Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 07/11/2024, n. 28755
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Ordinanza 7 novembre 2024

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Agli stessi soggetti che sono stati parti del giudizio di legittimità spetta la legittimazione alla riassunzione del processo a seguito di cassazione con rinvio e, qualora la pronuncia rescindente contenga un errore materiale consistente nell'omessa menzione di una delle parti, il termine perentorio per la riassunzione, ex art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992, decorre dall'annotazione in calce al provvedimento dell'ordinanza di correzione (non dalla pubblicazione della decisione), a condizione che l'omissione sia idonea ad ingenerare un dubbio ragionevole - e non "ictu oculi" infondato o pretestuoso - sull'individuazione delle parti del giudizio rescindente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 07/11/2024, n. 28755
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28755
    Data del deposito : 7 novembre 2024

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