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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/08/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 156/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere
riunita in camera di consiglio in data 13/12/2024 ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado
in materia di
PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA
iscritta al N°156 R.G. Lav.- anno 2023 -
avente ad oggetto: L.104/1992 – riconoscimento permessi
1 promossa da
, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. Testa ed elettivamente domiciliato come in atti
appellante
nei confronti di
rappresentato e difeso dall'avv. L. Giardino ed elettivamente Controparte_1
domiciliato come in atti appellato
nonché
già denominata in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M. Morgese, elettivamente domiciliata come in atti
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di I grado.
1.1. Con ricorso del 26/11/2021 adiva il Tribunale di Larino – Giudice del Controparte_1
Lavoro per ottenere il riconoscimento dei permessi di cui alla legge n. , nonché del Numer_1
congedo straordinario previsto dal d.lgs. n. 151/2001, per assistere la propria madre invalida.
Deduceva di essere l'unico figlio di , affetta da invalidità (riconosciuta nella misura Parte_2 del 100%, dalla commissione provinciale dell' di Campobasso) e di avere fatto richiesta di Pt_1
2 fruire dei permessi per l'assistenza da giugno 2019, inizialmente ammessi dall'Istituto di previdenza ma poi rifiutati in data 16/02/2021 per mancanza del presupposto relativo alla
“convivenza con disabile”. In particolare, in data 02/02/2020 l' con riferimento alle richieste Pt_1
di congedo A1265943 e A1272477, presentate a dicembre 2020, aveva richiesto al CP_1 documento di identità ed una autocertificazione di “variazione di indirizzo di residenza” e, successivamente, con comunicazione datata 16/03/2021, aveva rigettato la domanda di congedo con pratica A1304979 motivando il rigetto come “convivenza con disabile mai avvenuta”, giustificata dal fatto che all'Istituto risultava ancora il vecchio indirizzo (Via delle Mimose 2, anziché l'indirizzo di residenza del disabile, Via Sant'Elena 15). Rappresentava che la richiesta di cambio residenza su indicazione dell' era stata effettuata da esso con mail all'indirizzo Pt_1 CP_1
t già in data 15/01/2020 e tuttavia mai registrata dal Comune (il Email_1
Comune aveva riferito al che “poteva esserci stato un ritardo dovuto alla gestione degli CP_1 indirizzi da trasferire nell'anagrafe digitale, ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente) e ai problemi conseguenti al lock down che aveva dimezzato e sospeso parzialmente il lavoro degli uffici”), di talché aveva presentato nuova richiesta di cambio di residenza al Comune di Termoli, andata a buon fine. Purtuttavia, in data 16/03/2021, ad era stato comunicato che anche la CP_1
domanda di congedo datata 05/03/2021 era stata rigettata per il medesimo motivo - “convivenza con disabile assente” – e, con successive comunicazioni, l' aveva comunicato ad esso Pt_1
interessato il rigetto di tutte le domande di congedo già approvate negli anni precedenti, sempre per mancanza di attestazione della convivenza con disabile. Tali comunicazioni erano state, altresì, inoltrate alla datrice di lavoro, la In seguito a tali comunicazioni, esso Controparte_3 CP_1 aveva proposto ricorso amministrativo al comitato provinciale dell' con il quale chiedeva Pt_1
l'annullamento della decisione postuma e l'accoglimento dei congedi già accordati ed usufruiti da giugno 2019 e respinti solo in aprile 2021, che, però, era stato rigettato dal comitato in considerazione del fatto che, poiché “in materia di congedo straordinario per convivenza ci si riferisce esclusivamente alla residenza”, tale requisito era stato soddisfatto dal richiedente solo dopo il 19/03/2021, data in cui lo stesso aveva ottenuto il cambio di residenza da parte del Comune di Termoli. In seguito a tale decisione la veva disposto di trattenere per intero Controparte_3 lo stipendio del lavoratore, per il “recupero delle somme anticipate negli anni precedenti per i
3 congedi straordinari richiesti e usufruiti il cui ammontare sebbene non specificato era specificato nel saldo negativo riportato nelle buste paga ove si scorge, che a settembre ammonta ad un debito di - € 16.779,03 detratto lo stipendio del mese e a ottobre di - € 15.376,05”. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto a siffatti permessi sin dal mese di giugno 2019, anche previa adozione dei provvedimenti cautelari atti ad assicurare una immediata tutela dei propri diritti.
Il Tribunale di Larino, con ordinanza del 22/1/2022 accoglieva la domanda cautelare ed emetteva disposizioni dirette nei confronti del datore di lavoro.
L' si costituiva in giudizio eccependo la mancata sussistenza della stabile convivenza del Pt_1
con la madre disabile né al momento della domanda avanzata nel mese di giugno 2019 né CP_1
successivamente fino al mese di marzo 2021 (con insussistenza del diritto medio tempore esercitato nel complessivo periodo 18/7/2019 – 12/3/2021, con piena legittimità del disconoscimento operato con nota del 16/7/2021 e, corrispondentemente, perfetta regolarità del recupero eseguito dal datore Cont di lavoro direttamente nei confronti del lavoratore che medio tempore aveva ricevuto la normale retribuzione durante le giornate di permesso ex Lege n.104/1992).
Cont Nel costituirsi in giudizio anche la la Società eccepiva la propria sostanziale estraneità ai fatti essendo la sua condotta recuperatoria posta in essere nei confronti del lavoratore una mera conseguenza del disconoscimento operato dall' con la nota del 16/7/2021 cui aveva fatto Pt_1 seguito l'immediato versamento della somma di €20.871,71 all' che ne aveva richiesto la Pt_1 restituzione. Spiegava domanda riconvenzionale condizionata nei confronti dell' pari alla Pt_1 somma indicata nell'ipotesi in cui fosse stato giudizialmente accertato il diritto del lavoratore alla regolare fruizione dei permessi.
Il Tribunale adito, con sentenza dell'11/4/2023 accoglieva il ricorso, con condanna dell' al Pt_1
pagamento delle spese di lite nella misura complessiva €4.500,00 oltre accessori per la duplice fase giudiziale, con compensazione delle spese di lite tra lavoratore e datore di lavoro.
Richiamava, a sostegno della propria decisione, la sentenza n.232/2018 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d. lgs. n. 151/2001 nella parte in cui aveva escluso dal novero dei beneficiari coloro che, pur non convivendo con il disabile al momento della domanda, aveva provveduto ad instaurarla successivamente.
4
2. L'appello e le difese degli appellati.
2.1. Avverso tale decisione proponeva appello l' , lamentandone l'erroneità “sia su un fatto Pt_1
decisivo della controversia (che sia stata effettivamente presentata una domanda di cambio residenza nel mese di gennaio 2020, rimasta incolpevolmente senza esito) sia nell'apprezzamento delle prove documentali offerte dall'Istituto sul fatto che per tutto il periodo da giugno 2019 fino al mese di marzo 2021, il sig. aveva sempre risieduto in Termoli, Viale delle Mimose n.2, CP_1 anziché nel luogo di residenza della madre, sempre in Termoli, in Via Sant'Elena n. 15 e questo anche a precisa smentita delle affermazioni in ricorso”.
Deduceva, al riguardo, che la semplice comunicazione, effettuata via mail tra cittadino e Pubblica
Amministrazione, non può garantire la certezza della ricezione del messaggio da parte del destinatario. E, infatti, per tale motivo, a detta dell'appellante, il primo giudice avrebbe errato, poiché avrebbe attribuito valore di piena prova ad una circostanza, a suo dire, inesistente (la presentazione della domanda di cambio di residenza al Comune di Termoli nel mese di gennaio
2020' mai evasa dall'Amministrazione). Contestava, altresì, la validità del mezzo di comunicazione, non ritenuto idoneo ad assicurare certezza sull'effettiva ricezione da parte del destinatario.
2.2. Si costituiva , contrastando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Deduceva, in particolare, la correttezza dell'operato del giudice di prime cure nell'aver applicato la decisione della Corte Costituzionale n. 232/2018 (con la quale era stata estesa ai figli non conviventi la possibilità di presentare domanda di congedo ex art. 42, comma 5, d. lgs. N. 151/2001, purché la convivenza si fosse instaurata successivamente). Ribadiva di avere più volte reiterato la domanda di cambio di residenza al Comune di Termoli e che il congedo ex art. 42, comma 5, L.
151/2001 era stato, dapprima concesso (e, infatti, le somme relative al periodo compreso tra il
19/7/2019 e il gennaio 2021 risultavano anticipate e conguagliate) e successivamente rigettato “con provvedimento del 27 aprile 2021 di respingimento di tutte le domande già presentate ed accolte
(26 domande), dal 2019 al 2021, dalla domanda n.A1126673 fino alla domanda A1248932 (doc.4 fasc. primo grado) sul presupposto della mancanza del requisito della convivenza per il genitore
5 disabile. Sino ad allora, come già detto e documentato sin dalla domanda del 18.07.2019,
n.A994884 (doc.
4.1 fascicolo primo grado), l'Ente, ha sempre riesaminato e accolto le domande non richiedendo la convivenza con il disabile, ritenendo sufficiente l'autocertificazione sia per quanto riguardava l'ordine di priorità dei familiari sia per la richiesta di assistenza da parte dello stesso portatore di handicap (infra doc.
4.Fascicolo primo grado).Per cui, sino a quel momento il
non si era nemmeno posto il problema del cambio di residenza”. CP_1
Quanto alla validità della comunicazione inviata via e mail, invocava l'art. 20 del d. lgs. 82/2015, che prevede che “L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta
e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21”.
2.3. Si costituiva, altresì la già denominata la quale Controparte_2 Controparte_3 ribadiva di stare in giudizio “per quanto effettivamente di proprio interesse” domandando, in caso di accoglimento del gravame proposto dall' , la condanna di alla Pt_1 Controparte_1 restituzione in proprio favore della somma di €14.488,55 (risultante dalle differenze contabili sulle somme già versate in esecuzione dell'ordinanza cautelare del GUL del 22/1/2022), con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, compresa la fase cautelare.
2.4. Acquisite le note scritte, la causa era decisa come da separato dispositivo.
*************************
3. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e non merita, perciò, accoglimento.
Come correttamente osservato dal primo giudice, infatti, non è contestato che il unico CP_1 soggetto in grado di occuparsi dell'anziana madre disabile, avendo inoltrato domanda di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, d. lgs. 151/2001 nel mese di giugno 2019, seppur non residente inizialmente nella medesima abitazione occupata dal genitore, inoltrava (via e-mail) domanda di cambio residenza in tal senso nel gennaio 2020, e che, tuttavia, tale istanza rimaneva inevasa fino alla successiva richiesta, reiterata (sempre tramite email) nel mese di marzo 2021.
Infondata risulta la doglianza relativa alla invalidità della richiesta inoltrata tramite e-mail, che, a detta dell'appellante, trattandosi di sistema informale di comunicazione che non rilascia ricevute
6 di “accettazione” e di “consegna”, non assicura alcuna certezza sulla sua effettiva ricezione da parte del destinatario.
Ai sensi dell'art. 38 DPR n.445/2000 tutte le istanze e le dichiarazioni rivolte alla PA possono essere inviate anche per fax e via telematica. Il comma successivo prevede, poi, che tali ultime sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 (“
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni
e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata
o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS.
In tale ultimo caso, ((in assenza)) di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ((speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione)). Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario”).
Anche la Suprema Corte, in una recente pronuncia, ha affermato che “Ai sensi dell'art. 1, comma
1, lett. p), d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), la e-mail costituisce un "documento informatico", ovvero un "documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". L'e-mail, pertanto, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c., e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose
7 rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (arg. già da Cass. Sez. 3, 24/11/2005, n. 24814)” (cfr. C. Cass., VI Sez. Civ., ordinanza n. 11606/2018).
È valida, pertanto, l'istanza trasmessa alla PA se sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante.
Infondata si appalesa, inoltre, la doglianza afferente alla non corretta valutazione, da parte del giudice di prime cure, dei fatti e delle prove relative alla “presunta” domanda di cambio di residenza al Comune di Termoli nel mese di gennaio 2020.
Dalla documentazione versata in atti (cfr. all.3 mem. cost. Moffa) emerge, infatti, che la domanda di cambio residenza inoltrata dal in data 15/01/2020 riporta tutti gli elementi richiesti CP_1 dall'art. 65, comma 1, lett. c) del d. lgs n.82/2005, ovverosia la sottoscrizione del dichiarante e la copia fotostatica del documento di identità dello stesso.
Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell'appello, risultando assorbita anche l'ulteriore doglianza relativa al lasso temporale intercorso tra la presentazione della domanda di cambio residenza e l'effettività della stessa, per violazione del principio di
“proporzionalità/prossimità temporale” stabilito con pronuncia n.232/2018 della Corte
Costituzionale.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5. Si dà atto, infine della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per lo stesso appello.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Larino in data 14/4/2023 e con ricorso qui depositato il 10/10/2023 da , in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t.,
8 nei confronti di e già Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna l' alla rifusione in favore di e Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €2.000,00 per ognuno per
[...]
competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lo stesso appello.
Campobasso, 13/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
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