Articolo 2 della Legge 25 ottobre 1951, n. 1142
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 novembre 1951
Art. 2.
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio 1950-51.
Entrata in vigore il 25 novembre 1951