Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente rel. dott. Daniele Colucci Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1775 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Pipitone Carola Parte_1 e Pollastro Eugenio, presso i quali è elettivamente domiciliata in Napoli, via Ulisse Prota Giurlo n. 56/A
APPELLANTE
E
- in persona Controparte_1 del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Emanuela Capannolo, Vincenzo Di Maio e Gianluca Tellone, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, via De Gasperi n.55
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19/7/23, la ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.1189/22, pubblicata il 26/1/22, con cui il Tribunale di Napoli aveva integralmente rigettato la sua domanda, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti con cui l' aveva chiesto la restituzione di CP_1 quanto corrispostole a titolo di assegno sociale nel periodo da gennaio 2018 a novembre 2019, con conseguente revoca della prestazione a decorrere da dicembre 2019.
L'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione avendo superato il limite di reddito solo nell'anno 2017, ma non in quelli precedenti e successivi;
l' , quindi, avrebbe dovuto recuperare CP_1
Chiedeva, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi l'invalidità dei provvedimenti di indebito comunicati il 26/6/19 e il 24/10/19; in subordine l'insussistenza dell'indebito se non per la somma di euro 2.827,11; la irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo;
accertarsi il suo diritto all'assegno sociale a decorrere da gennaio 2020.
Ricostituito il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del CP_1 gravame per i motivi di cui alla memoria difensiva.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non è fondato e va rigettato.
Ed invero, come chiarito dall' fin dal primo grado e si legge CP_1 nella sentenza in questa sede impugnata, l'attuale appellante, nell'anno 2016, ha avuto redditi da fabbricato, che hanno impedito il riconoscimento del diritto a percepire per intero l'assegno sociale.
Di conseguenza l'assegno sociale è stato ridotto, con decorrenza 1.1.2017, da € 413,15 ad € 212,54, con conseguente formazione di un debito complessivo di € 4.814,64, che è stato indicato nella prima comunicazione di indebito, derivato dalla c.d. ricostituzione del 5.11.2018.
Detto indebito, perciò, va ricondotto ai redditi del 2016, ammontanti ad € 3.724,00 con conseguente decurtazione dell'importo dell'assegno sociale a partire, come sopra detto, da gennaio 2017.
Come è noto, infatti, l'art. 3 della l. 335/1995 prevede, al comma sesto che “se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto”.
Il secondo debito di € 5.274,17, che è stato indicato nell'indebito recante il n. 15348871 (che è derivato dalla ricostituzione del 25.10.2019) è ricollegato – invece - ai redditi del 2017 (pari ad € 8.364), che hanno comportato la sospensione integrale della prestazione a partire dal 2018.
Con riferimento a detto secondo indebito, cioè, si è verificato il superamento del limite reddituale, dal quale è derivato che la prestazione è stata revocata. I redditi per gli anni 2016 e 2017, risultano dalla stampa prodotta in atti dall' ; d'altronde, la stessa appellante riconosce che CP_1 i redditi del 2017 hanno superato i limiti di legge per cui è evidente che il superamento del “tetto” per il 2017 ha avuto ripercussioni sulla erogazione dell'assegno nell'anno 2018, con conseguente correttezza dell'indebito n. 15348871, con cui l' ha comunicato CP_1 che era stato confermato l'importo in pagamento per il 2017 ed era stata, invece, revocata la prestazione dal 1° gennaio 2018 con la determinazione del debito di € 5.274,17.
Risulta errata, quindi, la ricostruzione, operata nell'atto di gravame dall'appellante, che ha richiamato i redditi del 2018, pari ad € 4.454,00, per concludere che – nel 2018 – non aveva superato il limite reddituale, laddove la causa della sospensione dell'assegno nell'anno 2018 è da ricercare nei redditi del 2017 (così come i redditi del 2016 hanno inciso sul parziale disconoscimento dell'assegno nell'anno 2017).
Da quanto esposto consegue che l'azione di ripetizione esperita dall' ex art. 2033 c.c. è pienamente legittima, non avendo la CP_1
fornito la prova del possesso dei requisiti reddituali atti a Pt_1 fondare il preteso diritto all'assegno sociale e la conseguente illegittimità degli indebiti per cui è causa.
In ordine poi alla domanda volta al pagamento dell'assegno sociale a decorrere dal 2020 per mancato superamento dei limiti reddituali, non può che rilevarsi che nessuna censura risulta sul punto avverso la sentenza di prime cure che nulla ha statuito in proposito, essendosi occupata solo dell'indebito relativo agli anni 2017 e 2018; in ogni caso trattasi di richiesta che presupponeva, oltre alla allegazione e prova da fornirsi in primo grado della situazione reddituale a decorrere dal 2020, anche una domanda amministrativa diretta al ripristino della prestazione per il venire meno della situazione reddituale che aveva comportato la revoca della prestazione.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite del presente grado si compensano attese le ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 21/3/2025
Il Presidente est.