine alla rilevata inammissibilità della memoria ex art. 320 c.p.c depositata in primo grado dal;
CP_1
7. Prescrizione delle somme richieste;
8. Erronea ripartizione delle spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, il appellato eccepiva la correttezza della gravata CP_1 sentenza, contestando analiticamente tutti i motivi di appello;
spiegava, al contempo, tempestivo appello incidentale censurando il capo della sentenza inerente alle spese ed insistendo per la condanna del al pagamento degli ulteriori costi sostenuti nel corso Pt_1 del precedente giudizio per il tentativo di conciliazione, pari ad Euro 48,80.
Rigettata l'istanza cautelare di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in mancanza dei relativi presupposti, la causa, matura, veniva rinviata per essere trattenuta in decisione all'udienza del 20/3/2025, previa concessione dei termini a ritroso, ex art 352 cpc, per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale non è fondato e va, per l'effetto, rigettato.
SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO: INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
ASSEMBLEARI - INSUSSISTENZA
Con la prima censura, parte appellante si duole della precedente statuizione laddove il GdP, rigettando l'impugnazione promossa in primo grado, ha finito per ritenere le delibere approvate dal , nelle sedute del 30/12/2021 e del 16/2/2022, Controparte_3 valide e pienamente legittime.
Il decisum è, a suo dire, errato in quanto frutto di una non corretta interpretazione dei fatti, oltre che dell'omessa valutazione dei documenti e delle prove orali richieste.
Reitera, anche in questo grado, la natura interlocutoria della delibera del 2/10/2021, la mancata e/o generica revisione dei bilanci, la mancata esibizione dei giustificativi a supporto della contabilità, la violazione degli obblighi di rendicontazione da parte dell'Amministratore p.t., la nullità e/o annullabilità delle delibere di approvazione di un rendiconto falso e non veritiero.
Il motivo è però privo di pregio: la motivazione resa in primo grado appare condivisibile oltre che giuridicamente corretta.
Il Gdp, invero, sulla scorta del materiale probatorio in atti, esaminando i motivi di impugnazione addotti avverso le sole delibere impugnate, ha primariamente ritenuto la pregressa delibera di approvazione dei bilanci consuntivi risalente al 2/10/2021, definitiva e vincolante, quindi non più scrutinabile, in mancanza di tempestiva impugnazione.
Il , infatti, non impugnando tale ultima delibera, deduceva il carattere interlocutorio Pt_1 della medesima, tant'è che, nel corso della riunione del 2/10/2021, approvava i consuntivi anni 2012 – 2020 riservandosi espressamente “di esaminare ed eventualmente correggere gli errori personali”.
Anzi, a suo dire, “… il condomino pur volendo opporsi per mancanza di giustificativi Pt_1
… è stato indotto a riservarsi di esaminare ed eventualmente correggere gli errori derivanti dalla revisione dell'attuale amministratore” (cfr. pag. 6 appello). Circostanza, quest'ultima, che l'appellante ha tentato di dimostrare anche nel corso del precedente giudizio articolando apposite prove orali.
Al riguardo, però, la difformità segnalata – attenendo a vizi del verbale, contenente imprecisioni e fatti non corrispondenti allo svolgimento dell'assemblea – andava contestata nel termine di gg.30 mediante l'impugnazione della delibera asseritamente viziata in parte qua, tenuto conto che in data 14/10/2021, l'Amministratore inoltrava copia del verbale al
, che, edotto di quanto effettivamente verbalizzato, avrebbe potuto impugnare il verbale: Pt_1 in mancanza di tempestiva impugnazione, la contestazione era ormai preclusa.
Pertanto, la prova per testi articolata a mezzo del sig. era ed è inammissibile. Pt_2
Ciò posto, si condividono le conclusioni a cui è giunto il primo decidente in ordine alla vincolatività della delibera del 2/10/2021, non sottoposta ad impugnazione da nessun condomino.
Le delibere assembleari sono infatti espressione della volontà dell'ente condominiale con cui i condomini decidono, con efficacia obbligatoria per tutti – assenti, dissenzienti, astenuti – su argomenti di interesse dell'intera compagine sociale.
Una delibera per iscritto che riporta la votazione dei presenti, con i rispettivi millesimi, produce effetti immediati con la sua approvazione e, per di più, trattandosi di delibera di approvazione dei bilanci consuntivi, la stessa costituisce idoneo titolo del credito nei confronti di ogni singolo condomino.
Si aggiunga che le delibere assembleari vanno interpretate secondo i criteri di cui agli artt.1362
e ss. c.c., quindi secondo le regole di interpretazione del contratto, che privilegiano, primariamente, la portata letterale e, di seguito, gli altri criteri sussidiari, compreso quello comportamentale delle parti ( Cass. 2022, n. 30109 ).
A tal riguardo, si legge nel verbale assembleare del 2/10/2021, “… si dà inizio a discutere e deliberare i punti all'odg: punto n.1 all'odg. I condomini dopo ampia discussione approvano
i bilanci consuntivi ed i relativi riparti dal 2012 al 30/09/2020 con l'eccezione dei compensi Per_ dovuti al precedente amministratore geom. … Il sig. approva i bilanci Pt_3 consuntivi coi riparti dal 2012 al 30/09/2020 con riserva di esaminare ed eventualmente correggere gli errori personali”: da tanto, è chiara la manifestazione di volontà dell'organo assembleare di approvazione dei consuntivi non deliberati fino a quel momento ed è parimenti chiara la volontà del di approvare, sebbene con riserva, i detti consuntivi. Pt_1
Che l'intenzione del condomino fosse realmente quella di riservarsi risulta palese, tenuto conto del comportamento assunto a seguito della riunione: si considerino la nota del 13/10/2021, inviata al Rag. con cui l'appellante segnalava all'Amministratore CP_4 alcuni fatti gestori pregressi, chiedendone apposita verifica, nonché le affermazioni contenute nell'atto di appello del seguente tenore “Dopo aver esaminato tutta la revisione e tutta la relativa documentazione a corredo, il solo all'assemblea del 30/12/2021 ha avuto CP_1 la possibilità di opporsi all'approvazione … Non poteva certo farlo prima con la concordata revisione in itinere…”, ed ancora “… fino a quando la revisione non è stata portata all'assemblea del 30/12/2021 il Sig. non era in condizione di sapere se realmente Pt_1 avesse un interesse ad impugnare il bilancio. Solo allora il sig. è venuto a conoscenza Pt_1 formale dell'insufficienza della verifica e ha ritenuto di potere impugnare”.
Tali affermazioni non fanno altro che confermare le nutrite perplessità del . CP_1
La manifestata riserva, però, stante il carattere obbligatorio ed immediatamente efficace della decisione assunta in assemblea, non poteva avere alcun valore, potendo, per legge, ciascun condomino, astenersi, assentarsi, votare per la non approvazione della delibera ed eventualmente impugnare la delibera viziata nel termine di 30 gg, ai sensi dell'art.1137 c.c..
Il , continuando a nutrire dubbi in merito alla correttezza o meno dei dati Pt_1 contabili che lo riguardavano nell'approssimarsi del trentesimo giorno dalla adozione delle delibera del 2/10/2021, avrebbe dovuto cautelativamente impugnarla, ben consapevole che anche dopo l'impugnazione sarebbe stato possibile produrre documentazione sopravvenuta rispetto allo spirare di termini di rito del giudizio di impugnazione, senza considerare, inoltre, la circostanza che nelle more della celebrazione del giudizio di annullamento della delibera nuovi dati documentali potevano pervenirgli dall'attività revisionale in corso.
Nessuna norma consente di procrastinare il termine di giorni trenta, previsto per legge, ai fini della impugnazione della delibera assembleare e ciò anche in ossequio alla esigenza di cristallizzazione delle adozioni di decisioni assembleari in vista di esigenze operative tipiche del CP_1
A maggior ragione nel caso di specie - nel quale l'appellante nutriva forti perplessità in merito alla contabilità condominiale ( perplessità manifestate più volte anche al precedente
Amministratore e che non riguardavano la revisione in concreto operata dal Rag. CP_2 oggetto della riunione del 30/12/2021 ) - il condomino Sig. nutrendo dubbi circa la Pt_1 presenza di un sostegno documentale a giustificazione delle voci inerenti agli anni 2012-2020 avrebbe dovuto far ricorso alla impugnazione, per tempo, della delibera del 2/10/2021. Invero, non è consentito al singolo di rimettere in discussione i provvedimenti CP_1 adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (ex multis
Cass. 3747/1994, 5254/2011, 20006/2020, 29618/2022).
Né il avrebbe potuto recuperare e/o rinviare tale facoltà di impugnazione a data CP_1 postuma, in attesa di una sperata, ma non concretizzata, revisione in melius dei rendiconti approvati, revisione che, tra l'altro – circostanza pacifica – l'assemblea non aveva né chiesto, né deliberato, anche a mente dell'art.1130 bis, norma che stabilisce che l'assemblea condominiale può in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del , ciò all'evidente scopo di CP_1 trasparenza e controllo.
Neanche l'Amministratore che si insedi ex novo è obbligato a provvedere alla revisione condominiale, salvo gli venga conferito apposito mandato, dovendo, al più, ricevere in consegna tutto il carteggio nella disponibilità del suo predecessore, effettuare le opportune verifiche, sottoporre all'assemblea la precedente gestione, eventualmente segnalando la sussistenza di riscontrate irregolarità cosicché i condomini possano o meno valutare l'opportunità di nominare un professionista per la revisione dei conti (cfr. il disposto di cui agli artt.1129, 1130 e 1130 bis).
D'altra parte, le rettifiche apportate ai rendiconti approvati, previamente esposte dall'Amministratore in apposita nota esplicativa allegata al verbale di convocazione della riunione del 30/12/2021, oltre ad essere migliorative per il condominio, si rendevano necessarie in forza di circostanze sopravvenute all'insaputa degli stessi condomini, all'uopo convocati per l'approvazione di una nuova delibera parzialmente modificativa e sostitutiva della precedente. Questo era infatti l'odg, al punto n.2: Delibera e approvazione della revisione da parte dell'Amministratore Rag. dei bilanci consuntivi dal 2012 Controparte_2 al 30/09/2020 e dei relativi riparti, entrambi regolarmente approvati con delibera assembleare del 02/10/2021, a seguito di nuova documentazione prodotta dall'ex Per_ amministratore Geom. , nonché della raccomandata A/R del 15/11/2021 spedita da
Gestione Rischi S.r.l.u. per il mancato pagamento di fatture per energia elettrica relative all'anno 2015” Ebbene, il condomino ivi manifestava il proprio dissenso, impugnando il relativo Pt_1 deliberatum.
Seguiva quindi l'impugnazione della successiva deliberazione del 16/2/2022, di approvazione del rendiconto consuntivo anno 2021, in cui veniva riportato il debito del condomino, debito tuttavia cristallizzato nel riparto di spesa approvato nel corso della seduta del 2/10/2021.
Esaminati, allora, i motivi di censura a supporto della promossa impugnazione, il GdP, stante il carattere vincolante e definitivo della delibera di approvazione dei rendiconti risalente al
2/10/2021, condivisibilmente e correttamente, non si pronunciava in merito alle contestazioni tardive, ritenendo il condomino ormai decaduto dal potere di impugnazione. Pt_1
Ciò anche in linea con l'ormai consolidato orientamento di legittimità in forza del quale “Una volta che il bilancio consuntivo sia stato approvato con la maggioranza prescritta dalla legge,
l'Amministratore, per ottenere il pagamento delle somme risultanti dal bilancio stesso, non è tenuto a sottoporre all'esame dei singoli condomini i documenti giustificativi, dovendo gli stessi essere controllati prima dell'approvazione del bilancio, senza che sia ammissibile la possibilità di attribuire ad alcuni condomini la facoltà postuma di contestare i conti, rimettendo così in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza” (cfr. Cass.
29618/2022).
Dunque, non può che condividersi il ragionamento del giudice a quo, che, scrutinando i vari motivi di impugnazione posti a base dell'atto di citazione in primo grado, ha correttamente circoscritto il decisum all'accertamento della ritenuta assenza di giustificativi delle sole voci oggetto di revisione di cui alla seduta del 30/12/2021.
Il GdP ha, quindi, partitamente esaminato le rettifiche apportate dall'amministratore ai consuntivi già regolarmente approvati, ritenendole giustificate e legittime, in forza della documentazione prodotta. Si condividono e si fanno proprie le valutazioni in fatto eseguite dal primo giudice in riferimento alle rettifiche deliberate dall'assemblea nel corso della seduta del 30/12/2021, che, come detto, si imponevano in forza della documentazione postuma fatta pervenire al nuovo amministratore, sia da parte del suo predecessore, sia da parte di terzi fornitori. Si aggiunga, ancora, che con la nota del 13/10/2021, non veniva richiesto nessun giustificativo all'Amministratore, se non la sola copia del verbale del 2/10/2021:
<in relazione alla presentazione dei resoconti che vanno dal 2012 al 2020 prospettati dal Per_ geometra e da Lei visionati Le Chiede 1. Di controllare nei dettagli tutta la Per_ documentazione giustificativa presentata dal geometra;
2. Chiarimenti sulla trattativa debito;
3. Verificare debiti verso di cui allego Parte_4 Controparte_5 fotocopia tramite e-mail;
4. Anticipo ENEL: verificare ricevute pagamento e ripartizione;
5. Controllare se lavori in sicurezza e spese personali siano giustificati e la convocazione dei partecipanti sia regolare;
6. Il 14 giugno 2013 veniva deliberato lo storno di euro 94,22 per lavori grondaia Via Volpe a me erroneamente addebitati;
7. L'8 luglio 2013 il Sig. Pt_1 chiedeva rimborso di euro 300 per danni da infiltrazioni su tetto e muri stanza da pranzo. La richiesta deve ritenersi nulla per mancanza di fattura.
8. Lavori Sig. Guarino = No spese personali perché prive di fatturazione perché non tutti sono stati convocati, perché non possibile usufruire delle detrazioni fiscali. Si fa presente che, anche se con l'approvazione o meno dei bilanci, l'amministratore ha l'obbligo di giustificare tutte le voci di spesa inseriti in essi e con le modalità previste dalla legge … Infine Le chiedo di inviarmi la copia della delibera del 02/10/2021.
Peraltro, dal tenore della richiamata missiva, il , pur manifestando dubbi sui CP_1 rendiconti predisposti dal precedente amministratore e ad ogni modo approvati, sui criteri di ripartizione di alcune voci di spesa, comunque non disconosciute, sulla esistenza di idonei giustificativi, sulla correttezza di precedenti convocazioni, segnalava presunte irregolarità nella precedente gestione, tali da rendere il rendiconto approvato errato, ma non falso e non veritiero;
circostanza, quest'ultima, pacificamente ricorrente allorché vengano inserite o omesse volutamente voci di spesa e di entrata non esistenti, fornendo all'assemblea una rappresentazione ingannevole della situazione contabile, con conseguente responsabilità dell'Amministratore.
Ma, come detto, dalla natura dei vizi lamentati dal non poteva ricorrere CP_1 evidentemente un'ipotesi di rendiconto falso e non veritiero, atteso che il nuovo
Amministratore, attenendosi alla documentazione del suo predecessore e, dunque, alle pezze giustificative riscontrate ed ai riparti di spesa per lavori straordinari, in atti, peraltro oggetto di precedenti sedute assembleari, come confermato dallo stesso appellante, non inseriva, né celava esborsi falsi o non inerenti alla gestione del , limitandosi a correggere gli CP_1 errori sorti in seguito alla presa visione della documentazione nuova fornita dal vecchio amministratore.
Da tanto, la delibera del 2/10/2021 non poteva ritenersi nulla e ben ha fatto il GdP a non emettere simile declaratoria, neanche d'ufficio, e, allo stesso modo, in considerazione dei chiarimenti forniti dall'Amministratore le deliberazioni impugnate, appunto quelle del 30/12/2021 e del 16/2/2022, erano e sono valide e legittime, in quanto temevano conto di legittimi successivi apporti documentali pregressi.
Contra, le doglianze dell'appellante si appuntavano su presunti irregolari addebiti a suo carico frutto della delibera del 2/10/2021 non interessati dalla nuova documentazione acquisita in sede di revisione e portata all'attenzione delle successive delibere, documentazione la cui idonea concorrenza alla formazione del bilanci andava sottoposta
a specifico ed analitico vaglio critico, in concreto mancante.
SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO: GENERICITÀ DELLA REVISIONE -
INSUSSISTENZA
Il motivo, relativo alla genericità della revisione, è infondato e risulta assorbito dal precedente.
Sul punto è sufficiente osservare che l'amministratore che subentra nella gestione condominiale non è obbligato a revisionare – nei termini sperati dall'appellante – la Pt_1 contabilità del , salvo gli sia stato conferito apposito mandato dall'assemblea dei CP_1 condomini (cfr. art.1130 bis c.c.).
Purtuttavia, nel caso di specie, il nuovo amministratore, Rag. , ricevuta in consegna la CP_2 documentazione inerente al condominio di via Re d'Italia, compresi i bilanci consuntivi già predisposti dal precedente amministratore, li esaminava, unitamente ai giustificativi a supporto, sottoponendoli all'assemblea dei condomini, assemblea che nel corso della riunione del 2/10/2021 approvava con le maggioranze di legge i consuntivi anni 2012 – 2020 (come già sopra estesamente precisato la relativa deliberazione non veniva impugnata né dal Sig.
né da altri condomini, con conseguente consolidamento dei crediti del Pt_1 CP_1
).
La censure svolte dall'appellante nel giudizio di primo grado e qui ribadite appaiono generiche e non adeguatamente assistite dalla dettagliata esposizione delle ragioni in fatto o in diritto, in grado di paralizzare la portata documentale dei singoli atti esaminati dal . I dubbi sollevati non hanno ricevuto in primo grado né nella presente sede CP_2 di gravame uno svolgimento adeguato sul piano probatorio, il cui onere ricadeva a carico dell'attore appellante, in termini di neutralizzazione del compendio documentale esaminato .
SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO: RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLA
DELIBERA NULLA
Con tale censura parte appellante si duole del mancato rilievo, da parte del GdP, della nullità, anche d'ufficio, della delibera del 2/10/2021, e della sottesa carente motivazione.
Si legge nel testo della gravata sentenza “Ritenuto l'anzidetto, in ossequio del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed il carattere vincolante della delibera come sopra riportato, si ritiene precluso a questo decidente ogni statuizione nel merito della esaminanda censura, non risultando impugnata nel presente giudizio la delibera cui la pretesa invalidità si riferisce ossia quella del 02.10.2021.
Neppure, in ossequio al principio del simultaneus processo, è possibile sollevare d'ufficio la relativa nullità (neanche incidenter tantum) come, invece, prospettato da parte attrice nelle richiamate note conclusive”.
La superiore motivazione è solo in parte condivisibile, sebbene il vizio di nullità della delibera in questione non appaia fondato.
Nel corso del precedente giudizio, l'appellante ha promosso impugnazione ex art.1137 c.c. avverso due delibere assembleari, assumendole viziate per rappresentazione non veritiera dei dati contabili ed assenza di giustificativi, estendendo, successivamente, il petitum di annullamento anche alla delibera del 2/10/2021, delibera da ritenere, a suo dire, nulla.
Il GdP, dal canto suo, ha, da un lato, ritenuto annullabile e non nulla la delibera del 2/10/2021, siccome efficace ed immediatamente produttiva di effetti per tutti i condomini, oltre che non tempestivamente impugnata, quindi definitiva e non più emendabile in sede giudiziaria, negando, dall'altro, la possibilità di poter, d'ufficio, riscontrare l'eventuale vizio di nullità.
Ora, è noto, che la nullità di una deliberazione assembleare non necessita di tempestiva impugnazione nel termine di 30 gg., ed è altresì noto che alle delibere prese dall'assemblea condominiale si applichi il principio dettato in materia di contratti dall'art.1421 c.c., secondo cui è attribuito al Giudice, anche d'appello, il potere di rilevarne pure d'ufficio la nullità ogni qual volta la validità dell'atto collegiale rientri tra gli elementi costitutivi della domanda su cui egli è chiamato a decidere (cfr. Cass.6652/2017).
Nella specie, però, pur potendo il Giudice rilevare in astratto d'ufficio l'eventuale nullità della delibera del 2/10/2021- non presentando, tale delibera aspetti di nullità, quanto piuttosto di mera annullabilità sottoposta a rigido limite temporale – nessun potere officioso di rilievo della nullità poteva essere attivato dal Giudice di prime cure.
Ed, infatti, mentre l'annullabilità delle delibere assembleari costituisce la regola generale, segnatamente dopo la riforma del condominio introdotta con L. n.220/2012, la categoria della nullità ha un'estensione residuale, ricorrendo solo in casi di particolare gravità quali la mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, l'impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico, da valutarsi in relazione al difetto assoluto di attribuzione, il contenuto illecito del deliberatum per contrasto con norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume (si veda Cass. SS.UU. n.9839/2021). Tuttavia la delibera del 2/10/2021, come detto, non era nulla bensì meramente annullabile.
I sospetti avanzati dal , relativamente alle singole gestioni amministrate negli anni Pt_1 precedenti, non si riferiscono a voci di spese falsate ed inesistenti, contestando, il condomino appellante, o la poca chiarezza di alcuni fatti gestori (si veda il passaggio di consegne
, le spese legali riportate nella gestione anno 2018, la spesa di Euro 250 Parte_5 inserita nella gestione 2020) o il criterio di ripartizione della singola voce tra i condomini (si veda la ripartizione lavori straordinari dott. Guarino anno 2013), o l'inesistenza e la mancata esibizione di alcune fatture per spese e lavori eseguiti da terzi fornitori ad ogni buon conto non disconosciuti (si veda lavori straordinari ditta OM Luigi, debito EN anno 2012, lavori straordinari dott. Guarino anno 2013, lavori per manutenzione del fabbricato anno
2014). Tutte censure da far valere nel termine decadenziale di 30 gg dal deliberatum, traducendosi in una potenziale annullabilità della delibera ed in ogni caso non assistite da un adeguato corpus probatorio di segno contrario, rimanendo, i dubbi espressi, in stato larvale, non stati adeguatamente ed analiticamente svolti ed analizzati.
E, d'altra parte, i bilanci consuntivi predisposti in occasione dell'assemblea condominiale del
2/10/2021 riportavano, in maniera sufficientemente chiara e comprensibile, gli esborsi sopportati nel corso dei vari anni, nonché le quote di ripartizione tra i singoli condomini, oltre alla situazione patrimoniale del , il tutto accompagnato da una nota esplicativa CP_1 dell'Amministratore .
Da tanto, era ed è da escludere la supposta nullità della delibera del 2/10/2021.
SUL QUARTO MOTIVO DI APPELLO: OMESSA PRONUNCIA SUI MEZZI DI
PROVA
Con la quarta censura, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia in ordine alle richieste istruttorie articolate nel precedente grado, oltre alla errata valutazione delle prove documentali raccolte.
Il motivo è ancora una volta infondato.
Come noto, il giudice adito è libero di fondare il proprio convincimento sulle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del decidente stabilire quale degli stessi sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, con conseguente potere del medesimo di basarsi esclusivamente su quanto ritenga, motivatamente, rilevante e influente per la formazione del giudizio richiestogli e di negare ingresso a questioni ritenute del tutto superflue o defatigatorie (ex multis, cfr. Cass. n. 1032/22, n. 837/21; n.
470/2021; n. 283/2021; n. 3082/2020, n. 21210/2019).
Nel caso di specie, il GdP non si pronunciava espressamente sul rigetto delle prove orali articolate dal e, apprezzando e ritenendo già bastevole la documentazione prodotta dalle Pt_1 parti, le invitava a precisare le conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione ed evidentemente superfluo ed irrilevante ogni altro mezzo istruttorio, del quale conseguiva un implicito rigetto (cfr. Cass. 25710/2024: Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza). In ogni caso, le prove orali articolate erano e sono irrilevanti in quanto non in grado di scalfire il compendio documentale in atti e ciò conforta il giudizio di implicito rigetto da parte del
Gdp sopra espresso .
SUL QUINTO MOTIVO DI APPELLO: INTERESSE PERSONALE
DELL'AMMINISTRATORE – INSUSSISTENZA
Il motivo é inammissibile.
Nelle conclusioni dell'atto di citazione, e comunque negli atti difensivi successivi del giudizio di primo grado, l' attore giammai ebbe a chiedere una pronuncia sulla presunta Pt_1 esistenza di un interesse personale dell'amministratore e sulla sua incompatibilità con il ruolo ricoperto.
La circostanza veniva dedotta al solo fine di corroborare gli assunti attorei circa la presunta errata contabilità non traducendosi in alcun modo in specifica domanda di declaratoria in merito alla incompatibiltà.
Il thema decidendum verteva, pertanto, unicamente sulla legittimità delle impugnate delibere.
Si tratta di una novitas, inammissibile nel presente giudizio, la cui funzione é quella di una mera rivalutazione - sotto il filtro di specifiche censure – delle domande già svolte in prime cure, senza possibilità di aggiungere un petitum nuovo e non meramente revisionale di un precedente dictum espresso dal giudice di primo grado.
Peraltro va aggiunto che non vengono, con l'atto di appello, allegati fatti nuovi di successiva verificazione rispetto alla celebrazione del giudizio di primo grado, idonei a consentire un nuovo thema decidendum in sede di gravame .
SUL SESTO MOTIVO DI APPELLO: AMMISSIBILITA' DELLA MEMORIA EX
ART.320 CPC DEPOSITATA DAL CONDOMINIO
Sul punto, si condividono i rilievi del appellato. CP_1
Ancorché il rito del giudice di pace si caratterizzi per la concentrazione, in un'unica udienza, di tutte le attività che nel giudizio davanti al tribunale si articolano secondo una precisa scansione temporale, con maturazione di preclusioni e decadenze, è pur possibile che l'attività deduttiva delle parti sia più complessa e tale da giustificare il rinvio ad altra udienza, con facoltà per le stesse di chiarire e delineare il thema decidendum e probandum, prendendo posizione sulle singole difese altrui.
Tenuto conto dello svolgimento del procedimento celebratosi in primo grado, la memoria assertiva in questione, in continuità con quanto osservato dal Giudice delle Leggi, nella pronuncia richiamata da parte appellata, si rendeva necessaria a seguito delle ulteriori note depositate dall'allora attore , anche in ragione delle articolate difese attoree, talora Pt_1 ampliative delle richieste iniziali, senza nessuna lesione del contraddittorio, atteso che alle parti veniva poi concesso il deposito di note conclusive.
SUL SETTIMO MOTIVO DI APPELLO: PRESCRIZIONE DEI CREDITI
CONDOMINIALI
La censura è infondata, essendo, la pretesa del , tempestiva e dovuta. CP_1
Ancorché l'appellante deduca, anche in questa sede, l'intervenuta prescrizione del diritto del condominio di riscuotere gli oneri condominiali da lui dovuti e maturati a far data dal 2012, la decisione adottata dal giudice a quo è ancora una volta corretta.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la decorrenza del termine della prescrizione in parola (art.1935 cc) decorra dalla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino (cfr. Cass. civ. n. 4489 del 25/02/2014).
Nel caso di specie, è pacifico che il approvasse i bilanci Controparte_6 relativi alle gestioni 2012 – 2020 solo in data 2/10/2021.
Da quel momento sarebbe decorso il termine quinquennale per la riscossione delle quote condominiali dovute da ogni singolo condomino.
SULL'OTTAVO MOTIVO DI APPELLO: ERRATA CONDANNA ALLE SPESE
Da ultimo, parte appellante impugna e contesta la sentenza di primo grado per violazione dell'art.91 cpc. Rileva, l'appellante, l'erroneità della ricevuta condanna alle spese atteso la reciproca soccombenza del sia in punto di richiesta ex art.96 cpc, sia in CP_1 riferimento all'eccezione di carenza di interesse. A ben vedere, però, condivisibilmente con quanto osservato dal appellato, la CP_1 soccombenza su una questione preliminare in rito, al pari, del mancato accoglimento della richiesta di condanna per lite temeraria, non sono ragioni sufficienti per giustificare la compensazione, anche parziale, delle spese di lite a fronte della integrale soccombenza nel merito dell'attore, il quale ha anche dato avvio al giudizio, rimanendo totalmente soccombente nel merito.
SULL'APPELLO INCIDENTALE: CONDANNA ALLA
[...]
Controparte_7
L'appello incidentale promosso dal è fondato e va accolto. CP_1
Va riconosciuta in favore dell'appellante incidentale l'ulteriore spesa pari ad Euro 48,80 sostenuta nel corso del precedente giudizio per il tentativo di conciliazione, essendo, in atti, la prova del relativo esborso.
Infatti, le spese di mediazione, assimilabili alle spese processuali in senso stretto, in presenza di apposita richiesta, devono essere rimborsate in favore della parte vittoriosa: “Dalla lettura della citata norma (id est l'art.13 D.lgs. 28/2010), che richiama esplicitamente l'art.92 c.p.c., si evince chiaramente che anche le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva. Con l'ulteriore conseguenza che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una specifica domanda (in tal senso Cass. n.5389-2024).
Si aggiunga che anche all'incontro del 9/9/2022, le parti concordemente, e non dunque il incidentalmente appellante, rappresentavano l'insussistenza dei presupposti per CP_1 lo svolgimento della mediazione.
Spese del procedimento
Sussistono giustificate ragioni, stante la complessità del giudizio, per compensare tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Va altresì dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la presente impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Rigetta l'appello principale promosso da avverso la sentenza n.199/2023, Parte_1 emessa e pubblicata in data 11/5/2023, dal GdP di Caltanissetta;
- Accoglie l'appello incidentale promosso dal Controparte_8
, in persona dell'Amministratore p.t. e, per l'effetto, condanna
[...] Parte_1 al pagamento, in favore dell'appellante incidentale, della ulteriore somma di Euro 48,80 a titolo di esborso sostenuto per il tentativo di conciliazione celebratosi dinanzi all'organismo di mediazione forense di Caltanissetta;
- Conferma per il resto la gravata sentenza;
- Compensa tra le parti le spese del presente grado;
- Condanna l'appellante principale al versamento di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Caltanissetta in data 14/6/2025
Il GU
Dr. Francesco Lauricella