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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/12/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
p.u. 149/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Luca Venditto - Presidente dott.ssa Tiziana Tinessa - Giudice Relatore dott. Marco Pietricola - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale della (P.I. ) Parte_1 P.IVA_1 con sede in Latina (LT), Via Armellini n. 22
Visto il ricorso depositato in data 26.09.2025 dalla , con il quale Parte_2 chiede che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);
visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;
udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 3 ottobre 2025;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.11.2025;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib. Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 27 commi 2 e 3 lett. c), e 28 CCII, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale: v. Cass., SS.UU., 15872/2013; Cass., SS.UU., 5945/2013; Cass. 23719/2014; Cass. 19147/2012; Cass. 12557/2012; Cass. 6886/2012; nonché, da ultimo, Cass., SS.UU., 5688/2015) sita in Latina (LT), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione della liquidazione giudiziale (cfr. la Visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura allegata al ricorso); risulta rispettato il disposto dell'art. 82, co.3, c.p.c. applicabile al ricorrente nel procedimento in oggetto;
sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente in quanto creditrice dell'odierna resistente in virtù del decreto ingiuntivo n 16505/2024 emesso dal Tribunale di Milano;
risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di studio e la promozione di spot pubblicitari, cartelloni, locandine e brochures nonché l'istallazione di cartelloni pubblicitari (cfr. visura camerale in atti), trovano, pertanto, applicazione le disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 121 CCII;
considerato che la società debitrice non si è costituita nel presente procedimento;
ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente:
- dall'esistenza di debiti tributari gravanti sull'impresa che ammontano ad € 1.268.667,33 (cfr. informativa della Agenzia delle Entrate);
- dall'esito negativo del pignoramento mobiliare promosso dalla ricorrente (cfr. ricorso allegato all'istanza);
- dal mancato deposito dei bilanci, l'ultimo bilancio è del 2019 (cfr. visura camerale allegata al ricorso); circostanze tutte che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e/o mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e/o con mezzi normali le proprie obbligazioni.
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente pari o superiore ad euro 30.000,00 come esposto e ciò in relazione al dettato dell'art. 49, comma 5 CCII (sia pure sotto il vigore della c.d. Legge Fallimentare ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato del comma 5 dell'art. 49 CCII: “Per accertare il superamento della condizioni ostativa alla dichiarazione del fallimento prevista dall'art. 15, comma 9, l.f., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila” – cfr. fra le altre: Cass., n. 269726/2017;
rilevato che risulta rispettato il termine annuale di cui all'art 33 CCII;
rilevato, infine, che non risultano agli atti eventuali rinunce alla domanda di liquidazione giudiziale in oggetto ex art. 43 CCII ovvero eventuali procedure di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza di parte odierna debitrice alternative alla liquidazione giudiziale rilevanti anche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 49 CCII;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della (P.I. con sede in Latina (LT), Parte_1 P.IVA_1
Via Armellini n. 22
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Tiziana Tinessa;
NOMINA
Curatore l'avv. Cristiano D'Ettorre;
ORDINA
al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, la dichiarazione dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale ove non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA
al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare il procedimento di inventariazione nel più breve tempo possibile
FISSA L'udienza del 09/04/2026 ore 9.00 l'esame dello stato passivo innanzi al Giudice Delegato presso il suo ufficio sito presso i noti locali dell'intestato Tribunale Ordinario di Latina ubicati in Latina in Via F. Filzi n. 39
GN
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza suddetta di esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di legge di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sanno considerate ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010 s.m.i.; 4) acquisire la documentazione contabile in possesso della banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporto dell'impressa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
INVITA
Il Curatore a procedere altresì e con sollecitudine agli adempimenti di cui all'art. 10 CCII ivi compresa la tempestiva attivazione e comunicazione nelle forme di legge dell'indirizzo PEC relativo alla presente procedura;
ORDINA
ai sensi del comma 4 dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero ed ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale oltre che al Curatore nonché sia trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione nei termini e con le forme di cui all'art. 45 CCII. Qualora tra i beni compresi nella procedura non vi sia denaro, ordina che le spese relative agli atti da compiere della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura, e fino a che non saranno disponibili assegnamenti di spettanza della procedura medesima, vengano prenotate a debito oppure anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i.. Manda in Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, 04/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott.ssa Tiziana Tinessa) (dott. Luca Venditto)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Luca Venditto - Presidente dott.ssa Tiziana Tinessa - Giudice Relatore dott. Marco Pietricola - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale della (P.I. ) Parte_1 P.IVA_1 con sede in Latina (LT), Via Armellini n. 22
Visto il ricorso depositato in data 26.09.2025 dalla , con il quale Parte_2 chiede che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);
visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;
udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 3 ottobre 2025;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.11.2025;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib. Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 27 commi 2 e 3 lett. c), e 28 CCII, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale: v. Cass., SS.UU., 15872/2013; Cass., SS.UU., 5945/2013; Cass. 23719/2014; Cass. 19147/2012; Cass. 12557/2012; Cass. 6886/2012; nonché, da ultimo, Cass., SS.UU., 5688/2015) sita in Latina (LT), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione della liquidazione giudiziale (cfr. la Visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura allegata al ricorso); risulta rispettato il disposto dell'art. 82, co.3, c.p.c. applicabile al ricorrente nel procedimento in oggetto;
sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente in quanto creditrice dell'odierna resistente in virtù del decreto ingiuntivo n 16505/2024 emesso dal Tribunale di Milano;
risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di studio e la promozione di spot pubblicitari, cartelloni, locandine e brochures nonché l'istallazione di cartelloni pubblicitari (cfr. visura camerale in atti), trovano, pertanto, applicazione le disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 121 CCII;
considerato che la società debitrice non si è costituita nel presente procedimento;
ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente:
- dall'esistenza di debiti tributari gravanti sull'impresa che ammontano ad € 1.268.667,33 (cfr. informativa della Agenzia delle Entrate);
- dall'esito negativo del pignoramento mobiliare promosso dalla ricorrente (cfr. ricorso allegato all'istanza);
- dal mancato deposito dei bilanci, l'ultimo bilancio è del 2019 (cfr. visura camerale allegata al ricorso); circostanze tutte che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e/o mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e/o con mezzi normali le proprie obbligazioni.
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente pari o superiore ad euro 30.000,00 come esposto e ciò in relazione al dettato dell'art. 49, comma 5 CCII (sia pure sotto il vigore della c.d. Legge Fallimentare ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato del comma 5 dell'art. 49 CCII: “Per accertare il superamento della condizioni ostativa alla dichiarazione del fallimento prevista dall'art. 15, comma 9, l.f., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila” – cfr. fra le altre: Cass., n. 269726/2017;
rilevato che risulta rispettato il termine annuale di cui all'art 33 CCII;
rilevato, infine, che non risultano agli atti eventuali rinunce alla domanda di liquidazione giudiziale in oggetto ex art. 43 CCII ovvero eventuali procedure di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza di parte odierna debitrice alternative alla liquidazione giudiziale rilevanti anche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 49 CCII;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della (P.I. con sede in Latina (LT), Parte_1 P.IVA_1
Via Armellini n. 22
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Tiziana Tinessa;
NOMINA
Curatore l'avv. Cristiano D'Ettorre;
ORDINA
al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, la dichiarazione dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale ove non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA
al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare il procedimento di inventariazione nel più breve tempo possibile
FISSA L'udienza del 09/04/2026 ore 9.00 l'esame dello stato passivo innanzi al Giudice Delegato presso il suo ufficio sito presso i noti locali dell'intestato Tribunale Ordinario di Latina ubicati in Latina in Via F. Filzi n. 39
GN
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza suddetta di esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di legge di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sanno considerate ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010 s.m.i.; 4) acquisire la documentazione contabile in possesso della banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporto dell'impressa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
INVITA
Il Curatore a procedere altresì e con sollecitudine agli adempimenti di cui all'art. 10 CCII ivi compresa la tempestiva attivazione e comunicazione nelle forme di legge dell'indirizzo PEC relativo alla presente procedura;
ORDINA
ai sensi del comma 4 dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero ed ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale oltre che al Curatore nonché sia trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione nei termini e con le forme di cui all'art. 45 CCII. Qualora tra i beni compresi nella procedura non vi sia denaro, ordina che le spese relative agli atti da compiere della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura, e fino a che non saranno disponibili assegnamenti di spettanza della procedura medesima, vengano prenotate a debito oppure anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i.. Manda in Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, 04/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott.ssa Tiziana Tinessa) (dott. Luca Venditto)