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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2024, n. 4535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4535 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado n. 993/2014 R.G. iscritta al ruolo il 06.02.2024 avente ad oggetto: rivendica.
TRA
e , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Di Parte_1 CP_1
Benedetto;
ATTORI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Pizzuti;
CP_2
CONVENUTA
NONCHE'
DEL , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, rappresentati e difesi dall'Avv. NE Galdi;
[...]
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31.01.2014 14 e , Parte_1 CP_1
convenivano in giudizio per ivi sentir dichiarare che se medesimi esclusivi proprietari CP_2
e possessori del fondo sito in Eboli alla loc. Scorziello in catasto al foglio 314 del foglio 14 e conseguentemente dichiarare inefficace l'atto per notar del 12/07/10 con il quale i germani Per_1
vendevano, per intervenuta usucapione, ad essa tale parte di fondo. CP_4 CP_2
Invero, sostenevano gli attori che il confine tra i rispettivi fondi era stato sempre pacifico e costituito, da tempo immemorabile, da un canale di irrigazione, un filare di ulivi ed una recinzione e
1 che la p.lla oggetto di contenzioso si sarebbe trovata nella parte Est rispetto alla canaletta, in possesso ai medesimi.
Chiedevano l'accoglimento delle seguenti domande:
1) dichiarare che i signori e solo esclusivi proprietari e possessori Parte_1 CP_1
del fondo rustico sito in Eboli alla località Scorziello, individuato nel catasto terreni di Eboli alla particella 314, foglio 41, partita 7983 di ettari 0.11.50;
2) dichiarare, conseguentemente, la nullità e, comunque, l'inefficacia nei confronti di essi
[...]
e del rogito del notar del 12/7/2010, repertorio numero 18 470, Parte_1 CP_1 Per_1
raccolta numero 84 91 tra i signori , , Parte_2 Controparte_5 CP_4
e la OR , relativamente al trasferimento della particella 314, foglio 41,
[...] CP_2
partita 7983 di ettari 0.11.50;
3) dichiarare l'inesistenza del diritto di proprietà e di qualsiasi altro diritto in favore della OR , nata a [...] il [...] e residente in [...](Salerno) alla contrada CP_2
Cioffi numero 419, c.f. sul fondo rustico sito in Eboli alla località Scorziello C.F._1
individuato nel catasto terreni di Eboli alla partita 7983, foglio 41, particella 314 di ettari 0.11.50;
4) ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Salerno di annotare in calce alla nota di trascrizione dell'atto pubblico per notar del 12/7/2010, repertorio 18 470, raccolta 89 41, Per_1
che il relativo atto non ha trasferito a favore di il fondo rustico individuato alla CP_2
particella 7983, foglio 41, particella 314 di ettari 0. 11.50, riportato nel catasto terreni del Comune di Eboli;
5) accogliere il chiesto risarcimento dei danni patrimoniali, morali e di perdita di chances, relativa alla mancata vendita della proprietà dei ricorrenti a causa dell'illegittimo trasferimento della particella 314 dai germani del grosso, come sopra individuati, alla OR , in CP_2
ragione di euro 100.000,00;
6) condannare la OR al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente CP_2
giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata in data 22.05.2014 si costituiva in giudizio la convenuta CP_2
facendo rilevare chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile, improponibile ed infondata in quanto: il posizionamento della canaletta, solo per errore, era raffigurata in mappa al di là della stessa rispetto al terreno ex del;
la linea di confine attuale tra la proprietà CP_3 [...]
e la proprietà degli attori è quella che da sempre aveva segnato il limite delle rispettive CP_2
proprietà; la domanda attore, pertanto, risultava infondata in quanto la particella 323 si era da sempre trovata nel possesso della convenuta, e prima ancora dei suoi danti causa, per cui giustamente la stessa è stata ceduta per intervenuta usucapione. Chiedeva, pertanto, il rigetto della
2 domanda attorea e, in ogni caso, provvedeva a chiamare in causa , Parte_2 CP_4
e al fine di essere garantita e manlevata nella ipotesi di
[...] CP_4 CP_5 accoglimento della domanda di annullamento dell'atto.
Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale provvedevano a costituirsi in giudizio anche i chiamati in causa i quali chiedevano il rigetto delle domande formulate sia da parte attrice che da parte convenuta perché, infondate in fatto ed in diritto, e sostenendo, che la particella 314 era stata alienata alla OR in virtù di possesso legittimo, pacifico, pubblico ed CP_2
ininterrotto ultraventennale non accertato giudizialmente.
Dichiaravano i terzi chiamati in garanzia dalla sig.ra che gli attori non avevano mai CP_2 avuto il possesso della suddetta particella oggetto del contenzioso de quo in quanto non l'avevano mai coltivata, né condotta in fitto, né mai l'avevano rivendicata con azioni giudiziarie.
I signori proponevano domanda riconvenzionale di usucapione della particella 314 per CP_4 effetto dell'utile decorso del termine per l'usucapione di cui all'articolo 1158 codice civile e concludevano per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) dichiarare infondata la domanda degli attori per i motivi su esposti e, per l'effetto, provvedere per il rigetto della stessa;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata con la presente comparsa, accertare
e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della striscia di terreno, particella n. 314, meglio chiarita in atto, per effetto dell'utile decorso del termine per
l'usucapione ordinaria di cui all'art. 1158 c.c., e per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate sia da parte attrice sia da parte convenuta perché infondate in fatto e in diritto;
condannare parte attrice e parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio al procuratore antistatario.
Istruita la causa con l'espletamento della prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio, con provvedimento del 18.03.2024 era assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISONE
2. Orbene, occorre anzitutto procedere alla puntuale qualificazione giuridica della domanda attorea, tenendo conto sia del petitum che della causa petendi, anche al fine di individuare i criteri di riparto dell'onere della prova.
In proposito, è opportuno osservare che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in causa
(cfr. sul punto Cass. civ. 9652/03).
3 Ciò posto, deve ritenersi che la domanda attore va qualificata quale domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c.
Con la rivendica l'attore si afferma proprietario della cosa senza averne il possesso ed agisce contro chi la detiene per ottenere, oltre al riconoscimento del suo diritto, anche la restituzione del bene.
Nel caso di specie gli attori si affermano proprietari fondo sito in Eboli alla loc. Scorziello in catasto al foglio 314 del foglio 14 e agiscono nei confronti di -la quale ha acquistato il CP_2 medesimo bene perché vendutole dai i quali, nell'atto di vendita per notar Parte_3
del 12/07/10 se ne dichiaravano proprietari per intervenuta usucapione- per ottenere il Per_1
riconoscimento del diritto sul bene in questione e la restituzione del medesimo.
Stante il carattere restitutorio dell'azione, l'attore deve fornire la prova piena del suo diritto, e ciò comporta che, se egli abbia acquistato la cosa e titolo derivativo, gli incombe dimostrare il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa, sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario.
Anche laddove si voglia qualificare la domanda come azione di accertamento della proprietà, sulla considerazione che l'attore non afferma di essere stato (completamente) spogliato del suo diritto, ciò non incide sull'onere probatorio atteso che, come precisato dalla Suprema Corte (rif. ex plurimis
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1210 del 18/01/2017) colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla “probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che, come nel caso di specie, sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes.
Tanto considerato, occorre adesso verificare se vi sia stato o meno assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, tenendo conto della eccezione di usucapione proposta dai terzi chiamati in causa, i quali, dal canto loro, sostengono di aver posseduto uti dominus, pubblicamente e pacificamente per più di quaranta anni il fondo agricolo oggetto di contestazione.
3. Il Tribunale ritiene, sulla scorta delle prove assunte, di dover accogliere la domanda di usucapione spiegata dai terzi chiamati in causa e, conseguentemente, di dover rigettare la domanda di rivendicazione della proprietà del bene proposta da parte attrice.
Preliminarmente, va osservato che per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge (nel caso di usucapione ordinaria di beni immobili: venti anni;
nel caso di usucapione cosiddetta speciale di fondi rustici: quindici anni), un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento
4 puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta alla inerzia del titolare. Al riguardo, inoltre, non è denunciabile, in sede di legittimità, l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all'usucapione, ove sia congruamente logica e giuridicamente corretta (Cass., sez. II, n. 16878 del 05.07.2013).
Peraltro, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi, che consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui: ai fini dell'usucapione, infatti, l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece questo appartiene ad altri (Cass. n. 6079 del
26.04.2002). La buona fede, infatti, non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione ordinaria, cosicché anche una eventuale consapevolezza di possedere senza titolo non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione (Cass. n. 10230 del 15.07.2002; n. 8422 del 27.05.2003).
Orbene, sulla base delle deduzioni delle parti, confermate dalle dichiarazioni dei testi escussi, può ritenersi pacifica la circostanza che il confine tra il fondo di proprietà e quello di Parte_4
proprietà del fosse costituito, tra l'altro, da “un canale di irrigazione del Consorzio di CP_3
Bonifica Destra Sele” (vedi att di citazione pag. 2; comparsa di risposta convenuta pag.2; comparsa di risposta chiamati in causa pag.3).
All'udienza del 30.06.2016 il teste confermava la circostanza numero 1 articolata Testimone_1
nella memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c. dai terzi chiamati in causa, e cioè che fosse vero che i signori , e , figli della OR Controparte_5 Parte_2 Controparte_4 [...]
, hanno posseduto e coltivato per più di 20 anni l'appezzamento di terreno (oggi di Parte_5
proprietà della OR ) sito in Eboli in località Scorziello, confinante con la strada CP_2 provinciale Scorziello ed l'appezzamento di terreno di proprietà dei signori e , Pt_1 CP_1 precisando “… hanno posseduto detto terreno, dandolo in affitto prima a mio padre, o meglio, circa quaranta anni fa, ad una società Mellone/Del Grosso di cui mio padre era socio unitamente ad
e poi, dopo la sua morte, alla OR . Poi, circa trenta anni fa, alla Parte_6 Per_2
morte anche della sig.ra , il fondo è stato dato in affitto solo a mio padre. Scaduto il Per_2
contratto di fitto, il fondo è stato dato in affitto a me e a mio fratello, circa 17/18 anni fa.
Successivamente i fratelli ci comunicarono che avevano intenzione di vendere il fondo e CP_4
5 noi lo rilasciammo, non peraltro più interessati allo stesso”; la circostanza numero 2 e cioè che fosse vero che tra i suddetti appezzamenti di terreno insisteva da oltre 20 anni una canaletta di irrigazione di cemento del che ha sempre fatto da confine tra gli stessi Controparte_6 appezzamenti di terreno, precisando “… si tratta di una canaletta ormai in disuso”; la circostanza numero 3 e cioè che fosse vero che i signori hanno posseduto e coltivato il suddetto CP_4 appezzamento di terreno in tutta la sua estensione, aggiungendo “… sino alla canaletta”.
Alla medesima udienza del 30.06.2016 veniva escusso il teste il quale confermava la Tes_2
circostanza articolata nella memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c. dagli attori, e cioè che fosse vero che da oltre trent'anni e comunque a far data del rogito del 21.12.1992 la zona di Persona_3
terreno ubicata oltre la canaletta consortile, il filari di piante di ulivi e la recinzione opposta del fondo ex è stata pacificamente e continuamente posseduta e coltivata da signori CP_4 [...]
e ”, precisando che “… i sigg. / hanno posseduto il terreno Parte_1 CP_1 Pt_1 CP_1
posto sino alla canaletta. A circa tre metri dalla canaletta vi sono degli alberi di olivo, nel terreno
Boffa Russo. Conosco i luoghi di causa dal 1995 circa”.
A questo punto, rendendosi necessario accertate quale fosse l'esatta ubicazione della p.lla 314, oggetto di contesa e dell'atto di compravendita impugnato, rispetto alla canaletta del Consorzio di
Bonifica in destra Sele, è stato conferito incarico al CTU ing. e poi, in Persona_4 sostituzione di quest'ultimo per sua rinunzia, all'ing. il quale, nella Persona_5
relazione peritale depositata il 12.01.2018, le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili in quanto immuni da errori e vizi logici e basate su un attento ed obiettivo esame e descrizione dei luoghi, sullo studio della documentazione in atti e reperita presso pubblici uffici, su un dettagliato ed accurato rilievo topografico dello stato dei luoghi ha verificato che la particella n. 236, con cui viene identificata la canaletta consortile, è stata erroneamente posizionata sulla mappa catastale.
L'errore è dovuto all'errato posizionamento grafico della linea di confine tra le originarie particelle nn. 25 e 29 del foglio n. 41, da cui ha origine il frazionamento della canaletta.
Su tali presupposti, ha accertato che la particella 314 è materialmente ubicata ad ovest rispetto alla canaletta del Consorzio di Bonifica in Destra del fiume Sele e non ad Est come attualmente rappresentata in mappa.
A tale riguardo va osservato che per consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, al fine dell'esatta individuazione di un fondo oggetto, il riferimento alle mappe catastale ha un ruolo del tutto residuale e sussidiario, cui si può ricorrere solo in caso di mancata indicazione dei confini nell'atto di provenienza ovvero in mancanza di riferimenti lapidei ovvero di opere visibili sul terreno che indicano i confini (vedi il tal senso Cass. 615/1918; 21686/2006).
6 Pertanto, risultando, come visto, pacifico ed incontestato che Parte_2 CP_4
e e i loro dante causa hanno posseduto per oltre venti anni,
[...] Controparte_5
pacificamente e pubblicamente, la porzione di terreno sito in Eboli alla loc. Scorziello che in catasto
è indicata nel foglio 314 del foglio 14, per come materialmente ubicata dal CTU ad ovest rispetto alla canaletta del Consorzio di Bonifica in Destra del fiume Sele e non ad Est come attualmente rappresentata in mappa e come meglio descritto e rappresentato nella CTU redatta dall'ing.
[...]
e nei relativi allegati grafici, devono ritenersi presenti, conseguentemente, tutti i Persona_5 presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo di usucapione.
Va accolta, pertanto, la domanda proposta dai terzi chiamati in causa e, per l'effetto, accertata l'intervenuta usucapione in favore dei medesimi della porzione di terreno oggetto della domanda di parta attrice, con conseguente rigetto delle domande attoree.
In virtù del principio della soccombenza e della causalità le spese di lite sono poste a carico degli attori e sono liquidate in dispositivo. Le spese di CTU sono poste a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 993/14 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da , e Parte_2 Controparte_4
e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione da parte dei medesimi Controparte_5
della porzione di terreno sito in Eboli alla loc. Scorziello che in catasto è indicata nel foglio 314 del foglio 14, per come materialmente ubicata dal CTU ad ovest rispetto alla canaletta del Consorzio di
Bonifica in Destra del fiume Sele e non ad Est come attualmente rappresentata in mappa e come meglio descritto e rappresentato nella CTU redatta dall'ing. e nei relativi Persona_5
allegati grafici;
3) ordina al Conservatore dei registri immobiliari competente (ora Agenzia del Territorio) la trascrizione della presente sentenza, nonché la altre eventuali necessarie trascrizioni e volturazioni, con esonero di responsabilità;
4) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta , che CP_2 si liquidano in €3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Pasquale Pizzuti;
5) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei chiamati in causa Parte_2
e , che si liquidano in €3.000,00 per
[...] Controparte_4 Controparte_5
7 compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. NE Galdi;
6) pone le spese di CTU a carico degli attori
Salerno, lì 27.09.2024
Il Giudice
dott. Antonio Ansalone
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado n. 993/2014 R.G. iscritta al ruolo il 06.02.2024 avente ad oggetto: rivendica.
TRA
e , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Di Parte_1 CP_1
Benedetto;
ATTORI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Pizzuti;
CP_2
CONVENUTA
NONCHE'
DEL , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, rappresentati e difesi dall'Avv. NE Galdi;
[...]
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31.01.2014 14 e , Parte_1 CP_1
convenivano in giudizio per ivi sentir dichiarare che se medesimi esclusivi proprietari CP_2
e possessori del fondo sito in Eboli alla loc. Scorziello in catasto al foglio 314 del foglio 14 e conseguentemente dichiarare inefficace l'atto per notar del 12/07/10 con il quale i germani Per_1
vendevano, per intervenuta usucapione, ad essa tale parte di fondo. CP_4 CP_2
Invero, sostenevano gli attori che il confine tra i rispettivi fondi era stato sempre pacifico e costituito, da tempo immemorabile, da un canale di irrigazione, un filare di ulivi ed una recinzione e
1 che la p.lla oggetto di contenzioso si sarebbe trovata nella parte Est rispetto alla canaletta, in possesso ai medesimi.
Chiedevano l'accoglimento delle seguenti domande:
1) dichiarare che i signori e solo esclusivi proprietari e possessori Parte_1 CP_1
del fondo rustico sito in Eboli alla località Scorziello, individuato nel catasto terreni di Eboli alla particella 314, foglio 41, partita 7983 di ettari 0.11.50;
2) dichiarare, conseguentemente, la nullità e, comunque, l'inefficacia nei confronti di essi
[...]
e del rogito del notar del 12/7/2010, repertorio numero 18 470, Parte_1 CP_1 Per_1
raccolta numero 84 91 tra i signori , , Parte_2 Controparte_5 CP_4
e la OR , relativamente al trasferimento della particella 314, foglio 41,
[...] CP_2
partita 7983 di ettari 0.11.50;
3) dichiarare l'inesistenza del diritto di proprietà e di qualsiasi altro diritto in favore della OR , nata a [...] il [...] e residente in [...](Salerno) alla contrada CP_2
Cioffi numero 419, c.f. sul fondo rustico sito in Eboli alla località Scorziello C.F._1
individuato nel catasto terreni di Eboli alla partita 7983, foglio 41, particella 314 di ettari 0.11.50;
4) ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Salerno di annotare in calce alla nota di trascrizione dell'atto pubblico per notar del 12/7/2010, repertorio 18 470, raccolta 89 41, Per_1
che il relativo atto non ha trasferito a favore di il fondo rustico individuato alla CP_2
particella 7983, foglio 41, particella 314 di ettari 0. 11.50, riportato nel catasto terreni del Comune di Eboli;
5) accogliere il chiesto risarcimento dei danni patrimoniali, morali e di perdita di chances, relativa alla mancata vendita della proprietà dei ricorrenti a causa dell'illegittimo trasferimento della particella 314 dai germani del grosso, come sopra individuati, alla OR , in CP_2
ragione di euro 100.000,00;
6) condannare la OR al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente CP_2
giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata in data 22.05.2014 si costituiva in giudizio la convenuta CP_2
facendo rilevare chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile, improponibile ed infondata in quanto: il posizionamento della canaletta, solo per errore, era raffigurata in mappa al di là della stessa rispetto al terreno ex del;
la linea di confine attuale tra la proprietà CP_3 [...]
e la proprietà degli attori è quella che da sempre aveva segnato il limite delle rispettive CP_2
proprietà; la domanda attore, pertanto, risultava infondata in quanto la particella 323 si era da sempre trovata nel possesso della convenuta, e prima ancora dei suoi danti causa, per cui giustamente la stessa è stata ceduta per intervenuta usucapione. Chiedeva, pertanto, il rigetto della
2 domanda attorea e, in ogni caso, provvedeva a chiamare in causa , Parte_2 CP_4
e al fine di essere garantita e manlevata nella ipotesi di
[...] CP_4 CP_5 accoglimento della domanda di annullamento dell'atto.
Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale provvedevano a costituirsi in giudizio anche i chiamati in causa i quali chiedevano il rigetto delle domande formulate sia da parte attrice che da parte convenuta perché, infondate in fatto ed in diritto, e sostenendo, che la particella 314 era stata alienata alla OR in virtù di possesso legittimo, pacifico, pubblico ed CP_2
ininterrotto ultraventennale non accertato giudizialmente.
Dichiaravano i terzi chiamati in garanzia dalla sig.ra che gli attori non avevano mai CP_2 avuto il possesso della suddetta particella oggetto del contenzioso de quo in quanto non l'avevano mai coltivata, né condotta in fitto, né mai l'avevano rivendicata con azioni giudiziarie.
I signori proponevano domanda riconvenzionale di usucapione della particella 314 per CP_4 effetto dell'utile decorso del termine per l'usucapione di cui all'articolo 1158 codice civile e concludevano per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) dichiarare infondata la domanda degli attori per i motivi su esposti e, per l'effetto, provvedere per il rigetto della stessa;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata con la presente comparsa, accertare
e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della striscia di terreno, particella n. 314, meglio chiarita in atto, per effetto dell'utile decorso del termine per
l'usucapione ordinaria di cui all'art. 1158 c.c., e per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate sia da parte attrice sia da parte convenuta perché infondate in fatto e in diritto;
condannare parte attrice e parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio al procuratore antistatario.
Istruita la causa con l'espletamento della prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio, con provvedimento del 18.03.2024 era assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISONE
2. Orbene, occorre anzitutto procedere alla puntuale qualificazione giuridica della domanda attorea, tenendo conto sia del petitum che della causa petendi, anche al fine di individuare i criteri di riparto dell'onere della prova.
In proposito, è opportuno osservare che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in causa
(cfr. sul punto Cass. civ. 9652/03).
3 Ciò posto, deve ritenersi che la domanda attore va qualificata quale domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c.
Con la rivendica l'attore si afferma proprietario della cosa senza averne il possesso ed agisce contro chi la detiene per ottenere, oltre al riconoscimento del suo diritto, anche la restituzione del bene.
Nel caso di specie gli attori si affermano proprietari fondo sito in Eboli alla loc. Scorziello in catasto al foglio 314 del foglio 14 e agiscono nei confronti di -la quale ha acquistato il CP_2 medesimo bene perché vendutole dai i quali, nell'atto di vendita per notar Parte_3
del 12/07/10 se ne dichiaravano proprietari per intervenuta usucapione- per ottenere il Per_1
riconoscimento del diritto sul bene in questione e la restituzione del medesimo.
Stante il carattere restitutorio dell'azione, l'attore deve fornire la prova piena del suo diritto, e ciò comporta che, se egli abbia acquistato la cosa e titolo derivativo, gli incombe dimostrare il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa, sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario.
Anche laddove si voglia qualificare la domanda come azione di accertamento della proprietà, sulla considerazione che l'attore non afferma di essere stato (completamente) spogliato del suo diritto, ciò non incide sull'onere probatorio atteso che, come precisato dalla Suprema Corte (rif. ex plurimis
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1210 del 18/01/2017) colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla “probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che, come nel caso di specie, sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes.
Tanto considerato, occorre adesso verificare se vi sia stato o meno assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, tenendo conto della eccezione di usucapione proposta dai terzi chiamati in causa, i quali, dal canto loro, sostengono di aver posseduto uti dominus, pubblicamente e pacificamente per più di quaranta anni il fondo agricolo oggetto di contestazione.
3. Il Tribunale ritiene, sulla scorta delle prove assunte, di dover accogliere la domanda di usucapione spiegata dai terzi chiamati in causa e, conseguentemente, di dover rigettare la domanda di rivendicazione della proprietà del bene proposta da parte attrice.
Preliminarmente, va osservato che per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge (nel caso di usucapione ordinaria di beni immobili: venti anni;
nel caso di usucapione cosiddetta speciale di fondi rustici: quindici anni), un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento
4 puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta alla inerzia del titolare. Al riguardo, inoltre, non è denunciabile, in sede di legittimità, l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all'usucapione, ove sia congruamente logica e giuridicamente corretta (Cass., sez. II, n. 16878 del 05.07.2013).
Peraltro, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi, che consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui: ai fini dell'usucapione, infatti, l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece questo appartiene ad altri (Cass. n. 6079 del
26.04.2002). La buona fede, infatti, non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione ordinaria, cosicché anche una eventuale consapevolezza di possedere senza titolo non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione (Cass. n. 10230 del 15.07.2002; n. 8422 del 27.05.2003).
Orbene, sulla base delle deduzioni delle parti, confermate dalle dichiarazioni dei testi escussi, può ritenersi pacifica la circostanza che il confine tra il fondo di proprietà e quello di Parte_4
proprietà del fosse costituito, tra l'altro, da “un canale di irrigazione del Consorzio di CP_3
Bonifica Destra Sele” (vedi att di citazione pag. 2; comparsa di risposta convenuta pag.2; comparsa di risposta chiamati in causa pag.3).
All'udienza del 30.06.2016 il teste confermava la circostanza numero 1 articolata Testimone_1
nella memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c. dai terzi chiamati in causa, e cioè che fosse vero che i signori , e , figli della OR Controparte_5 Parte_2 Controparte_4 [...]
, hanno posseduto e coltivato per più di 20 anni l'appezzamento di terreno (oggi di Parte_5
proprietà della OR ) sito in Eboli in località Scorziello, confinante con la strada CP_2 provinciale Scorziello ed l'appezzamento di terreno di proprietà dei signori e , Pt_1 CP_1 precisando “… hanno posseduto detto terreno, dandolo in affitto prima a mio padre, o meglio, circa quaranta anni fa, ad una società Mellone/Del Grosso di cui mio padre era socio unitamente ad
e poi, dopo la sua morte, alla OR . Poi, circa trenta anni fa, alla Parte_6 Per_2
morte anche della sig.ra , il fondo è stato dato in affitto solo a mio padre. Scaduto il Per_2
contratto di fitto, il fondo è stato dato in affitto a me e a mio fratello, circa 17/18 anni fa.
Successivamente i fratelli ci comunicarono che avevano intenzione di vendere il fondo e CP_4
5 noi lo rilasciammo, non peraltro più interessati allo stesso”; la circostanza numero 2 e cioè che fosse vero che tra i suddetti appezzamenti di terreno insisteva da oltre 20 anni una canaletta di irrigazione di cemento del che ha sempre fatto da confine tra gli stessi Controparte_6 appezzamenti di terreno, precisando “… si tratta di una canaletta ormai in disuso”; la circostanza numero 3 e cioè che fosse vero che i signori hanno posseduto e coltivato il suddetto CP_4 appezzamento di terreno in tutta la sua estensione, aggiungendo “… sino alla canaletta”.
Alla medesima udienza del 30.06.2016 veniva escusso il teste il quale confermava la Tes_2
circostanza articolata nella memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c. dagli attori, e cioè che fosse vero che da oltre trent'anni e comunque a far data del rogito del 21.12.1992 la zona di Persona_3
terreno ubicata oltre la canaletta consortile, il filari di piante di ulivi e la recinzione opposta del fondo ex è stata pacificamente e continuamente posseduta e coltivata da signori CP_4 [...]
e ”, precisando che “… i sigg. / hanno posseduto il terreno Parte_1 CP_1 Pt_1 CP_1
posto sino alla canaletta. A circa tre metri dalla canaletta vi sono degli alberi di olivo, nel terreno
Boffa Russo. Conosco i luoghi di causa dal 1995 circa”.
A questo punto, rendendosi necessario accertate quale fosse l'esatta ubicazione della p.lla 314, oggetto di contesa e dell'atto di compravendita impugnato, rispetto alla canaletta del Consorzio di
Bonifica in destra Sele, è stato conferito incarico al CTU ing. e poi, in Persona_4 sostituzione di quest'ultimo per sua rinunzia, all'ing. il quale, nella Persona_5
relazione peritale depositata il 12.01.2018, le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili in quanto immuni da errori e vizi logici e basate su un attento ed obiettivo esame e descrizione dei luoghi, sullo studio della documentazione in atti e reperita presso pubblici uffici, su un dettagliato ed accurato rilievo topografico dello stato dei luoghi ha verificato che la particella n. 236, con cui viene identificata la canaletta consortile, è stata erroneamente posizionata sulla mappa catastale.
L'errore è dovuto all'errato posizionamento grafico della linea di confine tra le originarie particelle nn. 25 e 29 del foglio n. 41, da cui ha origine il frazionamento della canaletta.
Su tali presupposti, ha accertato che la particella 314 è materialmente ubicata ad ovest rispetto alla canaletta del Consorzio di Bonifica in Destra del fiume Sele e non ad Est come attualmente rappresentata in mappa.
A tale riguardo va osservato che per consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, al fine dell'esatta individuazione di un fondo oggetto, il riferimento alle mappe catastale ha un ruolo del tutto residuale e sussidiario, cui si può ricorrere solo in caso di mancata indicazione dei confini nell'atto di provenienza ovvero in mancanza di riferimenti lapidei ovvero di opere visibili sul terreno che indicano i confini (vedi il tal senso Cass. 615/1918; 21686/2006).
6 Pertanto, risultando, come visto, pacifico ed incontestato che Parte_2 CP_4
e e i loro dante causa hanno posseduto per oltre venti anni,
[...] Controparte_5
pacificamente e pubblicamente, la porzione di terreno sito in Eboli alla loc. Scorziello che in catasto
è indicata nel foglio 314 del foglio 14, per come materialmente ubicata dal CTU ad ovest rispetto alla canaletta del Consorzio di Bonifica in Destra del fiume Sele e non ad Est come attualmente rappresentata in mappa e come meglio descritto e rappresentato nella CTU redatta dall'ing.
[...]
e nei relativi allegati grafici, devono ritenersi presenti, conseguentemente, tutti i Persona_5 presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo di usucapione.
Va accolta, pertanto, la domanda proposta dai terzi chiamati in causa e, per l'effetto, accertata l'intervenuta usucapione in favore dei medesimi della porzione di terreno oggetto della domanda di parta attrice, con conseguente rigetto delle domande attoree.
In virtù del principio della soccombenza e della causalità le spese di lite sono poste a carico degli attori e sono liquidate in dispositivo. Le spese di CTU sono poste a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 993/14 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da , e Parte_2 Controparte_4
e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione da parte dei medesimi Controparte_5
della porzione di terreno sito in Eboli alla loc. Scorziello che in catasto è indicata nel foglio 314 del foglio 14, per come materialmente ubicata dal CTU ad ovest rispetto alla canaletta del Consorzio di
Bonifica in Destra del fiume Sele e non ad Est come attualmente rappresentata in mappa e come meglio descritto e rappresentato nella CTU redatta dall'ing. e nei relativi Persona_5
allegati grafici;
3) ordina al Conservatore dei registri immobiliari competente (ora Agenzia del Territorio) la trascrizione della presente sentenza, nonché la altre eventuali necessarie trascrizioni e volturazioni, con esonero di responsabilità;
4) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta , che CP_2 si liquidano in €3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Pasquale Pizzuti;
5) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei chiamati in causa Parte_2
e , che si liquidano in €3.000,00 per
[...] Controparte_4 Controparte_5
7 compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. NE Galdi;
6) pone le spese di CTU a carico degli attori
Salerno, lì 27.09.2024
Il Giudice
dott. Antonio Ansalone
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