Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Lucca, il contratto collettivo integrativo 29 marzo 1951 e l'accordo collettivo integrativo 4 maggio 1956, relativi ai dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del (contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto e nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Lucca.
Il presente decreto munito, del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149. foglio n. 33. - VILLA
I rapporti di lavoro costituti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Lucca, il contratto collettivo integrativo 29 marzo 1951 e l'accordo collettivo integrativo 4 maggio 1956, relativi ai dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del (contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto e nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Lucca.
Il presente decreto munito, del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149. foglio n. 33. - VILLA