Articolo 1 della Legge 21 luglio 1961, n. 717
Versione
25 agosto 1961
Art. 1. Articolo unico.

L' articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277 , e' sostituito con il seguente:
"La tassa deve essere pagata dal fabbricante nei modi e nei termini stabiliti nel regolamento.
Devono essere presentate alla bollazione le sole carte destinate al ricevere l'impressione del bollo.
I fabbricanti hanno l'obbligo di separare giornalmente le carte stesse dai mazzi prodotti e tagliati e di custodirle nella fabbrica in locale separato da quello nel quale sono conservate le altre carte.
In caso di violazione delle norme di cui al presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 22".

Entrata in vigore il 25 agosto 1961