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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1822/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente rel.
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1822/2024 promossa in grado d'appello
DA
Pt_ (P.I. ), di seguito anche in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1
legale, Sig.ra con sede legale in Milano Via Mauro Macchi n. 8 rappresentata e Parte_2
difesa in virtù di procura allegata al presente atto dall'Avv.to Andrea Ragnetti (C.F.
), fax 02.76316588, indirizzo di Posta Elettronica Certificata: C.F._1
del Foro di Milano, ivi con studio in Viale Premuda n. 21, e Email_1
presso quest'ultimo elettivamente domiciliata, dichiara di proporre.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con sede legale in Milano, via Controparte_1 P.IVA_2
Varesina n. 162 ( ”), con l'avvocato Davide Rossetti (C.F. PEC CP_1 C.F._2
, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in Email_2
opposizione a decreto ingiuntivo, anche per i successivi gradi di giudizio.
APPELLATO
pagina 1 di 15 avente ad oggetto: Agenzia
PER LA RIFORMA della sentenza del Tribunale di Milano n. 4834/2024 emessa in data 10 aprile
2024, depositata in data 8 maggio 2024 dal Tribunale di Milano.
Conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta nel merito: per i motivi in fatto e in diritto spiegati in premessa riformare integralmente la sentenza impugnata n 4834/2024 emessa in data 10.04.2017, depositata in data 08.05.2024 dal Tribunale di Milano e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto ING. 2011/2020 R.G. 1181/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 24.01.2020; per l'effetto della riforma integrale della sentenza n. 8142/2017 emessa dal Tribunale di Milano in data 10.04.2017, condannare al pagamento, a favore Controparte_1
della odierna appellante, dell'importo di Euro al pagamento della somma di Euro 64.532,09 (Iva inclusa) oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo, o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia;
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. in via istruttoria: si insiste per l'ammissione del seguente capitolo di prova per interrogatorio formale:
1) Vero che erano gli uffici contabili ed amministrativi della società e i soggetti da essa CP_1
preposti a redigere e trasmettere alla i prospetti di calcolo allegati sub doc. 2 Parte_1
sub doc. 6 sub doc. 9 sub doc. 12 che mi si rammostrano, relativi alle commissioni maturate rispettivamente nell'anno 2016, 2017 e 2018;
2) Vero che erano gli uffici contabili ed amministrativi della società e i soggetti da essa CP_1
preposti a redigere e trasmettere per email alla in data 17.04.2019 i prospetti Parte_1
di calcolo allegati sub doc. 17 e sub doc. 18 che mi si rammostrano, invitando quest'ultima ad emettere corrispondenti fatture sulla base delle schede sempre da detta redatte sub doc 20 e sub CP_1
doc. 21 che mi si rammostrano;
si rinbadisce la richiesta di esibizione ex art 210 c.p.c. come formulata nel giudizio di I grado,p,c,
Si indica a teste il Sig. Testimone_1
pagina 2 di 15 Per Controparte_1
“conclusioni:
Voglia l'Illustre Corte d'Appello adita così decidere e giudicare:
1. confermare la Sentenza e, comunque, confermare la revoca del Decreto Ingiuntivo in quanto la pretesa di è infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni in narrativa;
CP_2
2. condannare alla rifusione delle spese legali di;
CP_2 CP_1
3. condannare al risarcimento ex art. 96, comma 3° c.p.c.” CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società (in seguito ”) chiedeva e otteneva dal Tribunale di Parte_1 CP_2
Milano il decreto ingiuntivo n. 2011/2020 nei confronti di Controparte_1
(di seguito ”), società specializzata nella commercializzazione e noleggio di
[...] CP_1
materiale informatico.
L'ingiunzione di pagamento ammontava a € 64.532,09 e faceva riferimento a due fatture rimaste insolute emesse da nel luglio 2019: la n. 7/2019 per € 56.736,15; la n. 8/2019 per € 7.795,94. CP_2
Tale credito, sosteneva , derivava dall'aver svolto attività di consulenza nella segnalazione di CP_2
potenziali clienti interessati ad acquisire i servizi informatici forniti da . L'ammontare delle CP_1
provvigioni veniva determinato in base all'utile netto conseguito sui contratti procurati e comunicato mediante appositi prospetti di calcolo a la quale provvedeva, successivamente, ad emettere CP_2
fattura su tali somme.
A sostegno tanto della propria pretesa quanto dell'esistenza di un rapporto contrattuale con , CP_1
affermava come la propria controparte avesse regolarmente saldato le fatture emesse nel CP_2
triennio precedente e nei primi mesi del 2019, conformemente ai prospetti di calcolo da essa stessa predisposti. In particolare, con specifico riferimento alle fatture oggetto dell'ingiunzione, CP_2
sottolineava come stessa ne avesse sollecitato l'emissione fornendo i relativi prospetti di CP_1
calcolo necessari alla fatturazione.
Nel contestare il decreto ingiuntivo, lamentava di essere stata oggetto di una complessa CP_1
macchinazione fraudolenta, ideata dal suo ex Amministratore Delegato, sig. e dal sig. Per_1
Quest'ultimo, descritto negli atti penali come uno degli organizzatori dell'associazione Pt_3
criminosa, avrebbe fornito una rete di società “di comodo”, tra le quali vi era la stessa , atta ad CP_2
pagina 3 di 15 emettere fatture per prestazioni fittizie, gonfiate o mai eseguite, così da favorire l'illecita appropriazione di ingenti fondi aziendali e per poi “riciclarli” in attività apparentemente lecite.
A conferma del coinvolgimento di in questo quadro criminoso, evidenziava come CP_2 CP_1
detta società fosse stata menzionata negli atti d'indagine e avesse subito un sequestro di fondi: le somme richieste da nel giudizio civile, concludeva , non erano altro che il frutto di CP_2 CP_1
tali reati, rendendo, pertanto, la pretesa creditoria intrinsecamente illegittima.
Alla luce di queste considerazioni, veniva chiesto, ai sensi del combinato disposto degli art. 295 c.p.c. e
654 c.p.p., la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale pendente nei confronti dei sig.ri e nel quale la stessa risultava essere soggetta ad Pt_3 Per_1 CP_2
indagini e già oggetto di una misura cautelare.
L'opponente argomentava come , di ciò onerata, non avesse in alcun modo dimostrato né di CP_2
aver effettivamente svolto le attività di intermediazione per le quali pretendeva un compenso, né, ancor prima, l'esistenza di un titolo negoziale che obbligasse al pagamento delle provvigioni. CP_1
Come affermato dalla giurisprudenza, proseguiva l'opponente, la mera presentazione di fatture non poteva assurgere a valida prova circa l'esecuzione dei servizi nell'ambito del giudizio di opposizione.
confutava, inoltre, il fatto che la sua comunicazione del marzo 2019, contenente un calcolo CP_1
di possibili provvigioni, potesse valere come riconoscimento di debito: tale documento provava unicamente l'esistenza di contratti tra e i clienti finali (SA Energia e R2 S.r.l.), ma non CP_1
dimostrava affatto che avesse intermediato tali contratti. Tale comunicazione, affermava CP_2
l'opponente, doveva essere interpretata nel contesto dell'asserita attività fraudolenta orchestrata da e nell'ambito della quale comunicava a le presunte provvigioni Per_1 Pt_3 CP_1 CP_2
maturate senza, però, verificare se quest'ultima avesse effettivamente svolto alcuna attività, rendendo così tale documento inidoneo a costituire un riconoscimento del debito.
In conclusione, venivano domandati il rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e la sospensione del procedimento monitorio ex. art. 295 c.p.c.
Si costituiva, quindi, riproponendo le argomentazioni proposte in sede monitoria ed in CP_2
particolare, sostenendo come le fatture oggetto di contestazione scaturissero da specifici calcoli e richieste di fatturazione provenienti dalla stessa . Tale documentazione, argomentava la CP_1
società, integrava una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., determinando così l'inversione dell'onere della prova.
Quanto alla sospensione del giudizio invocata da controparte, ne contestava i presupposti CP_2
giuridici (disciplinati dall'art. 295 c.p.c. e dall'art. 211 disp. att. c.p.p.) rilevando che il procedimento pagina 4 di 15 penale versava ancora nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, non era stata svolta alcuna formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio.
Alla luce di queste considerazioni, insisteva per il rigetto dell'opposizione, la conferma del CP_2
decreto ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio.
Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 17.02.2021, rigettava l'istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e, con sentenza n. 4834/2024, accoglieva l'opposizione di revocando il decreto ingiuntivo. CP_1
Il giudice di prime cure osservava che la società opposta, su cui gravava l'onere della prova, pur avendo affermato l'esistenza di un contratto per prestazioni di “consulenza” non meglio definite (se non facendo indiretto riferimento alla figura dal procacciatore di affari) non ne aveva dimostrato né
l'esistenza – contestata da e non suffragata da alcun documento contrattuale vincolante ai CP_1
sensi dell'art. 1372 c.c. – né aveva allegato o provato il contenuto specifico della consulenza, le modalità di svolgimento, il criterio di calcolo del corrispettivo, la durata e l'ambito geografico di svolgimento delle prestazioni.
Il Tribunale evidenziava, inoltre, come non avesse fornito allegazioni o prove concrete CP_2
riguardo al suo ruolo nella conclusione dei contratti tra e le società terze, essendo rimaste CP_1
del tutto indimostrate le attività di consulenza svolte.
Con riferimento al quantum del credito vantato da , il Tribunale riteneva non allegate né CP_2
provate le modalità con cui le parti avessero regolato la determinazione del corrispettivo;
i prospetti di liquidazione – considerati come elementi fondanti della pretesa – erano stati, infatti, disconosciuti da
. CP_1
Veniva rilevato dal giudice di prime cure, inoltre, come non vi fosse alcun documento in grado di essere qualificato come riconoscimento del debito da parte dell'attrice: le comunicazioni e-mail, infatti, venivano disconosciute ed, inoltre, costituivano documenti provenienti da soggetti non in grado di impegnare la società attrice.
Quanto, infine, alla contestazione secondo cui le fatture emesse dalla convenuta nei confronti dell'attrice avrebbero costituito prova del credito, il giudice di prime cure affermava che si sarebbe trattato di documenti unilaterali, emessi dall'opposta nei confronti dell'opponente e, come tali, inidonei a provare il credito di . CP_2
Avverso tale pronuncia proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza e la conferma CP_2
del decreto ingiuntivo.
Quale primo motivo di appello, veniva lamentato come il Tribunale avesse attribuito un peso determinante alle vicende penali, sottolineando come non vi fosse prova di un coinvolgimento diretto pagina 5 di 15 di nelle specifiche operazioni fraudolente contestate e che il suo nome apparisse negli atti CP_2
penali – in senso giuridico e non criminoso – unicamente nella “tabella” che riportava le compagini facenti parte il gruppo societario coinvolto: nessuna appropriazione indebita era stata, pertanto, ipotizzata a danno di in relazione al rapporto contrattuale oggetto di controversia. CP_1
concludeva affermando come la mera richiesta di rinvio a giudizio non potesse essere CP_2
considerata una prova valida né per escludere l'esistenza di un idoneo titolo contrattuale a fondamento dell'azione monitoria, né, di conseguenza, per negarne la legittimità come, invece, il Tribunale avrebbe implicitamente ritenuto nel formulare la propria decisione.
Quale secondo motivo di appello, contestava la valutazione del Tribunale riguardo al mancato CP_2
riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. Infatti, la documentazione da cui evincere ciò veniva
CP_ erroneamente inquadrata dal giudice di prime cure nelle e-mail e non già – come prospettato da
– nei prospetti di calcolo e di fatturazione, la cui paternità doveva attribuirsi ad , come
[...] CP_1
affermato dalla stessa difesa avversaria nel giudizio di primo grado. Quest'ultima deduzione, pertanto, conduceva a contestare quanto affermato dal Tribunale circa il disconoscimento delle e-mail CP_2
le quali, per consolidato orientamento giurisprudenziale, dovevano considerarsi rientranti a pieno titolo nell'art. 2712 c.c., offrendo, quindi, valore di piena prova dei fatti e delle circostanze in esse rappresentate qualora la parte contro cui venissero prodotte non ne disconoscesse la conformità ai fatti ivi rappresentati. Proseguiva parte appellante sostenendo che, anche ove si fosse voluto considerare il disconoscimento delle e-mail, questo doveva essere, per legge, specifico, chiaro, circostanziato ed esplicito;
requisito che, nel caso di specie, sembrava mancare. A supporto delle proprie ragioni, veniva riportato quanto affermato dalla giurisprudenza (Cass. civ.19155/2019) secondo cui “l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”.
Con riferimento, invece, ai prospetti, essi indicavano analiticamente i fatturati ed il calcolo delle provvigioni spettanti, applicando percentuali già precedentemente condivise tra le parti, con ciò dimostrando, secondo parte appellante, la piena consapevolezza e la volontà da parte di di CP_1
CP_ rappresentare contabilmente il debito esistente nei confronti di . Il collegamento diretto a CP_2
, pur non essendo quest'ultima nominata esplicitamente negli estratti provvigionali allegati in atti,
[...]
si evinceva chiaramente incrociando i dati numerici con quanto indicato nelle e-mail di pagina 6 di 15 accompagnamento e nei prospetti di fatturazione redatti da che doveva certamente CP_1
considerarsi la mittente degli stessi, posto che gli indirizzi e-mail erano ad essa stessa attribuibili.
Tutto ciò premesso, il Tribunale non avrebbe valutato come il riconoscimento del debito avrebbe comportato un'inversione dell'onere della prova.
Secondo quanto affermato da , richiamata la giurisprudenza di legittimità, essendo i prospetti CP_2
assimilabili ad estratti conto provvigionali, essi avrebbero perso la loro efficacia di riconoscimento del debito solo qualora la parte da cui fossero provenuti avesse dimostrato che il rapporto medesimo non fosse stato instaurato o fosse sorto invalidamente (Cass. n. 13506/2014) oppure qualora i singoli rapporti contrattuali intervenuti, dai quali aveva trovato origine l'accredito provvigionale, fossero invalidi ed inefficaci (Cass. n. 14767/2000).
Errata doveva, altresì, considerarsi la deduzione del Tribunale circa la mancanza di poteri rappresentativi in capo ai mittenti delle e-mail. Ciò in considerazione del fatto che il mancato riconoscimento del debito da parte del giudice di prime cure era fondato unicamente sulle comunicazioni e-mail e non sui prospetti di calcolo allegati. Questi ultimi, sosteneva , CP_2
dovevano ritenersi comunque riferibili all'azienda , a prescindere dai poteri di CP_1
rappresentanza dei dipendenti materialmente incaricati della loro redazione e del loro invio.
Quale terzo motivo di appello, veniva contestata la deduzione del Tribunale circa l'inesistenza dell'attività consulenziale svolta da . Nel corso del giudizio di primo grado veniva, infatti, CP_2
evidenziato da quest'ultima come l'accordo intervenuto con fosse riconducibile alla figura CP_1 atipica del “segnalatore”. Quest'attività veniva svolta in via del tutto occasionale: le fatture azionate e regolarmente contabilizzate facevano, infatti, riferimento a mere commissioni, senza alcun collegamento ad eventuali attività consulenziali.
Proseguiva parte appellante contestando l'ingiustificata dubbiosità del giudice di prime cure con riferimento alla natura di tale accordo: esso, infatti, doveva considerarsi pacificamente come un contratto verbale il cui contenuto era ricavabile dai prospetti di fatturazione relativi alle annualità antecedenti a quelle delle fatture azionate.
Si riteneva, inoltre, errato il percorso logico-giuridico del Tribunale, il quale aveva omesso di valutare quanto dedotto dall'esponente: nel contestare l'assunto avversario circa la mancata prova di un titolo contrattuale, aveva richiamato, infatti, la sentenza della Corte di Cassazione n. 26801 del CP_2
21.10.2019, che precisava come la fattura commerciale costituisse piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto tra le parti, se accettata, anche tacitamente, dal destinatario della prestazione.
pagina 7 di 15 La Corte di Cassazione, proseguiva l'appellante, si era pronunciata sull'efficacia probatoria della fattura commerciale basandosi su principi affermati in alcuni precedenti e, nel suo percorso logico, si era soffermata sulla natura giuridica della fattura e sull'efficacia probatoria attribuibile ad essa.
Con riferimento alla prima questione, la fattura veniva considerata una scrittura avente lo scopo di riflettere le vicende giuridiche dell'impresa, rientrando tra i documenti che l'imprenditore è tenuto a conservare ai sensi dell'art. 2214 c.c. Riguardo alla sua efficacia probatoria, si richiamavano gli artt.
2709 e 2710 c.c., evidenziando come tali norme potessero applicarsi alla fattura commerciale. Secondo parte appellante, costituiva, infatti, orientamento consolidato quello secondo cui la fattura, in conseguenza della sua accettazione, avesse efficacia probatoria non solo nei confronti dell'emittente, ma anche tra imprenditori relativamente ai rapporti contrattuali intercorsi tra gli stessi.
Veniva sottolineato, inoltre, come l'accettazione non richiedesse formule sacramentali, potendosi esprimere anche mediante comportamenti concludenti, quando la fattura fosse portata a conoscenza del destinatario. La giurisprudenza chiariva, ulteriormente, come l'annotazione di una fattura indicata dall'art. 22 del D.P.R. 633 del 1972 (seppur i predetti registri non rientrino nella disciplina dettata dagli artt. 2709 e 2710) costituisse atto ricognitivo con efficacia confessoria ex art. 2720 c.c.
Nel caso specifico, le fatture documentate (ulteriori rispetto a quelle azionate in via monitoria) erano state accettate singolarmente e onorate da . In tali fatture vi era uno specifico richiamo alla CP_1
natura del rapporto sottostante, con l'utilizzo del termine “commissioni” e il riferimento ai motivi per cui esse erano maturate.
Parte appellante, inoltre, riteneva irrilevante il fatto che le due ultime fatture emesse non fossero state saldate, non solo perché non sussisteva dubbio sulla loro intervenuta registrazione contabile ma, soprattutto, perché il rapporto contrattuale era ampiamente provato sulla base delle fatture precedentemente emesse le quali, proseguiva parte appellante, non potevano che attenere al medesimo rapporto contrattuale, gravando su controparte l'onere di provare il contrario.
Anche escludendo l'intervenuto riconoscimento del debito, proseguiva parte appellante, Tribunale non avrebbe valutato le periodiche informative di sulle commissioni maturate e poi onorate, i cui CP_1
contenuti attestavano senza dubbio l'effettività del rapporto. Inoltre, sosteneva parte appellante che la difesa avversaria non aveva provato come i contratti fossero stati formalizzati per effetto di un'autonoma ricerca commerciale da parte di . CP_1
Con riferimento, poi, all'assunto svolto dal Tribunale secondo cui non sarebbe stata fornita la prova dei contratti conclusi tra e le società terze, parte appellante sottolineava come fosse stata la CP_1
stessa difesa avversaria a confermarne l'intervenuta stipula.
pagina 8 di 15 Riguardo alla deduzione del Tribunale circa la mancata allegazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni, si richiamava quanto evidenziato circa l'unitarietà e la singolarità della prestazione, che rendevano irrilevanti gli aspetti collegati alla loro durata e all'ambito geografico di svolgimento.
In merito ai criteri di determinazione del corrispettivo, veniva sottolineato da come la CP_2
percentuale ad essa riconosciuta potesse essere ricavata dai prospetti di redazione di che CP_1
riportavano percentuali del 35% e del 30% nel caso in cui il noleggio fosse riconducibile alla figura
Parte denominata . Del resto, proseguiva parte appellante, l'importo di 51.813,84 euro, sul quale era stata richiesta l'emissione di fattura, corrispondeva al 35% dell'imponibile di 148.059,53 euro e dette percentuali erano identiche a quelle valutate nella quantificazione dei corrispettivi maturati nelle precedenti annualità, a conferma della loro intervenuta condivisione.
Quale ultimo motivo di appello, contestava la deduzione del Tribunale secondo cui le fatture CP_2
emesse nei confronti dell'attrice non costituissero prova del credito nel procedimento civile instaurato con ricorso monitorio, essendo documenti unilaterali. chiariva di non aver mai attribuito alle CP_2
fatture alcun valore probatorio privilegiato ma, anzi, di aver semplicemente sostenuto che la loro emissione e successiva registrazione comprovasse l'esistenza dell'accordo verbale intercorso tra le parti.
, concludeva, sottolineando come non fosse a lei spettante l'onere di provare la correttezza di CP_2
importi basati su dati che erano nella disponibilità di e che quest'ultima non aveva mai CP_1
specificamente contestato.
Si costituiva, quindi, rilevando, innanzitutto, come la tesi di secondo cui essa CP_1 CP_2
stessa avrebbe operato come “segnalatrice occasionale” fosse palesemente infondata per diverse ragioni concorrenti: in primo luogo, tale argomentazione non era mai stata allegata da nel corso del CP_2
giudizio di primo grado, risultando quindi del tutto inammissibile in quanto dedotta per la prima volta in sede di appello;
in secondo luogo, questa tesi – già espressamente contestata – era, comunque, priva di qualsiasi supporto probatorio, non avendo neppure allegato quando, dove e da chi tale CP_2
contratto sarebbe stato oralmente concluso.
CP_
argomentava inoltre che, anche volendo ipotizzare per mero esercizio intellettivo che CP_1
avesse realmente agito come procacciatore, mancherebbe comunque la benché minima prova del
[...]
contenuto di tale accordo di procacciamento e, quindi, rimarrebbe del tutto indimostrato, come ricordato proprio dal Tribunale in sentenza, “il contenuto della cosiddetta 'consulenza' a cui si sarebbe obbligata, quali le modalità di svolgimento delle prestazioni, quali i criteri di calcolo del corrispettivo, quali la durata, l'ambito geografico di svolgimento delle prestazioni della convenuta, e altri elementi
pagina 9 di 15 dell'asserito contratto”. Tale carenza probatoria sarebbe di per sé sufficiente ad escludere qualsiasi diritto di al pagamento del credito azionato in via monitoria. CP_2
evidenziava, altresì, che, in base alla giurisprudenza delle Sezioni Unite citata dalla stessa CP_1
controparte (sentenza n. 19161 del 2 agosto 2017), anche laddove avesse realmente agito CP_2
come procacciatore d'affari e fosse stato provato il contenuto degli accordi, all'appellante comunque nulla sarebbe dovuto. Infatti, poiché è pacifico che avrebbe agito professionalmente, la sua CP_2
mancata iscrizione ad alcun albo professionale le avrebbe comunque precluso il diritto a percepire provvigioni, come espressamente stabilito dalle Sezioni Unite.: “Ove l'attività sia svolta a titolo professionale, deve ritenersi che qualsiasi forma assuma la mediazione e qualsiasi sia l'oggetto della intermediazione, e quindi anche i beni mobili, il mediatore, tipico o atipico è tenuto all'iscrizione nel ruolo (ora nel registro delle imprese o nel repertorio delle attività economiche), con tutte le conseguenze che dalla mancanza di iscrizione derivano quanto al diritto alla provvigione”.
Parte appellata sottolineava che l'assenza di prova in merito all'effettivo espletamento di qualsiasi attività consulenziale era più che palese, anche in sede di appello: , infatti, non era stata in CP_2
grado neppure di dedurre in cosa tale attività consulenziale fosse consistita, a favore di chi e quando fosse stata prestata, limitandosi, anzi, a depositare le due fatture oggetto della pretesa creditoria (n.
7/2019 e n. 8/2019) ed ignorando che, come da consolidato principio giurisprudenziale, “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, ottenuto sulla base di fatture commerciali, spetta a chi fa valere tale pretesa dare la prova del diritto di credito, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili - che già costituiscono titolo idoneo per l'emissione del decreto - essere fonte di prova in favore della parte che li ha emessi”.
Quanto ai prospetti depositati da (documenti 17, 18, 20 e 21), parte appellata rilevava che CP_2
questi erano stati predisposti unilateralmente dalla controparte, senza alcuna firma o riferibilità ad
, come contestato espressamente nel corso del giudizio di primo grado. Tali prospetti non CP_1
provavano quindi alcunché ed, in particolare, non dimostravano lo svolgimento dei servizi consulenziali per i quali pretendeva di essere pagata. CP_2
In merito allo scambio di email del 3 giugno 2019 tra la contabile di e l'amministrazione di CP_1
(con in copia il sig. , evidenziava che tale comunicazione era stata CP_2 Pt_3 CP_1
inviata da un soggetto che non aveva alcun potere per impegnare la società, rendendo corretta la conclusione del Tribunale secondo cui si trattava “di semplici comunicazioni di posta elettronica, oltretutto provenienti da soggetti pacificamente non dotati del potere di impegnare la società attrice, trattandosi di meri impiegati, esse non sono in grado di costituire riconoscimento di debito della società attrice”. Inoltre, l'impiegata stava evidentemente eseguendo istruzioni veicolate pagina 10 di 15 dall'amministratore successivamente condannato insieme al sig. La presenza di Per_1 Pt_3
quest'ultimo in copia nelle comunicazioni risultava peraltro peculiare, dato che non ricopriva formalmente alcun ruolo in e quindi non avrebbe avuto titolo per interloquire con CP_2 CP_1
sui pagamenti.
La suddetta e-mail non era comunque idonea a provare l'importo ingiunto, non contenendo alcuna indicazione circa le somme asseritamente dovute a a titolo di provvigione, né provava CP_2
l'effettivo svolgimento dei servizi consulenziali. sottolineava, inoltre, che tale scambio non CP_1
poteva essere letto prescindendo dall'assorbente circostanza che la contabile non poteva essere a conoscenza, prima del 29 giugno 2019 (data della perquisizione della Guardia di Finanza), del coinvolgimento di nelle indagini per reati commessi ai danni di da parte dei sig.ri CP_2 CP_1
e poi condannati penalmente con sentenza del 23 aprile 2024. Per_1 Pt_3
rilevava, inoltre, come nessun elemento probatorio potesse essere desunto dai documenti CP_1
allegati alla seconda memoria istruttoria di controparte in quanto antecedenti alla notifica del decreto di
CP_ perquisizione e di sequestro e, soprattutto, in ragione del fatto che tali produzioni non riguardavano ma si riferivano piuttosto ad altri rapporti intercorsi tra e , altra società di
[...] CP_1 CP_3
comodo della quale era amministratore di fatto. Pt_3
Parte appellata concludeva di essere stata vittima di un'associazione a delinquere orchestrata da e i quali si erano serviti di per emettere fatture relative ad operazioni Per_1 Pt_3 CP_2
oggettivamente inesistenti. aveva corrisposto tali somme ignara della frode, generando così CP_1
liquidità che i condannati si erano, infine, spartiti, come accertato dal Tribunale di Milano nella sentenza penale del 23 aprile 2024.
Infine, chiedeva la condanna di ai sensi dell'art. 96, comma 3° c.p.c., CP_1 CP_2
evidenziando come, nel caso di specie, si fosse di fronte ad un'impugnazione gravemente infondata, fondata su una lettura volutamente distorta del contenuto della sentenza nonché sulle medesime argomentazioni già rigettate in primo grado e, fatto ancor più grave, sull'omissione di circostanze rilevanti come la condanna penale di e di La domanda era stata proposta con “colpa Per_1 Pt_3
grave” se non addirittura con dolo, senza il doveroso impiego della diligenza minima che avrebbe consentito a di riconoscere l'infondatezza della propria pretesa. CP_2
In data 21 gennaio 2025, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., il giudice istruttore fissava davanti a sé
l'udienza del 6 maggio 2025 per la rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 11 di 15 L'appello proposto da avverso la sentenza n. 4834/2024 del Tribunale di Milano deve essere CP_2
respinto in quanto infondato.
La Corte osserva.
Va preliminarmente evidenziato come, pur in assenza di una specifica eccezione di sul CP_1
punto, l'atto di appello sia formulato nei limiti dell'inammissibilità. L'appellante non ha adempiuto all'onere di specificare i motivi di impugnazione richiesti dall'art. 342 c.p.c. essendosi limitato a riproporre le argomentazioni già esposte in primo grado, senza formulare specifiche censure dirette a invalidare il ragionamento logico-giuridico adottato dal Tribunale, delegando impropriamente a codesta
Corte il compito di individuare autonomamente le ragioni di doglianza.
Come chiarito anche dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199, i cui principi mantengono validità nel quadro normativo riformato), l'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti specificamente le ragioni addotte dal primo giudice. Afferma altresì la giurisprudenza di legittimità che il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 26/02/2020, n. 5161).
Tuttavia, anche volendo identificare i motivi di appello nelle argomentazioni esposte dall'appellante (in particolare, da pag. 15, i punti n. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4), essi risultano infondati per le ragioni che seguono.
Inconferente è, anzitutto, la doglianza espressa al punto 4.1. Da una lettura della parte motiva della sentenza impugnata non emerge, infatti, alcun riferimento a fatti di rilevanza penale né il Tribunale ha in alcun modo tratto da essi elementi di valutazione o di prova a sostegno della propria decisione. La sentenza di primo grado, in altri termini, si fonda esclusivamente sulla valutazione delle prove offerte nel giudizio in ordine alla sussistenza del credito azionato.
Quanto agli altri motivi di appello – i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi– essi sono tutti, parimenti, infondati.
Non sussiste alcun riconoscimento del debito in capo ad ai sensi dell'art. 1988 c.c. CP_1
Com'è stato affermato in più occasioni dalla giurisprudenza, la ricognizione del debito deve provenire da un soggetto che sia legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata. Pertanto, con riferimento alle persone giuridiche e agli enti collettivi, non pagina 12 di 15 può aversi una promessa unilaterale proveniente da persona non munita dei relativi poteri rappresentativi (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 24/04/2012, n. 6473).
Nel caso concreto, le comunicazioni e-mail invocate da sono state redatte e inviate da CP_2
personale dipendente di (specificamente, una contabile), pacificamente privo del potere di CP_1
impegnare validamente o di riconoscere debiti in suo nome. CP_1
Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza in più occasioni “il messaggio di posta elettronica (cd. e- mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppur privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 14/05/2018, n. 11606). Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, le e-mail sono state disconosciute da parte appellata con ciò che ne consegue in punto di valore probatorio.
Quanto ai prospetti – da cui parte appellante pretenderebbe di desumere l'intervenuto riconoscimento del debito – la loro struttura suggerisce una funzione interna di calcolo piuttosto che una dichiarazione esterna di volontà obbligatoria. Inoltre, essi non sono stati firmati da e non sono, pertanto, in CP_1
alcun modo ad essa riferibili, oltre ad essere stati oggetto di specifica contestazione.
Premesso ciò, grava su l'onere di provare il titolo sul quale trova fondamento il proprio CP_2
credito. Ebbene, non risulta fornita alcuna prova circa la sussistenza di un contratto intercorso tra le parti.
Il decreto ingiuntivo si basava, infatti, su fatture relative a un'attività di consulenza, la quale è stata riqualificata come “segnalazione occasionale” soltanto in sede di appello. Tale richiamo, oltre che tardivo, risulta inconferente posto che non è stata fornita alcuna prova della conclusione di un qualsivoglia contratto.
Difatti, sebbene la natura delle prestazioni allegate non imponesse la forma scritta ad substantiam o ad probationem, la sua mancanza imponeva a di fornire prova, anche presuntiva, dell'avvenuto CP_2
perfezionamento di un accordo e del suo specifico contenuto.
Nel caso in esame, non solo l'accordo non è stato provato in alcun modo, ma non sono stati neppure allegati in modo specifico e circostanziato gli elementi essenziali dello stesso. Come affermato correttamente dal giudice di prime cure, “l'opposta non ha allegato, né tantomeno provato, quale sarebbe stato il contenuto della cosiddetta “consulenza” a cui si sarebbe obbligata, quali le modalità di svolgimento delle prestazioni, quali i criteri di calcolo del corrispettivo, quali la durata, l'ambito geografico di svolgimento delle prestazioni della convenuta, e altri elementi dell'asserito contratto”.
pagina 13 di 15 Significativamente, la carenza probatoria affliggeva già la prospettazione originaria: i capitoli di prova articolati da , nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., sono stati dichiarati CP_2
inammissibili in quanto generici e valutativi e, comunque, osserva ulteriormente questa Corte, sono inidonei a dimostrare gli elementi essenziali del contratto.
Inoltre, in relazione alle fatture nn. 7/2019 e 8/2019, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/12/2024, n. 34831; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 12/01/2016, n. 299), deve affermarsi come queste costituiscano atti di formazione unilaterale del creditore, come tali prive di autonoma efficacia probatoria circa l'esistenza del credito, cosicché quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio Quanto ai prospetti di calcolo è possibile ribadire come essi siano documenti privi di sottoscrizione, la cui paternità non è univocamente riconducibile ad
(che anzi li ha disconosciuti) e che appaiono, pertanto, elaborazioni interne o schemi CP_1
contabili. Quanto alle e-mail, tali comunicazioni provengono da personale dipendente di , CP_1
privo del potere di rappresentanza necessario ad impegnare la società ed, inoltre, non specificano gli importi dovuti né forniscono prova dell'esecuzione delle prestazioni. Di alcun rilievo devono essere considerati, altresì, i doc n. 24, 25 in quanto riferibili a rapporti con un'altra società ( . CP_3
Tutto ciò premesso, anche a voler prescindere dalla mancata prova del titulus, non ha fornito CP_2
alcuna dimostrazione concreta dell'effettivo espletamento delle prestazioni relative alle fatture azionate. Non esiste, infatti, qualsivoglia elemento oggettivo che attesti un'attività specifica svolta da e causalmente collegata alla conclusione, da parte di , dei contratti con SA CP_2 CP_1
Energia, R2 S.r.l. e Banca ITB S.p.A. Sul punto, la qualificazione tardiva della prestazione come
“segnalatore occasionale” non vale a surrogare tale assoluto vuoto probatorio circa la sua effettiva esecuzione.
Infine, è destituita di fondamento la tesi secondo cui il pagamento di fatture relative ad annualità precedenti costituirebbe prova dell'obbligo di pagare anche quelle oggetto di causa trattandosi, come afferma correttamente il giudice di prime cure, di “documenti unilaterali, emessi dall'opposta nei confronti dell'opponente, e come tale inidonei a provare il credito della convenuta”. Inoltre, in assenza di un contratto quadro che disciplini tale rapporto di durata, ogni prestazione deve ritenersi collegata ad un distinto e autonomo rapporto obbligatorio di cui, comunque, come si è detto, non vi è prova.
Per tutte le ragioni sopra esposte deve ritenersi che parte appellante non sia stata in grado di assolvere all'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c., non avendo dimostrato né l'esistenza di un valido titolo contrattuale, né l'effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte, né la sussistenza di atti idonei a configurare una valida ricognizione di debito. La sentenza impugnata che ha correttamente pagina 14 di 15 rilevato tale radicale deficit probatorio e conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo merita, pertanto, integrale conferma.
Le spese di lite del presente grado, in virtù del principio di soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore di . Esse sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014 (così come CP_1
modificate dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147) nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da € 52.001 a € 260.0001) e dell'attività istruttoria non svoltesi.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 1822/2024 ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- conferma la sentenza n. 4834/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
- condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 [...]
le spese processuali del grado, che liquida (tenuto conto Controparte_1
del valore della controversia, compreso nello scaglione tra € 52.001 a € 260.000) in €
9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.5.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Ferrero
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente rel.
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1822/2024 promossa in grado d'appello
DA
Pt_ (P.I. ), di seguito anche in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1
legale, Sig.ra con sede legale in Milano Via Mauro Macchi n. 8 rappresentata e Parte_2
difesa in virtù di procura allegata al presente atto dall'Avv.to Andrea Ragnetti (C.F.
), fax 02.76316588, indirizzo di Posta Elettronica Certificata: C.F._1
del Foro di Milano, ivi con studio in Viale Premuda n. 21, e Email_1
presso quest'ultimo elettivamente domiciliata, dichiara di proporre.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con sede legale in Milano, via Controparte_1 P.IVA_2
Varesina n. 162 ( ”), con l'avvocato Davide Rossetti (C.F. PEC CP_1 C.F._2
, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in Email_2
opposizione a decreto ingiuntivo, anche per i successivi gradi di giudizio.
APPELLATO
pagina 1 di 15 avente ad oggetto: Agenzia
PER LA RIFORMA della sentenza del Tribunale di Milano n. 4834/2024 emessa in data 10 aprile
2024, depositata in data 8 maggio 2024 dal Tribunale di Milano.
Conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta nel merito: per i motivi in fatto e in diritto spiegati in premessa riformare integralmente la sentenza impugnata n 4834/2024 emessa in data 10.04.2017, depositata in data 08.05.2024 dal Tribunale di Milano e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto ING. 2011/2020 R.G. 1181/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 24.01.2020; per l'effetto della riforma integrale della sentenza n. 8142/2017 emessa dal Tribunale di Milano in data 10.04.2017, condannare al pagamento, a favore Controparte_1
della odierna appellante, dell'importo di Euro al pagamento della somma di Euro 64.532,09 (Iva inclusa) oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo, o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia;
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. in via istruttoria: si insiste per l'ammissione del seguente capitolo di prova per interrogatorio formale:
1) Vero che erano gli uffici contabili ed amministrativi della società e i soggetti da essa CP_1
preposti a redigere e trasmettere alla i prospetti di calcolo allegati sub doc. 2 Parte_1
sub doc. 6 sub doc. 9 sub doc. 12 che mi si rammostrano, relativi alle commissioni maturate rispettivamente nell'anno 2016, 2017 e 2018;
2) Vero che erano gli uffici contabili ed amministrativi della società e i soggetti da essa CP_1
preposti a redigere e trasmettere per email alla in data 17.04.2019 i prospetti Parte_1
di calcolo allegati sub doc. 17 e sub doc. 18 che mi si rammostrano, invitando quest'ultima ad emettere corrispondenti fatture sulla base delle schede sempre da detta redatte sub doc 20 e sub CP_1
doc. 21 che mi si rammostrano;
si rinbadisce la richiesta di esibizione ex art 210 c.p.c. come formulata nel giudizio di I grado,p,c,
Si indica a teste il Sig. Testimone_1
pagina 2 di 15 Per Controparte_1
“conclusioni:
Voglia l'Illustre Corte d'Appello adita così decidere e giudicare:
1. confermare la Sentenza e, comunque, confermare la revoca del Decreto Ingiuntivo in quanto la pretesa di è infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni in narrativa;
CP_2
2. condannare alla rifusione delle spese legali di;
CP_2 CP_1
3. condannare al risarcimento ex art. 96, comma 3° c.p.c.” CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società (in seguito ”) chiedeva e otteneva dal Tribunale di Parte_1 CP_2
Milano il decreto ingiuntivo n. 2011/2020 nei confronti di Controparte_1
(di seguito ”), società specializzata nella commercializzazione e noleggio di
[...] CP_1
materiale informatico.
L'ingiunzione di pagamento ammontava a € 64.532,09 e faceva riferimento a due fatture rimaste insolute emesse da nel luglio 2019: la n. 7/2019 per € 56.736,15; la n. 8/2019 per € 7.795,94. CP_2
Tale credito, sosteneva , derivava dall'aver svolto attività di consulenza nella segnalazione di CP_2
potenziali clienti interessati ad acquisire i servizi informatici forniti da . L'ammontare delle CP_1
provvigioni veniva determinato in base all'utile netto conseguito sui contratti procurati e comunicato mediante appositi prospetti di calcolo a la quale provvedeva, successivamente, ad emettere CP_2
fattura su tali somme.
A sostegno tanto della propria pretesa quanto dell'esistenza di un rapporto contrattuale con , CP_1
affermava come la propria controparte avesse regolarmente saldato le fatture emesse nel CP_2
triennio precedente e nei primi mesi del 2019, conformemente ai prospetti di calcolo da essa stessa predisposti. In particolare, con specifico riferimento alle fatture oggetto dell'ingiunzione, CP_2
sottolineava come stessa ne avesse sollecitato l'emissione fornendo i relativi prospetti di CP_1
calcolo necessari alla fatturazione.
Nel contestare il decreto ingiuntivo, lamentava di essere stata oggetto di una complessa CP_1
macchinazione fraudolenta, ideata dal suo ex Amministratore Delegato, sig. e dal sig. Per_1
Quest'ultimo, descritto negli atti penali come uno degli organizzatori dell'associazione Pt_3
criminosa, avrebbe fornito una rete di società “di comodo”, tra le quali vi era la stessa , atta ad CP_2
pagina 3 di 15 emettere fatture per prestazioni fittizie, gonfiate o mai eseguite, così da favorire l'illecita appropriazione di ingenti fondi aziendali e per poi “riciclarli” in attività apparentemente lecite.
A conferma del coinvolgimento di in questo quadro criminoso, evidenziava come CP_2 CP_1
detta società fosse stata menzionata negli atti d'indagine e avesse subito un sequestro di fondi: le somme richieste da nel giudizio civile, concludeva , non erano altro che il frutto di CP_2 CP_1
tali reati, rendendo, pertanto, la pretesa creditoria intrinsecamente illegittima.
Alla luce di queste considerazioni, veniva chiesto, ai sensi del combinato disposto degli art. 295 c.p.c. e
654 c.p.p., la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale pendente nei confronti dei sig.ri e nel quale la stessa risultava essere soggetta ad Pt_3 Per_1 CP_2
indagini e già oggetto di una misura cautelare.
L'opponente argomentava come , di ciò onerata, non avesse in alcun modo dimostrato né di CP_2
aver effettivamente svolto le attività di intermediazione per le quali pretendeva un compenso, né, ancor prima, l'esistenza di un titolo negoziale che obbligasse al pagamento delle provvigioni. CP_1
Come affermato dalla giurisprudenza, proseguiva l'opponente, la mera presentazione di fatture non poteva assurgere a valida prova circa l'esecuzione dei servizi nell'ambito del giudizio di opposizione.
confutava, inoltre, il fatto che la sua comunicazione del marzo 2019, contenente un calcolo CP_1
di possibili provvigioni, potesse valere come riconoscimento di debito: tale documento provava unicamente l'esistenza di contratti tra e i clienti finali (SA Energia e R2 S.r.l.), ma non CP_1
dimostrava affatto che avesse intermediato tali contratti. Tale comunicazione, affermava CP_2
l'opponente, doveva essere interpretata nel contesto dell'asserita attività fraudolenta orchestrata da e nell'ambito della quale comunicava a le presunte provvigioni Per_1 Pt_3 CP_1 CP_2
maturate senza, però, verificare se quest'ultima avesse effettivamente svolto alcuna attività, rendendo così tale documento inidoneo a costituire un riconoscimento del debito.
In conclusione, venivano domandati il rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e la sospensione del procedimento monitorio ex. art. 295 c.p.c.
Si costituiva, quindi, riproponendo le argomentazioni proposte in sede monitoria ed in CP_2
particolare, sostenendo come le fatture oggetto di contestazione scaturissero da specifici calcoli e richieste di fatturazione provenienti dalla stessa . Tale documentazione, argomentava la CP_1
società, integrava una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., determinando così l'inversione dell'onere della prova.
Quanto alla sospensione del giudizio invocata da controparte, ne contestava i presupposti CP_2
giuridici (disciplinati dall'art. 295 c.p.c. e dall'art. 211 disp. att. c.p.p.) rilevando che il procedimento pagina 4 di 15 penale versava ancora nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, non era stata svolta alcuna formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio.
Alla luce di queste considerazioni, insisteva per il rigetto dell'opposizione, la conferma del CP_2
decreto ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio.
Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 17.02.2021, rigettava l'istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e, con sentenza n. 4834/2024, accoglieva l'opposizione di revocando il decreto ingiuntivo. CP_1
Il giudice di prime cure osservava che la società opposta, su cui gravava l'onere della prova, pur avendo affermato l'esistenza di un contratto per prestazioni di “consulenza” non meglio definite (se non facendo indiretto riferimento alla figura dal procacciatore di affari) non ne aveva dimostrato né
l'esistenza – contestata da e non suffragata da alcun documento contrattuale vincolante ai CP_1
sensi dell'art. 1372 c.c. – né aveva allegato o provato il contenuto specifico della consulenza, le modalità di svolgimento, il criterio di calcolo del corrispettivo, la durata e l'ambito geografico di svolgimento delle prestazioni.
Il Tribunale evidenziava, inoltre, come non avesse fornito allegazioni o prove concrete CP_2
riguardo al suo ruolo nella conclusione dei contratti tra e le società terze, essendo rimaste CP_1
del tutto indimostrate le attività di consulenza svolte.
Con riferimento al quantum del credito vantato da , il Tribunale riteneva non allegate né CP_2
provate le modalità con cui le parti avessero regolato la determinazione del corrispettivo;
i prospetti di liquidazione – considerati come elementi fondanti della pretesa – erano stati, infatti, disconosciuti da
. CP_1
Veniva rilevato dal giudice di prime cure, inoltre, come non vi fosse alcun documento in grado di essere qualificato come riconoscimento del debito da parte dell'attrice: le comunicazioni e-mail, infatti, venivano disconosciute ed, inoltre, costituivano documenti provenienti da soggetti non in grado di impegnare la società attrice.
Quanto, infine, alla contestazione secondo cui le fatture emesse dalla convenuta nei confronti dell'attrice avrebbero costituito prova del credito, il giudice di prime cure affermava che si sarebbe trattato di documenti unilaterali, emessi dall'opposta nei confronti dell'opponente e, come tali, inidonei a provare il credito di . CP_2
Avverso tale pronuncia proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza e la conferma CP_2
del decreto ingiuntivo.
Quale primo motivo di appello, veniva lamentato come il Tribunale avesse attribuito un peso determinante alle vicende penali, sottolineando come non vi fosse prova di un coinvolgimento diretto pagina 5 di 15 di nelle specifiche operazioni fraudolente contestate e che il suo nome apparisse negli atti CP_2
penali – in senso giuridico e non criminoso – unicamente nella “tabella” che riportava le compagini facenti parte il gruppo societario coinvolto: nessuna appropriazione indebita era stata, pertanto, ipotizzata a danno di in relazione al rapporto contrattuale oggetto di controversia. CP_1
concludeva affermando come la mera richiesta di rinvio a giudizio non potesse essere CP_2
considerata una prova valida né per escludere l'esistenza di un idoneo titolo contrattuale a fondamento dell'azione monitoria, né, di conseguenza, per negarne la legittimità come, invece, il Tribunale avrebbe implicitamente ritenuto nel formulare la propria decisione.
Quale secondo motivo di appello, contestava la valutazione del Tribunale riguardo al mancato CP_2
riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. Infatti, la documentazione da cui evincere ciò veniva
CP_ erroneamente inquadrata dal giudice di prime cure nelle e-mail e non già – come prospettato da
– nei prospetti di calcolo e di fatturazione, la cui paternità doveva attribuirsi ad , come
[...] CP_1
affermato dalla stessa difesa avversaria nel giudizio di primo grado. Quest'ultima deduzione, pertanto, conduceva a contestare quanto affermato dal Tribunale circa il disconoscimento delle e-mail CP_2
le quali, per consolidato orientamento giurisprudenziale, dovevano considerarsi rientranti a pieno titolo nell'art. 2712 c.c., offrendo, quindi, valore di piena prova dei fatti e delle circostanze in esse rappresentate qualora la parte contro cui venissero prodotte non ne disconoscesse la conformità ai fatti ivi rappresentati. Proseguiva parte appellante sostenendo che, anche ove si fosse voluto considerare il disconoscimento delle e-mail, questo doveva essere, per legge, specifico, chiaro, circostanziato ed esplicito;
requisito che, nel caso di specie, sembrava mancare. A supporto delle proprie ragioni, veniva riportato quanto affermato dalla giurisprudenza (Cass. civ.19155/2019) secondo cui “l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”.
Con riferimento, invece, ai prospetti, essi indicavano analiticamente i fatturati ed il calcolo delle provvigioni spettanti, applicando percentuali già precedentemente condivise tra le parti, con ciò dimostrando, secondo parte appellante, la piena consapevolezza e la volontà da parte di di CP_1
CP_ rappresentare contabilmente il debito esistente nei confronti di . Il collegamento diretto a CP_2
, pur non essendo quest'ultima nominata esplicitamente negli estratti provvigionali allegati in atti,
[...]
si evinceva chiaramente incrociando i dati numerici con quanto indicato nelle e-mail di pagina 6 di 15 accompagnamento e nei prospetti di fatturazione redatti da che doveva certamente CP_1
considerarsi la mittente degli stessi, posto che gli indirizzi e-mail erano ad essa stessa attribuibili.
Tutto ciò premesso, il Tribunale non avrebbe valutato come il riconoscimento del debito avrebbe comportato un'inversione dell'onere della prova.
Secondo quanto affermato da , richiamata la giurisprudenza di legittimità, essendo i prospetti CP_2
assimilabili ad estratti conto provvigionali, essi avrebbero perso la loro efficacia di riconoscimento del debito solo qualora la parte da cui fossero provenuti avesse dimostrato che il rapporto medesimo non fosse stato instaurato o fosse sorto invalidamente (Cass. n. 13506/2014) oppure qualora i singoli rapporti contrattuali intervenuti, dai quali aveva trovato origine l'accredito provvigionale, fossero invalidi ed inefficaci (Cass. n. 14767/2000).
Errata doveva, altresì, considerarsi la deduzione del Tribunale circa la mancanza di poteri rappresentativi in capo ai mittenti delle e-mail. Ciò in considerazione del fatto che il mancato riconoscimento del debito da parte del giudice di prime cure era fondato unicamente sulle comunicazioni e-mail e non sui prospetti di calcolo allegati. Questi ultimi, sosteneva , CP_2
dovevano ritenersi comunque riferibili all'azienda , a prescindere dai poteri di CP_1
rappresentanza dei dipendenti materialmente incaricati della loro redazione e del loro invio.
Quale terzo motivo di appello, veniva contestata la deduzione del Tribunale circa l'inesistenza dell'attività consulenziale svolta da . Nel corso del giudizio di primo grado veniva, infatti, CP_2
evidenziato da quest'ultima come l'accordo intervenuto con fosse riconducibile alla figura CP_1 atipica del “segnalatore”. Quest'attività veniva svolta in via del tutto occasionale: le fatture azionate e regolarmente contabilizzate facevano, infatti, riferimento a mere commissioni, senza alcun collegamento ad eventuali attività consulenziali.
Proseguiva parte appellante contestando l'ingiustificata dubbiosità del giudice di prime cure con riferimento alla natura di tale accordo: esso, infatti, doveva considerarsi pacificamente come un contratto verbale il cui contenuto era ricavabile dai prospetti di fatturazione relativi alle annualità antecedenti a quelle delle fatture azionate.
Si riteneva, inoltre, errato il percorso logico-giuridico del Tribunale, il quale aveva omesso di valutare quanto dedotto dall'esponente: nel contestare l'assunto avversario circa la mancata prova di un titolo contrattuale, aveva richiamato, infatti, la sentenza della Corte di Cassazione n. 26801 del CP_2
21.10.2019, che precisava come la fattura commerciale costituisse piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto tra le parti, se accettata, anche tacitamente, dal destinatario della prestazione.
pagina 7 di 15 La Corte di Cassazione, proseguiva l'appellante, si era pronunciata sull'efficacia probatoria della fattura commerciale basandosi su principi affermati in alcuni precedenti e, nel suo percorso logico, si era soffermata sulla natura giuridica della fattura e sull'efficacia probatoria attribuibile ad essa.
Con riferimento alla prima questione, la fattura veniva considerata una scrittura avente lo scopo di riflettere le vicende giuridiche dell'impresa, rientrando tra i documenti che l'imprenditore è tenuto a conservare ai sensi dell'art. 2214 c.c. Riguardo alla sua efficacia probatoria, si richiamavano gli artt.
2709 e 2710 c.c., evidenziando come tali norme potessero applicarsi alla fattura commerciale. Secondo parte appellante, costituiva, infatti, orientamento consolidato quello secondo cui la fattura, in conseguenza della sua accettazione, avesse efficacia probatoria non solo nei confronti dell'emittente, ma anche tra imprenditori relativamente ai rapporti contrattuali intercorsi tra gli stessi.
Veniva sottolineato, inoltre, come l'accettazione non richiedesse formule sacramentali, potendosi esprimere anche mediante comportamenti concludenti, quando la fattura fosse portata a conoscenza del destinatario. La giurisprudenza chiariva, ulteriormente, come l'annotazione di una fattura indicata dall'art. 22 del D.P.R. 633 del 1972 (seppur i predetti registri non rientrino nella disciplina dettata dagli artt. 2709 e 2710) costituisse atto ricognitivo con efficacia confessoria ex art. 2720 c.c.
Nel caso specifico, le fatture documentate (ulteriori rispetto a quelle azionate in via monitoria) erano state accettate singolarmente e onorate da . In tali fatture vi era uno specifico richiamo alla CP_1
natura del rapporto sottostante, con l'utilizzo del termine “commissioni” e il riferimento ai motivi per cui esse erano maturate.
Parte appellante, inoltre, riteneva irrilevante il fatto che le due ultime fatture emesse non fossero state saldate, non solo perché non sussisteva dubbio sulla loro intervenuta registrazione contabile ma, soprattutto, perché il rapporto contrattuale era ampiamente provato sulla base delle fatture precedentemente emesse le quali, proseguiva parte appellante, non potevano che attenere al medesimo rapporto contrattuale, gravando su controparte l'onere di provare il contrario.
Anche escludendo l'intervenuto riconoscimento del debito, proseguiva parte appellante, Tribunale non avrebbe valutato le periodiche informative di sulle commissioni maturate e poi onorate, i cui CP_1
contenuti attestavano senza dubbio l'effettività del rapporto. Inoltre, sosteneva parte appellante che la difesa avversaria non aveva provato come i contratti fossero stati formalizzati per effetto di un'autonoma ricerca commerciale da parte di . CP_1
Con riferimento, poi, all'assunto svolto dal Tribunale secondo cui non sarebbe stata fornita la prova dei contratti conclusi tra e le società terze, parte appellante sottolineava come fosse stata la CP_1
stessa difesa avversaria a confermarne l'intervenuta stipula.
pagina 8 di 15 Riguardo alla deduzione del Tribunale circa la mancata allegazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni, si richiamava quanto evidenziato circa l'unitarietà e la singolarità della prestazione, che rendevano irrilevanti gli aspetti collegati alla loro durata e all'ambito geografico di svolgimento.
In merito ai criteri di determinazione del corrispettivo, veniva sottolineato da come la CP_2
percentuale ad essa riconosciuta potesse essere ricavata dai prospetti di redazione di che CP_1
riportavano percentuali del 35% e del 30% nel caso in cui il noleggio fosse riconducibile alla figura
Parte denominata . Del resto, proseguiva parte appellante, l'importo di 51.813,84 euro, sul quale era stata richiesta l'emissione di fattura, corrispondeva al 35% dell'imponibile di 148.059,53 euro e dette percentuali erano identiche a quelle valutate nella quantificazione dei corrispettivi maturati nelle precedenti annualità, a conferma della loro intervenuta condivisione.
Quale ultimo motivo di appello, contestava la deduzione del Tribunale secondo cui le fatture CP_2
emesse nei confronti dell'attrice non costituissero prova del credito nel procedimento civile instaurato con ricorso monitorio, essendo documenti unilaterali. chiariva di non aver mai attribuito alle CP_2
fatture alcun valore probatorio privilegiato ma, anzi, di aver semplicemente sostenuto che la loro emissione e successiva registrazione comprovasse l'esistenza dell'accordo verbale intercorso tra le parti.
, concludeva, sottolineando come non fosse a lei spettante l'onere di provare la correttezza di CP_2
importi basati su dati che erano nella disponibilità di e che quest'ultima non aveva mai CP_1
specificamente contestato.
Si costituiva, quindi, rilevando, innanzitutto, come la tesi di secondo cui essa CP_1 CP_2
stessa avrebbe operato come “segnalatrice occasionale” fosse palesemente infondata per diverse ragioni concorrenti: in primo luogo, tale argomentazione non era mai stata allegata da nel corso del CP_2
giudizio di primo grado, risultando quindi del tutto inammissibile in quanto dedotta per la prima volta in sede di appello;
in secondo luogo, questa tesi – già espressamente contestata – era, comunque, priva di qualsiasi supporto probatorio, non avendo neppure allegato quando, dove e da chi tale CP_2
contratto sarebbe stato oralmente concluso.
CP_
argomentava inoltre che, anche volendo ipotizzare per mero esercizio intellettivo che CP_1
avesse realmente agito come procacciatore, mancherebbe comunque la benché minima prova del
[...]
contenuto di tale accordo di procacciamento e, quindi, rimarrebbe del tutto indimostrato, come ricordato proprio dal Tribunale in sentenza, “il contenuto della cosiddetta 'consulenza' a cui si sarebbe obbligata, quali le modalità di svolgimento delle prestazioni, quali i criteri di calcolo del corrispettivo, quali la durata, l'ambito geografico di svolgimento delle prestazioni della convenuta, e altri elementi
pagina 9 di 15 dell'asserito contratto”. Tale carenza probatoria sarebbe di per sé sufficiente ad escludere qualsiasi diritto di al pagamento del credito azionato in via monitoria. CP_2
evidenziava, altresì, che, in base alla giurisprudenza delle Sezioni Unite citata dalla stessa CP_1
controparte (sentenza n. 19161 del 2 agosto 2017), anche laddove avesse realmente agito CP_2
come procacciatore d'affari e fosse stato provato il contenuto degli accordi, all'appellante comunque nulla sarebbe dovuto. Infatti, poiché è pacifico che avrebbe agito professionalmente, la sua CP_2
mancata iscrizione ad alcun albo professionale le avrebbe comunque precluso il diritto a percepire provvigioni, come espressamente stabilito dalle Sezioni Unite.: “Ove l'attività sia svolta a titolo professionale, deve ritenersi che qualsiasi forma assuma la mediazione e qualsiasi sia l'oggetto della intermediazione, e quindi anche i beni mobili, il mediatore, tipico o atipico è tenuto all'iscrizione nel ruolo (ora nel registro delle imprese o nel repertorio delle attività economiche), con tutte le conseguenze che dalla mancanza di iscrizione derivano quanto al diritto alla provvigione”.
Parte appellata sottolineava che l'assenza di prova in merito all'effettivo espletamento di qualsiasi attività consulenziale era più che palese, anche in sede di appello: , infatti, non era stata in CP_2
grado neppure di dedurre in cosa tale attività consulenziale fosse consistita, a favore di chi e quando fosse stata prestata, limitandosi, anzi, a depositare le due fatture oggetto della pretesa creditoria (n.
7/2019 e n. 8/2019) ed ignorando che, come da consolidato principio giurisprudenziale, “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, ottenuto sulla base di fatture commerciali, spetta a chi fa valere tale pretesa dare la prova del diritto di credito, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili - che già costituiscono titolo idoneo per l'emissione del decreto - essere fonte di prova in favore della parte che li ha emessi”.
Quanto ai prospetti depositati da (documenti 17, 18, 20 e 21), parte appellata rilevava che CP_2
questi erano stati predisposti unilateralmente dalla controparte, senza alcuna firma o riferibilità ad
, come contestato espressamente nel corso del giudizio di primo grado. Tali prospetti non CP_1
provavano quindi alcunché ed, in particolare, non dimostravano lo svolgimento dei servizi consulenziali per i quali pretendeva di essere pagata. CP_2
In merito allo scambio di email del 3 giugno 2019 tra la contabile di e l'amministrazione di CP_1
(con in copia il sig. , evidenziava che tale comunicazione era stata CP_2 Pt_3 CP_1
inviata da un soggetto che non aveva alcun potere per impegnare la società, rendendo corretta la conclusione del Tribunale secondo cui si trattava “di semplici comunicazioni di posta elettronica, oltretutto provenienti da soggetti pacificamente non dotati del potere di impegnare la società attrice, trattandosi di meri impiegati, esse non sono in grado di costituire riconoscimento di debito della società attrice”. Inoltre, l'impiegata stava evidentemente eseguendo istruzioni veicolate pagina 10 di 15 dall'amministratore successivamente condannato insieme al sig. La presenza di Per_1 Pt_3
quest'ultimo in copia nelle comunicazioni risultava peraltro peculiare, dato che non ricopriva formalmente alcun ruolo in e quindi non avrebbe avuto titolo per interloquire con CP_2 CP_1
sui pagamenti.
La suddetta e-mail non era comunque idonea a provare l'importo ingiunto, non contenendo alcuna indicazione circa le somme asseritamente dovute a a titolo di provvigione, né provava CP_2
l'effettivo svolgimento dei servizi consulenziali. sottolineava, inoltre, che tale scambio non CP_1
poteva essere letto prescindendo dall'assorbente circostanza che la contabile non poteva essere a conoscenza, prima del 29 giugno 2019 (data della perquisizione della Guardia di Finanza), del coinvolgimento di nelle indagini per reati commessi ai danni di da parte dei sig.ri CP_2 CP_1
e poi condannati penalmente con sentenza del 23 aprile 2024. Per_1 Pt_3
rilevava, inoltre, come nessun elemento probatorio potesse essere desunto dai documenti CP_1
allegati alla seconda memoria istruttoria di controparte in quanto antecedenti alla notifica del decreto di
CP_ perquisizione e di sequestro e, soprattutto, in ragione del fatto che tali produzioni non riguardavano ma si riferivano piuttosto ad altri rapporti intercorsi tra e , altra società di
[...] CP_1 CP_3
comodo della quale era amministratore di fatto. Pt_3
Parte appellata concludeva di essere stata vittima di un'associazione a delinquere orchestrata da e i quali si erano serviti di per emettere fatture relative ad operazioni Per_1 Pt_3 CP_2
oggettivamente inesistenti. aveva corrisposto tali somme ignara della frode, generando così CP_1
liquidità che i condannati si erano, infine, spartiti, come accertato dal Tribunale di Milano nella sentenza penale del 23 aprile 2024.
Infine, chiedeva la condanna di ai sensi dell'art. 96, comma 3° c.p.c., CP_1 CP_2
evidenziando come, nel caso di specie, si fosse di fronte ad un'impugnazione gravemente infondata, fondata su una lettura volutamente distorta del contenuto della sentenza nonché sulle medesime argomentazioni già rigettate in primo grado e, fatto ancor più grave, sull'omissione di circostanze rilevanti come la condanna penale di e di La domanda era stata proposta con “colpa Per_1 Pt_3
grave” se non addirittura con dolo, senza il doveroso impiego della diligenza minima che avrebbe consentito a di riconoscere l'infondatezza della propria pretesa. CP_2
In data 21 gennaio 2025, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., il giudice istruttore fissava davanti a sé
l'udienza del 6 maggio 2025 per la rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 11 di 15 L'appello proposto da avverso la sentenza n. 4834/2024 del Tribunale di Milano deve essere CP_2
respinto in quanto infondato.
La Corte osserva.
Va preliminarmente evidenziato come, pur in assenza di una specifica eccezione di sul CP_1
punto, l'atto di appello sia formulato nei limiti dell'inammissibilità. L'appellante non ha adempiuto all'onere di specificare i motivi di impugnazione richiesti dall'art. 342 c.p.c. essendosi limitato a riproporre le argomentazioni già esposte in primo grado, senza formulare specifiche censure dirette a invalidare il ragionamento logico-giuridico adottato dal Tribunale, delegando impropriamente a codesta
Corte il compito di individuare autonomamente le ragioni di doglianza.
Come chiarito anche dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199, i cui principi mantengono validità nel quadro normativo riformato), l'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti specificamente le ragioni addotte dal primo giudice. Afferma altresì la giurisprudenza di legittimità che il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 26/02/2020, n. 5161).
Tuttavia, anche volendo identificare i motivi di appello nelle argomentazioni esposte dall'appellante (in particolare, da pag. 15, i punti n. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4), essi risultano infondati per le ragioni che seguono.
Inconferente è, anzitutto, la doglianza espressa al punto 4.1. Da una lettura della parte motiva della sentenza impugnata non emerge, infatti, alcun riferimento a fatti di rilevanza penale né il Tribunale ha in alcun modo tratto da essi elementi di valutazione o di prova a sostegno della propria decisione. La sentenza di primo grado, in altri termini, si fonda esclusivamente sulla valutazione delle prove offerte nel giudizio in ordine alla sussistenza del credito azionato.
Quanto agli altri motivi di appello – i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi– essi sono tutti, parimenti, infondati.
Non sussiste alcun riconoscimento del debito in capo ad ai sensi dell'art. 1988 c.c. CP_1
Com'è stato affermato in più occasioni dalla giurisprudenza, la ricognizione del debito deve provenire da un soggetto che sia legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata. Pertanto, con riferimento alle persone giuridiche e agli enti collettivi, non pagina 12 di 15 può aversi una promessa unilaterale proveniente da persona non munita dei relativi poteri rappresentativi (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 24/04/2012, n. 6473).
Nel caso concreto, le comunicazioni e-mail invocate da sono state redatte e inviate da CP_2
personale dipendente di (specificamente, una contabile), pacificamente privo del potere di CP_1
impegnare validamente o di riconoscere debiti in suo nome. CP_1
Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza in più occasioni “il messaggio di posta elettronica (cd. e- mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppur privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 14/05/2018, n. 11606). Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, le e-mail sono state disconosciute da parte appellata con ciò che ne consegue in punto di valore probatorio.
Quanto ai prospetti – da cui parte appellante pretenderebbe di desumere l'intervenuto riconoscimento del debito – la loro struttura suggerisce una funzione interna di calcolo piuttosto che una dichiarazione esterna di volontà obbligatoria. Inoltre, essi non sono stati firmati da e non sono, pertanto, in CP_1
alcun modo ad essa riferibili, oltre ad essere stati oggetto di specifica contestazione.
Premesso ciò, grava su l'onere di provare il titolo sul quale trova fondamento il proprio CP_2
credito. Ebbene, non risulta fornita alcuna prova circa la sussistenza di un contratto intercorso tra le parti.
Il decreto ingiuntivo si basava, infatti, su fatture relative a un'attività di consulenza, la quale è stata riqualificata come “segnalazione occasionale” soltanto in sede di appello. Tale richiamo, oltre che tardivo, risulta inconferente posto che non è stata fornita alcuna prova della conclusione di un qualsivoglia contratto.
Difatti, sebbene la natura delle prestazioni allegate non imponesse la forma scritta ad substantiam o ad probationem, la sua mancanza imponeva a di fornire prova, anche presuntiva, dell'avvenuto CP_2
perfezionamento di un accordo e del suo specifico contenuto.
Nel caso in esame, non solo l'accordo non è stato provato in alcun modo, ma non sono stati neppure allegati in modo specifico e circostanziato gli elementi essenziali dello stesso. Come affermato correttamente dal giudice di prime cure, “l'opposta non ha allegato, né tantomeno provato, quale sarebbe stato il contenuto della cosiddetta “consulenza” a cui si sarebbe obbligata, quali le modalità di svolgimento delle prestazioni, quali i criteri di calcolo del corrispettivo, quali la durata, l'ambito geografico di svolgimento delle prestazioni della convenuta, e altri elementi dell'asserito contratto”.
pagina 13 di 15 Significativamente, la carenza probatoria affliggeva già la prospettazione originaria: i capitoli di prova articolati da , nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., sono stati dichiarati CP_2
inammissibili in quanto generici e valutativi e, comunque, osserva ulteriormente questa Corte, sono inidonei a dimostrare gli elementi essenziali del contratto.
Inoltre, in relazione alle fatture nn. 7/2019 e 8/2019, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/12/2024, n. 34831; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 12/01/2016, n. 299), deve affermarsi come queste costituiscano atti di formazione unilaterale del creditore, come tali prive di autonoma efficacia probatoria circa l'esistenza del credito, cosicché quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio Quanto ai prospetti di calcolo è possibile ribadire come essi siano documenti privi di sottoscrizione, la cui paternità non è univocamente riconducibile ad
(che anzi li ha disconosciuti) e che appaiono, pertanto, elaborazioni interne o schemi CP_1
contabili. Quanto alle e-mail, tali comunicazioni provengono da personale dipendente di , CP_1
privo del potere di rappresentanza necessario ad impegnare la società ed, inoltre, non specificano gli importi dovuti né forniscono prova dell'esecuzione delle prestazioni. Di alcun rilievo devono essere considerati, altresì, i doc n. 24, 25 in quanto riferibili a rapporti con un'altra società ( . CP_3
Tutto ciò premesso, anche a voler prescindere dalla mancata prova del titulus, non ha fornito CP_2
alcuna dimostrazione concreta dell'effettivo espletamento delle prestazioni relative alle fatture azionate. Non esiste, infatti, qualsivoglia elemento oggettivo che attesti un'attività specifica svolta da e causalmente collegata alla conclusione, da parte di , dei contratti con SA CP_2 CP_1
Energia, R2 S.r.l. e Banca ITB S.p.A. Sul punto, la qualificazione tardiva della prestazione come
“segnalatore occasionale” non vale a surrogare tale assoluto vuoto probatorio circa la sua effettiva esecuzione.
Infine, è destituita di fondamento la tesi secondo cui il pagamento di fatture relative ad annualità precedenti costituirebbe prova dell'obbligo di pagare anche quelle oggetto di causa trattandosi, come afferma correttamente il giudice di prime cure, di “documenti unilaterali, emessi dall'opposta nei confronti dell'opponente, e come tale inidonei a provare il credito della convenuta”. Inoltre, in assenza di un contratto quadro che disciplini tale rapporto di durata, ogni prestazione deve ritenersi collegata ad un distinto e autonomo rapporto obbligatorio di cui, comunque, come si è detto, non vi è prova.
Per tutte le ragioni sopra esposte deve ritenersi che parte appellante non sia stata in grado di assolvere all'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c., non avendo dimostrato né l'esistenza di un valido titolo contrattuale, né l'effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte, né la sussistenza di atti idonei a configurare una valida ricognizione di debito. La sentenza impugnata che ha correttamente pagina 14 di 15 rilevato tale radicale deficit probatorio e conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo merita, pertanto, integrale conferma.
Le spese di lite del presente grado, in virtù del principio di soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore di . Esse sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014 (così come CP_1
modificate dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147) nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da € 52.001 a € 260.0001) e dell'attività istruttoria non svoltesi.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 1822/2024 ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- conferma la sentenza n. 4834/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
- condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 [...]
le spese processuali del grado, che liquida (tenuto conto Controparte_1
del valore della controversia, compreso nello scaglione tra € 52.001 a € 260.000) in €
9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.5.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Ferrero
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