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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4506/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4506/2024 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Parte_1 C.F._1
Di Dio
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Franco Balestrieri
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.01.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 21.11.2024, le parti chiedevano lo scioglimento del matrimonio celebrato in Piombino (LI) il giorno 22.05.2005 tra e e dalla Parte_1 CP_1 cui unione in data 17.12.2005 a Piombino è nato il figlio oggi di anni 19 studente Per_1 universitario, maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L.
74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come precisati in udienza, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Piombino il 22.05.2005 tra Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Piombino nel Registro CP_1
Atti di Matrimonio dell'Anno 2005 Parte 2 Serie C n.
7. Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Entrambi i comparenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di carattere economico essendo entrambi economicamente autosufficienti.
2. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio maggiorenne ma Per_1 non economicamente autosufficiente fino al raggiungimento da parte dello stesso dell'indipendenza economica. Ogni spesa straordinaria inerente il figlio e dunque spese di abbigliamento;
spese per la frequenza di palestre o attività ludico sportive;
spese mediche non coperte dal SSN comprese spese medico odontoiatriche;
spese per iscrizioni universitarie, acquisto libri e materiale didattico;
spese di trasporto da e per la sede universitaria;
spese di vitto e alloggio presso sede universitaria saranno sostenute interamente dal Sig. . Parte_1
3. Le parti hanno raggiunto un accordo che conferisce definitivo assetto ai loro rapporti patrimoniali (contratto di definizione della crisi coniugale) individuando, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale l'impegno da parte del Sig. - al fine di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Parte_1 economicamente autosufficiente e volendo assicurare allo stesso certezze patrimoniali evitando i problemi che potrebbero scaturire da eventuali seconde nozze dei coniugi stessi -
a trasferire a favore del figlio il diritto di proprietà dell'immobile, già gravato da Per_1 diritto di abitazione a favore della Sig.ra e sito in MP M.ma (LI) Via CP_1
Fiume n. 21 Piano Primo e precisamente: appartamento per civile abitazione posto al piano primo composto da cucina, due camere, bagno e disimpegno con affaccio sulla loggia di proprietà esclusiva dell'immobile, distinto con il sub 609; il tutto riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di MP M.ma al Foglio 61 particella 66 sub 610 unito alla particella 1365 sub 606 Via Fiume n. 21 Piano I, cat A/2 Cl. 2 consistenza vani 4, superficie catastale totale mq 78, , rendita (classamento e rendita proposte ex DM 701/94) Euro 423,49
(Doc. n. 4 ). Tale trasferimento dovrà avvenire entro giorni 30 dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Con tale trasferimento i coniugi dichiarano reciprocamente di non avere null'altro a che pretendere per qualsivoglia ragione o titolo l'uno dall'altro, avendo già definito qualsivoglia altro rapporto di tipo economico.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato del Comune di PIOMBINO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 4.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4506/2024 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Parte_1 C.F._1
Di Dio
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Franco Balestrieri
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.01.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 21.11.2024, le parti chiedevano lo scioglimento del matrimonio celebrato in Piombino (LI) il giorno 22.05.2005 tra e e dalla Parte_1 CP_1 cui unione in data 17.12.2005 a Piombino è nato il figlio oggi di anni 19 studente Per_1 universitario, maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L.
74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come precisati in udienza, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Piombino il 22.05.2005 tra Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Piombino nel Registro CP_1
Atti di Matrimonio dell'Anno 2005 Parte 2 Serie C n.
7. Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Entrambi i comparenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di carattere economico essendo entrambi economicamente autosufficienti.
2. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio maggiorenne ma Per_1 non economicamente autosufficiente fino al raggiungimento da parte dello stesso dell'indipendenza economica. Ogni spesa straordinaria inerente il figlio e dunque spese di abbigliamento;
spese per la frequenza di palestre o attività ludico sportive;
spese mediche non coperte dal SSN comprese spese medico odontoiatriche;
spese per iscrizioni universitarie, acquisto libri e materiale didattico;
spese di trasporto da e per la sede universitaria;
spese di vitto e alloggio presso sede universitaria saranno sostenute interamente dal Sig. . Parte_1
3. Le parti hanno raggiunto un accordo che conferisce definitivo assetto ai loro rapporti patrimoniali (contratto di definizione della crisi coniugale) individuando, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale l'impegno da parte del Sig. - al fine di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Parte_1 economicamente autosufficiente e volendo assicurare allo stesso certezze patrimoniali evitando i problemi che potrebbero scaturire da eventuali seconde nozze dei coniugi stessi -
a trasferire a favore del figlio il diritto di proprietà dell'immobile, già gravato da Per_1 diritto di abitazione a favore della Sig.ra e sito in MP M.ma (LI) Via CP_1
Fiume n. 21 Piano Primo e precisamente: appartamento per civile abitazione posto al piano primo composto da cucina, due camere, bagno e disimpegno con affaccio sulla loggia di proprietà esclusiva dell'immobile, distinto con il sub 609; il tutto riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di MP M.ma al Foglio 61 particella 66 sub 610 unito alla particella 1365 sub 606 Via Fiume n. 21 Piano I, cat A/2 Cl. 2 consistenza vani 4, superficie catastale totale mq 78, , rendita (classamento e rendita proposte ex DM 701/94) Euro 423,49
(Doc. n. 4 ). Tale trasferimento dovrà avvenire entro giorni 30 dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Con tale trasferimento i coniugi dichiarano reciprocamente di non avere null'altro a che pretendere per qualsivoglia ragione o titolo l'uno dall'altro, avendo già definito qualsivoglia altro rapporto di tipo economico.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato del Comune di PIOMBINO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 4.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai