CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente relatore dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 240/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza ex
art.127 ter del 23 ottobre 2024, decisa alla scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Nunziatina Starvaggi, c.f. C.F._1
, per procura in atti, C.F._2
appellante contro
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Liuzzo, c.f. C.F._3
, per procura in atti, C.F._4
appellato, appellante incidentale e
, nato a [...] il [...], c.f. e Controparte_2 C.F._5
, nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_3
domiciliati in S. Agata Militello, via Enna n. 2, presso lo studio dell'avv. Benedetto
Caiola, che il rappresenta e difende per procura in atti
Appellati, appellanti incidentali
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali) – appello avverso sentenza del
Tribunale di Patti n. 318/2021.
Motivi della decisione
1. Con citazione del 26 settembre 2002 il sig. ha convenuto Controparte_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di
Militello, la sig.ra , premettendo Parte_1
di avere incoato contro la predetta un giudizio di danno temuto per gli scavi che la resistente aveva realizzato sul suo terreno, con conseguente smottamento della proprietà dell'istante,
che il Tribunale aveva accolto il ricorso cautelare, con ordinanza del 19 agosto
2002;
Ciò premesso, non avendo la resistente dato seguito all'ordine giudiziale, ha chiesto al Tribunale adìto di accertare e dichiarare la fondatezza delle domande già azionate in sede cautelare sulla responsabilità della , Parte_1
condannandola alla reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c. e al risarcimento di tutti i diversi ed ulteriori danni subìto in conseguenza dallo smottamento del terreno, in misura non superiore a € 25.822,85.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa del 17 gennaio 2003, la convenuta ha contestato le domande avversarie quanto all'an della responsabilità ed al
quantum preteso ed evidenziando che l'esecuzione dell'ordinanza cautelare avrebbe comportato un rilevante danno patrimoniale;
al contrario, ha offerto di ripristinare i luoghi con diverse modalità, da individuarsi con una nuova c.t.u.,
stante la dedotta erroneità di quella espletata nel giudizio sommario.
3. Chiamati in causa, su richiesta della signora , i signori Parte_1 CP_2
e , quali comproprietari del terreno unitamente alla
[...] CP_3 CP_3
predetta, questi eccepivano preliminarmente la loro carenza di legittimazione passiva, contestando nel merito le pretese dell'attore ed assumendo che i danni lamentati erano riferibili alla condotta della sola . Parte_1
4. Con ordinanza del 15 novembre 2016 il Tribunale ha rimesso le parti in mediazione, ai sensi dell'art. 5 quater d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28; tuttavia, a fronte dell'istanza di revoca depositata dal in data 25 novembre 2016, nessuno CP_1
ha attivato il subprocedimento conciliativo, sicché la convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda.
5. Con sentenza 13 aprile 2021, n. 318 il Tribunale di Patti ha accolto la domanda dell'attore, condannando all'esecuzione dei lavori Parte_1
di messa in sicurezza, specificati nella c.t.u. del geom. per le causali in CP_4
motivazione e al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attore; ha compensato integralmente le spese di lite tra la e i chiamati in causa. Parte_1
6. Avverso tale pronuncia la soccombente ha proposto appello, chiedendone la riforma per i motivi ivi enunciati.
Instauratosi rituale contraddittorio, si è costituito l'originario attore, resistendo all'appello e svolgendo, in via gradata, appello incidentale in caso di accoglimento del primo motivo di doglianza di controparte, per la fissazione di un termine entro cui esperire l'obbligatorio tentativo di conciliazione.
Anche i signori e si sono costituiti, chiedendo con gravame CP_2 CP_3
incidentale dichiararsi l'insussistenza di un mandato conferito anche ai coniugi nell'esecuzione dei lavori effettuati dalla e riformarsi la CP_5 Parte_1
sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese.
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda di primo grado per mancato esperimento del procedimento di mediazione ordinato dal giudice istruttore,
erroneamente ritenendo che il giudice istruttore avesse implicitamente revocato l'ordinanza del 15 novembre 2016. Si riporta, per migliore chiarezza, la parte motivazionale contestata: “L'istanza per la modifica o la revoca dell'ordinanza del
GI era stata proposta in pendenza del termine medesimo” (id est: per la proposizione della mediazione) “e la richiesta di rimessione in termini svolta in
subordine deve intendersi più propriamente quale tempestiva richiesta di proroga
del termine qualora il Giudice avesse rigettato la richiesta di revoca della
mediazione a termine già scaduto per avviare il procedimento di mediazione. Il
Giudice Istruttore ha quindi valutato di rinviare per la decisione, in tal guisa
implicitamente revocando il proprio ordine di mediazione e per tale ragione
non si è espresso circa la richiesta di “rimessione in termini”. Dunque, essendo
stata revocata, a seguito dell'istanza ex art.177 CPC, l'ordinanza con la quale era
stata disposta la mediazione, non ricorrono i presupposti per la sanzione
dell'improcedibilità”.
Assume l'appellante che “non dissuade né convince il ragionamento dimesso
dal Giudice di primae curae a sostegno della tesi secondo cui la proposizione
della domanda di revoca dell'ordinanza si atteggi quale atto idoneo ad evitare ogni decadenza, peraltro maturata e tempestivamente eccepita a verbale del
20.12.2017”, posto che con provvedimento del 30 novembre/1 dicembre 2016 lo stesso Tribunale aveva espressamente rigettato l'istanza di revoca
7.1 - A giudizio della Corte, la censura è fondata.
Va rilevato in fatto che,
dopo che il giudice istruttore con la predetta ordinanza aveva disposto la mediazione coatta, da attivare nel termine di quindici giorni,
l'attore oggi appellato, con istanza del 24 novembre successivo (e, quindi,
prima del maturare di quel termine) aveva depositato istanza di revoca, con subordinata richiesta di rimessione in termini per l'avvio del procedimento.
Con provvedimento del 30 novembre/1 dicembre 2016, il giudice, “letta
l'istanza che precede, ritenuto necessario procedere nel contraddittorio delle parti
anche al fine di richiedere alle stesse ulteriori chiarimenti” aveva fissato l'udienza di comparizione, in esito alla quale, con ordinanza del 28 gennaio 2018, “ritenuto
che non sussistano i presupposti per la revoca dell'ordinanza resa da questo
Giudice in data 15.11.2016; ritenuta la causa matura per la decisione senza
necessità di ulteriore attività istruttoria”, aveva rinviato per discussione orale e,
quindi, deciso la causa nel senso dianzi indicato.
E' di tutta evidenza, pertanto, l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado,
posto che, a fronte di un rigetto esplicito di quell'istanza, il successivo rinvio per la discussione ortale non poteva avere altra finalità che decidere la causa anche alla luce del maturarsi della sanzione di improcedibilità.
7.2 – Osserva la Corte in diritto che, pur se la materia oggetto della presente causa (risarcimento danni derivanti da responsabilità extracontrattuale) non rientra tra quelle previste dall'art. 5 d. lgs. n. 28/2010, per le quali è necessario esperire, preliminarmente rispetto all'instaurazione del giudizio, il tentativo obbligatorio di mediazione, ove il giudice in corso di causa disponga ai sensi del successivo art. 5 quater il procedimento di mediazione (detta, per l'appunto,
mediazione ope iudicis), questa diventa “condizione di procedibilità della
domanda giudiziale”, al pari di quella obbligatoria ex sé.
Va precisato, altresì, che (Cass. 14 dicembre 2021, n. 40035) “in ipotesi
di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò
che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile
esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura
di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore
e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici
giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone”;
ciò in quanto (Cass. 14 febbraio 2024, n. 4133) tale termine “non ha natura
perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2-bis, del medesimo
decreto (nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la
dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto
del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento
dell'esperimento del procedimento di mediazione (…)”.
7.3 - Ne consegue che, nel quadro interpretativo così delineato, ove prima dell'udienza di rinvio (e di verifica dell'avvenuto avvio della mediazione) la parte interessata non abbia iniziato il procedimento o, comunque, questo non si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della stessa, essa si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile.
7.4 – Tenendo presenti i superiori principi,
a) è circostanza incontestata che l'originario attore non ha esperito la mediazione delegata dal giudice entro l'udienza di rinvio, non essendosi quindi verificata la necessaria condizione di procedibilità dell'azione;
b) il giudice istruttore con ordinanza del 29 gennaio 2018 ha rigettato l'istanza di revoca della disposta mediazione presentata dall'attore stesso, rinviando per la discussione orale, “ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità
di ulteriore attività istruttoria”;
c) l'istanza di rimessione in termini proposta dal signor in primo grado CP_1
(e riproposta come appello incidentale condizionato all'accoglimento CP_1
del primo motivo di gravame principale) è irrilevante e va rigettata: ciò in quanto
è stato chiarito che il termine di quindici giorni è ordinatorio, laddove il termine finale, non rispettato, era costituito dall'udienza di rinvio.
7.5 – In tale contesto e tenuto conto della scansione temporale e procedimentale enunciata, non colgono nel segno le deduzioni dell'appellato, che vorrebbe inferire dal rinvio e dalla mancata pronuncia sull'istanza di rimessione in termini la revoca implicita dell'ordine di mediazione, essendo palese l'incongruenza di tale difesa rispetto a quanto prima osservato e valutato.
8. In conclusione, il motivo di gravame va accolto, dovendosi, in riforma della sentenza appellata, dichiararsi l'improcedibilità della domanda azionata dall'originario attore, ai sensi degli artt. 5 e 5 quater d. lgs. n. 10/2010.
9. L'accoglimento del motivo di appello in rito, idoneo a definire la controversia,
assorbe ogni altra censura di merito, sia principale che incidentale.
10. Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio impone, in virtù
del principio di soccombenza, la condanna dell'attore/appellato a pagare le spese all'appellante sia per il primo che per il secondo grado, come segue:, Parte_1
tenendo conto del valore indeterminabile della causa di complessità bassa, in misura tra i minimi e i medi, per le questioni concretamente trattate a) per il primo grado in € 6.000,00 per compensi (fase di studio € 1.500,00,
fase introduttiva € 1.000,00, fase di trattazione al massimo per l'istruttoria espletata € 1.500,00, fase decisoria € 2.000,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 55/2014;
b) per il grado di appello in € 777,00 per spese ed € 6.500,00 per compensi
(fase di studio € 1.500,00, fase introduttiva € 1.000,00, fase di trattazione al minimo per la concreta attività svolta per l'istruttoria espletata € 1.500,00, fase decisoria € 2.500,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n.
147/2022
10.1 - Quanto alla posizione dei chiamati in causa, essi, come accennato,
si dolgono della compensazione delle spese disposta dal primo giudice, “non
essendo stata svolta domanda né di accertamento né di condanna nei loro
confronti né dall'attore né dalla convenuta”, pur essendo emerso un mandato
anche da parte loro per la realizzazione dei lavori denunciati.
Tale ultima affermazione (fondata dal Tribunale sulla testimonianza del teste
è fortemente contestata, sulla base di argomenti che, per il vero, appaiono Tes_1
fondati, nella prospettiva sommaria della loro valutazione ai fini delle spese.
La circostanza rilevante in questa sede è che la convenuta oggi appellante
, che ha provocato la chiamata in causa dei predetti, non ha Parte_1
effettivamente svolto alcuna domanda contro gli stessi, neppure in via subordinata di rivalsa, e va, quindi, condannata a pagar loro le spese di entrambi i gradi, nella seguente misura:
a) per il primo grado in € 6.000,00 per compensi (fase di studio € 1.500,00,
fase introduttiva € 1.000,00, fase di trattazione al massimo per l'istruttoria espletata € 1.500,00, fase decisoria € 2.000,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 55/2014;
b) per il grado di appello in € 6.500,00 per compensi (fase di studio € 1.500,00,
fase introduttiva € 1.000,00, fase di trattazione al minimo per la concreta attività
svolta per l'istruttoria espletata € 1.500,00, fase decisoria € 2.500,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022
11. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di CP_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 400/2021 R.G., sull'appello proposto da contro e nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e sugli appelli incidentali proposti da e da CP_3 CP_3 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 318/2021 del Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Patti:
1. Accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'improcedibilità della domanda;
2. Rigetta l'appello incidentale di Controparte_1
3. Dichiara assorbiti gli altri motivi di appello principale e incidentale;
4. condanna l'appellato a pagare all'appellante le spese dei due gradi di CP_1
giudizio, liquidate per il primo grado in € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 55/2014; per il grado di appello in €
777,00 per spese ed € 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
5. condanna l'appellante a pagare agli appellati e in solido le CP_3 CP_2
spese di entrambi i gradi, nella seguente misura: per il primo grado in €
6.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, per il grado di appello in € 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
6. Dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia) per il pagamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di CP_1
contributo unificato.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 30 gennaio 2025.
Il presidente est.
(Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente relatore dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 240/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza ex
art.127 ter del 23 ottobre 2024, decisa alla scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Nunziatina Starvaggi, c.f. C.F._1
, per procura in atti, C.F._2
appellante contro
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Liuzzo, c.f. C.F._3
, per procura in atti, C.F._4
appellato, appellante incidentale e
, nato a [...] il [...], c.f. e Controparte_2 C.F._5
, nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_3
domiciliati in S. Agata Militello, via Enna n. 2, presso lo studio dell'avv. Benedetto
Caiola, che il rappresenta e difende per procura in atti
Appellati, appellanti incidentali
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali) – appello avverso sentenza del
Tribunale di Patti n. 318/2021.
Motivi della decisione
1. Con citazione del 26 settembre 2002 il sig. ha convenuto Controparte_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di
Militello, la sig.ra , premettendo Parte_1
di avere incoato contro la predetta un giudizio di danno temuto per gli scavi che la resistente aveva realizzato sul suo terreno, con conseguente smottamento della proprietà dell'istante,
che il Tribunale aveva accolto il ricorso cautelare, con ordinanza del 19 agosto
2002;
Ciò premesso, non avendo la resistente dato seguito all'ordine giudiziale, ha chiesto al Tribunale adìto di accertare e dichiarare la fondatezza delle domande già azionate in sede cautelare sulla responsabilità della , Parte_1
condannandola alla reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c. e al risarcimento di tutti i diversi ed ulteriori danni subìto in conseguenza dallo smottamento del terreno, in misura non superiore a € 25.822,85.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa del 17 gennaio 2003, la convenuta ha contestato le domande avversarie quanto all'an della responsabilità ed al
quantum preteso ed evidenziando che l'esecuzione dell'ordinanza cautelare avrebbe comportato un rilevante danno patrimoniale;
al contrario, ha offerto di ripristinare i luoghi con diverse modalità, da individuarsi con una nuova c.t.u.,
stante la dedotta erroneità di quella espletata nel giudizio sommario.
3. Chiamati in causa, su richiesta della signora , i signori Parte_1 CP_2
e , quali comproprietari del terreno unitamente alla
[...] CP_3 CP_3
predetta, questi eccepivano preliminarmente la loro carenza di legittimazione passiva, contestando nel merito le pretese dell'attore ed assumendo che i danni lamentati erano riferibili alla condotta della sola . Parte_1
4. Con ordinanza del 15 novembre 2016 il Tribunale ha rimesso le parti in mediazione, ai sensi dell'art. 5 quater d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28; tuttavia, a fronte dell'istanza di revoca depositata dal in data 25 novembre 2016, nessuno CP_1
ha attivato il subprocedimento conciliativo, sicché la convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda.
5. Con sentenza 13 aprile 2021, n. 318 il Tribunale di Patti ha accolto la domanda dell'attore, condannando all'esecuzione dei lavori Parte_1
di messa in sicurezza, specificati nella c.t.u. del geom. per le causali in CP_4
motivazione e al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attore; ha compensato integralmente le spese di lite tra la e i chiamati in causa. Parte_1
6. Avverso tale pronuncia la soccombente ha proposto appello, chiedendone la riforma per i motivi ivi enunciati.
Instauratosi rituale contraddittorio, si è costituito l'originario attore, resistendo all'appello e svolgendo, in via gradata, appello incidentale in caso di accoglimento del primo motivo di doglianza di controparte, per la fissazione di un termine entro cui esperire l'obbligatorio tentativo di conciliazione.
Anche i signori e si sono costituiti, chiedendo con gravame CP_2 CP_3
incidentale dichiararsi l'insussistenza di un mandato conferito anche ai coniugi nell'esecuzione dei lavori effettuati dalla e riformarsi la CP_5 Parte_1
sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese.
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda di primo grado per mancato esperimento del procedimento di mediazione ordinato dal giudice istruttore,
erroneamente ritenendo che il giudice istruttore avesse implicitamente revocato l'ordinanza del 15 novembre 2016. Si riporta, per migliore chiarezza, la parte motivazionale contestata: “L'istanza per la modifica o la revoca dell'ordinanza del
GI era stata proposta in pendenza del termine medesimo” (id est: per la proposizione della mediazione) “e la richiesta di rimessione in termini svolta in
subordine deve intendersi più propriamente quale tempestiva richiesta di proroga
del termine qualora il Giudice avesse rigettato la richiesta di revoca della
mediazione a termine già scaduto per avviare il procedimento di mediazione. Il
Giudice Istruttore ha quindi valutato di rinviare per la decisione, in tal guisa
implicitamente revocando il proprio ordine di mediazione e per tale ragione
non si è espresso circa la richiesta di “rimessione in termini”. Dunque, essendo
stata revocata, a seguito dell'istanza ex art.177 CPC, l'ordinanza con la quale era
stata disposta la mediazione, non ricorrono i presupposti per la sanzione
dell'improcedibilità”.
Assume l'appellante che “non dissuade né convince il ragionamento dimesso
dal Giudice di primae curae a sostegno della tesi secondo cui la proposizione
della domanda di revoca dell'ordinanza si atteggi quale atto idoneo ad evitare ogni decadenza, peraltro maturata e tempestivamente eccepita a verbale del
20.12.2017”, posto che con provvedimento del 30 novembre/1 dicembre 2016 lo stesso Tribunale aveva espressamente rigettato l'istanza di revoca
7.1 - A giudizio della Corte, la censura è fondata.
Va rilevato in fatto che,
dopo che il giudice istruttore con la predetta ordinanza aveva disposto la mediazione coatta, da attivare nel termine di quindici giorni,
l'attore oggi appellato, con istanza del 24 novembre successivo (e, quindi,
prima del maturare di quel termine) aveva depositato istanza di revoca, con subordinata richiesta di rimessione in termini per l'avvio del procedimento.
Con provvedimento del 30 novembre/1 dicembre 2016, il giudice, “letta
l'istanza che precede, ritenuto necessario procedere nel contraddittorio delle parti
anche al fine di richiedere alle stesse ulteriori chiarimenti” aveva fissato l'udienza di comparizione, in esito alla quale, con ordinanza del 28 gennaio 2018, “ritenuto
che non sussistano i presupposti per la revoca dell'ordinanza resa da questo
Giudice in data 15.11.2016; ritenuta la causa matura per la decisione senza
necessità di ulteriore attività istruttoria”, aveva rinviato per discussione orale e,
quindi, deciso la causa nel senso dianzi indicato.
E' di tutta evidenza, pertanto, l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado,
posto che, a fronte di un rigetto esplicito di quell'istanza, il successivo rinvio per la discussione ortale non poteva avere altra finalità che decidere la causa anche alla luce del maturarsi della sanzione di improcedibilità.
7.2 – Osserva la Corte in diritto che, pur se la materia oggetto della presente causa (risarcimento danni derivanti da responsabilità extracontrattuale) non rientra tra quelle previste dall'art. 5 d. lgs. n. 28/2010, per le quali è necessario esperire, preliminarmente rispetto all'instaurazione del giudizio, il tentativo obbligatorio di mediazione, ove il giudice in corso di causa disponga ai sensi del successivo art. 5 quater il procedimento di mediazione (detta, per l'appunto,
mediazione ope iudicis), questa diventa “condizione di procedibilità della
domanda giudiziale”, al pari di quella obbligatoria ex sé.
Va precisato, altresì, che (Cass. 14 dicembre 2021, n. 40035) “in ipotesi
di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò
che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile
esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura
di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore
e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici
giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone”;
ciò in quanto (Cass. 14 febbraio 2024, n. 4133) tale termine “non ha natura
perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2-bis, del medesimo
decreto (nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la
dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto
del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento
dell'esperimento del procedimento di mediazione (…)”.
7.3 - Ne consegue che, nel quadro interpretativo così delineato, ove prima dell'udienza di rinvio (e di verifica dell'avvenuto avvio della mediazione) la parte interessata non abbia iniziato il procedimento o, comunque, questo non si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della stessa, essa si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile.
7.4 – Tenendo presenti i superiori principi,
a) è circostanza incontestata che l'originario attore non ha esperito la mediazione delegata dal giudice entro l'udienza di rinvio, non essendosi quindi verificata la necessaria condizione di procedibilità dell'azione;
b) il giudice istruttore con ordinanza del 29 gennaio 2018 ha rigettato l'istanza di revoca della disposta mediazione presentata dall'attore stesso, rinviando per la discussione orale, “ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità
di ulteriore attività istruttoria”;
c) l'istanza di rimessione in termini proposta dal signor in primo grado CP_1
(e riproposta come appello incidentale condizionato all'accoglimento CP_1
del primo motivo di gravame principale) è irrilevante e va rigettata: ciò in quanto
è stato chiarito che il termine di quindici giorni è ordinatorio, laddove il termine finale, non rispettato, era costituito dall'udienza di rinvio.
7.5 – In tale contesto e tenuto conto della scansione temporale e procedimentale enunciata, non colgono nel segno le deduzioni dell'appellato, che vorrebbe inferire dal rinvio e dalla mancata pronuncia sull'istanza di rimessione in termini la revoca implicita dell'ordine di mediazione, essendo palese l'incongruenza di tale difesa rispetto a quanto prima osservato e valutato.
8. In conclusione, il motivo di gravame va accolto, dovendosi, in riforma della sentenza appellata, dichiararsi l'improcedibilità della domanda azionata dall'originario attore, ai sensi degli artt. 5 e 5 quater d. lgs. n. 10/2010.
9. L'accoglimento del motivo di appello in rito, idoneo a definire la controversia,
assorbe ogni altra censura di merito, sia principale che incidentale.
10. Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio impone, in virtù
del principio di soccombenza, la condanna dell'attore/appellato a pagare le spese all'appellante sia per il primo che per il secondo grado, come segue:, Parte_1
tenendo conto del valore indeterminabile della causa di complessità bassa, in misura tra i minimi e i medi, per le questioni concretamente trattate a) per il primo grado in € 6.000,00 per compensi (fase di studio € 1.500,00,
fase introduttiva € 1.000,00, fase di trattazione al massimo per l'istruttoria espletata € 1.500,00, fase decisoria € 2.000,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 55/2014;
b) per il grado di appello in € 777,00 per spese ed € 6.500,00 per compensi
(fase di studio € 1.500,00, fase introduttiva € 1.000,00, fase di trattazione al minimo per la concreta attività svolta per l'istruttoria espletata € 1.500,00, fase decisoria € 2.500,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n.
147/2022
10.1 - Quanto alla posizione dei chiamati in causa, essi, come accennato,
si dolgono della compensazione delle spese disposta dal primo giudice, “non
essendo stata svolta domanda né di accertamento né di condanna nei loro
confronti né dall'attore né dalla convenuta”, pur essendo emerso un mandato
anche da parte loro per la realizzazione dei lavori denunciati.
Tale ultima affermazione (fondata dal Tribunale sulla testimonianza del teste
è fortemente contestata, sulla base di argomenti che, per il vero, appaiono Tes_1
fondati, nella prospettiva sommaria della loro valutazione ai fini delle spese.
La circostanza rilevante in questa sede è che la convenuta oggi appellante
, che ha provocato la chiamata in causa dei predetti, non ha Parte_1
effettivamente svolto alcuna domanda contro gli stessi, neppure in via subordinata di rivalsa, e va, quindi, condannata a pagar loro le spese di entrambi i gradi, nella seguente misura:
a) per il primo grado in € 6.000,00 per compensi (fase di studio € 1.500,00,
fase introduttiva € 1.000,00, fase di trattazione al massimo per l'istruttoria espletata € 1.500,00, fase decisoria € 2.000,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 55/2014;
b) per il grado di appello in € 6.500,00 per compensi (fase di studio € 1.500,00,
fase introduttiva € 1.000,00, fase di trattazione al minimo per la concreta attività
svolta per l'istruttoria espletata € 1.500,00, fase decisoria € 2.500,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022
11. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di CP_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 400/2021 R.G., sull'appello proposto da contro e nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e sugli appelli incidentali proposti da e da CP_3 CP_3 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 318/2021 del Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Patti:
1. Accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'improcedibilità della domanda;
2. Rigetta l'appello incidentale di Controparte_1
3. Dichiara assorbiti gli altri motivi di appello principale e incidentale;
4. condanna l'appellato a pagare all'appellante le spese dei due gradi di CP_1
giudizio, liquidate per il primo grado in € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 55/2014; per il grado di appello in €
777,00 per spese ed € 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
5. condanna l'appellante a pagare agli appellati e in solido le CP_3 CP_2
spese di entrambi i gradi, nella seguente misura: per il primo grado in €
6.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, per il grado di appello in € 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
6. Dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia) per il pagamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di CP_1
contributo unificato.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 30 gennaio 2025.
Il presidente est.
(Giuseppe Minutoli)