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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/06/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10964/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 10964/2024, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 20.09.2024 da:
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. PIOVAN BEATRICE, come da mandato in Parte_2
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e a Pt_1 Pt_2
LL (RO) in data 13/08/2015, iscritto nei Registri dello Stato civile di detto 2
Comune al n. 4 parte I dell'anno 2015, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di
rito dell'emananda sentenza nei registri dello Stato civile del Comune di LL
(RO);
2. confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori i quali Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, eccezion fatta per le
decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore
con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per l' equilibrata crescita psico-fisica dello stesso in ogni
ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo
duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. confermare la collocazione prevalente del figlio presso la casa della Per_1
madre;
4. confermare il diritto di visita del padre secondo l'articolazione già condivisa in fase
di separazione con la più ampia facoltà di visita del padre, compatibilmente con gli
impegni del figlio e quelli lavorativi del padre;
alla madre, le comunicazioni dovranno
essere date con congruo preavviso.
5. confermare l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 500,00 che Per_1
il sig. verserà alla sig.ra entro il 5 di ogni mese e che sarà aggiornato Pt_2 Pt_1
automaticamente al 100% dell'Istat al consumo, decorso un anno dal deposito della
sentenza di divorzio.
6. Confermare che le spese straordinarie, come individuate nel Protocollo del
Tribunale di Padova da intendersi qui trascritto, nell'interesse del figlio siano poste a
carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
7. Le spese di giudizio sono da intendersi compensate tra le parti.” 3
Per il P.M.: “Visto, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste dalla
legge.”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
civile, in regime di separazione dei beni, in data 13.08.2015 a LL (RO), trascritto nel relativo Registro, parte I, atto n. 4, anno 2015; dall'unione coniugale è nato un figlio: in data 05.08.2010 a Padova (PD). Per_1
Le parti, in data 20.09.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 05.11.2024, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la
Sentenza n. 811/2024, pubblicata il 15.11.2024, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, con note scritte, depositate in data 03.06.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato condizioni congiunte con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2,
lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del 05.11.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. 4
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dal 2 al 6 delle rassegnate conclusioni congiunte, relative alla domanda di scioglimento del matrimonio sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse relativamente ai punti dal 2 al 6 delle rassegnate conclusioni congiunte.
Attesa la natura del giudizio, nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
contratto in data 13.08.2015 a POLESELLA (RO) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte I, anno 2015;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni relativamente ai punti dal 2 al 6 delle conclusioni rassegnante in punto scioglimento del matrimonio;
4) Nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.06.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 10964/2024, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 20.09.2024 da:
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. PIOVAN BEATRICE, come da mandato in Parte_2
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e a Pt_1 Pt_2
LL (RO) in data 13/08/2015, iscritto nei Registri dello Stato civile di detto 2
Comune al n. 4 parte I dell'anno 2015, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di
rito dell'emananda sentenza nei registri dello Stato civile del Comune di LL
(RO);
2. confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori i quali Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, eccezion fatta per le
decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore
con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per l' equilibrata crescita psico-fisica dello stesso in ogni
ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo
duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. confermare la collocazione prevalente del figlio presso la casa della Per_1
madre;
4. confermare il diritto di visita del padre secondo l'articolazione già condivisa in fase
di separazione con la più ampia facoltà di visita del padre, compatibilmente con gli
impegni del figlio e quelli lavorativi del padre;
alla madre, le comunicazioni dovranno
essere date con congruo preavviso.
5. confermare l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 500,00 che Per_1
il sig. verserà alla sig.ra entro il 5 di ogni mese e che sarà aggiornato Pt_2 Pt_1
automaticamente al 100% dell'Istat al consumo, decorso un anno dal deposito della
sentenza di divorzio.
6. Confermare che le spese straordinarie, come individuate nel Protocollo del
Tribunale di Padova da intendersi qui trascritto, nell'interesse del figlio siano poste a
carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
7. Le spese di giudizio sono da intendersi compensate tra le parti.” 3
Per il P.M.: “Visto, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste dalla
legge.”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
civile, in regime di separazione dei beni, in data 13.08.2015 a LL (RO), trascritto nel relativo Registro, parte I, atto n. 4, anno 2015; dall'unione coniugale è nato un figlio: in data 05.08.2010 a Padova (PD). Per_1
Le parti, in data 20.09.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 05.11.2024, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la
Sentenza n. 811/2024, pubblicata il 15.11.2024, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, con note scritte, depositate in data 03.06.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato condizioni congiunte con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2,
lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del 05.11.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. 4
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dal 2 al 6 delle rassegnate conclusioni congiunte, relative alla domanda di scioglimento del matrimonio sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse relativamente ai punti dal 2 al 6 delle rassegnate conclusioni congiunte.
Attesa la natura del giudizio, nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
contratto in data 13.08.2015 a POLESELLA (RO) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte I, anno 2015;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni relativamente ai punti dal 2 al 6 delle conclusioni rassegnante in punto scioglimento del matrimonio;
4) Nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.06.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari