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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/06/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice TR RD ZZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 2112 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Pomezia via Rimini n. 5/B, presso lo studio del Parte_1
procuratore Avv. Marzia Colangelo, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO con sede in in persona del legale rappresentante Dott. Controparte_1 CP_1 [...]
elettivamente domiciliata in via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 2, presso lo studio CP_2 CP_1 dell'Avv. Silvia Leo, rappresentata e difesa dal procuratore Avv. Fabrizio Filiberto Fiorito
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, elettivamente CP_3 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' , CP_4
rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Bruno Enzo Pontecorvo
LITISCONSORTE NECESSARIO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 19 aprile 2022 ha rappresentato: di lavorare alle Parte_2 dipendenze di dal 6 aprile 2009, con contratto a tempo determinato, e dall'1 Controparte_1
dicembre 2010 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nell'area A – livello A c.c.n.l. dipendenti imprese di servizi pubblici;
di aver svolto mansioni di ausiliaria del traffico, dal 6 aprile 2009 al 5 febbraio 2017, e di addetta al magazzino e banco della farmacia comunale, dal 6 febbraio 2017.
In diritto, la lavoratrice ha affermato il proprio diritto all'inquadramento nell'area B – livello
B3 c.c.n.l. applicato e di essere creditrice, nei confronti della datrice di lavoro, della somma di €
53.353,51 per differenze retributive maturate dall'assunzione a febbraio 2022, di cui € 12.971,51 netti per trattamento di fine rapporto;
ha quindi convenuto in giudizio Controparte_1 chiedendo al giudice di accertare il suo diritto all'inquadramento nell'area B – livello B3 di settore, dal 6 aprile 2009, e di condannare la convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € CP_ 53.353,51 per differenze retributive maturate sino a febbraio 2022, e al versamento presso l' dei contributi previdenziali dovuti.
1.1. Si è costituita in giudizio che ha contestato quanto affermato dal Controparte_1
lavoratore, eccepito la prescrizione dei crediti fatti valere e chiesto il rigetto del ricorso.
2. Rilevata la domanda di regolarizzazione contributiva proposta da parte ricorrente,
CP_ all'udienza del 15 novembre 2022 è stata disposta la chiamata in causa di che si è costituito in giudizio il 14 febbraio 2023, domandando, nel caso di accoglimento del ricorso, di condannare il datore di lavoro al pagamento in proprio favore della somma dovuta ex lege a titolo di contributi, sanzioni e interessi per la quale non sia decorso il termine prescrizionale.
2.1. Esaurita l'istruttoria, con provvedimento dell'11 aprile 2025 è stata altresì disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 14 maggio 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.2. Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle rispettive istanze.
2.3. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti entro la data del 28 febbraio 2023.
3. La ricorrente ha affermato il suo diritto all'inquadramento nell'area B – livello B3 c.c.n.l. applicato, nel rapporto di lavoro sussistente alle dipendenze di dal 6 aprile Controparte_1
2009.
Su tale base, ha domandato il pagamento della somma di € 53.353,51, per differenze retributive.
3.1. Occorre ricordare che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento (Cass. 28 aprile 2015 n. 8589).
Inoltre, nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. 27 settembre 2016 n. 18943).
L'assegnazione a mansioni diverse da quelle di assunzione determina il diritto del lavoratore all'inquadramento superiore di cui all'art. 2103 c.c. anche quando le prime siano solo prevalenti rispetto agli altri compiti affidatigli, non richiedendo la predetta norma lo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica superiore, ma solo che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato (Cass. 11 ottobre 2019, n. 25673).
3.2. Il c.c.n.l. applicato che appartiene all'area B – livello B3 “il personale in possesso di specializzazione di notevole complessità e/o che opera in ambiti e contesti di ampie dimensioni ad elevata variabilità” (doc. 2 di parte ricorrente).
3.2.1. Risultano agli atti: il contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza 6 aprile
2009, poi prorogato il 31 dicembre 2009 e trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1 dicembre 2010 (doc. 1 di parte ricorrente); alcune buste paga della lavoratrice, in cui la stessa risulta indicata some “AUSILIARIO DEL TRAFFICO” sino a gennaio 2017 e successivamente come “ ” (doc. 5 di parte ricorrente); il decreto sindacale Parte_3
di nomina della ricorrente quale ausiliaria del traffico, del 7 giugno 2011 (doc. 10 di parte ricorrente).
In particolare, il decreto del Sindaco di del 7 giugno 2011 dispone “a) di confermare CP_1
[…] il proprio decreto prot. 13046 del 3 aprile 2009, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 17, comma 132 della legge n. 127 del 1997, per la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di sosta previste dal D. Lgs. 30/04/92 n. 285, limitatamente alle aree oggetto di concessione […] c) Per ogni veicolo individuato in sosta irregolare, dovrà essere compilato un preavviso di incorsa violazione conforme al modello predisposto dalla Polizia Municipale, in triplice copia di cui: una copia sarà destinata al responsabile dell'illecito mediate apposizione sul veicolo stesso, una copia sarà consegnata tempestivamente all'incaricato del Comando di P.L e la terza verrà trattenuta dall'Ausiliario del Traffico per gli atti […]
d) Le oblazioni “brevi manu” afferenti all'illecito di cui all'art. 207 del C.d.S. dovranno avvenire unicamente nelle mani del personale del Corpo di P.L.” (doc. 10 di parte ricorrente).
In proposito l'art. 17 comma 132 legge 127/1997, abrogato dall'art. 49 comma 5-duodecies d.l. 76/2020, prevedeva: “I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali”.
3.2.2. Nel corso dell'istruttoria, il teste titolare di un bar sito in di Testimone_1 CP_1 cui la ricorrente è cliente, ha riferito: “Da quello che ricordo dal 2008 circa, la ricorrente lavorava come ausiliaria del traffico, andava in giro per controllare i tagliandini di pagamento del parcheggio esposti sulle auto parcheggiate, intorno al bar in cui lavoro.
Lo so perché potevo vederla dal mio bar e mi ha anche contestato qualche multa per mancata esposizione del biglietto di pagamento del parcheggio.
Per il periodo successivo, posso dire che, iniziata la pandemia, il bar ha riaperto a maggio
2020, e ho chiesto alla ricorrente, a maggio o a giugno 2020, di fornirmi di mascherine perché sapevo che lavorava in farmacia.
Mi ha fornito le mascherine, una volta o due”.
La teste direttrice in passato presso le Farmacie comunali di Testimone_2 CP_1 ha affermato: “nel periodo in cui sono stata direttrice della farmacia comunale 1 di lei CP_1
partecipava al lavoro come magazziniera.
Sono stata direttrice della farmacia 1 di per 4 anni circa, credo dal 2018 al 2022, CP_1
ma sono stata assente per 6 o 7 mesi nel 2020/2021.
La ricorrente aveva principalmente il compito di gestire l'arrivo e la gestione del farmaco in farmacia dal punto di vista del magazzino: la farmacia ha due scarichi al giorno di farmaci, che vanno caricati nel terminale, con la data di scadenza, e stipati sugli scaffali e se ne occupava la ricorrente. A questo lavoro giornaliero si poteva aggiungere un lavoro straordinario di scarico di parafarmaci, che arrivavano da altri fornitori, che devono essere scaricati, scadenzati e sistemati sugli scaffali;
anche queste mansioni erano svolte dalla ricorrente.
Inoltre la ricorrente aveva il compito di controllare tutte le scadenze dei farmaci e dei parafarmaci presenti in magazzino;
ad ogni scarico controllava la corrispondenza tra l'ordine effettuato e la merce ricevuta.
Questo tutto di concerto con il direttore della farmacia che faceva gli ordini.
Nella fase successiva si occupava dell'inserimento nel pc delle fatture, sempre di concerto con il direttore, spesso lo facevo io e se non lo facevo io lo faceva lei.
Poteva coadiuvare il farmacista al banco, nei limiti di legge, in quanto il farmaco può essere consegnato solo dal farmacista ma la ricorrente poteva consegnarlo al farmacista per la consegna al paziente.
E' capitato di non avere personale in farmacia nel periodo della pandemia e quindi la ricorrente ha venduto articoli come le siringhe o parafarmaci, ma mai farmaci”.
Il teste in passato dipendente di ha dichiarato: “La Testimone_3 Controparte_1
ricorrente ha lavoravo come ausiliaria del traffico per parecchi anni: la vedevo che passava in giro, controllava le targhe delle macchine, faceva multe, presumo per mancato pagamento del ticket di sosta sulle strisce blu.
Da prima del Covid la ricorrente ha lavorato nelle farmacie comunali di la vedo CP_1
anche ora, da quando è passata nelle farmacie, al lavoro mentre sistema i farmaci negli scaffali nel magazzino della farmacia, che sta nel retro del negozio ma è visibile dai clienti perché è in ambiente aperto, specialmente nella farmacia 4, la vedo al pc, presumo per fare ordini, controlla scadenze delle medicine e l'ho vista al banco a consegnare medicine, che aiuta il farmacista”.
Il teste , in passato direttore amministrativo della società resistente, dal 2014 Testimone_4 al 2017 direttore generale e dal 2017 direttore esecutivo, ha riferito: “Inizialmente la ricorrente è stata assunta come ausiliaria del traffico, con potere di sanzione dei trasgressori dell'obbligo di pagamento delle soste negli stalli a pagamento. Successivamente è stata trasferita all'interno delle farmacie comunali, per svolgere il lavoro di magazziniera. Saltuariamente mi recavo all'interno delle farmacie e ho visto che la ricorrente si occupava de carico dei medicinali e dell'inserimento nelle scaffalature: queste erano fondamentalmente le sue attività”.
3.3. Sulla base delle emergenze probatorie, si deve affermare che non è emersa la prova che la ricorrente nello svolgimento del proprio lavoro sia in possesso e utilizzi alcuna specializzazione di notevole complessità, o abbia operato in ambiti e contesti di ampie dimensioni a elevata variabilità, elementi la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'inquadramento richiesto.
3.3.1. Quanto alle mansioni svolte quale ausiliaria del traffico, rileva l'Ufficio che il decreto di nomina del 7 giugno 2011 ha conferito alla ricorrente esclusivamente mansioni relative alla prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di sosta previste dal codice della strada ma limitatamente alle aree oggetto di concessione, con esclusione di qualsiasi altra funzione, e anche della ricezione del pagamento immediato di oblazioni (in tal senso sono coerenti le dichiarazioni del teste e del teste . Testimone_1 Testimone_3
Risulta pertanto inconferente il richiamo, operato da parte ricorrente, all'art. 12-bis del codice della strada, peraltro introdotto solo dall'art. 49, comma 5-ter, lett. d), d.l. 76/2020, dopo il periodo oggetto di causa.
In tali mansioni, rilevata la limitatezza delle funzioni assegnate e la ripetitività delle operazioni svolte, non può essere riconosciuta in capo a la più elevata Parte_2
specializzazione (di notevole complessità) richiesta dal c.c.n.l. applicato né che la stessa abbia operato in ambiti e contesti di ampie dimensioni a elevata variabilità.
3.3.2. Quanto alle mansioni svolte presso le farmacie comunali, è emerso che la ricorrente ha fornito mascherine a nel periodo di pandemia covid-19, gestiva lo scarico dei Testimone_1
farmaci e parafarmici in magazzino, ne controllava la data di scadenza, e li stipava negli scaffali, inseriva i dati delle fatture nel sistema informatico, ha lavorato saltuariamente al banco per la vendita di siringhe o parafarmaci (teste e teste parzialmente). Testimone_2 Testimone_3
Anche nello svolgimento di tali mansioni, alla luce della natura meramente esecutiva delle stesse, della mancanza di qualsiasi autonomia della ricorrente, che non ha avuto la necessità di adoperare alcuna specializzazione di notevole complessità, e del contesto di lavoro, non caratterizzato da ampie dimensioni né da elevata variabilità, non può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento richiesto, non sussistendone le caratteristiche, in fatto.
3.4. Pertanto, il ricorso non può essere accolto.
4. La ricorrente, stante la soccombenza, deve essere condannata in favore della società
CP_ resistente e di al pagamento dei compensi di lite, liquidati ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n.
55.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore di dei compensi di Parte_2 Controparte_1 lite, liquidati in € 8.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
CP_ condanna al pagamento, in favore di dei compensi di lite, liquidati in € Parte_2
2.000,00, oltre spese generali.
Si comunichi.
Velletri, 12 giugno 2025
Il Giudice
TR RD ZZ