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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/07/2025, n. 4756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4756 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 2572/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 28.1.2025 tra:
con sede in Milano, alla via Vittorio Bettelonin. 2, Iscrizione Parte_1 nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita
IVA n. , in persona del legale rappresentante, e per essa, quale P.IVA_1 mandataria, giusta procura speciale autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio
Dott.ssa del 6.8.2019, rep.n. 27585, racc. n. 11657, la Persona_1 [...]
(già Controparte_1 Controparte_2 con socio unico, e precedentemente
[...] Controparte_3
con sede legale in San Donato Milanese (MI), alla via dell'Unione Europea, n.
[...]
6A-6B, codice fiscale e partita iva n. , rea n. , in persona del P.IVA_2 P.IVA_3 dott. nato a [...] il [...], c.f. Controparte_4
che la rappresenta in virtù di procura speciale conferita C.F._1 per atto a rogito del Notaio dott. di Roma, in data 31.7.2018, rep. n. Persona_2
18551, racc. n. 8917, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al presente atto, dall'avvocato Lorenzo Tasciotti Ceccano (c.f. – pec: C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso l'avvocato Francesca Email_1
Crivellari, con Studio in Roma, al viale della Tecnica n. 1773.
- APPELLANTE -
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente a [...] – CP_5
Cod. Fisc. e, nato a [...] il [...] ed C.F._3 CP_5 ivi residente in [...] – Cod. Fisc. , C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Marini del foro di Latina, C.F:
, Fax. 0773/407135, Pec. C.F._5 Email_2 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Latina, in Via E. Filiberto
n°9, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- APPELLATI –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale Latina n. 589/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato la nella sua Parte_1
C qualità di cessionaria del credito vantato da nei confronti della Controparte_6
pag. 2/10 Shoes e, per essa, ha Controparte_8 Controparte_1 impugnato la sentenza n. 589/21 con cui il Tribunale di Latin, in accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo n. 635/18 del medesimo Tribunale emesso nei confronti degli opponenti, ha così statuito:
“Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la nullità dell'art. 6 del contratto di garanzia intercorso tra CP_5 nato l'[...] e nato il [...], da un lato, e la parte opposta CP_5 dall'altro e, per l'effetto, dichiara la decadenza di (subentrata Parte_1 alla e per essa, quale mandataria, la CP_9 [...] dalla possibilità di agire nei confronti degli odierni Controparte_1 opponenti per violazione dell'art. 1957 co. 1 c.c.; per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 635/2018 depositato dal Tribunale di Latina in data 30.01.2018 (e corretto il 9.02.2018);
- condanna (subentrata alla e per essa, Parte_1 CP_9 quale mandataria, la rimborsare in Controparte_1 favore di nato l'[...] e nato il [...] le spese CP_5 CP_5 di lite, che si liquidano in € 425,00 per spese ed € 9.401,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali come per legge”.
A sostegno del gravame l'appellante ha posto i seguenti motivi:
A) Tardività della avversaria eccezione di decadenza ex art. 1957 1° comma c.c..
Punto decisivo della sentenza impugnata.
B) Erroneità della sentenza in punto di ritenuta nullità dell'art. 6 del contratto di garanzia intercorso tra le parti. Sulla decadenza della
[...] quale mandataria della dalla Controparte_1 Parte_1 possibilità di agire nei confronti degli odierni appellati per violazione dell'art.1957 1° comma c.c.
C) Diversità della clausola della fideiussione per cui è causa rispetto a quella del modulo ABI.
Sulla base dei detti motivi ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
pag. 3/10 “Voglia la Corte d'appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della impugnata sentenza n. 589/2021, resa dal Tribunale ordinario di Latina nel giudizio n. 3050/2018 r.g.c., pubblicata il 19.3.2021, notificata al sottoscritto avvocato in data 22.3.2021, ed in accoglimento del presente appello: in rito, dichiarare la tardività dell'avversaria eccezione di decadenza ex articolo 1957,
1° comma, c.c. e, per l'effetto, confermare la validità del decreto ingiuntivo ex adverso opposto; nel merito, riformare la sentenza impugnata nel senso di:
-in via principale, rigettare integralmente la avversaria domanda di primo grado e confermare la validità del decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, riconoscere la nullità parziale della fideiussione intercorsa tra le parti mantenendo la validità, per il resto, della citata fideiussione e confermare la validità del decreto ingiuntivo opposto;
in via ulteriormente subordinata, condannare l'odierna appellata al pagamento delle somme accertate in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre il rimborso forfetario del 15% ai sensi del D.M. n. 55/2014, nonché c.a. ed i.v.a. come per legge con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.”
Si sono costituiti i i quali, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a CP_5 loro dire, infondato in fatto e diritto, hanno così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in via principale, rigettare il gravame proposto poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n.589/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Latina, Dott.ssa
Roberta Nocella, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.g.n.
3050/2018, e pubblicata in data 19.03.2021; - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le difese dell'appellante dovessero essere ritenute fondate, concedere agli odierni appellati la rimessione in termini, ai sensi e per gli effetti di pag. 4/10 cui all'art. 153, 2° comma, c.p.c., al fine di provare, anche mediante produzione di ulteriori documenti, la nullità parziale della fideiussione rilasciata dai Sigg.ri CP_5 in data 08.04.2014.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio”.
Alla udienza a trattazione scritta del 28.1.2025 la Corte, sulle conclusioni delle sole parti appellate, ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt.190 e
352 c.p.c.
Con il primo motivo la appellante censura la sentenza impugnata per non avere il
Giudice di prime cure rilevato la tardività della eccezione di decadenza nella quale essa sarebbe incorsa ai sensi dell'art. 1957 1° comma c.c..
In effetti, risulta per tabulas che solo in sede di ultime note di trattazione prima che il Tribunale riservasse la decisione e per la prima volta, gli opponenti hanno sollevato la detta eccezione e ciò hanno fatto all'esito del deposito delle fideiussioni in forma leggibile da parte della appellante su disposizione del Tribunale, essendo quelle in precedenza prodotte in sede di procedimento monitorio non ben leggibili.
Ciò premesso, secondo la difesa appellante, le controparti sarebbero incorse in una ipotesi di decadenza per tardività della eccezione oltre il maturarsi delle preclusioni istruttorie, trattandosi di una eccezione in senso stretto.
Orbene, non vi è alcun dubbio che si tratta di una eccezione in senso stretto che devono essere sollevate tempestivamente nei termini di legge fissati per le preclusioni ex art. 183 c.p.c..
Sul punto, è granitica la giurisprudenza di Legittimità (Cass.
5.5.2022 n. 14194), così come è altrettanto pacifico che non può mutare la natura della detta eccezione e la necessità della sua tempestiva proposizione la circostanza che il Giudice abbia rilevato ex officio la nullità della clausola derogatrice della disciplina prevista dall'art. 1957 c.c.
Afferma di contro la difesa degli appellati, che tuttavia essi sarebbero stati in grado di proporre la suddetta eccezione solo all'esito della produzione da controparte delle fideiussioni in forma leggibile, visto che quelle prodotte in sede monitoria non pag. 5/10 erano compiutamente decifrabili, sicchè la eccezione sarebbe stata tempestivamente sollevata con il primo atto difensivo successivo.
Ritiene la Corte che il motivo vada accolto e vada, invece, disatteso quanto affermato dagli appellati.
In realtà, infatti, dall'esame delle fideiussioni nuovamente riprodotte ed anche da ulteriore documentazione pure in atti, emergono chiari ed inequivoci elementi che consentivano ai fideiussori di poter sollevare nei termini di legge la eccezione di decadenza.
Infatti, non è in discussione in quanto neanche contestato, che le fideiussioni sono state regolarmente sottoscritte dagli appellati e che copia è stata loro CP_5 regolarmente consegnata dalla banca creditrice al momento stesso della sottoscrizione come è dato leggere dagli atti.
Dunque, la documentazione era in loro possesso e ben potevano essi proporre tempestivamente la eccezione di decadenza nei confronti della controparte.
Va aggiunto, altresì, che risulta provato che il del '45 si era anche CP_5 riconosciuto fideiussione della banca con proprio atto ricognitivo di debito con proposta di transazione e detto atto non è stato contestato.
Il gravame va quindi, in parte qua, certamente accolto ed è assorbente anche con riferimento agli altri motivi, finanche, cioè, alla rilevata nullità delle fideiussioni medesime in quanto riproduttive delle clausole dello schema ABI.
Per completezza, tuttavia, ritiene il Collegio di dover esaminare anche le altre doglianze in quanto alla prima strettamente collegate.
Con il secondo motivo la appellante si duole che il Giudice di prima istanza abbia rilevato d'ufficio la nullità delle fideiussioni in assenza di specifiche allegazioni delle controparti.
Va premesso, al riguardo, che sono stati proprio gli appellanti ad aver eccepito la nullità all'esito della produzione della documentazione in forma leggibile in data antecedente alla udienza fissata per p.c..
Una volta rilevata detta nullità e, comunque, provocato il contraddittorio delle parti, non può derivarne la nullità della sentenza e, pertanto, il motivo va disatteso.
pag. 6/10 Diversa valutazione merita, invece, l'altro motivo proposto a fondamento del gravame della appellante, la quale lamenta la erroneità della sentenza essendo stata dichiarata la nullità delle fideiussioni con specifico riferimento alla clausola n. 6 e relativa alla deroga prevista all'art. 1957 c.c.
Il Giudice, infatti, ha ritenuto che quanto previsto nella citata clausola
(Responsabilità del fideiussore), ricalcasse l'art. 8 del modulo ABI.
Rileva preliminarmente il Collegio, che non vi è assolutamente alcuna sovrapposizione tra le due clausole. In quella riportata al n. 8 del modulo ABI ritenuta affetta da nullità in quanto censurata dal noto provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005, si dice testualmente: “i diritti derivanti alla banca derivanti dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”.
L'art. 6 dei contratti di fideiussione, invece, così recita:
“i diritti derivanti alla banca derivanti dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 cod. civ., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza della obbligazione garantita”.
Evidente appare, dunque, la diversità delle due clausole, visto che in un caso c'è una deroga totale alla disciplina prevista nell'art. 1957 c.c., mentre nell'altro è semplicemente prevista una maggiore durata per agire per l'adempimento fissato in
36 mesi.
Ne consegue, che non vi è neanche la coincidenza tra le due clausole, per cui quella pattuita nelle fideiussioni non può ritenersi affetta da nullità ed essendo stato rispettato il termine in esso previsto, la creditrice non è incorsa in alcuna decadenza.
Ma vi è un ulteriore motivo per ritenere fondata la impugnazione.
Prendendo le mosse dalla nota sentenza della S.C. a SS.UU. n. 41994/2021, rileva il
Collegio che la questione della nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle ha avuto ampia eco nella giurisprudenza successiva sia pag. 7/10 di merito che di Legittimità con specifico riferimento in particolare ai contratti di fideiussione specifica.
Recente Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. III^ Ord. N. 27243/2024), infatti, ha così affermato: “la nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41944 del 2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello Abi dichiarate nulle. Pertanto, se è vi è la clausola nulla del modello Abi il contratto è viziato in parte qua in quanto a valle dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano cointeressati alla prestazione della garanzia”.
La Corte ha, inoltre, stabilito un ulteriore principio: “la conseguenza pratica di tale nullità è che, venendo meno la clausola di deroga ai termini dell'articolo 1957 c. c. in quanto riproduttiva dello schema Abi dichiarato nullo, trova piena applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria prevista da tale norma”.
Senonché la stessa Suprema Corte, Sez. III^, con tre provvedimenti successivi, rispettivamente nn. 657, 660 e 675, ha escluso la applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema Abi.
Ancor più di recente è intervenuta sempre la medesima Corte di Cassazione, questa volta con la Sez. prima, la quale con decisione n. 1170 del 17 gennaio 2025, oltre che confermare le precedenti decisioni sopra citate, ha ulteriormente chiarito che
“la fideiussione deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, essendo evidente che detto accertamento operato nel 2005 non può affatto consentire di reputare esistente e, cioè, persistente in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato pag. 8/10 ben può dedurre e comprovare anche l'intesa anticoncorrenziale, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
Così richiamati i suddetti ormai consolidati principi della S.C., non può che concludersi per la erroneità della sentenza impugnata che ha ritenuto applicabile il principio della nullità, sia pur parziale, ai contratti di fideiussione sottoscritti dagli odierni appellati, attesa la loro specificità che ben le distingue dalla vera e propria fideiussione omnibus.
Va, per di più aggiunto che, in considerazione dell'epoca di stipula dei contratti
(8.4.2014), neanche la parte poteva fare ricorso alla c.d. “prova privilegiata”, ovvero alla nota decisione n. 55/05 della Banca d'Italia, essendo piuttosto suo preciso onere fornire la prova che i contratti impugnati erano stati il frutto di una attività anticoncorrenziale della banca creditrice.
Ma tale prova non risulta essere stata fornita e né appare possibile accogliere la domanda pure formulata di rimessione in termini in quanto comunque tardiva e generica oltre che comunque ininfluente ai fini della decisione.
In accoglimento del gravame, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata e gli appellati, nella loro qualità di fideiussori della società debitrice principale, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore della odierna appellata,
e nei limiti delle fideiussioni, della somma come portata nel decreto ingiuntivo opposto (detratte quelle relative alle spese e competenze dello stesso in quanto revocato).
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Part da nella sua qualità di cessionaria del credito vantato da Parte_1 nei confronti della e, per essa, da Controparte_6 Controparte_10
così provvede: Controparte_1
pag. 9/10 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna gli appellati, nelle loro qualità di fideiussori della società , Controparte_10 al pagamento in favore della appellante, della complessiva somma come indicata nel decreto ingiuntivo n. 635/18 del Tribunale di Latina pari all'importo di € 80.530,81 oltre interessi legali sulla somma di € 27.601,88 in relazione alla posizione debitoria di cui al contratto di c/c depositato ed al tasso di mora del 7,35% sulla somma di €
52.928,93 sulla posizione debitoria di cui al contratto di finanziamento allegato fino al saldo;
condanna altresì i medesimi, sempre in solido, alla rifusione in favore della appellante, delle spese e competenze del giudizio di primo grado come liquidate nella sentenza impugnata , nonché di quelle del presente grado che liquida per competenze in € 12.156,00 oltre spese generali, C.U., IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 10/10
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 2572/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 28.1.2025 tra:
con sede in Milano, alla via Vittorio Bettelonin. 2, Iscrizione Parte_1 nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita
IVA n. , in persona del legale rappresentante, e per essa, quale P.IVA_1 mandataria, giusta procura speciale autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio
Dott.ssa del 6.8.2019, rep.n. 27585, racc. n. 11657, la Persona_1 [...]
(già Controparte_1 Controparte_2 con socio unico, e precedentemente
[...] Controparte_3
con sede legale in San Donato Milanese (MI), alla via dell'Unione Europea, n.
[...]
6A-6B, codice fiscale e partita iva n. , rea n. , in persona del P.IVA_2 P.IVA_3 dott. nato a [...] il [...], c.f. Controparte_4
che la rappresenta in virtù di procura speciale conferita C.F._1 per atto a rogito del Notaio dott. di Roma, in data 31.7.2018, rep. n. Persona_2
18551, racc. n. 8917, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al presente atto, dall'avvocato Lorenzo Tasciotti Ceccano (c.f. – pec: C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso l'avvocato Francesca Email_1
Crivellari, con Studio in Roma, al viale della Tecnica n. 1773.
- APPELLANTE -
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente a [...] – CP_5
Cod. Fisc. e, nato a [...] il [...] ed C.F._3 CP_5 ivi residente in [...] – Cod. Fisc. , C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Marini del foro di Latina, C.F:
, Fax. 0773/407135, Pec. C.F._5 Email_2 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Latina, in Via E. Filiberto
n°9, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- APPELLATI –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale Latina n. 589/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato la nella sua Parte_1
C qualità di cessionaria del credito vantato da nei confronti della Controparte_6
pag. 2/10 Shoes e, per essa, ha Controparte_8 Controparte_1 impugnato la sentenza n. 589/21 con cui il Tribunale di Latin, in accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo n. 635/18 del medesimo Tribunale emesso nei confronti degli opponenti, ha così statuito:
“Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la nullità dell'art. 6 del contratto di garanzia intercorso tra CP_5 nato l'[...] e nato il [...], da un lato, e la parte opposta CP_5 dall'altro e, per l'effetto, dichiara la decadenza di (subentrata Parte_1 alla e per essa, quale mandataria, la CP_9 [...] dalla possibilità di agire nei confronti degli odierni Controparte_1 opponenti per violazione dell'art. 1957 co. 1 c.c.; per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 635/2018 depositato dal Tribunale di Latina in data 30.01.2018 (e corretto il 9.02.2018);
- condanna (subentrata alla e per essa, Parte_1 CP_9 quale mandataria, la rimborsare in Controparte_1 favore di nato l'[...] e nato il [...] le spese CP_5 CP_5 di lite, che si liquidano in € 425,00 per spese ed € 9.401,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali come per legge”.
A sostegno del gravame l'appellante ha posto i seguenti motivi:
A) Tardività della avversaria eccezione di decadenza ex art. 1957 1° comma c.c..
Punto decisivo della sentenza impugnata.
B) Erroneità della sentenza in punto di ritenuta nullità dell'art. 6 del contratto di garanzia intercorso tra le parti. Sulla decadenza della
[...] quale mandataria della dalla Controparte_1 Parte_1 possibilità di agire nei confronti degli odierni appellati per violazione dell'art.1957 1° comma c.c.
C) Diversità della clausola della fideiussione per cui è causa rispetto a quella del modulo ABI.
Sulla base dei detti motivi ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
pag. 3/10 “Voglia la Corte d'appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della impugnata sentenza n. 589/2021, resa dal Tribunale ordinario di Latina nel giudizio n. 3050/2018 r.g.c., pubblicata il 19.3.2021, notificata al sottoscritto avvocato in data 22.3.2021, ed in accoglimento del presente appello: in rito, dichiarare la tardività dell'avversaria eccezione di decadenza ex articolo 1957,
1° comma, c.c. e, per l'effetto, confermare la validità del decreto ingiuntivo ex adverso opposto; nel merito, riformare la sentenza impugnata nel senso di:
-in via principale, rigettare integralmente la avversaria domanda di primo grado e confermare la validità del decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, riconoscere la nullità parziale della fideiussione intercorsa tra le parti mantenendo la validità, per il resto, della citata fideiussione e confermare la validità del decreto ingiuntivo opposto;
in via ulteriormente subordinata, condannare l'odierna appellata al pagamento delle somme accertate in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre il rimborso forfetario del 15% ai sensi del D.M. n. 55/2014, nonché c.a. ed i.v.a. come per legge con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.”
Si sono costituiti i i quali, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a CP_5 loro dire, infondato in fatto e diritto, hanno così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in via principale, rigettare il gravame proposto poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n.589/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Latina, Dott.ssa
Roberta Nocella, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.g.n.
3050/2018, e pubblicata in data 19.03.2021; - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le difese dell'appellante dovessero essere ritenute fondate, concedere agli odierni appellati la rimessione in termini, ai sensi e per gli effetti di pag. 4/10 cui all'art. 153, 2° comma, c.p.c., al fine di provare, anche mediante produzione di ulteriori documenti, la nullità parziale della fideiussione rilasciata dai Sigg.ri CP_5 in data 08.04.2014.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio”.
Alla udienza a trattazione scritta del 28.1.2025 la Corte, sulle conclusioni delle sole parti appellate, ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt.190 e
352 c.p.c.
Con il primo motivo la appellante censura la sentenza impugnata per non avere il
Giudice di prime cure rilevato la tardività della eccezione di decadenza nella quale essa sarebbe incorsa ai sensi dell'art. 1957 1° comma c.c..
In effetti, risulta per tabulas che solo in sede di ultime note di trattazione prima che il Tribunale riservasse la decisione e per la prima volta, gli opponenti hanno sollevato la detta eccezione e ciò hanno fatto all'esito del deposito delle fideiussioni in forma leggibile da parte della appellante su disposizione del Tribunale, essendo quelle in precedenza prodotte in sede di procedimento monitorio non ben leggibili.
Ciò premesso, secondo la difesa appellante, le controparti sarebbero incorse in una ipotesi di decadenza per tardività della eccezione oltre il maturarsi delle preclusioni istruttorie, trattandosi di una eccezione in senso stretto.
Orbene, non vi è alcun dubbio che si tratta di una eccezione in senso stretto che devono essere sollevate tempestivamente nei termini di legge fissati per le preclusioni ex art. 183 c.p.c..
Sul punto, è granitica la giurisprudenza di Legittimità (Cass.
5.5.2022 n. 14194), così come è altrettanto pacifico che non può mutare la natura della detta eccezione e la necessità della sua tempestiva proposizione la circostanza che il Giudice abbia rilevato ex officio la nullità della clausola derogatrice della disciplina prevista dall'art. 1957 c.c.
Afferma di contro la difesa degli appellati, che tuttavia essi sarebbero stati in grado di proporre la suddetta eccezione solo all'esito della produzione da controparte delle fideiussioni in forma leggibile, visto che quelle prodotte in sede monitoria non pag. 5/10 erano compiutamente decifrabili, sicchè la eccezione sarebbe stata tempestivamente sollevata con il primo atto difensivo successivo.
Ritiene la Corte che il motivo vada accolto e vada, invece, disatteso quanto affermato dagli appellati.
In realtà, infatti, dall'esame delle fideiussioni nuovamente riprodotte ed anche da ulteriore documentazione pure in atti, emergono chiari ed inequivoci elementi che consentivano ai fideiussori di poter sollevare nei termini di legge la eccezione di decadenza.
Infatti, non è in discussione in quanto neanche contestato, che le fideiussioni sono state regolarmente sottoscritte dagli appellati e che copia è stata loro CP_5 regolarmente consegnata dalla banca creditrice al momento stesso della sottoscrizione come è dato leggere dagli atti.
Dunque, la documentazione era in loro possesso e ben potevano essi proporre tempestivamente la eccezione di decadenza nei confronti della controparte.
Va aggiunto, altresì, che risulta provato che il del '45 si era anche CP_5 riconosciuto fideiussione della banca con proprio atto ricognitivo di debito con proposta di transazione e detto atto non è stato contestato.
Il gravame va quindi, in parte qua, certamente accolto ed è assorbente anche con riferimento agli altri motivi, finanche, cioè, alla rilevata nullità delle fideiussioni medesime in quanto riproduttive delle clausole dello schema ABI.
Per completezza, tuttavia, ritiene il Collegio di dover esaminare anche le altre doglianze in quanto alla prima strettamente collegate.
Con il secondo motivo la appellante si duole che il Giudice di prima istanza abbia rilevato d'ufficio la nullità delle fideiussioni in assenza di specifiche allegazioni delle controparti.
Va premesso, al riguardo, che sono stati proprio gli appellanti ad aver eccepito la nullità all'esito della produzione della documentazione in forma leggibile in data antecedente alla udienza fissata per p.c..
Una volta rilevata detta nullità e, comunque, provocato il contraddittorio delle parti, non può derivarne la nullità della sentenza e, pertanto, il motivo va disatteso.
pag. 6/10 Diversa valutazione merita, invece, l'altro motivo proposto a fondamento del gravame della appellante, la quale lamenta la erroneità della sentenza essendo stata dichiarata la nullità delle fideiussioni con specifico riferimento alla clausola n. 6 e relativa alla deroga prevista all'art. 1957 c.c.
Il Giudice, infatti, ha ritenuto che quanto previsto nella citata clausola
(Responsabilità del fideiussore), ricalcasse l'art. 8 del modulo ABI.
Rileva preliminarmente il Collegio, che non vi è assolutamente alcuna sovrapposizione tra le due clausole. In quella riportata al n. 8 del modulo ABI ritenuta affetta da nullità in quanto censurata dal noto provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005, si dice testualmente: “i diritti derivanti alla banca derivanti dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”.
L'art. 6 dei contratti di fideiussione, invece, così recita:
“i diritti derivanti alla banca derivanti dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 cod. civ., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza della obbligazione garantita”.
Evidente appare, dunque, la diversità delle due clausole, visto che in un caso c'è una deroga totale alla disciplina prevista nell'art. 1957 c.c., mentre nell'altro è semplicemente prevista una maggiore durata per agire per l'adempimento fissato in
36 mesi.
Ne consegue, che non vi è neanche la coincidenza tra le due clausole, per cui quella pattuita nelle fideiussioni non può ritenersi affetta da nullità ed essendo stato rispettato il termine in esso previsto, la creditrice non è incorsa in alcuna decadenza.
Ma vi è un ulteriore motivo per ritenere fondata la impugnazione.
Prendendo le mosse dalla nota sentenza della S.C. a SS.UU. n. 41994/2021, rileva il
Collegio che la questione della nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle ha avuto ampia eco nella giurisprudenza successiva sia pag. 7/10 di merito che di Legittimità con specifico riferimento in particolare ai contratti di fideiussione specifica.
Recente Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. III^ Ord. N. 27243/2024), infatti, ha così affermato: “la nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41944 del 2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello Abi dichiarate nulle. Pertanto, se è vi è la clausola nulla del modello Abi il contratto è viziato in parte qua in quanto a valle dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano cointeressati alla prestazione della garanzia”.
La Corte ha, inoltre, stabilito un ulteriore principio: “la conseguenza pratica di tale nullità è che, venendo meno la clausola di deroga ai termini dell'articolo 1957 c. c. in quanto riproduttiva dello schema Abi dichiarato nullo, trova piena applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria prevista da tale norma”.
Senonché la stessa Suprema Corte, Sez. III^, con tre provvedimenti successivi, rispettivamente nn. 657, 660 e 675, ha escluso la applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema Abi.
Ancor più di recente è intervenuta sempre la medesima Corte di Cassazione, questa volta con la Sez. prima, la quale con decisione n. 1170 del 17 gennaio 2025, oltre che confermare le precedenti decisioni sopra citate, ha ulteriormente chiarito che
“la fideiussione deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, essendo evidente che detto accertamento operato nel 2005 non può affatto consentire di reputare esistente e, cioè, persistente in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato pag. 8/10 ben può dedurre e comprovare anche l'intesa anticoncorrenziale, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
Così richiamati i suddetti ormai consolidati principi della S.C., non può che concludersi per la erroneità della sentenza impugnata che ha ritenuto applicabile il principio della nullità, sia pur parziale, ai contratti di fideiussione sottoscritti dagli odierni appellati, attesa la loro specificità che ben le distingue dalla vera e propria fideiussione omnibus.
Va, per di più aggiunto che, in considerazione dell'epoca di stipula dei contratti
(8.4.2014), neanche la parte poteva fare ricorso alla c.d. “prova privilegiata”, ovvero alla nota decisione n. 55/05 della Banca d'Italia, essendo piuttosto suo preciso onere fornire la prova che i contratti impugnati erano stati il frutto di una attività anticoncorrenziale della banca creditrice.
Ma tale prova non risulta essere stata fornita e né appare possibile accogliere la domanda pure formulata di rimessione in termini in quanto comunque tardiva e generica oltre che comunque ininfluente ai fini della decisione.
In accoglimento del gravame, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata e gli appellati, nella loro qualità di fideiussori della società debitrice principale, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore della odierna appellata,
e nei limiti delle fideiussioni, della somma come portata nel decreto ingiuntivo opposto (detratte quelle relative alle spese e competenze dello stesso in quanto revocato).
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Part da nella sua qualità di cessionaria del credito vantato da Parte_1 nei confronti della e, per essa, da Controparte_6 Controparte_10
così provvede: Controparte_1
pag. 9/10 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna gli appellati, nelle loro qualità di fideiussori della società , Controparte_10 al pagamento in favore della appellante, della complessiva somma come indicata nel decreto ingiuntivo n. 635/18 del Tribunale di Latina pari all'importo di € 80.530,81 oltre interessi legali sulla somma di € 27.601,88 in relazione alla posizione debitoria di cui al contratto di c/c depositato ed al tasso di mora del 7,35% sulla somma di €
52.928,93 sulla posizione debitoria di cui al contratto di finanziamento allegato fino al saldo;
condanna altresì i medesimi, sempre in solido, alla rifusione in favore della appellante, delle spese e competenze del giudizio di primo grado come liquidate nella sentenza impugnata , nonché di quelle del presente grado che liquida per competenze in € 12.156,00 oltre spese generali, C.U., IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
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