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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/10/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
IC LO UA PRESIDENTE
NA RI CONSIGLIERA rel.
CA Baisi CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 122/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to NOCENT ROBERTO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Genova
APPELLATO
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 24 settembre 2025
FATTI DI CAUSA
Il sig. ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Massa il , esponendo: Controparte_1
- di aver lavorato dal 2013 al 2019, con varie interruzioni, presso gli Istituti Penitenziari ove era detenuto, svolgendo diverse mansioni (scopino, porta vitto, inserviente di cucina, addetto alle pulizie etc.) alle dipendenze del predetto;
CP_1
- di aver percepito, nel corso dei rapporti, una retribuzione
(come da buste paga prodotte) insufficiente ex art. 36 Cost, in quanto inferiore alle tariffe retributive previste per tali mansioni dal CCNL Multiservizi, da considerarsi contratto collettivo di riferimento in base alle mansioni svolte, alla luce dei principi stabilititi per il lavoro carcerario dalla
Corte Costituzionale con pronuncia n° 1087/88;
- che inoltre le trattenute operate dall'amministrazione penitenziaria per le spese di mantenimento in carcere, come risultanti dalle buste paga, erano illegittime , come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 49 del
1992.
Ha chiesto quindi la condanna del convenuto alla CP_1
corresponsione a suo favore della somma di €. 21.118,78, a titolo di differenze retributive, TFR, e indennità varie, in applicazione delle tariffe retributive previste per il II° livello del predetto
CCNL, con gli accessori di legge, oltre alla conseguenziale regolarizzazione contributiva ed alla rifusione delle spese di lite.
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Il si è costituito con l'assistenza dei Controparte_1
propri funzionari, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
nel merito ha sollevato l'eccezione di prescrizione e chiesto il rigetto della domanda per infondatezza della stessa, avendo l'amministrazione corrisposto le mercedi in applicazione delle tariffe sindacali recepite dalla Commissione istituita ex art. 22
O.P. Anche la domanda relativa alla illegittimità delle trattenute operate per le spese di mantenimento non era fondata, avendo la
Corte Costituzionale richiamata dal ricorrente dichiarato l'illegittimità costituzione dell'art. 23 dell' O.P., e non anche degli artt. 2 e 24 del medesimo O.P., che prevedono il diritto dell'amministrazione di trattenere tali spese.
Il Tribunale, con sentenza n. 190/2023, ha respinto il ricorso per i seguenti motivi.
Anzitutto ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal per i crediti retributivi relativi al periodo ante luglio CP_1
2014; per il periodo successivo non coperto da prescrizione, ha comunque ritenuto che la retribuzione spettante al ricorrente per il lavoro carcerario dallo stesso svolto dovesse essere parametrata, con le riduzioni di legge, alle tariffe retributive previste per i lavoratori domestici in regime di convivenza dal
CCNL del relativo settore e non a quelle previste dall'invocato
CCNL Multiservizi;
ha quindi disposto CTU contabile al fine di accertare la sussistenza di eventuali differenze retributive per i seguenti periodi:
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- da luglio 2014 (eccetto il mese di febbraio 2015) a luglio
2016, tenuto conto di un inquadramento nel livello A;
- da agosto 2016 ad ottobre 2016, tenuto conto di un inquadramento nel livello C;
- da febbraio 2018 a maggio 2018 e Aprile 2019 e Luglio
2019, tenuto conto di un inquadramento nel livello B.
Avendo il CTU escluso qualsiasi differenza retributiva, anche senza contare la detrazione delle spese di mantenimento in carcere, il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese di lite.
Il Sig. appella la sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
Anzitutto contesta la decisione del Tribunale di ritenere che nel lavoro carcerario la prescrizione dei crediti retributivi sia sospesa solo durante lo svolgimento dell'attività lavorativa in carcere e non durante tutto il periodo di detenzione, sostenendo che tra le parti in causa si era instaurato un unico rapporto di lavoro, seppur con alcune sospensioni dovute a rotazione;
rapporto di lavoro ancora in essere, continuando lo stesso a svolgere attività lavorativa presso il carcere ove è attualmente detenuto.
L'appellante contesta inoltre la decisione del giudice di applicare al rapporto in esame del CCNL del lavoro domestico, trattandosi di un contratto collettivo inconferente, non potendosi le mansioni dallo stesso svolte paragonarsi a quelle di un domestico familiare convivente;
in tal modo il giudice ha posto in essere una ingiustificata disparità di trattamento retributivo tra lavoratore libero e lavoratore detenuto, in violazione dei principi sanciti dal legislatore e dalla giurisprudenza sul lavoro carcerario. Evidenzia
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inoltre che nei cedolini paga l'amministrazione penitenziaria aveva omesso qualsivoglia riferimento al CCNL applicato al rapporto in esame, per cui non era possibile capire su quale base avesse calcolato la cosiddetta mercede, in violazione dell'art. 22
O.P..
Secondo l'appellante, deve quindi ritenersi corretto il conteggio allegato al ricorso, che ha parametrato la retribuzione spettante al
2° livello del CCNL Multiservizi la cui declaratoria contempla le mansioni di inserviente cucina, porta-vitto, aiuto cuciniere, cuciniere e addetto alle pulizie così come indicato nei vari cedolini versati in atti;
il tutto tenuto altresì conto del fatto che l'applicazione di tale CCNL non è mai stata contestata dalla amministrazione convenuta.
Chiede quindi disporsi la rinnovazione della CTU contabile affinché siano calcolati gli importi spettanti al ricorrente rispetto al CCNL Multiservizi (seppur non materialmente allegato al ricorso) in forza dell'art. 36 Cost, tenuto conto delle mansioni effettivamente ed in concreto svolte.
Il propone appello incidentale della Controparte_1
sentenza per non aver il giudice accolto l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum, non essendo state allegate circostanze fattuali determinanti, quali l'attività lavorativa effettivamente prestata e l'orario di lavoro osservato.
Nel merito chiede la conferma della sentenza impugnata, sia in punto prescrizione che in merito al CCNL di riferimento ai fini della corretta retribuzione ex art. 22 O.P., correttamente individuato dal Tribunale in quello che regola i rapporti di lavoro
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domestici e non nell'invocato CCNL Multiservizi, la cui applicazione è sempre stata contestata dall'amministrazione penitenziaria. In ogni caso sostiene la correttezza della detrazione dai compensi percepiti delle spese di mantenimento in carcere ai sensi dell'art. 145 c.p., come già riconosciuta dal Tribunale.
In sede di note scritte l'appellante ha rinunziato alla domanda di regolarizzazione contributiva.
La Corte ha istruito la causa richiedendo al appellato CP_1
di produrre in giudizio le tabelle di riferimento per la quantificazione delle retribuzioni spettanti ai lavoratori detenuti e, a seguito di tali produzioni, ha disposto CTU per accertare le eventuali differenze retributive in applicazione delle tariffe previste sia dal CCNL P.E., sia dal CCNL Multiservizi, con l'abbattimento di un terzo disposto dall'art. 22 L. 354/1975.
Depositata la CTU e fissata la discussione mediante il deposito di note scritte entro il termine del 24 settembre 2025, la Corte decide come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 2 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto esaminata l'eccezione di tardività dell'appello incidentale sollevata in sede di note sostitutive dal sig. , Parte_1
che sostiene non sia stato rispettato dal il termine di CP_1
dieci giorni liberi dalla notifica dell' atto (28/10/2024) alla data fissata per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza (07.11.2024).
L'eccezione è infondata .
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L'art. 436 c.p.c. stabilisce che l'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria difensiva di costituzione dell'appellato che dev'essere essere notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione dell'appello principale.
Tale termine va computato a ritroso, il che significa che non si deve calcolare il giorno fissato per l'udienza (dies a quo), mentre deve calcolarsi il dies ad quem, il quale costituisce il termine finale entro cui l'appellato deve depositare la propria memoria difensiva contenente l'appello incidentale.
Nella fattispecie in esame, il difesa ha depositato Controparte_1
e notificato la memoria contenente l'appello incidentale nell'ultimo giorno utile (28/10/2024) per non incorrere nella decadenza.
Tuttavia l'appello incidentale risulta infondato.
L'amministrazione penitenziaria sostiene che le allegazioni del ricorso sarebbero insufficienti per addivenire alla richiesta parametrazione equitativa della retribuzione, non essendo state specificate le mansioni svolte e gli orari osservati.
Deve infatti rilevarsi che sia le mansioni espletate che gli orari svolti risultano dalle buste paga allegate al ricorso, tanto è vero che lo stesso CTU, al quale la Corte ha demandato di calcolare le differenze retributive in applicazione dei differenti CCNL
Multiservizi e Terziario, ha potuto assolvere al proprio incarico senza dover acquisire ulteriore documentazione rispetto a quella versata agli atti.
L'appello principale è fondato nei limiti di seguito evidenziati.
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Come noto, la più recente giurisprudenza è intervenuta in più occasione per allineare il rapporto di lavoro inframurario a quello ordinario, in osservanza dei dettati di cui agli artt. 35 Cost. e
2060 c.c., che tutelano il diritto al lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;
il lavoro carcerario, pur con le sue peculiarità, deve considerarsi un lavoro subordinato a tutti gli effetti, con conseguente applicazione delle tutele previste per il lavoro libero, quale – in particolare - la giusta retribuzione ex art. 36 Cost.
Significativa al riguardo è la sentenza della Corte Costituzionale
n° 158/2001 che ha affermato che “il lavoro carcerario dovrebbe, per organizzazione, regole giuridiche, avvicinarsi il più possibile alle normali condizioni del lavoro libero.”.
Conseguentemente, anche la retribuzione e/o remunerazione per l'attività prestata dal detenuto all'interno dell'Istituto
Penitenziario deve determinarsi secondo il CCNL di riferimento in base alla mansione svolta, come altresì stabilito dalla Corte
Costituzionale con la nota pronuncia n° 1087/88.
La normativa di riferimento, in origine contenuta nell'art. 145 del c.p., è quella di cui all'art. 22 dell'O.P. rubricato
“Determinazione delle mercedi”, il cui testo originario, vigente sino al 2 ottobre 2018, stabilisce:
“Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali da una commissione composta dal direttore
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generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.”
La norma è stata modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D.
Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 nei seguenti termini:
“La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria
è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.”
Nel caso in esame, i periodi di lavoro per i quali il carcerato ha richiesto la rideterminazione della remunerazione ricevuta, dal
2013 al 2019, ricadono sotto le due discipline che si differenziano sol per il fatto che, nella stesura originaria dell'art. 22, la commissione aveva la facoltà di stabilire la retribuzione equamente, in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali;
discrezionalità successivamente abolita, avendo il legislatore direttamente stabilito che la stessa debba essere quantificata nella misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.
Ciò premesso, il punto della presente controversia è proprio quello di individuare le tariffe sindacali e il contratto collettivo di
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riferimento per la parametrazione delle retribuzioni spettanti al sig. , per i servizi interni dallo stesso svolti. Parte_1
Si rileva al riguardo che, come recentemente affermato dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n. 26294 del 2025, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124, la determinazione del relativo trattamento economico era rimessa alla predetta commissione in applicazione delle tariffe sindacali previste dal CCNL di riferimento ritenuto più adatto in base alle mansioni svolte.
Per questo motivo la Corte ha ritenuto di acquisire dalla amministrazione penitenziaria le tariffe retributive di riferimento individuate dalla Commissione competente, tenuto conto del fatto che nei cedolini paga non vi è alcuna indicazione del CCNL applicato.
Dalla documentazione prodotta dall'amministrazione penitenziaria, risulta che la Commissione ha individuato, per la retribuzione dei c.d. servizi interni dell'Istituto Penitenziario, le tariffe retributive previste dal CCNL del Terziario (dal 7° al 5° livello di inquadramento a seconda del tipo di mansioni).
E' stata quindi disposta CTU al fine di quantificare “le eventuali differenze retributive spettanti all'appellante per aver svolto le mansioni indicate al punto 3) del ricorso introduttivo, con gli orari indicati nei cedolini paga prodotti, per effetto dell'applicazione del CCNL Multiservizi e, in alternativa, del
CCNL Pubblici Esercizi come da documenti depositati il
10
15.1.2025 dall'appellato, fermo restando l'abbattimento di un terzo previsto dall'art. 22 L.354/1975.”
E' pacifico agli atti che il sig. abbia svolto attività Parte_1
lavorativa da febbraio 2013 a luglio 2019, seppur intervallata da periodi di sospensione per rotazione: i mesi interessati da attività lavorativa sono risultati quattro nel 2013, sei nel 2014, l'intero anno del 2015, dieci mesi nel 2016, nessuno nel 2017, quattro nel 2018 e due nel 2019, con numeri di ore sempre variabili risultanti dai cedolini paga prodotti agli atti, in cui sono state specificamente indicate le mansioni svolte mese per mese quali lo scopino, l'inserviente di cucina, il porta vitto, l' aiuto cuciniere, il cuciniere, l' addetto alle pulizie ed il distribuzione pasti.
Ritiene la Corte che, seppur intervallato da vari periodi di sospensione lavorativa, il rapporto di lavoro possa considerarsi unitario, alla luce del recente orientamento della Corte di
Cassazione n. 17478 del 25 giugno 2024 secondo cui “il rapporto di lavoro carcerario è univoco e continuativo sinchè si è in carcere, nonostante le fisiologiche sospensioni per consentire a tutti di accedere al lavoro con il sistema della rotazione ex art. 22
L. 354/1975”; inoltre i crediti di lavoro dei carcerati non si prescrivono fintanto che gli stessi sono detenuti, tenuto conto delle oggettive difficoltà degli stessi di far valere i propri diritti in regime di costrizione.
Risulta altresì agli atti che in tutto il periodo oggetto di causa il sig. , pur avendo lavorato presso tre Istituti penitenziari Parte_1
differenti, abbia mantenuto lo stesso numero di matricola;
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circostanza questa che depone ulteriormente per l'unicità del rapporto lavorativo intercorso e ancora intercorrente tra le parti.
Conseguentemente, essendo stato il ricorso introduttivo notificato quando ancora il rapporto di lavoro era in essere (come dedotto da e non contestato dalla controparte), la prescrizione Parte_1
dei crediti retributivi rivendicati non ha iniziato neppure a decorrere.
Al CTU è stato dunque richiesto di considerare l'intero periodo lavorativo, elaborando due conteggi alternativi, uno in applicazione del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi integrati / Multiservizi e servizi di pulizia invocato dal lavoratore e Commissione l'altro in applicazione del CCNL
Turismo – Pubblici esercizi individuato dalla Commissione
Penitenziaria.
I livelli di inquadramento considerati dal CTU sono stati:
a) con il primo conteggio, quello di 2° livello previsto dal CCNL
Multiservizi per gli operai comuni e per “… i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di
(semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione”, senza variazioni nel corso dei rapporti.
b) con il secondo conteggio, in applicazione del CCNL Pubblici esercizi, il CTU ha preso in esame diversi livelli a seconda delle mansioni ricoperte: il 7° liv. previsto per l'addetto alle pulizie e per lo scopino, il 6° liv. per il porta vitto (“addetto alla distribuzione pasti”) e all'inserviente di cucina, il 6° Super per
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l'aiuto cuciniere e il 5° livello per il cuciniere (“addetto alla cucina”); il tutto come indicato nella documentazione depositata dal Ministero il 15 gennaio 2025.
Per gli orari di lavoro (complessivamente 4433 ore), il CTU ha considerato quelli riportati nel “dettaglio mensile” dei cedolini paga prodotti, senza distinzione tra quelle individuate come ordinarie e quelle festive, che sono state valorizzate cumulativamente, in quanto l'Amministrazione penitenziaria non distingue il lavoro festivo da quello feriale, né sono state quantificate le competenze di fine rapporto, tra cui TFR, mensilità aggiuntive, indennità per ferie e permessi non goduti, in considerazione della particolarità della prestazione lavorativa svolta in carcere.
In conclusione, il CTU ha così quantificato le differenze retributive:
Prima ipotesi CCNL Pulizia / Multiservizi: differenze retributive lorde (vd. all. A) …………... € 4.895,29.
Seconda ipotesi CCNL Turismo Pubblici esercizi: differenze retributive lorde (vd. all. B) …………... € 7.090,79.
La differenza tra gli importi delle due ipotesi è conseguenza soprattutto del fatto che l'applicazione del contratto Pulizia –
Multiservizi prevede l'inquadramento sempre in un solo livello retributivo, mentre quella del Turismo – Pubblici esercizi comporta livelli retributivi diversi tra loro in funzione delle diverse mansioni ricoperte e retribuzioni orarie più elevate.
Il CTU ha poi dato atto del fatto che, a seguito dell'invio della bozza ai CTP, la Direzione della Casa di reclusione di Massa ha
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inviato un proprio conteggio redatto in applicazione del CCNL
Pubblici Esercizi in cui si è pervenuti ad una differenza complessiva notevolmente inferiore, pari a €. 2.798,69 per l'intero periodo.
Secondo il CTU, le differenze in meno rispetto al suo elaborato sono dipese da tre circostanze, ritenute dallo stesso non corrette:
1) il numero delle ore lavorate indicate nel conteggio del
Ministero, da moltiplicare per l'importo orario, è sempre pari solo a quello delle ore contenute nelle caselle delle “ore ordinarie”, con esclusione delle “ore festive” dei cedolini prodotti;
diversamente, nei prospetti A e B della perizia il numero delle ore è dato dalla somma dei due numeri indicanti le ore, anche se non sono state esposte distinte, perché non c'è diversificazione nei valori retributivi orari;
2) inoltre, quanto agli importi esposti dal Ministero, i percepiti non risultano mai quelli lordi indicati nei cedolini in corrispondenza delle “mercedi” dovute per le ore lavorate, ma più spesso si tratta di importi comprensivi anche della quota del rateo di tredicesima mensilità (mentre non è mai considerata la
14.ma) e di incidenza sul trattamento di fine rapporto. Si tratta cioè di somme più elevate, ma non corrispondenti a quelle effettivamente percepite come risultanti dalle buste paga in cui sono state retribuite solo le ore lavorate;
3) infine, l'intestazione del CCNL inviato e la tabella retributiva allegata sono riferiti al “Contratto collettivo nazionale di lavoro intersettoriale – Commercio, terziario, distribuzione, servizi, pubblici esercizi e turismo” siglato da CP_2
[...
(Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori) con le organizzazioni datoriali e;
si tratta di CP_3 CP_4
un contratto che regola (anche) il settore dei pubblici esercizi, ma non certo quello maggioritario e sottoscritto dalle OO.SS. più rappresentative, quali invece i due CCNL del settore del
Terziario utilizzati, con le relative tabelle retributive, dal consulente d'ufficio per la quantificazione delle differenze retributive.
Alla luce di queste considerazioni, vanno dunque recepiti i conteggi predisposti dal CTU, sia con riferimento alle tariffe retributive previste dal CCNL Multiservizi, sia con riferimento alle tariffe retributive previste dai CCNL P.E. stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.
Si rileva altresì che, in entrambi i conteggi, il CTU ha tenuto conto, ai fini del percepito, degli importi lordi risultanti dalle buste paga, con esclusione delle trattenute operate dall'amministrazione, tra cui, in alcuni cedolini, le quote di mantenimento in carcere.
La questione della illegittimità di tali trattenute, oggetto di doglianza in primo grado, è stata respinta dal primo giudice, il quale ha ritenuto che le quote di mantenimento devono essere prelevate dalla retribuzione ex art. 145 c.p..
Tale statuizione non è stata censurata dall'appellante che ha esclusivamente richiesto l'adeguamento della retribuzione in applicazione delle tariffe sindacali individuate dal CCNL
Multiservizi; solo su questa domanda di riparametrazione ex art.
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36 Cost. va dunque limitato l'esame del presente giudizio di appello.
Ciò premesso, si ritiene che - seppur dalla documentazione prodotta dall'amministrazione penitenziaria risulta che la
Commissione abbia individuato quale CCNL di riferimento per i c.d. servizi interni il CCNL Turismo - essendo emerse differenze retributive maggiori rispetto a quelle risultanti dall'applicazione del CCNL invocato in ricorso, il Appellato debba CP_1
essere condannato al pagamento del minor importo accertato dal
CTU, in applicazione del principio di corrispondenza tra il richiesto ed il pronunziato.
Il appellato va dunque condannato a corrispondere a CP_1
- a titolo di differenze retributive e salvo il Parte_1
diritto dell'amministrazione penitenziaria di detrarre dalla retribuzione spettante le quote di mantenimento di cui alle buste paga prodotte, su cui è intervenuto il giudicato - la complessiva somma di €. 4.895,29, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione delle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello,
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condanna il a corrispondere a Controparte_1
la complessiva somma di €. 4.895,29, Parte_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Respinge l'appello incidentale del . Controparte_1
Condanna il a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite da quest'ultimo sostenute, che
[...]
liquida – per il primo grado - in €. 1.800,00 e – per il secondo grado - in €. 2.500,00; il tutto oltre spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso nella camera di consiglio del 02/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
NA RI
IL PRESIDENTE
IC LO UA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
IC LO UA PRESIDENTE
NA RI CONSIGLIERA rel.
CA Baisi CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 122/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to NOCENT ROBERTO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Genova
APPELLATO
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 24 settembre 2025
FATTI DI CAUSA
Il sig. ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Massa il , esponendo: Controparte_1
- di aver lavorato dal 2013 al 2019, con varie interruzioni, presso gli Istituti Penitenziari ove era detenuto, svolgendo diverse mansioni (scopino, porta vitto, inserviente di cucina, addetto alle pulizie etc.) alle dipendenze del predetto;
CP_1
- di aver percepito, nel corso dei rapporti, una retribuzione
(come da buste paga prodotte) insufficiente ex art. 36 Cost, in quanto inferiore alle tariffe retributive previste per tali mansioni dal CCNL Multiservizi, da considerarsi contratto collettivo di riferimento in base alle mansioni svolte, alla luce dei principi stabilititi per il lavoro carcerario dalla
Corte Costituzionale con pronuncia n° 1087/88;
- che inoltre le trattenute operate dall'amministrazione penitenziaria per le spese di mantenimento in carcere, come risultanti dalle buste paga, erano illegittime , come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 49 del
1992.
Ha chiesto quindi la condanna del convenuto alla CP_1
corresponsione a suo favore della somma di €. 21.118,78, a titolo di differenze retributive, TFR, e indennità varie, in applicazione delle tariffe retributive previste per il II° livello del predetto
CCNL, con gli accessori di legge, oltre alla conseguenziale regolarizzazione contributiva ed alla rifusione delle spese di lite.
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Il si è costituito con l'assistenza dei Controparte_1
propri funzionari, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
nel merito ha sollevato l'eccezione di prescrizione e chiesto il rigetto della domanda per infondatezza della stessa, avendo l'amministrazione corrisposto le mercedi in applicazione delle tariffe sindacali recepite dalla Commissione istituita ex art. 22
O.P. Anche la domanda relativa alla illegittimità delle trattenute operate per le spese di mantenimento non era fondata, avendo la
Corte Costituzionale richiamata dal ricorrente dichiarato l'illegittimità costituzione dell'art. 23 dell' O.P., e non anche degli artt. 2 e 24 del medesimo O.P., che prevedono il diritto dell'amministrazione di trattenere tali spese.
Il Tribunale, con sentenza n. 190/2023, ha respinto il ricorso per i seguenti motivi.
Anzitutto ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal per i crediti retributivi relativi al periodo ante luglio CP_1
2014; per il periodo successivo non coperto da prescrizione, ha comunque ritenuto che la retribuzione spettante al ricorrente per il lavoro carcerario dallo stesso svolto dovesse essere parametrata, con le riduzioni di legge, alle tariffe retributive previste per i lavoratori domestici in regime di convivenza dal
CCNL del relativo settore e non a quelle previste dall'invocato
CCNL Multiservizi;
ha quindi disposto CTU contabile al fine di accertare la sussistenza di eventuali differenze retributive per i seguenti periodi:
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- da luglio 2014 (eccetto il mese di febbraio 2015) a luglio
2016, tenuto conto di un inquadramento nel livello A;
- da agosto 2016 ad ottobre 2016, tenuto conto di un inquadramento nel livello C;
- da febbraio 2018 a maggio 2018 e Aprile 2019 e Luglio
2019, tenuto conto di un inquadramento nel livello B.
Avendo il CTU escluso qualsiasi differenza retributiva, anche senza contare la detrazione delle spese di mantenimento in carcere, il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese di lite.
Il Sig. appella la sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
Anzitutto contesta la decisione del Tribunale di ritenere che nel lavoro carcerario la prescrizione dei crediti retributivi sia sospesa solo durante lo svolgimento dell'attività lavorativa in carcere e non durante tutto il periodo di detenzione, sostenendo che tra le parti in causa si era instaurato un unico rapporto di lavoro, seppur con alcune sospensioni dovute a rotazione;
rapporto di lavoro ancora in essere, continuando lo stesso a svolgere attività lavorativa presso il carcere ove è attualmente detenuto.
L'appellante contesta inoltre la decisione del giudice di applicare al rapporto in esame del CCNL del lavoro domestico, trattandosi di un contratto collettivo inconferente, non potendosi le mansioni dallo stesso svolte paragonarsi a quelle di un domestico familiare convivente;
in tal modo il giudice ha posto in essere una ingiustificata disparità di trattamento retributivo tra lavoratore libero e lavoratore detenuto, in violazione dei principi sanciti dal legislatore e dalla giurisprudenza sul lavoro carcerario. Evidenzia
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inoltre che nei cedolini paga l'amministrazione penitenziaria aveva omesso qualsivoglia riferimento al CCNL applicato al rapporto in esame, per cui non era possibile capire su quale base avesse calcolato la cosiddetta mercede, in violazione dell'art. 22
O.P..
Secondo l'appellante, deve quindi ritenersi corretto il conteggio allegato al ricorso, che ha parametrato la retribuzione spettante al
2° livello del CCNL Multiservizi la cui declaratoria contempla le mansioni di inserviente cucina, porta-vitto, aiuto cuciniere, cuciniere e addetto alle pulizie così come indicato nei vari cedolini versati in atti;
il tutto tenuto altresì conto del fatto che l'applicazione di tale CCNL non è mai stata contestata dalla amministrazione convenuta.
Chiede quindi disporsi la rinnovazione della CTU contabile affinché siano calcolati gli importi spettanti al ricorrente rispetto al CCNL Multiservizi (seppur non materialmente allegato al ricorso) in forza dell'art. 36 Cost, tenuto conto delle mansioni effettivamente ed in concreto svolte.
Il propone appello incidentale della Controparte_1
sentenza per non aver il giudice accolto l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum, non essendo state allegate circostanze fattuali determinanti, quali l'attività lavorativa effettivamente prestata e l'orario di lavoro osservato.
Nel merito chiede la conferma della sentenza impugnata, sia in punto prescrizione che in merito al CCNL di riferimento ai fini della corretta retribuzione ex art. 22 O.P., correttamente individuato dal Tribunale in quello che regola i rapporti di lavoro
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domestici e non nell'invocato CCNL Multiservizi, la cui applicazione è sempre stata contestata dall'amministrazione penitenziaria. In ogni caso sostiene la correttezza della detrazione dai compensi percepiti delle spese di mantenimento in carcere ai sensi dell'art. 145 c.p., come già riconosciuta dal Tribunale.
In sede di note scritte l'appellante ha rinunziato alla domanda di regolarizzazione contributiva.
La Corte ha istruito la causa richiedendo al appellato CP_1
di produrre in giudizio le tabelle di riferimento per la quantificazione delle retribuzioni spettanti ai lavoratori detenuti e, a seguito di tali produzioni, ha disposto CTU per accertare le eventuali differenze retributive in applicazione delle tariffe previste sia dal CCNL P.E., sia dal CCNL Multiservizi, con l'abbattimento di un terzo disposto dall'art. 22 L. 354/1975.
Depositata la CTU e fissata la discussione mediante il deposito di note scritte entro il termine del 24 settembre 2025, la Corte decide come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 2 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto esaminata l'eccezione di tardività dell'appello incidentale sollevata in sede di note sostitutive dal sig. , Parte_1
che sostiene non sia stato rispettato dal il termine di CP_1
dieci giorni liberi dalla notifica dell' atto (28/10/2024) alla data fissata per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza (07.11.2024).
L'eccezione è infondata .
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L'art. 436 c.p.c. stabilisce che l'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria difensiva di costituzione dell'appellato che dev'essere essere notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione dell'appello principale.
Tale termine va computato a ritroso, il che significa che non si deve calcolare il giorno fissato per l'udienza (dies a quo), mentre deve calcolarsi il dies ad quem, il quale costituisce il termine finale entro cui l'appellato deve depositare la propria memoria difensiva contenente l'appello incidentale.
Nella fattispecie in esame, il difesa ha depositato Controparte_1
e notificato la memoria contenente l'appello incidentale nell'ultimo giorno utile (28/10/2024) per non incorrere nella decadenza.
Tuttavia l'appello incidentale risulta infondato.
L'amministrazione penitenziaria sostiene che le allegazioni del ricorso sarebbero insufficienti per addivenire alla richiesta parametrazione equitativa della retribuzione, non essendo state specificate le mansioni svolte e gli orari osservati.
Deve infatti rilevarsi che sia le mansioni espletate che gli orari svolti risultano dalle buste paga allegate al ricorso, tanto è vero che lo stesso CTU, al quale la Corte ha demandato di calcolare le differenze retributive in applicazione dei differenti CCNL
Multiservizi e Terziario, ha potuto assolvere al proprio incarico senza dover acquisire ulteriore documentazione rispetto a quella versata agli atti.
L'appello principale è fondato nei limiti di seguito evidenziati.
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Come noto, la più recente giurisprudenza è intervenuta in più occasione per allineare il rapporto di lavoro inframurario a quello ordinario, in osservanza dei dettati di cui agli artt. 35 Cost. e
2060 c.c., che tutelano il diritto al lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;
il lavoro carcerario, pur con le sue peculiarità, deve considerarsi un lavoro subordinato a tutti gli effetti, con conseguente applicazione delle tutele previste per il lavoro libero, quale – in particolare - la giusta retribuzione ex art. 36 Cost.
Significativa al riguardo è la sentenza della Corte Costituzionale
n° 158/2001 che ha affermato che “il lavoro carcerario dovrebbe, per organizzazione, regole giuridiche, avvicinarsi il più possibile alle normali condizioni del lavoro libero.”.
Conseguentemente, anche la retribuzione e/o remunerazione per l'attività prestata dal detenuto all'interno dell'Istituto
Penitenziario deve determinarsi secondo il CCNL di riferimento in base alla mansione svolta, come altresì stabilito dalla Corte
Costituzionale con la nota pronuncia n° 1087/88.
La normativa di riferimento, in origine contenuta nell'art. 145 del c.p., è quella di cui all'art. 22 dell'O.P. rubricato
“Determinazione delle mercedi”, il cui testo originario, vigente sino al 2 ottobre 2018, stabilisce:
“Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali da una commissione composta dal direttore
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generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.”
La norma è stata modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D.
Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 nei seguenti termini:
“La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria
è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.”
Nel caso in esame, i periodi di lavoro per i quali il carcerato ha richiesto la rideterminazione della remunerazione ricevuta, dal
2013 al 2019, ricadono sotto le due discipline che si differenziano sol per il fatto che, nella stesura originaria dell'art. 22, la commissione aveva la facoltà di stabilire la retribuzione equamente, in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali;
discrezionalità successivamente abolita, avendo il legislatore direttamente stabilito che la stessa debba essere quantificata nella misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.
Ciò premesso, il punto della presente controversia è proprio quello di individuare le tariffe sindacali e il contratto collettivo di
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riferimento per la parametrazione delle retribuzioni spettanti al sig. , per i servizi interni dallo stesso svolti. Parte_1
Si rileva al riguardo che, come recentemente affermato dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n. 26294 del 2025, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124, la determinazione del relativo trattamento economico era rimessa alla predetta commissione in applicazione delle tariffe sindacali previste dal CCNL di riferimento ritenuto più adatto in base alle mansioni svolte.
Per questo motivo la Corte ha ritenuto di acquisire dalla amministrazione penitenziaria le tariffe retributive di riferimento individuate dalla Commissione competente, tenuto conto del fatto che nei cedolini paga non vi è alcuna indicazione del CCNL applicato.
Dalla documentazione prodotta dall'amministrazione penitenziaria, risulta che la Commissione ha individuato, per la retribuzione dei c.d. servizi interni dell'Istituto Penitenziario, le tariffe retributive previste dal CCNL del Terziario (dal 7° al 5° livello di inquadramento a seconda del tipo di mansioni).
E' stata quindi disposta CTU al fine di quantificare “le eventuali differenze retributive spettanti all'appellante per aver svolto le mansioni indicate al punto 3) del ricorso introduttivo, con gli orari indicati nei cedolini paga prodotti, per effetto dell'applicazione del CCNL Multiservizi e, in alternativa, del
CCNL Pubblici Esercizi come da documenti depositati il
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15.1.2025 dall'appellato, fermo restando l'abbattimento di un terzo previsto dall'art. 22 L.354/1975.”
E' pacifico agli atti che il sig. abbia svolto attività Parte_1
lavorativa da febbraio 2013 a luglio 2019, seppur intervallata da periodi di sospensione per rotazione: i mesi interessati da attività lavorativa sono risultati quattro nel 2013, sei nel 2014, l'intero anno del 2015, dieci mesi nel 2016, nessuno nel 2017, quattro nel 2018 e due nel 2019, con numeri di ore sempre variabili risultanti dai cedolini paga prodotti agli atti, in cui sono state specificamente indicate le mansioni svolte mese per mese quali lo scopino, l'inserviente di cucina, il porta vitto, l' aiuto cuciniere, il cuciniere, l' addetto alle pulizie ed il distribuzione pasti.
Ritiene la Corte che, seppur intervallato da vari periodi di sospensione lavorativa, il rapporto di lavoro possa considerarsi unitario, alla luce del recente orientamento della Corte di
Cassazione n. 17478 del 25 giugno 2024 secondo cui “il rapporto di lavoro carcerario è univoco e continuativo sinchè si è in carcere, nonostante le fisiologiche sospensioni per consentire a tutti di accedere al lavoro con il sistema della rotazione ex art. 22
L. 354/1975”; inoltre i crediti di lavoro dei carcerati non si prescrivono fintanto che gli stessi sono detenuti, tenuto conto delle oggettive difficoltà degli stessi di far valere i propri diritti in regime di costrizione.
Risulta altresì agli atti che in tutto il periodo oggetto di causa il sig. , pur avendo lavorato presso tre Istituti penitenziari Parte_1
differenti, abbia mantenuto lo stesso numero di matricola;
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circostanza questa che depone ulteriormente per l'unicità del rapporto lavorativo intercorso e ancora intercorrente tra le parti.
Conseguentemente, essendo stato il ricorso introduttivo notificato quando ancora il rapporto di lavoro era in essere (come dedotto da e non contestato dalla controparte), la prescrizione Parte_1
dei crediti retributivi rivendicati non ha iniziato neppure a decorrere.
Al CTU è stato dunque richiesto di considerare l'intero periodo lavorativo, elaborando due conteggi alternativi, uno in applicazione del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi integrati / Multiservizi e servizi di pulizia invocato dal lavoratore e Commissione l'altro in applicazione del CCNL
Turismo – Pubblici esercizi individuato dalla Commissione
Penitenziaria.
I livelli di inquadramento considerati dal CTU sono stati:
a) con il primo conteggio, quello di 2° livello previsto dal CCNL
Multiservizi per gli operai comuni e per “… i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di
(semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione”, senza variazioni nel corso dei rapporti.
b) con il secondo conteggio, in applicazione del CCNL Pubblici esercizi, il CTU ha preso in esame diversi livelli a seconda delle mansioni ricoperte: il 7° liv. previsto per l'addetto alle pulizie e per lo scopino, il 6° liv. per il porta vitto (“addetto alla distribuzione pasti”) e all'inserviente di cucina, il 6° Super per
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l'aiuto cuciniere e il 5° livello per il cuciniere (“addetto alla cucina”); il tutto come indicato nella documentazione depositata dal Ministero il 15 gennaio 2025.
Per gli orari di lavoro (complessivamente 4433 ore), il CTU ha considerato quelli riportati nel “dettaglio mensile” dei cedolini paga prodotti, senza distinzione tra quelle individuate come ordinarie e quelle festive, che sono state valorizzate cumulativamente, in quanto l'Amministrazione penitenziaria non distingue il lavoro festivo da quello feriale, né sono state quantificate le competenze di fine rapporto, tra cui TFR, mensilità aggiuntive, indennità per ferie e permessi non goduti, in considerazione della particolarità della prestazione lavorativa svolta in carcere.
In conclusione, il CTU ha così quantificato le differenze retributive:
Prima ipotesi CCNL Pulizia / Multiservizi: differenze retributive lorde (vd. all. A) …………... € 4.895,29.
Seconda ipotesi CCNL Turismo Pubblici esercizi: differenze retributive lorde (vd. all. B) …………... € 7.090,79.
La differenza tra gli importi delle due ipotesi è conseguenza soprattutto del fatto che l'applicazione del contratto Pulizia –
Multiservizi prevede l'inquadramento sempre in un solo livello retributivo, mentre quella del Turismo – Pubblici esercizi comporta livelli retributivi diversi tra loro in funzione delle diverse mansioni ricoperte e retribuzioni orarie più elevate.
Il CTU ha poi dato atto del fatto che, a seguito dell'invio della bozza ai CTP, la Direzione della Casa di reclusione di Massa ha
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inviato un proprio conteggio redatto in applicazione del CCNL
Pubblici Esercizi in cui si è pervenuti ad una differenza complessiva notevolmente inferiore, pari a €. 2.798,69 per l'intero periodo.
Secondo il CTU, le differenze in meno rispetto al suo elaborato sono dipese da tre circostanze, ritenute dallo stesso non corrette:
1) il numero delle ore lavorate indicate nel conteggio del
Ministero, da moltiplicare per l'importo orario, è sempre pari solo a quello delle ore contenute nelle caselle delle “ore ordinarie”, con esclusione delle “ore festive” dei cedolini prodotti;
diversamente, nei prospetti A e B della perizia il numero delle ore è dato dalla somma dei due numeri indicanti le ore, anche se non sono state esposte distinte, perché non c'è diversificazione nei valori retributivi orari;
2) inoltre, quanto agli importi esposti dal Ministero, i percepiti non risultano mai quelli lordi indicati nei cedolini in corrispondenza delle “mercedi” dovute per le ore lavorate, ma più spesso si tratta di importi comprensivi anche della quota del rateo di tredicesima mensilità (mentre non è mai considerata la
14.ma) e di incidenza sul trattamento di fine rapporto. Si tratta cioè di somme più elevate, ma non corrispondenti a quelle effettivamente percepite come risultanti dalle buste paga in cui sono state retribuite solo le ore lavorate;
3) infine, l'intestazione del CCNL inviato e la tabella retributiva allegata sono riferiti al “Contratto collettivo nazionale di lavoro intersettoriale – Commercio, terziario, distribuzione, servizi, pubblici esercizi e turismo” siglato da CP_2
[...
(Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori) con le organizzazioni datoriali e;
si tratta di CP_3 CP_4
un contratto che regola (anche) il settore dei pubblici esercizi, ma non certo quello maggioritario e sottoscritto dalle OO.SS. più rappresentative, quali invece i due CCNL del settore del
Terziario utilizzati, con le relative tabelle retributive, dal consulente d'ufficio per la quantificazione delle differenze retributive.
Alla luce di queste considerazioni, vanno dunque recepiti i conteggi predisposti dal CTU, sia con riferimento alle tariffe retributive previste dal CCNL Multiservizi, sia con riferimento alle tariffe retributive previste dai CCNL P.E. stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.
Si rileva altresì che, in entrambi i conteggi, il CTU ha tenuto conto, ai fini del percepito, degli importi lordi risultanti dalle buste paga, con esclusione delle trattenute operate dall'amministrazione, tra cui, in alcuni cedolini, le quote di mantenimento in carcere.
La questione della illegittimità di tali trattenute, oggetto di doglianza in primo grado, è stata respinta dal primo giudice, il quale ha ritenuto che le quote di mantenimento devono essere prelevate dalla retribuzione ex art. 145 c.p..
Tale statuizione non è stata censurata dall'appellante che ha esclusivamente richiesto l'adeguamento della retribuzione in applicazione delle tariffe sindacali individuate dal CCNL
Multiservizi; solo su questa domanda di riparametrazione ex art.
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36 Cost. va dunque limitato l'esame del presente giudizio di appello.
Ciò premesso, si ritiene che - seppur dalla documentazione prodotta dall'amministrazione penitenziaria risulta che la
Commissione abbia individuato quale CCNL di riferimento per i c.d. servizi interni il CCNL Turismo - essendo emerse differenze retributive maggiori rispetto a quelle risultanti dall'applicazione del CCNL invocato in ricorso, il Appellato debba CP_1
essere condannato al pagamento del minor importo accertato dal
CTU, in applicazione del principio di corrispondenza tra il richiesto ed il pronunziato.
Il appellato va dunque condannato a corrispondere a CP_1
- a titolo di differenze retributive e salvo il Parte_1
diritto dell'amministrazione penitenziaria di detrarre dalla retribuzione spettante le quote di mantenimento di cui alle buste paga prodotte, su cui è intervenuto il giudicato - la complessiva somma di €. 4.895,29, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione delle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello,
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condanna il a corrispondere a Controparte_1
la complessiva somma di €. 4.895,29, Parte_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Respinge l'appello incidentale del . Controparte_1
Condanna il a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite da quest'ultimo sostenute, che
[...]
liquida – per il primo grado - in €. 1.800,00 e – per il secondo grado - in €. 2.500,00; il tutto oltre spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso nella camera di consiglio del 02/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
NA RI
IL PRESIDENTE
IC LO UA
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