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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 25/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2090/2022
T R A
, in persona del Ministro p.t., e Parte_1 [...]
, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Via Parte_2
Ponte della Maddalena n. 55, Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano alla Via A. Diaz, n.11; Appellante E
, nato a [...] il [...] e residente a [...] CP_1
Via Francesco Cusati 57, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lucibello, ed unitamente domiciliato presso il suo studio legale in via Nazionale n. 38 Vallo Scalo (SA); Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 11.8.2022 l'appellante ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 4025/2022 pubbl. il 12.7.2022 con cui il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da , docente per la CP_1 classe di concorso AL56 – Strumento Musicale nella Scuola Secondaria di I grado (Tromba), ha accertato l'erroneità ed infondatezza della espulsione del titolo di riserva che il sistema telematico ha adoperato arbitrariamente nei confronti del ricorrente e, pertanto, il diritto di quest'ultimo al riconoscimento della qualità di riservista in base alla Legge n. 68/1999 e conseguentemente il diritto dello stesso alla immediata ed effettiva immissione in ruolo, compensando per metà le spese processuali e condannando il al pagamento del residuo. Parte_1
L'amministrazione ha impugnato detta statuizione eccependo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 413 comma 5 c.p.c. per aver il Giudice di prime cure affermato sussistere la competenza del Tribunale di Napoli, in luogo del Tribunale di Vallo della Lucania, ove il docente CP_1 prestava servizio alla data del deposito del ricorso (11.1.2022).
Con il secondo motivo ha impugnato la parte della sentenza in cui il primo Giudice, accertata la qualità di riservista del in base alla Legge 68/1999, ha dichiarato il diritto di quest'ultimo CP_1 alla immissione in ruolo, pur in difetto di posti disponibili su materia.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo: “- in riforma della sentenza gravata, accertare e dichiarare, l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Vallo della Lucania con ogni conseguenziale pronuncia;
- in via subordinata, in riforma della gravata sentenza rigettarsi il ricorso avanzato da parte ricorrente. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che con plurime argomentazioni ha CP_1 resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'iniziativa avversaria, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., poiché non possono ravvisarsi ragionevoli probabilità di accoglimento;
in secondo luogo, ha contestato alla Amministrazione la inesatta prospettazione delle circostanze, la illogicità e mancanza di motivazione sulla competenza territoriale;
in terzo luogo, ha ribadito la esatta ricostruzione dei fatti sul posto libero per il docente.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato.
Il appellante affida l'impugnazione a due motivi, il primo dei quali è pregiudiziale e va Parte_1 esaminato preliminarmente risultando potenzialmente assorbente di ogni ulteriore vizio della sentenza impugnata.
L'amministrazione si duole della erroneità della sentenza con riguardo al rigetto della eccezione di incompetenza per territorio e ne chiede la riforma con la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore di quello di Vallo della Lucania, in funzione di Giudice del lavoro.
Più precisamente contesta la motivazione del Giudice di prime cure nella parte in cui ribadisce
“la competenza per materia del giudice del lavoro e per territorio quella del giudice del lavoro di Napoli” e ritiene sufficiente richiamare il contenuto dell'ordinanza del medesimo Tribunale di Napoli emessa nella fase cautelare. Così argomenta il primo giudice: “Si legge nell'ordinanza cautelare: “Quanto alla questione relativa all'individuazione del giudice competente sollevata di ufficio dal giudice, dopo l'effettuazione del libero interrogatorio della parte (all'udienza del 30.9.2021 il aveva dichiarato “attualmente presto servizio presso l'Istituto CP_1 Parte_3 in Vallo della Lucania” come insegnante di sostegno”) ritiene il giudice, dopo avere letto la memoria dell'istante, che sussiste la competenza per territorio del giudice del lavoro di Napoli adito dal ricorrente. Scrive, infatti, parte attrice nella memoria depositata in data 28 ottobre 2021 che “ed ancora, obiettivo dell'azione giudiziaria è il riconoscimento della quota di riserva in favore del ricorrente, diritto soggettivo tutelato dalla normativa nazionale, che non può essere aggirato dall' attraverso il riferimento alla “mancanza obiettiva di disponibilità di posti Controparte_2 su materia”. Ebbene, l'unico soggetto che, concretamente, potrebbe agire – in attuazione di un preciso ordine giudiziale – al fine di rimuovere il “vincolo” preclusivo all'immissione in ruolo del prof. , sarebbe proprio l' . Tant'è che sono CP_1 Controparte_3 stati individuati, quali resistenti, esclusivamente il e l' Parte_1 [...]
, istituzione con sede in Napoli, alla via Ponte della Maddalena n. 55. Controparte_4
Pertanto, codesti legali ritengono pienamente applicabile, al caso di specie, il principio processualcivilistico, ex art. 18 c.p.c., in ragione del quale, in assenza di servizio al momento del deposito del ricorso, la competenza territoriale debba essere individuata con riferimento al luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio”. Sebbene il riferimento all'art. 18 c.p.c. norma che dispone che “qualora sia convenuta una persona giuridica è competente il giudice del luogo dove essa ha sede” potrebbe indurre ad individuare la competenza per territorio del giudice del lavoro di Roma avendo il , sede in Controparte_5
Roma, al viale Trastevere 76/A va anche osservato che, effettivamente, nella specie “l'unico soggetto che, concretamente, potrebbe agire – in attuazione di un preciso ordine giudiziale – al fine di rimuovere il “vincolo” preclusivo all'immissione in ruolo del prof. , sarebbe CP_1 proprio l' ”. Si ritiene, quindi, corretta l'individuazione Controparte_3 del giudice del lavoro di Napoli quale giudice territorialmente competente”. Ne consegue che la competenza resta assegnata al Tribunale di Napoli, luogo in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale della Parte_2
Avuto riguardo all'oggetto della pretesa attorea va ribadita, anche all'esito del giudizio di merito, la competenza per territorio di questo giudice”.
L'appellante si duole della violazione dell'art. 413 comma 5 c.p.c. precisando che è circostanza pacifica che a far data dal 04.09.2021 era in servizio presso l'Istituto "Torre De CP_1
Mattia" di Vallo della Lucania (SA) e che il ricorso di merito era stato introdotto con deposito dell'11.01.2022. Ha contestato l'assunto che ha comportato il rigetto della menzionata eccezione nel giudizio di merito, e cioè che essendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 02.08.2021 e non essendo il ricorrente in servizio a tale data, troverebbe applicazione il disposto dell'art. 18 c.p.c. e pertanto la competenza si radicherebbe innanzi al Tribunale di Napoli. Ha osservato che la condizione lavorativa dell'originario ricorrente era mutata pendente il giudizio cautelare, ma in ogni caso prima dell'introduzione del giudizio di merito. Doveva quindi trovare applicazione nel caso in esame l'art. 413, comma 5 c.p.c. e non già il residuale disposto del successivo comma 7 della medesima disposizione.
Appare condivisibile l'impostazione del appellante. Parte_1
L'art. 413 comma 5 prevede che “Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”. Il successivo comma 7 statuisce “Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18”.
Invero, secondo ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, occorre rimarcare, in tema di competenza territoriale per le controversie relative ai pubblici dipendenti, che:
-l'art. 413, comma quinto, cpc, prevedendo la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto (o era addetto al momento della cessazione del rapporto), deve essere inteso nel senso che la individuazione del foro speciale ha carattere esclusivo e non concorrente (cfr. Cass. Sez. Lav. 6 agosto 2002 n. 11831); -per sede di servizio deve intendersi quella di effettivo servizio, al momento della proposizione della domanda in giudizio, e non anche la (eventualmente diversa) sede cui fa capo la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (cfr. Cass. Sez. Lav. 15 ottobre 2007 n. 21562; Cass. Sez. Lav. 15 marzo 2018 n. 6458);
-il riferimento al luogo in cui il docente, al momento della introduzione della lite, presta in concreto la propria attività lavorativa è stato enunciato anche in ordine alla domanda volta ad ottenere l'iscrizione nelle graduatorie permanenti (Cass. n. 11762/2016 e Cass. n.10449/2015; cfr. anche Cass. 162/2019);
-solo in difetto di un rapporto già in essere, la domanda diretta alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A. spetta al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dove il ricorrente chiede di essere assunto (cfr. Cass. n. 10697/2015, ove si afferma “La competenza per territorio in relazione a domanda diretta alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A., volta, nella specie, all'accertamento del diritto di un insegnante all'inclusione nella graduatoria dell'ufficio scolastico provinciale, con conseguente immissione in ruolo e sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, spetta, in difetto di un rapporto già in essere, al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dove il ricorrente chiede di essere assunto, dovendosi stabilire, agli effetti dell'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale”).
La Suprema Corte ha anche più volte affermato che la "ratio legis" della disposizione in esame è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio (Cass. n. 6458/2018; Cass. n. 506/2019).
Nella fattispecie in esame è incontestato che al momento della proposizione della domanda di merito (11.1.2022, data del deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c.) prestava servizio CP_1 presso l'Istituto “Torre De Mattia” di Vallo della Lucania (SA) in forza di contratto a tempo determinato a far data dal 4.9.2021 con scadenza il 31.8.2022.
Per l'individuazione del giudice territorialmente competente occorre, dunque, fare riferimento – come osservato dal - all'art. 413 comma 5 che prevede la competenza per territorio del CP_6 giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto al momento del deposito del ricorso, ossia il Tribunale di Vallo della Lucania.
L'osservazione della parte appellata – cui ha aderito il giudice di prime cure - che, alla data di proposizione della domanda cautelare (2 agosto 2021), il non era ancora in servizio è CP_1 inconferente, atteso che la sua situazione lavorativa è poi mutata e che lo stesso pacificamente prestava servizio a Vallo della Lucania al momento della instaurazione del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 2505/2010 e n. 797/2015 sulla valida instaurazione del giudizio di merito davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela, e Cass. 11778/2014 secondo cui
“L'instaurazione di un procedimento ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.…non determina il definitivo radicamento della competenza dell'ufficio giudiziario adito anche ai fini del successivo giudizio di merito, in quanto la regola di cui all'art. 39, terzo comma, cod. proc. civ., riferisce la prevenzione all'introduzione del giudizio di merito, e non alla proposizione della domanda cautelare”).
Peraltro - come sopra rimarcato - la S.C. ha chiarito che, in difetto di un rapporto di lavoro già in essere, la domanda volta alla immissione in ruolo del dipendente pubblico spetta “al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dove il ricorrente chiede di essere assunto, dovendosi stabilire, agli effetti dell'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale”.
Anche qualora si volesse assegnare rilievo alla data di proposizione della domanda cautelare (2 agosto 2021), e non al ricorso di merito, in difetto all'epoca di servizio, andrebbe comunque applicato l'art. 413 co. 5 – e non l'art. 18 c.p.c. - con riferimento alla sede dell'ufficio dove il ricorrente chiedeva di essere assunto (cfr. domanda cautelare ove si chiede di “ordinare, alle controparti resistenti - in virtù della riconosciuta riserva - di procedere alla “prioritaria assunzione” del C.F.: - in quanto riservista - CP_1 CodiceFiscale_1 nella provincia di Salerno, intesa quale “preferenza” espressa nella domanda concorsuale, sempre con riferimento alla classe AL56”).
Appare pertanto erronea la statuizione del primo giudice che individua il foro competente ai sensi dell'art 18 c.p.c., e non dell'art. 413 co. 5, e motiva la competenza del Tribunale di Napoli in quanto “l'unico soggetto che, concretamente, potrebbe agire – in attuazione di un preciso ordine giudiziale – al fine di rimuovere il “vincolo” preclusivo all'immissione in ruolo del prof.
, sarebbe proprio l' ”. Si allude così alla “sede CP_1 Controparte_3 cui fa capo la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni”, la cui rilevanza ai fini della individuazione del foro competente nelle controversie in esame è stata espressamente esclusa dalla S.C. (Cass. n. 21562/2007 e Cass. n. 6458/2018 citate).
L'interpretazione accolta rispetta anche la finalità legislativa di semplificazione e sveltimento del processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, ove è più agevole reperire gli elementi probatori necessari al giudizio.
La sentenza di prime cure deve pertanto essere riformata accertando l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Vallo della Lucania in funzione di giudice del lavoro.
Da detta statuizione di incompetenza del primo giudice, deriva l'onere di riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado dichiarato competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice di appello debba rimediare all'errore commesso dal giudice di primo grado e quindi, dichiarata l'incompetenza di questo ed annullata la relativa pronuncia sul merito, sia tenuto a rimettere le parti davanti al giudice riconosciuto competente consentendo la translatio iudicii di cui agli artt. 44 e 50 c.p.c.
Non convince il contrario argomento basato sulla attivazione dei poteri sostitutivi del giudice di appello, essendo inibita la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.
Invero, qui non è in discussione che il giudice di appello possa rimettere la causa al primo giudice soltanto nei casi previsti dalle norme appena citate e che pertanto (come chiarito dalla S.C. 2205/1996 e Cass. 7346/1997), ove il giudice di primo grado pur essendo competente si sia erroneamente dichiarato incompetente, il giudice di appello debba, esercitando il suo potere sostitutivo, decidere nel merito in secondo grado. L'ipotesi esaminata è ben diversa, essendovi nella fattispecie una errata affermazione di competenza – non già di incompetenza – da parte del giudice di primo grado. Gli artt. 353 e 354 c.p.c. non vengono in considerazione allorché il giudice di primo grado si sia ritenuto erroneamente competente ed abbia deciso nel merito. In tal caso, un problema di rimessione della causa, ad opera del giudice di appello, al primo giudice non si pone neppure;
si pone invece un problema di riassunzione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., davanti al diverso giudice di primo grado dichiarato competente dal giudice di appello.
Il senso degli artt. 353 e 354 c.p.c. è che il giudice di appello non può – salvi i casi eccezionali o, comunque, tassativi di cui alle stesse norme – restituire la causa al primo giudice, in quanto, essendo istituzionalmente investito di poteri sostitutivi di quest'ultimo, deve adottare egli stesso i provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il primo giudice.
Se così è, è altresì evidente che il giudice di appello non può emettere provvedimenti che il primo giudice non può assumere;
se egli invece decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva.
La descritta interpretazione è stata di recente avvallata dalla Cassazione con l'ordinanza n. 13439 del 1.7.2020 ove è affermato che in materia di regolamento di competenza non opera il divieto di rimessione al primo giudice fissato dagli artt. 353 e 354 c.p.c. Non si tratta infatti di una rimessione al primo giudice in violazione delle ipotesi tassative previste dagli artt. 353 e 354 citt, quanto della individuazione del giudice originariamente competente a decidere, innanzi al quale devono essere rimesse le parti per non privarle del diritto alla celebrazione del processo, fin dal primo grado di giudizio, dinanzi al proprio giudice naturale (cfr. anche Cass. 22958/2010 “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto”; così anche Cass. 12455/2010 e 26462 del 2011, tutte richiamate da Cass. 13439 del 2020 cit.).
Alla luce di quanto sopra esposto, in riforma della impugnata sentenza, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli rimettendo le parti davanti al Tribunale di Vallo della Lucania dichiarato competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Resta assorbita ogni altra ragione di impugnazione.
Si ritiene di compensare integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio attesa la complessità delle questioni di diritto trattate, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla competenza cautelare e di merito e la natura meramente processuale della decisione.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-in riforma della impugnata sentenza, dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Vallo della Lucania, dinnanzi al quale la causa deve essere riassunto nel termine di legge ai sensi dell'art. 50 c.p.c.;
-compensa le spese processuali di entrambi i gradi.
Napoli, 25/09/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 25/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2090/2022
T R A
, in persona del Ministro p.t., e Parte_1 [...]
, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Via Parte_2
Ponte della Maddalena n. 55, Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano alla Via A. Diaz, n.11; Appellante E
, nato a [...] il [...] e residente a [...] CP_1
Via Francesco Cusati 57, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lucibello, ed unitamente domiciliato presso il suo studio legale in via Nazionale n. 38 Vallo Scalo (SA); Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 11.8.2022 l'appellante ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 4025/2022 pubbl. il 12.7.2022 con cui il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da , docente per la CP_1 classe di concorso AL56 – Strumento Musicale nella Scuola Secondaria di I grado (Tromba), ha accertato l'erroneità ed infondatezza della espulsione del titolo di riserva che il sistema telematico ha adoperato arbitrariamente nei confronti del ricorrente e, pertanto, il diritto di quest'ultimo al riconoscimento della qualità di riservista in base alla Legge n. 68/1999 e conseguentemente il diritto dello stesso alla immediata ed effettiva immissione in ruolo, compensando per metà le spese processuali e condannando il al pagamento del residuo. Parte_1
L'amministrazione ha impugnato detta statuizione eccependo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 413 comma 5 c.p.c. per aver il Giudice di prime cure affermato sussistere la competenza del Tribunale di Napoli, in luogo del Tribunale di Vallo della Lucania, ove il docente CP_1 prestava servizio alla data del deposito del ricorso (11.1.2022).
Con il secondo motivo ha impugnato la parte della sentenza in cui il primo Giudice, accertata la qualità di riservista del in base alla Legge 68/1999, ha dichiarato il diritto di quest'ultimo CP_1 alla immissione in ruolo, pur in difetto di posti disponibili su materia.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo: “- in riforma della sentenza gravata, accertare e dichiarare, l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Vallo della Lucania con ogni conseguenziale pronuncia;
- in via subordinata, in riforma della gravata sentenza rigettarsi il ricorso avanzato da parte ricorrente. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che con plurime argomentazioni ha CP_1 resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'iniziativa avversaria, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., poiché non possono ravvisarsi ragionevoli probabilità di accoglimento;
in secondo luogo, ha contestato alla Amministrazione la inesatta prospettazione delle circostanze, la illogicità e mancanza di motivazione sulla competenza territoriale;
in terzo luogo, ha ribadito la esatta ricostruzione dei fatti sul posto libero per il docente.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato.
Il appellante affida l'impugnazione a due motivi, il primo dei quali è pregiudiziale e va Parte_1 esaminato preliminarmente risultando potenzialmente assorbente di ogni ulteriore vizio della sentenza impugnata.
L'amministrazione si duole della erroneità della sentenza con riguardo al rigetto della eccezione di incompetenza per territorio e ne chiede la riforma con la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore di quello di Vallo della Lucania, in funzione di Giudice del lavoro.
Più precisamente contesta la motivazione del Giudice di prime cure nella parte in cui ribadisce
“la competenza per materia del giudice del lavoro e per territorio quella del giudice del lavoro di Napoli” e ritiene sufficiente richiamare il contenuto dell'ordinanza del medesimo Tribunale di Napoli emessa nella fase cautelare. Così argomenta il primo giudice: “Si legge nell'ordinanza cautelare: “Quanto alla questione relativa all'individuazione del giudice competente sollevata di ufficio dal giudice, dopo l'effettuazione del libero interrogatorio della parte (all'udienza del 30.9.2021 il aveva dichiarato “attualmente presto servizio presso l'Istituto CP_1 Parte_3 in Vallo della Lucania” come insegnante di sostegno”) ritiene il giudice, dopo avere letto la memoria dell'istante, che sussiste la competenza per territorio del giudice del lavoro di Napoli adito dal ricorrente. Scrive, infatti, parte attrice nella memoria depositata in data 28 ottobre 2021 che “ed ancora, obiettivo dell'azione giudiziaria è il riconoscimento della quota di riserva in favore del ricorrente, diritto soggettivo tutelato dalla normativa nazionale, che non può essere aggirato dall' attraverso il riferimento alla “mancanza obiettiva di disponibilità di posti Controparte_2 su materia”. Ebbene, l'unico soggetto che, concretamente, potrebbe agire – in attuazione di un preciso ordine giudiziale – al fine di rimuovere il “vincolo” preclusivo all'immissione in ruolo del prof. , sarebbe proprio l' . Tant'è che sono CP_1 Controparte_3 stati individuati, quali resistenti, esclusivamente il e l' Parte_1 [...]
, istituzione con sede in Napoli, alla via Ponte della Maddalena n. 55. Controparte_4
Pertanto, codesti legali ritengono pienamente applicabile, al caso di specie, il principio processualcivilistico, ex art. 18 c.p.c., in ragione del quale, in assenza di servizio al momento del deposito del ricorso, la competenza territoriale debba essere individuata con riferimento al luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio”. Sebbene il riferimento all'art. 18 c.p.c. norma che dispone che “qualora sia convenuta una persona giuridica è competente il giudice del luogo dove essa ha sede” potrebbe indurre ad individuare la competenza per territorio del giudice del lavoro di Roma avendo il , sede in Controparte_5
Roma, al viale Trastevere 76/A va anche osservato che, effettivamente, nella specie “l'unico soggetto che, concretamente, potrebbe agire – in attuazione di un preciso ordine giudiziale – al fine di rimuovere il “vincolo” preclusivo all'immissione in ruolo del prof. , sarebbe CP_1 proprio l' ”. Si ritiene, quindi, corretta l'individuazione Controparte_3 del giudice del lavoro di Napoli quale giudice territorialmente competente”. Ne consegue che la competenza resta assegnata al Tribunale di Napoli, luogo in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale della Parte_2
Avuto riguardo all'oggetto della pretesa attorea va ribadita, anche all'esito del giudizio di merito, la competenza per territorio di questo giudice”.
L'appellante si duole della violazione dell'art. 413 comma 5 c.p.c. precisando che è circostanza pacifica che a far data dal 04.09.2021 era in servizio presso l'Istituto "Torre De CP_1
Mattia" di Vallo della Lucania (SA) e che il ricorso di merito era stato introdotto con deposito dell'11.01.2022. Ha contestato l'assunto che ha comportato il rigetto della menzionata eccezione nel giudizio di merito, e cioè che essendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 02.08.2021 e non essendo il ricorrente in servizio a tale data, troverebbe applicazione il disposto dell'art. 18 c.p.c. e pertanto la competenza si radicherebbe innanzi al Tribunale di Napoli. Ha osservato che la condizione lavorativa dell'originario ricorrente era mutata pendente il giudizio cautelare, ma in ogni caso prima dell'introduzione del giudizio di merito. Doveva quindi trovare applicazione nel caso in esame l'art. 413, comma 5 c.p.c. e non già il residuale disposto del successivo comma 7 della medesima disposizione.
Appare condivisibile l'impostazione del appellante. Parte_1
L'art. 413 comma 5 prevede che “Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”. Il successivo comma 7 statuisce “Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18”.
Invero, secondo ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, occorre rimarcare, in tema di competenza territoriale per le controversie relative ai pubblici dipendenti, che:
-l'art. 413, comma quinto, cpc, prevedendo la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto (o era addetto al momento della cessazione del rapporto), deve essere inteso nel senso che la individuazione del foro speciale ha carattere esclusivo e non concorrente (cfr. Cass. Sez. Lav. 6 agosto 2002 n. 11831); -per sede di servizio deve intendersi quella di effettivo servizio, al momento della proposizione della domanda in giudizio, e non anche la (eventualmente diversa) sede cui fa capo la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (cfr. Cass. Sez. Lav. 15 ottobre 2007 n. 21562; Cass. Sez. Lav. 15 marzo 2018 n. 6458);
-il riferimento al luogo in cui il docente, al momento della introduzione della lite, presta in concreto la propria attività lavorativa è stato enunciato anche in ordine alla domanda volta ad ottenere l'iscrizione nelle graduatorie permanenti (Cass. n. 11762/2016 e Cass. n.10449/2015; cfr. anche Cass. 162/2019);
-solo in difetto di un rapporto già in essere, la domanda diretta alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A. spetta al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dove il ricorrente chiede di essere assunto (cfr. Cass. n. 10697/2015, ove si afferma “La competenza per territorio in relazione a domanda diretta alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A., volta, nella specie, all'accertamento del diritto di un insegnante all'inclusione nella graduatoria dell'ufficio scolastico provinciale, con conseguente immissione in ruolo e sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, spetta, in difetto di un rapporto già in essere, al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dove il ricorrente chiede di essere assunto, dovendosi stabilire, agli effetti dell'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale”).
La Suprema Corte ha anche più volte affermato che la "ratio legis" della disposizione in esame è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio (Cass. n. 6458/2018; Cass. n. 506/2019).
Nella fattispecie in esame è incontestato che al momento della proposizione della domanda di merito (11.1.2022, data del deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c.) prestava servizio CP_1 presso l'Istituto “Torre De Mattia” di Vallo della Lucania (SA) in forza di contratto a tempo determinato a far data dal 4.9.2021 con scadenza il 31.8.2022.
Per l'individuazione del giudice territorialmente competente occorre, dunque, fare riferimento – come osservato dal - all'art. 413 comma 5 che prevede la competenza per territorio del CP_6 giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto al momento del deposito del ricorso, ossia il Tribunale di Vallo della Lucania.
L'osservazione della parte appellata – cui ha aderito il giudice di prime cure - che, alla data di proposizione della domanda cautelare (2 agosto 2021), il non era ancora in servizio è CP_1 inconferente, atteso che la sua situazione lavorativa è poi mutata e che lo stesso pacificamente prestava servizio a Vallo della Lucania al momento della instaurazione del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 2505/2010 e n. 797/2015 sulla valida instaurazione del giudizio di merito davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela, e Cass. 11778/2014 secondo cui
“L'instaurazione di un procedimento ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.…non determina il definitivo radicamento della competenza dell'ufficio giudiziario adito anche ai fini del successivo giudizio di merito, in quanto la regola di cui all'art. 39, terzo comma, cod. proc. civ., riferisce la prevenzione all'introduzione del giudizio di merito, e non alla proposizione della domanda cautelare”).
Peraltro - come sopra rimarcato - la S.C. ha chiarito che, in difetto di un rapporto di lavoro già in essere, la domanda volta alla immissione in ruolo del dipendente pubblico spetta “al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dove il ricorrente chiede di essere assunto, dovendosi stabilire, agli effetti dell'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale”.
Anche qualora si volesse assegnare rilievo alla data di proposizione della domanda cautelare (2 agosto 2021), e non al ricorso di merito, in difetto all'epoca di servizio, andrebbe comunque applicato l'art. 413 co. 5 – e non l'art. 18 c.p.c. - con riferimento alla sede dell'ufficio dove il ricorrente chiedeva di essere assunto (cfr. domanda cautelare ove si chiede di “ordinare, alle controparti resistenti - in virtù della riconosciuta riserva - di procedere alla “prioritaria assunzione” del C.F.: - in quanto riservista - CP_1 CodiceFiscale_1 nella provincia di Salerno, intesa quale “preferenza” espressa nella domanda concorsuale, sempre con riferimento alla classe AL56”).
Appare pertanto erronea la statuizione del primo giudice che individua il foro competente ai sensi dell'art 18 c.p.c., e non dell'art. 413 co. 5, e motiva la competenza del Tribunale di Napoli in quanto “l'unico soggetto che, concretamente, potrebbe agire – in attuazione di un preciso ordine giudiziale – al fine di rimuovere il “vincolo” preclusivo all'immissione in ruolo del prof.
, sarebbe proprio l' ”. Si allude così alla “sede CP_1 Controparte_3 cui fa capo la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni”, la cui rilevanza ai fini della individuazione del foro competente nelle controversie in esame è stata espressamente esclusa dalla S.C. (Cass. n. 21562/2007 e Cass. n. 6458/2018 citate).
L'interpretazione accolta rispetta anche la finalità legislativa di semplificazione e sveltimento del processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, ove è più agevole reperire gli elementi probatori necessari al giudizio.
La sentenza di prime cure deve pertanto essere riformata accertando l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Vallo della Lucania in funzione di giudice del lavoro.
Da detta statuizione di incompetenza del primo giudice, deriva l'onere di riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado dichiarato competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice di appello debba rimediare all'errore commesso dal giudice di primo grado e quindi, dichiarata l'incompetenza di questo ed annullata la relativa pronuncia sul merito, sia tenuto a rimettere le parti davanti al giudice riconosciuto competente consentendo la translatio iudicii di cui agli artt. 44 e 50 c.p.c.
Non convince il contrario argomento basato sulla attivazione dei poteri sostitutivi del giudice di appello, essendo inibita la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.
Invero, qui non è in discussione che il giudice di appello possa rimettere la causa al primo giudice soltanto nei casi previsti dalle norme appena citate e che pertanto (come chiarito dalla S.C. 2205/1996 e Cass. 7346/1997), ove il giudice di primo grado pur essendo competente si sia erroneamente dichiarato incompetente, il giudice di appello debba, esercitando il suo potere sostitutivo, decidere nel merito in secondo grado. L'ipotesi esaminata è ben diversa, essendovi nella fattispecie una errata affermazione di competenza – non già di incompetenza – da parte del giudice di primo grado. Gli artt. 353 e 354 c.p.c. non vengono in considerazione allorché il giudice di primo grado si sia ritenuto erroneamente competente ed abbia deciso nel merito. In tal caso, un problema di rimessione della causa, ad opera del giudice di appello, al primo giudice non si pone neppure;
si pone invece un problema di riassunzione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., davanti al diverso giudice di primo grado dichiarato competente dal giudice di appello.
Il senso degli artt. 353 e 354 c.p.c. è che il giudice di appello non può – salvi i casi eccezionali o, comunque, tassativi di cui alle stesse norme – restituire la causa al primo giudice, in quanto, essendo istituzionalmente investito di poteri sostitutivi di quest'ultimo, deve adottare egli stesso i provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il primo giudice.
Se così è, è altresì evidente che il giudice di appello non può emettere provvedimenti che il primo giudice non può assumere;
se egli invece decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva.
La descritta interpretazione è stata di recente avvallata dalla Cassazione con l'ordinanza n. 13439 del 1.7.2020 ove è affermato che in materia di regolamento di competenza non opera il divieto di rimessione al primo giudice fissato dagli artt. 353 e 354 c.p.c. Non si tratta infatti di una rimessione al primo giudice in violazione delle ipotesi tassative previste dagli artt. 353 e 354 citt, quanto della individuazione del giudice originariamente competente a decidere, innanzi al quale devono essere rimesse le parti per non privarle del diritto alla celebrazione del processo, fin dal primo grado di giudizio, dinanzi al proprio giudice naturale (cfr. anche Cass. 22958/2010 “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto”; così anche Cass. 12455/2010 e 26462 del 2011, tutte richiamate da Cass. 13439 del 2020 cit.).
Alla luce di quanto sopra esposto, in riforma della impugnata sentenza, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli rimettendo le parti davanti al Tribunale di Vallo della Lucania dichiarato competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Resta assorbita ogni altra ragione di impugnazione.
Si ritiene di compensare integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio attesa la complessità delle questioni di diritto trattate, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla competenza cautelare e di merito e la natura meramente processuale della decisione.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-in riforma della impugnata sentenza, dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Vallo della Lucania, dinnanzi al quale la causa deve essere riassunto nel termine di legge ai sensi dell'art. 50 c.p.c.;
-compensa le spese processuali di entrambi i gradi.
Napoli, 25/09/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano