TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 25/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 251/2023
Il Giudice onorario Maria Francesca Scala, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to SUELZU GIAN MARCO ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/5/2023 ha evocato nanti il Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l' proponendo CP_2
ricorso avverso Avviso di addebito dell' n. 402 2023 00002193 07 CP_2
000, formato il giorno 08 aprile 2023 costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DL n. 78/2010 convertito in Legge n.122/2010, notificato a mezzo pec in data 21.04.2023, per la somma complessiva di €
15.543,36.
Ha eccepito: in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito vantato ed azionato dall' , in quanto l'avviso di addebito era stato CP_2
notificato oltre il termine quinquennale di prescrizione (cfr. art. 3, co. 9°, della L. 335/95), rispetto all'anno per il quale era stato richiesto (2015).
Ha affermato nel merito, di avere in data 16.07.2021, provveduto al pagamento della somma di € 6.461,10 con apposito modello F24 Pertanto, in ogni caso, il debito doveva essere comunque decurtato l'importo di €
6.461,10.
Ha chiesto: “,1) in via cautelare, inaudita altera parte, disponga
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n.
402 2023 00002193 07 000, formato il giorno 08 aprile 2023, oggi impugnato e notificato a mezzo pec in data 21.04.2023; 2) in via principale: A) previa sospensione, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con ESPRESSA pronuncia di annullamento, dell'avviso di addebito n. 402
2023 00002193 07 000, formato il giorno 08 aprile 2023, oggi impugnato e notificato a mezzo pec in data 21.04.2023, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
B) per l'effetto accertare e dichiarare non dovute, poiché prescritte, le somme pretese dall' ovvero, in via meramente subordinata, accertare e dichiarare CP_2
il pagamento parziale degli importi descritti nell'avviso di addebito de quo, detraendo dalle somme che l'Ill.mo Giudice accerterà come dovute €
6.461,10 già pagati dal Sig. in data 16.07.2021;C) Parte_1
Pag. 2 di 8 Condannare, infine, l' in persona del suo l.r.p.t., al pagamento CP_2
delle spese e competenze del presente giudizio.
Si è costituita in giudizio l' ed ha contestato la domanda, affermando CP_2
che gli importi pretesi con l'avviso di addebito impugnato erano scaturiti da un accertamento unificato disposto da parte dell'Agenzia delle Entrate, matricola TW9015601673 , notificato in data 25.05.2021, avente ad oggetto il reddito asseritamente percepito (ma non dichiarato) dal ricorrente per l'anno 2015. Dati, tutti, riportati nel dettaglio dell'accertamento. La dichiarazione dei redditi per il 2015 era stata presentata il 27.09.2016 ed era stata liquidata come Irregolare da parte di Agenzia delle Entrate in data
07.12.2017 . Nel quadro RR veniva dichiarato un reddito pari a €. 25.173; in seguito ad accertamento unificato, avvenuto nell'anno 2020, lo stesso era stato certificato da Agenzia delle Entrate pari ad €.63.913,00
Ha altresì affermato che nella fattispecie sub iudice (contributi a percentuale calcolati sul maggior reddito accertato dall'agenzia delle
Entrate, ) i termini prescrizionali da applicarsi alle pretese contributive decorrevano dalla data della notifica dell'accertamento unificato che ne costituiva titolo impositivo;
nel caso concreto, alla data (25.05.2021) di notifica dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate non era maturata l'asserita prescrizione quinquennale.
Ha affermato in subordine che nel caso si fosse voluto prendere a riferimento la data di scadenza naturale di pagamento, diversamente da quanto ex adverso sostenuto, essa sarebbe il 30 giugno 2016 (data della scadenza di pagamento del saldo, coincidente con i pagamenti dell'IRPEF).
Ha da ultimo affermato che Il versamento dell'importo di €. 6.461,10 riguardava, la sanzione pecuniaria relativa ai tributi erariali definizione
Pag. 3 di 8 delle sole sanzioni (codice trib.9601 sez. Imposte Dirette – Iva Ritenute
Alla Fonte Altri Tributi Ed Interessi) pertanto, non incideva sul debito relativo ai contributi a percentuale. Il versamento era avvenuto il
21.07.2021 proprio in seguito all'accertamento notificato il 25.05.2021, prova stessa dell'avvenuta notifica.
Ha chiesto:” -rigettare comunque tutte le avverse domande poiché infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento a favore dell' della somme portate CP_2
Pa dall'avviso di addebito impugnato n. 402 2023 0002193 000 ovvero, in via subordinata, salvo gravame, delle diverse somme, anche superiori, accertate in corso di causa oltre le ulteriori sanzioni e gli interessi come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
in ogni caso con il favore delle spese.
La causa è stata istruita con documenti e in data odierna dopo discussione all'esito della Camera di Consiglio è stata decisa con sentenza e motivazione contestuale.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Giova premettere che il ricorrente non contesta la sussistenza del credito quanto invece la prescrizione dei contributi oggetto dell'avviso di addebito opposto.
La Suprema Corte ha stabilito che: “In tema di contributi c.d. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della L. 2 agosto 1990 n. 233, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto
Pag. 4 di 8 amministrativo di ricognizione del suo avveramento. Ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della L. 8 agosto 1995 n. 335, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo, ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 CP_2
del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 462, un maggior reddito. (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 27/05/2019, n. 14410).
Per i contributi eccedenti il minimale, trova applicazione il principio consolidato secondo cui In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della L. n. 233 del 1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento(cfr. Cass. n. 13463 del 29/05/2017 e succ. conf.), si osserva che anche di recente (con sentenza n. 4899/2021) la Suprema Corte, in continuità con quanto già affermato in precedenza (v., fra le altre, Cass. n.
27950 del 2018) ha ribadito che, in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (v. anche Cass. n. 13463 del 2017) costituente la base imponibile per il calcolo del contributo, non dovuto per il solo fatto dell'iscrizione all'assicurazione previdenziale ma variabile perché subordinato all'esercizio effettivo
Pag. 5 di 8 dell'attività lavorativa e parametrato al reddito conseguito. Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in tema di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui "i singoli contributi dovevano essere versati" (art. 55 R.D.L. n. 1827 del
1935).
In senso conforme, Cass. n. 10273/2021 ha affermato che l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo.
Co Prosegue la , nella sentenza da ultimo citata, che Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, R.D.L. n. 1827 del 1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati". Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma
4, D.Lgs. n. 241 del 1997, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Va, quindi, stabilito il dies a quo da cui computare il termine
Pag. 6 di 8 prescrizionale, nonché verificare se l convenuto dalla data di CP_1
accertamento dell'omissione contributiva a quella della notifica dell'avviso di addebito impugnato ha adottato e comunicato al contribuente eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Nel caso che ci occupa, il dies a quo da cui computare la prescrizione contributiva per il 2015 è il 6 luglio 2016, termine previsto per il pagamento con la proroga disposta dal DPCM in data 14.06.2016;
L'Istituto previdenziale allega che in data 25/5/2021, sia stato notificato al ricorrente l'accertamento da parte della Agenzia delle Entrate, ma nessuna prova della notifica è stata offerta in causa, che avrebbe comunque interrotto i termini prescrizionali.
A tal proposito, rileva questo giudicante, che l' non ha ottemperato al CP_2
suo preciso onere della produzione documentale al momento della sua costituzione, ma neppure ha ottemperato all'ordine del giudice, nel provvedimento in data 24/10/2024, di “produrre la notifica dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate nel termine ad esso assegnato del 10 marzo 2025, pertanto la produzione documentale in data 24/3/2025 deve ritenersi tardiva, in quanto, in ogni caso, già nella disponibilità dell' sin dal momento della sua costituzione. CP_2
L'avviso di addebito opposto è stato notificato al ricorrente in data
21.04.2023, pertanto dopo lo spirare del termine di prescrizione quinquennale del credito contributivo.
L'eccezione di prescrizione pertanto è fondata e per tale ragione, il ricorso merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e
Pag. 7 di 8 disattesa ogni diversa eccezione e istanza, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il credito portato nel l'avviso di addebito n. 402 2023 00002193 07 000 notificato il 21.04.2023
è estinto per intervenuta prescrizione, per l'effetto: annulla l'avviso di addebito n. 402 2023 00002193 07 000 condanna l al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_2
liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge.
25/03/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 251/2023
Il Giudice onorario Maria Francesca Scala, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to SUELZU GIAN MARCO ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/5/2023 ha evocato nanti il Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l' proponendo CP_2
ricorso avverso Avviso di addebito dell' n. 402 2023 00002193 07 CP_2
000, formato il giorno 08 aprile 2023 costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DL n. 78/2010 convertito in Legge n.122/2010, notificato a mezzo pec in data 21.04.2023, per la somma complessiva di €
15.543,36.
Ha eccepito: in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito vantato ed azionato dall' , in quanto l'avviso di addebito era stato CP_2
notificato oltre il termine quinquennale di prescrizione (cfr. art. 3, co. 9°, della L. 335/95), rispetto all'anno per il quale era stato richiesto (2015).
Ha affermato nel merito, di avere in data 16.07.2021, provveduto al pagamento della somma di € 6.461,10 con apposito modello F24 Pertanto, in ogni caso, il debito doveva essere comunque decurtato l'importo di €
6.461,10.
Ha chiesto: “,1) in via cautelare, inaudita altera parte, disponga
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n.
402 2023 00002193 07 000, formato il giorno 08 aprile 2023, oggi impugnato e notificato a mezzo pec in data 21.04.2023; 2) in via principale: A) previa sospensione, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con ESPRESSA pronuncia di annullamento, dell'avviso di addebito n. 402
2023 00002193 07 000, formato il giorno 08 aprile 2023, oggi impugnato e notificato a mezzo pec in data 21.04.2023, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
B) per l'effetto accertare e dichiarare non dovute, poiché prescritte, le somme pretese dall' ovvero, in via meramente subordinata, accertare e dichiarare CP_2
il pagamento parziale degli importi descritti nell'avviso di addebito de quo, detraendo dalle somme che l'Ill.mo Giudice accerterà come dovute €
6.461,10 già pagati dal Sig. in data 16.07.2021;C) Parte_1
Pag. 2 di 8 Condannare, infine, l' in persona del suo l.r.p.t., al pagamento CP_2
delle spese e competenze del presente giudizio.
Si è costituita in giudizio l' ed ha contestato la domanda, affermando CP_2
che gli importi pretesi con l'avviso di addebito impugnato erano scaturiti da un accertamento unificato disposto da parte dell'Agenzia delle Entrate, matricola TW9015601673 , notificato in data 25.05.2021, avente ad oggetto il reddito asseritamente percepito (ma non dichiarato) dal ricorrente per l'anno 2015. Dati, tutti, riportati nel dettaglio dell'accertamento. La dichiarazione dei redditi per il 2015 era stata presentata il 27.09.2016 ed era stata liquidata come Irregolare da parte di Agenzia delle Entrate in data
07.12.2017 . Nel quadro RR veniva dichiarato un reddito pari a €. 25.173; in seguito ad accertamento unificato, avvenuto nell'anno 2020, lo stesso era stato certificato da Agenzia delle Entrate pari ad €.63.913,00
Ha altresì affermato che nella fattispecie sub iudice (contributi a percentuale calcolati sul maggior reddito accertato dall'agenzia delle
Entrate, ) i termini prescrizionali da applicarsi alle pretese contributive decorrevano dalla data della notifica dell'accertamento unificato che ne costituiva titolo impositivo;
nel caso concreto, alla data (25.05.2021) di notifica dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate non era maturata l'asserita prescrizione quinquennale.
Ha affermato in subordine che nel caso si fosse voluto prendere a riferimento la data di scadenza naturale di pagamento, diversamente da quanto ex adverso sostenuto, essa sarebbe il 30 giugno 2016 (data della scadenza di pagamento del saldo, coincidente con i pagamenti dell'IRPEF).
Ha da ultimo affermato che Il versamento dell'importo di €. 6.461,10 riguardava, la sanzione pecuniaria relativa ai tributi erariali definizione
Pag. 3 di 8 delle sole sanzioni (codice trib.9601 sez. Imposte Dirette – Iva Ritenute
Alla Fonte Altri Tributi Ed Interessi) pertanto, non incideva sul debito relativo ai contributi a percentuale. Il versamento era avvenuto il
21.07.2021 proprio in seguito all'accertamento notificato il 25.05.2021, prova stessa dell'avvenuta notifica.
Ha chiesto:” -rigettare comunque tutte le avverse domande poiché infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento a favore dell' della somme portate CP_2
Pa dall'avviso di addebito impugnato n. 402 2023 0002193 000 ovvero, in via subordinata, salvo gravame, delle diverse somme, anche superiori, accertate in corso di causa oltre le ulteriori sanzioni e gli interessi come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
in ogni caso con il favore delle spese.
La causa è stata istruita con documenti e in data odierna dopo discussione all'esito della Camera di Consiglio è stata decisa con sentenza e motivazione contestuale.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Giova premettere che il ricorrente non contesta la sussistenza del credito quanto invece la prescrizione dei contributi oggetto dell'avviso di addebito opposto.
La Suprema Corte ha stabilito che: “In tema di contributi c.d. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della L. 2 agosto 1990 n. 233, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto
Pag. 4 di 8 amministrativo di ricognizione del suo avveramento. Ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della L. 8 agosto 1995 n. 335, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo, ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 CP_2
del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 462, un maggior reddito. (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 27/05/2019, n. 14410).
Per i contributi eccedenti il minimale, trova applicazione il principio consolidato secondo cui In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della L. n. 233 del 1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento(cfr. Cass. n. 13463 del 29/05/2017 e succ. conf.), si osserva che anche di recente (con sentenza n. 4899/2021) la Suprema Corte, in continuità con quanto già affermato in precedenza (v., fra le altre, Cass. n.
27950 del 2018) ha ribadito che, in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (v. anche Cass. n. 13463 del 2017) costituente la base imponibile per il calcolo del contributo, non dovuto per il solo fatto dell'iscrizione all'assicurazione previdenziale ma variabile perché subordinato all'esercizio effettivo
Pag. 5 di 8 dell'attività lavorativa e parametrato al reddito conseguito. Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in tema di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui "i singoli contributi dovevano essere versati" (art. 55 R.D.L. n. 1827 del
1935).
In senso conforme, Cass. n. 10273/2021 ha affermato che l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo.
Co Prosegue la , nella sentenza da ultimo citata, che Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, R.D.L. n. 1827 del 1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati". Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma
4, D.Lgs. n. 241 del 1997, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Va, quindi, stabilito il dies a quo da cui computare il termine
Pag. 6 di 8 prescrizionale, nonché verificare se l convenuto dalla data di CP_1
accertamento dell'omissione contributiva a quella della notifica dell'avviso di addebito impugnato ha adottato e comunicato al contribuente eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Nel caso che ci occupa, il dies a quo da cui computare la prescrizione contributiva per il 2015 è il 6 luglio 2016, termine previsto per il pagamento con la proroga disposta dal DPCM in data 14.06.2016;
L'Istituto previdenziale allega che in data 25/5/2021, sia stato notificato al ricorrente l'accertamento da parte della Agenzia delle Entrate, ma nessuna prova della notifica è stata offerta in causa, che avrebbe comunque interrotto i termini prescrizionali.
A tal proposito, rileva questo giudicante, che l' non ha ottemperato al CP_2
suo preciso onere della produzione documentale al momento della sua costituzione, ma neppure ha ottemperato all'ordine del giudice, nel provvedimento in data 24/10/2024, di “produrre la notifica dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate nel termine ad esso assegnato del 10 marzo 2025, pertanto la produzione documentale in data 24/3/2025 deve ritenersi tardiva, in quanto, in ogni caso, già nella disponibilità dell' sin dal momento della sua costituzione. CP_2
L'avviso di addebito opposto è stato notificato al ricorrente in data
21.04.2023, pertanto dopo lo spirare del termine di prescrizione quinquennale del credito contributivo.
L'eccezione di prescrizione pertanto è fondata e per tale ragione, il ricorso merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e
Pag. 7 di 8 disattesa ogni diversa eccezione e istanza, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il credito portato nel l'avviso di addebito n. 402 2023 00002193 07 000 notificato il 21.04.2023
è estinto per intervenuta prescrizione, per l'effetto: annulla l'avviso di addebito n. 402 2023 00002193 07 000 condanna l al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_2
liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge.
25/03/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 8 di 8