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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 23/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1930 / 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. IO Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa ex art. 281-decies e seguenti c.p.c.
DA
con sede in Casale Monferrato, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, p.i. rappresentata e difesa, come da procura congiunta al P.IVA_1 ricorso introduttivo, dall'Avv. Paolo Casalone presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Casale Monferrato, corso Indipendenza n. 11
- ATTRICE -
CONTRO
c.f. rappresentato e difeso, come da CP_1 C.F._1
procura congiunta alla comparsa di costituzione in data 26.6.2024, dall'Avv. Danila
Amelotti presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Torino, via Vassalli
Eandi n. 18
- CONVENUTO -
OGGETTO: responsabilità contrattuale
1 Le parti hanno assunto le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice (in sede di precisazione delle conclusioni):
“Contrariis rejectis;
dichiararsi tenuto e condannarsi (cod. fisc. ) a CP_1 CodiceFiscale_2
versare immediatamente ad in persona del legale rap-presentante pro Parte_1
tempore ing. (p. iva ) le seguenti somme agli infradedotti CP_2 P.IVA_1
titoli:
€. 250,00 al titolo di cui sub II/a di narrativa di ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
6.12.2023 introduttivo del presente giudizio
€.2.900,00 al titolo di cui sub II/b di narrativa di ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
6.12.2023 introduttivo del presente giudizio
€.1.500,00 al titolo di cui sub II/c di narrativa di ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
6.12.2023 introduttivo del presente giudizio
€.3.047,00 al titolo di cui sub II/d di narrativa di ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
6.12.2023 introduttivo del presente giudizio
€. 792,00 al titolo di cui sub II/e di narrativa di ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
6.12.2023 introduttivo del presente giudizio
€.2.969,00 al titolo di cui sub II/f di narrativa di ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
6.12.2023 introduttivo del presente giudizio, quale determinato dal CTU nel proprio elaborato
€.4.015,00 al titolo di cui sub II/g di narrativa di ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
6.12.2023 introduttivo del presente giudizio, quale altresì determinato dal CTU nel proprio elaborato
€.8.943,76 al titolo di cui sub II/h di narrativa di ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
6.12.2023 introduttivo del presente giudizio, quale determinato dal CTU nel proprio elaborato
€.1.505,83 al titolo di cui sub II/i di narrativa di ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
6.12.2023 introduttivo del presente giudizio, quale determinato dal CTU nel proprio elaborato e così per il complessivo importo di €.26.922,59 o quell'altro che sarà ritenuto veriore,
2 nonché l'importo di €.8.708,27 o quell'altro che sarà ritenuto veriore in relazione al periodo settembre 2023 / Marzo 2025, e quello maturando, per €.458,37 mensili, quali determinati dal CTU ed il tutto entro il limite massimo di complessivi €.22.000,00, da calcolare a far tempo dall'aprile 2025 sino al momento in cui l'impianto fotovoltaico non sarà attivato, al titolo di cui sub II/l di narrativa di ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
6.12.2023 introduttivo del presente giudizio;
domande tutte da intendersi proposte oltre ad interessi al tasso legale dal dovuto alla data di notifica del presente atto, nel limite di €.50.000,00, entro il quale si determina il valore della presente controversia, ed oltre ad interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dalla data di notifica del presente atto all'effettivo soddisfo;
con vittoria di competenze e spese del presente giudizio.”
Per il convenuto (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Piaccia al Giudice Ill.mo
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le declaratorie del caso.
In via principale e nel merito
- Respingere tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni sovra esposte;
In ogni caso
Disporsi, ove ritenuto necessario, dall'Ill.mo Giudice adito, idonea eligenda CTU volta ad individuare se i danni asseritamente patiti dalla siano ascrivibili ed in Parte_1
quale misura alla responsabilità del sig. e conseguentemente determinarsi il loro CP_1
ammontare.
Con vittoria di spese, onorari e diritti, oltre 12.5% per spese generali ex art. 15 L.F.”
Motivi della decisione
1. - La decisione della presente causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con ricorso ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. conveniva nel Parte_1
presente giudizio esponendo di avere acquistato nell'anno 2021 una CP_1
3 macchina per il mining di criptovalute particolarmente energivora e di avere deciso di renderla autonoma sotto il profilo energetico installando un impianto fotovoltaico.
Aggiungeva di avere pertanto richiesto al convenuto il preventivo “chiavi in mano” di un impianto della potenza nominale di 20 kw, da installare presso il fabbricato denominato “Complesso 5 Stelle” ubicato in Casale Monferrato strada Valenza n.4/L, all'interno del quale sarebbe stata posizionata anche la macchina per il mining di criptovalute.
La ricorrente esponeva inoltre che il convenuto le aveva presentato due preventivi, rispettivamente per complessivi Euro 21.500,00 ed Euro 23.500,00, e di avere optato per la seconda soluzione proposta. aveva versato al la somma di Euro Pt_1 CP_1
21.150,00, pagando le fatture del convenuto n. 7/2021 di Euro 4.700,00 (pari al 20% del corrispettivo), n. 17/2021 di Euro 11.750,00 (pari al 50% del corrispettivo) e n. 34/2021 di Euro 4.700,00 (pari al 20% del corrispettivo). Residuava per il saldo l'importo di
Euro 2.350,00, pari al 10% del corrispettivo, che avrebbe dovuto essere corrisposto, in base alla previsione contrattuale, al momento del rilascio della concessione Enel, in realtà mai ottenuta.
affermava di avere anche richiesto la fornitura di una struttura aggiuntiva Pt_1 per l'impianto, di cui aveva pagato il prezzo di Euro 900,00 come da fattura n. 18/2021.
In detta fattura era esposta l'ulteriore somma di Euro 250,00, pure versata, relativa a un sistema di monitoraggio a distanza della produzione fotovoltaica di un altro impianto della ricorrente, posizionato nello stesso sito ma mai connesso alla rete e mai posto nella sua disponibilità. Nelle more il convenuto aveva rimosso dal cantiere uno dei due inverter in dotazione all'impianto, del valore di Euro 2.900,00.
La ricorrente deduceva che i lavori di predisposizione dell'impianto fotovoltaico erano stati svolti dal convenuto dall'aprile 2021 sino all'agosto 2021, ma da allora questi non aveva dato corso alla pratica Enel e non aveva completato il relativo allacciamento, che era indispensabile per il funzionamento dell'impianto e per il completamento dell'incarico.
esponeva ancora che il aveva altresì emesso: in data 27.12.2021 la Pt_1 CP_1
fattura n. 90/2021 di Euro 1.500,00, relativa al corrispettivo concernente la pratica Enel mai completata;
in data 18.6.2022 la fattura n. 53/2022 di Euro 3.047,00, pagata da per Euro 2.000,00 in data 22.6.2022 e per Euro 1.047,00 in data 12.9.2022, Pt_1
4 relativa a un acconto sulla fornitura di un ulteriore diverso impianto fotovoltaico, peraltro mai realizzato;
in data 7.9.2022 la fattura n. 73/2022 di .Euro 792,00, pagata il
13.10.2022 e riferita alla fornitura (mai effettuata) di un sistema di monitoraggio relativo ad altro impianto fotovoltaico.
In relazione a tali fatti la ricorrente chiedeva che il convenuto fosse dichiarato tenuto e condannato al pagamento del complessivo importo di Euro 27.107,48, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti agli inadempimenti e alle condotte attive e omissive del convenuto stesso e di rifusione delle somme versategli da ma non Pt_1
dovute. Si trattava precisamente di: Euro 250,00 pagati in relazione alla fattura n.
18/2021; Euro 2.900,00 per il costo dell'inverter rimosso;
Euro 1.500,00 per il corrispettivo versato in relazione all'esecuzione della pratica Enel mai realizzata;
Euro
3.047,00 versati quale acconto per la fornitura mai effettuata di un ulteriore impianto fotovoltaico;
Euro 792,00 pagati in relazione alla fattura n. 73/2022 per la fornitura mai effettuata di un sistema di monitoraggio;
Euro 4.410,00 per la perdita di valore dell'impianto fotovoltaico per un periodo di due anni;
Euro 4.015,00 per il costo dell'energia elettrica sostenuto nel periodo da settembre 2021 a luglio 2022; Euro
8.687,69 per la mancata remunerazione da parte del Gestore dei Servizi Energetici dell'energia che in detto periodo sarebbe stata immessa nella rete nazionale al netto del consumo derivante dall'utilizzo del macchinario di mining;
Euro 1.505,79 per la perdita di valore della macchina di mining nel periodo di mancato utilizzo. chiedeva Pt_1 inoltre la condanna del al pagamento dell'importo di Euro 483,00 al mese sino CP_1 al momento di attivazione dell'impianto fotovoltaico, entro il limite massimo di complessivi Euro 21.735,00, nonché al pagamento degli interessi legali su tutti i predetti importi nel limite di Euro 50.000,00 e alla corresponsione degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda all'effettivo soddisfo.
3. - Il si costituiva in giudizio, contestando le deduzioni attoree e chiedendo che CP_1
le domande avversarie fossero rigettate poiché infondate in fatto e in diritto.
Quanto all'an debeatur il convenuto deduceva che l'asserito mancato disbrigo o buon fine della pratica Enel, relativa all'allacciamento alla rete indispensabile al funzionamento dell'impianto fotovoltaico, non poteva imputarsi alla propria responsabilità, essendo la ricorrente consapevole delle problematiche che erano sorte e avendole scientemente taciute. Il , tramite l'Ing. aveva CP_1 Controparte_3
5 informato che l'allacciamento dell'impianto non poteva essere effettuato - come Pt_1
in un primo momento richiesto dalla ricorrente - su un POD (n. IT001E105008686) già esistente presso il suo sito ma inattivo da tempo. Aveva quindi inoltrato la richiesta di allacciamento in data 27.5.2021 con l'unica modalità allora possibile, ossia come richiesta di nuova connessione in prelievo con contestuale attivazione di produzione
(con assegnazione di un nuovo codice POD). Tale richiesta tuttavia era decaduta a causa del mancato pagamento nei termini di legge del contributo TIC, necessario unitamente al contributo TICA per l'accettazione del preventivo E-distribuzione S.p.A.
Successivamente il , sempre in accordo con , in data 21.10.2021 aveva CP_1 Pt_1
inoltrato una nuova richiesta di allacciamento ID 309908078, la quale non era andata a buon fine poiché il 27.9.2022 era stata riattivata su richiesta di la connessione Pt_1
della fornitura in prelievo identificata con il codice POD preesistente IT001E00715560.
Era stata dunque questa anomalia la causa del mancato allacciamento dell'impianto fotovoltaico oggetto di causa ed essa non poteva imputarsi al convenuto.
In ordine al quantum debeatur il rilevava che gli ingenti danni quantificati CP_1
dalla ricorrente erano stati enunciati unilateralmente, in maniera del tutto generica e sulla base di criteri poco chiari. Chiedeva pertanto che fosse disposta una C.T.U. volta a individuare se i danni asseritamente patiti dalla ricorrente fossero ascrivibili e in quale misura alla responsabilità del convenuto e conseguentemente a determinarne l'ammontare.
In corso di causa erano ammesse e assunte le prove orali dedotte dalla parte ricorrente. Era quindi disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio.
All'esito, effettuata la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione.
4. - Alla luce dell'istruttoria svolta in corso di causa le domande proposte dalla ricorrente sono risultate fondate e vanno accolte nei limiti che seguono.
Nell'udienza del 19.4.2024 il teste ha confermato le seguenti Tes_1
circostanze di fatto dedotte da nel ricorso introduttivo. Pt_1
La ricorrente acquistava nell'anno 2021 una macchina per il mining di criptovalute e decideva di rendere il macchinario autonomo dal punto di vista energetico con l'installazione di un impianto fotovoltaico. Richiedeva pertanto al convenuto il preventivo di un impianto della potenza nominale di 20 kw, da installare presso il
6 proprio fabbricato denominato “Complesso 5 Stelle”, all'interno del quale sarebbe stata posizionata anche la macchina per il mining di criptovalute.
accettava il preventivo predisposto dal che prevedeva come Pt_1 CP_1 corrispettivo complessivo l'importo di Euro 23.500,00 (prodotto al doc. 3 ricorrente).
La ricorrente versava al convenuto Euro 4.700,00 in pagamento della fattura n. 7/2021
(pari al 20% del corrispettivo: v. docc. 4-4/a), Euro 11.750,00 in pagamento della fattura n. 17/2021 (pari al 50% del corrispettivo: v. docc. 5-5/a), Euro 4.700,00 in pagamento della fattura n. 34/2021 (pari al 20% del corrispettivo: v. docc. 6-6/a) e così complessivi
Euro 21.150,00. Il residuo, pari a Euro 2.350,00 (10% del corrispettivo), avrebbe dovuto essere corrisposto, secondo le previsioni contrattuali, al momento del rilascio della concessione Enel, di fatto mai ottenuta.
corrispondeva alla controparte anche le ulteriori somme recate dalla fattura Pt_1
n. 18/2021 (v. docc. 7-7/a ricorrente): Euro 900,00 per la fornitura di una CP_1 struttura aggiuntiva per l'impianto ed Euro 250,00 per un sistema di monitoraggio a distanza della produzione fotovoltaica, relativo ad altro impianto di proprietà della ricorrente nello stesso sito, mai connesso alla rete e mai posto nella sua disponibilità.
Inoltre il richiedeva ad di accedere al cantiere e rimuoveva uno dei due CP_1 Pt_1 inverter in dotazione all'impianto, del valore di Euro 2.900,00 come attestato dal preventivo redatto da Elettromeccanica Marchisio di Paolo Marchisio S.a.S. (v. doc. 8 e la deposizione del teste Marchisio Paolo nell'udienza del 19.4.2024).
Il teste ha anche confermato che i lavori di predisposizione Tes_1 dell'impianto erano stati realizzati dal convenuto dall'aprile 2021 fino all'agosto 2021, senza che però da allora il convenuto avesse dato corso alla pratica Enel e avesse completato il relativo allacciamento. Nonostante ciò aveva pagato anche la Pt_1
fattura n. 90/2021 di Euro 1.500,00 (v. docc. 9-9/a), relativa al corrispettivo concernente la pratica Enel, in realtà già compreso nel corrispettivo complessivo indicato nel preventivo.
Infine la ricorrente pagava in due riprese la fattura n. 53/2022 di Euro 3.047,00, emessa dal in data 18.6.2022 (v. docc. 10-10/a-10/b), quale acconto sulla CP_1
fornitura, mai definitivamente convenuta, di un ulteriore impianto fotovoltaico non realizzato, nonché la fattura n. 73/2022 di Euro 792,00, emessa dal in data CP_1
13.10.2022 (v. docc. 11-11/a) per la fornitura mai eseguita di un sistema di
7 monitoraggio relativo ad altro impianto fotovoltaico.
Le circostanze di fatto sin qui esposte, comprovate a mezzo dei testimoni sentiti e dei documenti prodotti, hanno ricevuto un ulteriore suffragio probatorio - ai sensi dell'art. 232 c.p.c. - dalla mancata presentazione, senza giustificato motivo, del CP_1 all'udienza del 19.4.2024 per rendere l'interrogatorio formale dedotto da sulle Pt_1
medesime circostanze, come fissato dal Giudice con ordinanza del 20.2.2024.
A mente dell'art. 232, comma 1, c.p.c., dunque, anche il comportamento tenuto dal convenuto consente di ritenere come ammessi i fatti costitutivi della domanda della ricorrente, così come dedotti nell'interrogatorio, valutato anche il complesso delle altre prove raccolte.
5. - In corso di causa è stata anche svolta una consulenza tecnica di ufficio sulle circostanze dedotte dalla ricorrente.
Il C.T.U. nominato, Ing. ha svolto approfonditi accertamenti Persona_1 sull'impianto oggetto di causa e all'esito ha redatto e depositato una relazione in data
9.12.2024, la quale ha risposto in modo esaustivo, con congrua e compiuta motivazione, ai quesiti posti dal Giudice e alle osservazioni dei consulenti delle parti.
Il consulente ha accertato che l'impianto fotovoltaico realizzato dal risulta CP_1 incompleto, in quanto mancano tra l'altro “il secondo inverter e tutti i collegamenti lato corrente alternata”. Quanto alle parti presenti, è stata rilevata un'installazione non ottimale. In particolare “le strutture di sostegno del campo fotovoltaico risultano troppo snelle e quindi non sufficienti a sorreggerne il peso, in corso d'opera evidentemente si è cercato di risolvere il problema applicando dei puntoni di rinforzo che tuttavia non rappresentano una soluzione ottimale, l'intera struttura andrebbe verificata da un tecnico strutturista. L'unico inverter presente “non è nuovo ma risulta aver già lavorato circa 4 anni come rilevato dall'interrogazione del pannello di interfaccia” (v. pag. 10 della relazione del C.T.U.).
Il C.T.U. ha inoltre evidenziato “una realizzazione inadeguata e incompleta, le mancanze tecniche rilevate sono tali da impedire il funzionamento dell'impianto, la predisposizione dei necessari atti tecnico amministrativi utili alla connessione dell'impianto in rete e quindi alla sua messa in servizio”. Ha in particolare verificato che “dal punto di vista tecnico non si riscontrano responsabilità non riconducibili alla parte convenuta” (v. pag. 15 della relazione).
8 L'Ing. ha quindi determinato: Per_1
a) - la perdita di valore dell'impianto fotovoltaico per il periodo settembre 2021-agosto
2023 per mancata messa in funzione dello stesso, pari a Euro 3.969,00 (v. pag. 12 della relazione);
b) - il costo dell'energia elettrica sostenuto da per alimentare la macchina per il Pt_1
mining nel periodo settembre 2021-luglio 2022, pari a Euro 4.015,00 (v. pagg. 12-13 della relazione);
c) - la perdita di guadagno costituita dalla mancata remunerazione da parte del Gestore dei Servizi Energetici dell'energia che nel periodo settembre 2021-agosto 2023 avrebbe potuto essere immessa da nella rete energetica nazionale, al netto del consumo Pt_1
derivante dall'utilizzo del macchinario per il mining, stimata in Euro 8.943,76 (v. pag.
13 della relazione);
d) - la perdita di valore della macchina per il mining nel periodo di suo mancato utilizzo tra l'agosto 2022 e l'agosto 2023, pari a Euro 1.505,83 (v. pagg. 13-14 della relazione);
Quelli appena elencati sono dunque i danni che il deve essere dichiarato CP_1
tenuto e condannato a risarcire in favore di . Pt_1
Non può invece essere accolta l'ulteriore richiesta della ricorrente di risarcimento dei danni economici “a far tempo dall'1.9.2023 e sino al momento in cui l'impianto non sarà attivato” per perdita di valore dell'impianto, perdita di utile dal mancato ritiro dedicato da parte del Gestore dei Servizi Energetici e perdita di valore del macchinario per il mining inutilizzato.
In effetti il danno riconosciuto ad per l'intero biennio successivo al termine Pt_1 dei lavori da parte del (ossia dal settembre 2021 all'agosto 2023) appare un CP_1
congruo ristoro per i pregiudizi subiti dalla ricorrente in conseguenza delle inadempienze contrattuali del convenuto. In tale lasso temporale aveva la Pt_1
possibilità di porre rimedio alle problematiche generate dalle inadempienze del CP_1
e di ovviare agli ostacoli che impedivano l'utilizzazione del macchinario oggetto di causa.
Al riconoscimento dell'ulteriore risarcimento richiesto per il tempo dal settembre
2023 in poi osta dunque il disposto dell'art. 1227, comma 2, c.c., a norma del quale “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
9 6. - In considerazione dell'entità dei vizi e delle opere non completate rispetto al valore complessivo dell'appalto (come emergente dalla relazione peritale) e tenuto altresì conto dell'interesse della parte, si deve ritenere che l'inadempimento del sia CP_1
stato soltanto parziale e non abbia assunto una gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto di appalto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., peraltro neppure richiesta nel presente giudizio.
Ciò da un lato fa salvo il corrispettivo percepito dal convenuto per le opere effettivamente eseguite, dall'altro non pregiudica l'accoglimento - nei limiti di quanto congruo e dimostrato - della domanda risarcitoria proposta da . Pt_1
Come illustrato per ciascuna voce ai punti che precedono, l'entità del risarcimento dovuto è costituita dagli importi che la ricorrente ha provato di avere corrisposto al convenuto senza ricevere le relative prestazioni (Euro 250,00 + 2.900,00 + 1.500,00 +
3.047,00 + 792,00) e dai pregiudizi subiti dalla ricorrente stessa fino all'agosto 2023 come quantificati dal C.T.U. (Euro 3.969,00 + 4.015,00 + 8.943,76 + 1.505,83),
L'importo che deve essere complessivamente risarcito ammonta dunque a Euro
26.922,59. Il convenuto va dichiarato tenuto e condannato a pagare alla ricorrente detta somma. Questa deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo. Gli interessi decorreranno per le somme versate da e non dovute dalla Pt_1
data di effettuazione di ciascun pagamento e per i pregiudizi quantificati dal C.T.U. da ciascun mese di maturazione della relativa perdita patrimoniale.
7. - Quanto al regolamento delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza - tenuto conto della natura e del valore della causa, del grado di complessità e del suo svolgimento - il convenuto va condannato al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi Euro
6.000,00 (di cui Euro 598,60 per esposti), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio svolta nel corso del giudizio, come liquidate dal G.I., si pongono definitivamente a carico del convenuto.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
10 Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - dichiara tenuto e come tale condanna il convenuto a pagare CP_1 all'attrice - a titolo di risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze Parte_1 del convenuto nell'esecuzione del contratto oggetto di causa - la somma di Euro
26.922,59, oltre agli interessi al tasso legale dalla data del dovuto al saldo;
2) - condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate in complessivi Euro 6.000,00 (di cui Euro 598,60 per esposti), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge. Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate dal G.I.
Sentenza esecutiva per legge.
Vercelli, 23 aprile 2025.
IL GIUDICE
(Dott. IO Campese)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. IO Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa ex art. 281-decies e seguenti c.p.c.
DA
con sede in Casale Monferrato, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, p.i. rappresentata e difesa, come da procura congiunta al P.IVA_1 ricorso introduttivo, dall'Avv. Paolo Casalone presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Casale Monferrato, corso Indipendenza n. 11
- ATTRICE -
CONTRO
c.f. rappresentato e difeso, come da CP_1 C.F._1
procura congiunta alla comparsa di costituzione in data 26.6.2024, dall'Avv. Danila
Amelotti presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Torino, via Vassalli
Eandi n. 18
- CONVENUTO -
OGGETTO: responsabilità contrattuale
1 Le parti hanno assunto le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice (in sede di precisazione delle conclusioni):
“Contrariis rejectis;
dichiararsi tenuto e condannarsi (cod. fisc. ) a CP_1 CodiceFiscale_2
versare immediatamente ad in persona del legale rap-presentante pro Parte_1
tempore ing. (p. iva ) le seguenti somme agli infradedotti CP_2 P.IVA_1
titoli:
€. 250,00 al titolo di cui sub II/a di narrativa di ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
6.12.2023 introduttivo del presente giudizio
€.2.900,00 al titolo di cui sub II/b di narrativa di ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
6.12.2023 introduttivo del presente giudizio
€.1.500,00 al titolo di cui sub II/c di narrativa di ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
6.12.2023 introduttivo del presente giudizio
€.3.047,00 al titolo di cui sub II/d di narrativa di ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
6.12.2023 introduttivo del presente giudizio
€. 792,00 al titolo di cui sub II/e di narrativa di ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
6.12.2023 introduttivo del presente giudizio
€.2.969,00 al titolo di cui sub II/f di narrativa di ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
6.12.2023 introduttivo del presente giudizio, quale determinato dal CTU nel proprio elaborato
€.4.015,00 al titolo di cui sub II/g di narrativa di ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
6.12.2023 introduttivo del presente giudizio, quale altresì determinato dal CTU nel proprio elaborato
€.8.943,76 al titolo di cui sub II/h di narrativa di ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
6.12.2023 introduttivo del presente giudizio, quale determinato dal CTU nel proprio elaborato
€.1.505,83 al titolo di cui sub II/i di narrativa di ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
6.12.2023 introduttivo del presente giudizio, quale determinato dal CTU nel proprio elaborato e così per il complessivo importo di €.26.922,59 o quell'altro che sarà ritenuto veriore,
2 nonché l'importo di €.8.708,27 o quell'altro che sarà ritenuto veriore in relazione al periodo settembre 2023 / Marzo 2025, e quello maturando, per €.458,37 mensili, quali determinati dal CTU ed il tutto entro il limite massimo di complessivi €.22.000,00, da calcolare a far tempo dall'aprile 2025 sino al momento in cui l'impianto fotovoltaico non sarà attivato, al titolo di cui sub II/l di narrativa di ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
6.12.2023 introduttivo del presente giudizio;
domande tutte da intendersi proposte oltre ad interessi al tasso legale dal dovuto alla data di notifica del presente atto, nel limite di €.50.000,00, entro il quale si determina il valore della presente controversia, ed oltre ad interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dalla data di notifica del presente atto all'effettivo soddisfo;
con vittoria di competenze e spese del presente giudizio.”
Per il convenuto (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Piaccia al Giudice Ill.mo
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le declaratorie del caso.
In via principale e nel merito
- Respingere tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni sovra esposte;
In ogni caso
Disporsi, ove ritenuto necessario, dall'Ill.mo Giudice adito, idonea eligenda CTU volta ad individuare se i danni asseritamente patiti dalla siano ascrivibili ed in Parte_1
quale misura alla responsabilità del sig. e conseguentemente determinarsi il loro CP_1
ammontare.
Con vittoria di spese, onorari e diritti, oltre 12.5% per spese generali ex art. 15 L.F.”
Motivi della decisione
1. - La decisione della presente causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con ricorso ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. conveniva nel Parte_1
presente giudizio esponendo di avere acquistato nell'anno 2021 una CP_1
3 macchina per il mining di criptovalute particolarmente energivora e di avere deciso di renderla autonoma sotto il profilo energetico installando un impianto fotovoltaico.
Aggiungeva di avere pertanto richiesto al convenuto il preventivo “chiavi in mano” di un impianto della potenza nominale di 20 kw, da installare presso il fabbricato denominato “Complesso 5 Stelle” ubicato in Casale Monferrato strada Valenza n.4/L, all'interno del quale sarebbe stata posizionata anche la macchina per il mining di criptovalute.
La ricorrente esponeva inoltre che il convenuto le aveva presentato due preventivi, rispettivamente per complessivi Euro 21.500,00 ed Euro 23.500,00, e di avere optato per la seconda soluzione proposta. aveva versato al la somma di Euro Pt_1 CP_1
21.150,00, pagando le fatture del convenuto n. 7/2021 di Euro 4.700,00 (pari al 20% del corrispettivo), n. 17/2021 di Euro 11.750,00 (pari al 50% del corrispettivo) e n. 34/2021 di Euro 4.700,00 (pari al 20% del corrispettivo). Residuava per il saldo l'importo di
Euro 2.350,00, pari al 10% del corrispettivo, che avrebbe dovuto essere corrisposto, in base alla previsione contrattuale, al momento del rilascio della concessione Enel, in realtà mai ottenuta.
affermava di avere anche richiesto la fornitura di una struttura aggiuntiva Pt_1 per l'impianto, di cui aveva pagato il prezzo di Euro 900,00 come da fattura n. 18/2021.
In detta fattura era esposta l'ulteriore somma di Euro 250,00, pure versata, relativa a un sistema di monitoraggio a distanza della produzione fotovoltaica di un altro impianto della ricorrente, posizionato nello stesso sito ma mai connesso alla rete e mai posto nella sua disponibilità. Nelle more il convenuto aveva rimosso dal cantiere uno dei due inverter in dotazione all'impianto, del valore di Euro 2.900,00.
La ricorrente deduceva che i lavori di predisposizione dell'impianto fotovoltaico erano stati svolti dal convenuto dall'aprile 2021 sino all'agosto 2021, ma da allora questi non aveva dato corso alla pratica Enel e non aveva completato il relativo allacciamento, che era indispensabile per il funzionamento dell'impianto e per il completamento dell'incarico.
esponeva ancora che il aveva altresì emesso: in data 27.12.2021 la Pt_1 CP_1
fattura n. 90/2021 di Euro 1.500,00, relativa al corrispettivo concernente la pratica Enel mai completata;
in data 18.6.2022 la fattura n. 53/2022 di Euro 3.047,00, pagata da per Euro 2.000,00 in data 22.6.2022 e per Euro 1.047,00 in data 12.9.2022, Pt_1
4 relativa a un acconto sulla fornitura di un ulteriore diverso impianto fotovoltaico, peraltro mai realizzato;
in data 7.9.2022 la fattura n. 73/2022 di .Euro 792,00, pagata il
13.10.2022 e riferita alla fornitura (mai effettuata) di un sistema di monitoraggio relativo ad altro impianto fotovoltaico.
In relazione a tali fatti la ricorrente chiedeva che il convenuto fosse dichiarato tenuto e condannato al pagamento del complessivo importo di Euro 27.107,48, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti agli inadempimenti e alle condotte attive e omissive del convenuto stesso e di rifusione delle somme versategli da ma non Pt_1
dovute. Si trattava precisamente di: Euro 250,00 pagati in relazione alla fattura n.
18/2021; Euro 2.900,00 per il costo dell'inverter rimosso;
Euro 1.500,00 per il corrispettivo versato in relazione all'esecuzione della pratica Enel mai realizzata;
Euro
3.047,00 versati quale acconto per la fornitura mai effettuata di un ulteriore impianto fotovoltaico;
Euro 792,00 pagati in relazione alla fattura n. 73/2022 per la fornitura mai effettuata di un sistema di monitoraggio;
Euro 4.410,00 per la perdita di valore dell'impianto fotovoltaico per un periodo di due anni;
Euro 4.015,00 per il costo dell'energia elettrica sostenuto nel periodo da settembre 2021 a luglio 2022; Euro
8.687,69 per la mancata remunerazione da parte del Gestore dei Servizi Energetici dell'energia che in detto periodo sarebbe stata immessa nella rete nazionale al netto del consumo derivante dall'utilizzo del macchinario di mining;
Euro 1.505,79 per la perdita di valore della macchina di mining nel periodo di mancato utilizzo. chiedeva Pt_1 inoltre la condanna del al pagamento dell'importo di Euro 483,00 al mese sino CP_1 al momento di attivazione dell'impianto fotovoltaico, entro il limite massimo di complessivi Euro 21.735,00, nonché al pagamento degli interessi legali su tutti i predetti importi nel limite di Euro 50.000,00 e alla corresponsione degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda all'effettivo soddisfo.
3. - Il si costituiva in giudizio, contestando le deduzioni attoree e chiedendo che CP_1
le domande avversarie fossero rigettate poiché infondate in fatto e in diritto.
Quanto all'an debeatur il convenuto deduceva che l'asserito mancato disbrigo o buon fine della pratica Enel, relativa all'allacciamento alla rete indispensabile al funzionamento dell'impianto fotovoltaico, non poteva imputarsi alla propria responsabilità, essendo la ricorrente consapevole delle problematiche che erano sorte e avendole scientemente taciute. Il , tramite l'Ing. aveva CP_1 Controparte_3
5 informato che l'allacciamento dell'impianto non poteva essere effettuato - come Pt_1
in un primo momento richiesto dalla ricorrente - su un POD (n. IT001E105008686) già esistente presso il suo sito ma inattivo da tempo. Aveva quindi inoltrato la richiesta di allacciamento in data 27.5.2021 con l'unica modalità allora possibile, ossia come richiesta di nuova connessione in prelievo con contestuale attivazione di produzione
(con assegnazione di un nuovo codice POD). Tale richiesta tuttavia era decaduta a causa del mancato pagamento nei termini di legge del contributo TIC, necessario unitamente al contributo TICA per l'accettazione del preventivo E-distribuzione S.p.A.
Successivamente il , sempre in accordo con , in data 21.10.2021 aveva CP_1 Pt_1
inoltrato una nuova richiesta di allacciamento ID 309908078, la quale non era andata a buon fine poiché il 27.9.2022 era stata riattivata su richiesta di la connessione Pt_1
della fornitura in prelievo identificata con il codice POD preesistente IT001E00715560.
Era stata dunque questa anomalia la causa del mancato allacciamento dell'impianto fotovoltaico oggetto di causa ed essa non poteva imputarsi al convenuto.
In ordine al quantum debeatur il rilevava che gli ingenti danni quantificati CP_1
dalla ricorrente erano stati enunciati unilateralmente, in maniera del tutto generica e sulla base di criteri poco chiari. Chiedeva pertanto che fosse disposta una C.T.U. volta a individuare se i danni asseritamente patiti dalla ricorrente fossero ascrivibili e in quale misura alla responsabilità del convenuto e conseguentemente a determinarne l'ammontare.
In corso di causa erano ammesse e assunte le prove orali dedotte dalla parte ricorrente. Era quindi disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio.
All'esito, effettuata la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione.
4. - Alla luce dell'istruttoria svolta in corso di causa le domande proposte dalla ricorrente sono risultate fondate e vanno accolte nei limiti che seguono.
Nell'udienza del 19.4.2024 il teste ha confermato le seguenti Tes_1
circostanze di fatto dedotte da nel ricorso introduttivo. Pt_1
La ricorrente acquistava nell'anno 2021 una macchina per il mining di criptovalute e decideva di rendere il macchinario autonomo dal punto di vista energetico con l'installazione di un impianto fotovoltaico. Richiedeva pertanto al convenuto il preventivo di un impianto della potenza nominale di 20 kw, da installare presso il
6 proprio fabbricato denominato “Complesso 5 Stelle”, all'interno del quale sarebbe stata posizionata anche la macchina per il mining di criptovalute.
accettava il preventivo predisposto dal che prevedeva come Pt_1 CP_1 corrispettivo complessivo l'importo di Euro 23.500,00 (prodotto al doc. 3 ricorrente).
La ricorrente versava al convenuto Euro 4.700,00 in pagamento della fattura n. 7/2021
(pari al 20% del corrispettivo: v. docc. 4-4/a), Euro 11.750,00 in pagamento della fattura n. 17/2021 (pari al 50% del corrispettivo: v. docc. 5-5/a), Euro 4.700,00 in pagamento della fattura n. 34/2021 (pari al 20% del corrispettivo: v. docc. 6-6/a) e così complessivi
Euro 21.150,00. Il residuo, pari a Euro 2.350,00 (10% del corrispettivo), avrebbe dovuto essere corrisposto, secondo le previsioni contrattuali, al momento del rilascio della concessione Enel, di fatto mai ottenuta.
corrispondeva alla controparte anche le ulteriori somme recate dalla fattura Pt_1
n. 18/2021 (v. docc. 7-7/a ricorrente): Euro 900,00 per la fornitura di una CP_1 struttura aggiuntiva per l'impianto ed Euro 250,00 per un sistema di monitoraggio a distanza della produzione fotovoltaica, relativo ad altro impianto di proprietà della ricorrente nello stesso sito, mai connesso alla rete e mai posto nella sua disponibilità.
Inoltre il richiedeva ad di accedere al cantiere e rimuoveva uno dei due CP_1 Pt_1 inverter in dotazione all'impianto, del valore di Euro 2.900,00 come attestato dal preventivo redatto da Elettromeccanica Marchisio di Paolo Marchisio S.a.S. (v. doc. 8 e la deposizione del teste Marchisio Paolo nell'udienza del 19.4.2024).
Il teste ha anche confermato che i lavori di predisposizione Tes_1 dell'impianto erano stati realizzati dal convenuto dall'aprile 2021 fino all'agosto 2021, senza che però da allora il convenuto avesse dato corso alla pratica Enel e avesse completato il relativo allacciamento. Nonostante ciò aveva pagato anche la Pt_1
fattura n. 90/2021 di Euro 1.500,00 (v. docc. 9-9/a), relativa al corrispettivo concernente la pratica Enel, in realtà già compreso nel corrispettivo complessivo indicato nel preventivo.
Infine la ricorrente pagava in due riprese la fattura n. 53/2022 di Euro 3.047,00, emessa dal in data 18.6.2022 (v. docc. 10-10/a-10/b), quale acconto sulla CP_1
fornitura, mai definitivamente convenuta, di un ulteriore impianto fotovoltaico non realizzato, nonché la fattura n. 73/2022 di Euro 792,00, emessa dal in data CP_1
13.10.2022 (v. docc. 11-11/a) per la fornitura mai eseguita di un sistema di
7 monitoraggio relativo ad altro impianto fotovoltaico.
Le circostanze di fatto sin qui esposte, comprovate a mezzo dei testimoni sentiti e dei documenti prodotti, hanno ricevuto un ulteriore suffragio probatorio - ai sensi dell'art. 232 c.p.c. - dalla mancata presentazione, senza giustificato motivo, del CP_1 all'udienza del 19.4.2024 per rendere l'interrogatorio formale dedotto da sulle Pt_1
medesime circostanze, come fissato dal Giudice con ordinanza del 20.2.2024.
A mente dell'art. 232, comma 1, c.p.c., dunque, anche il comportamento tenuto dal convenuto consente di ritenere come ammessi i fatti costitutivi della domanda della ricorrente, così come dedotti nell'interrogatorio, valutato anche il complesso delle altre prove raccolte.
5. - In corso di causa è stata anche svolta una consulenza tecnica di ufficio sulle circostanze dedotte dalla ricorrente.
Il C.T.U. nominato, Ing. ha svolto approfonditi accertamenti Persona_1 sull'impianto oggetto di causa e all'esito ha redatto e depositato una relazione in data
9.12.2024, la quale ha risposto in modo esaustivo, con congrua e compiuta motivazione, ai quesiti posti dal Giudice e alle osservazioni dei consulenti delle parti.
Il consulente ha accertato che l'impianto fotovoltaico realizzato dal risulta CP_1 incompleto, in quanto mancano tra l'altro “il secondo inverter e tutti i collegamenti lato corrente alternata”. Quanto alle parti presenti, è stata rilevata un'installazione non ottimale. In particolare “le strutture di sostegno del campo fotovoltaico risultano troppo snelle e quindi non sufficienti a sorreggerne il peso, in corso d'opera evidentemente si è cercato di risolvere il problema applicando dei puntoni di rinforzo che tuttavia non rappresentano una soluzione ottimale, l'intera struttura andrebbe verificata da un tecnico strutturista. L'unico inverter presente “non è nuovo ma risulta aver già lavorato circa 4 anni come rilevato dall'interrogazione del pannello di interfaccia” (v. pag. 10 della relazione del C.T.U.).
Il C.T.U. ha inoltre evidenziato “una realizzazione inadeguata e incompleta, le mancanze tecniche rilevate sono tali da impedire il funzionamento dell'impianto, la predisposizione dei necessari atti tecnico amministrativi utili alla connessione dell'impianto in rete e quindi alla sua messa in servizio”. Ha in particolare verificato che “dal punto di vista tecnico non si riscontrano responsabilità non riconducibili alla parte convenuta” (v. pag. 15 della relazione).
8 L'Ing. ha quindi determinato: Per_1
a) - la perdita di valore dell'impianto fotovoltaico per il periodo settembre 2021-agosto
2023 per mancata messa in funzione dello stesso, pari a Euro 3.969,00 (v. pag. 12 della relazione);
b) - il costo dell'energia elettrica sostenuto da per alimentare la macchina per il Pt_1
mining nel periodo settembre 2021-luglio 2022, pari a Euro 4.015,00 (v. pagg. 12-13 della relazione);
c) - la perdita di guadagno costituita dalla mancata remunerazione da parte del Gestore dei Servizi Energetici dell'energia che nel periodo settembre 2021-agosto 2023 avrebbe potuto essere immessa da nella rete energetica nazionale, al netto del consumo Pt_1
derivante dall'utilizzo del macchinario per il mining, stimata in Euro 8.943,76 (v. pag.
13 della relazione);
d) - la perdita di valore della macchina per il mining nel periodo di suo mancato utilizzo tra l'agosto 2022 e l'agosto 2023, pari a Euro 1.505,83 (v. pagg. 13-14 della relazione);
Quelli appena elencati sono dunque i danni che il deve essere dichiarato CP_1
tenuto e condannato a risarcire in favore di . Pt_1
Non può invece essere accolta l'ulteriore richiesta della ricorrente di risarcimento dei danni economici “a far tempo dall'1.9.2023 e sino al momento in cui l'impianto non sarà attivato” per perdita di valore dell'impianto, perdita di utile dal mancato ritiro dedicato da parte del Gestore dei Servizi Energetici e perdita di valore del macchinario per il mining inutilizzato.
In effetti il danno riconosciuto ad per l'intero biennio successivo al termine Pt_1 dei lavori da parte del (ossia dal settembre 2021 all'agosto 2023) appare un CP_1
congruo ristoro per i pregiudizi subiti dalla ricorrente in conseguenza delle inadempienze contrattuali del convenuto. In tale lasso temporale aveva la Pt_1
possibilità di porre rimedio alle problematiche generate dalle inadempienze del CP_1
e di ovviare agli ostacoli che impedivano l'utilizzazione del macchinario oggetto di causa.
Al riconoscimento dell'ulteriore risarcimento richiesto per il tempo dal settembre
2023 in poi osta dunque il disposto dell'art. 1227, comma 2, c.c., a norma del quale “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
9 6. - In considerazione dell'entità dei vizi e delle opere non completate rispetto al valore complessivo dell'appalto (come emergente dalla relazione peritale) e tenuto altresì conto dell'interesse della parte, si deve ritenere che l'inadempimento del sia CP_1
stato soltanto parziale e non abbia assunto una gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto di appalto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., peraltro neppure richiesta nel presente giudizio.
Ciò da un lato fa salvo il corrispettivo percepito dal convenuto per le opere effettivamente eseguite, dall'altro non pregiudica l'accoglimento - nei limiti di quanto congruo e dimostrato - della domanda risarcitoria proposta da . Pt_1
Come illustrato per ciascuna voce ai punti che precedono, l'entità del risarcimento dovuto è costituita dagli importi che la ricorrente ha provato di avere corrisposto al convenuto senza ricevere le relative prestazioni (Euro 250,00 + 2.900,00 + 1.500,00 +
3.047,00 + 792,00) e dai pregiudizi subiti dalla ricorrente stessa fino all'agosto 2023 come quantificati dal C.T.U. (Euro 3.969,00 + 4.015,00 + 8.943,76 + 1.505,83),
L'importo che deve essere complessivamente risarcito ammonta dunque a Euro
26.922,59. Il convenuto va dichiarato tenuto e condannato a pagare alla ricorrente detta somma. Questa deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo. Gli interessi decorreranno per le somme versate da e non dovute dalla Pt_1
data di effettuazione di ciascun pagamento e per i pregiudizi quantificati dal C.T.U. da ciascun mese di maturazione della relativa perdita patrimoniale.
7. - Quanto al regolamento delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza - tenuto conto della natura e del valore della causa, del grado di complessità e del suo svolgimento - il convenuto va condannato al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi Euro
6.000,00 (di cui Euro 598,60 per esposti), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio svolta nel corso del giudizio, come liquidate dal G.I., si pongono definitivamente a carico del convenuto.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
10 Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - dichiara tenuto e come tale condanna il convenuto a pagare CP_1 all'attrice - a titolo di risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze Parte_1 del convenuto nell'esecuzione del contratto oggetto di causa - la somma di Euro
26.922,59, oltre agli interessi al tasso legale dalla data del dovuto al saldo;
2) - condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate in complessivi Euro 6.000,00 (di cui Euro 598,60 per esposti), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge. Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate dal G.I.
Sentenza esecutiva per legge.
Vercelli, 23 aprile 2025.
IL GIUDICE
(Dott. IO Campese)
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