Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/05/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1011/2023 - Pag. 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1011/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “regolamentazione della responsabilità genitoriale” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 06/01/1970, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti DE LUCA ALDINA e
RENDE LUCIO PAOLO NAZARIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a Plotesti (ROMANIA) in [...] Controparte_1 C.F._2 12/07/1981, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BELLIZZI EMANUELA, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 2/05/2023, parte ricorrente ha introdotto il Parte_1 presente procedimento contenzioso nei confronti di , ed ha allegato: Controparte_1
- di aver avuto una relazione sentimentale con la resistente, iniziata nel 2011;
- di aver convissuto con la inizialmente a Villapiana (CS) e poi a Cassano allo Ionio CP
– fraz. Sibari, in Via Olimpia n. 22, presso un appartamento condotto in locazione con contratto a nome di entrambi,
- che dalla loro unione è nato il figlio , in data 2 ottobre 2015; Persona_1
- che in tutti gli anni della loro convivenza ha provveduto al mantenimento morale e materiale di e dei suoi figli, e avuti da una Controparte_1 Persona_2 Persona_3 precedente relazione, nonché del figlio;
Per_1
- che la convivenza, nell'ultimo anno, si è rivelata complicata, in quanto la resistente ha manifestato in più occasioni una sua insoddisfazione, nonostante egli si sia prodigato in ogni modo per provvedere alle esigenze di tutto il nucleo familiare e per appianare le piccole divergenze quotidiane che insorgevano per futili motivi;
- che, nel mese di gennaio 2023, precisamente il giorno 31, a seguito di una discussione banale, per volontà della compagna, è stato costretto a lasciare la casa familiare, senza che gli sia stato consentito di poter prelevare gli effetti personali;
da quella data, la ha interrotto ogni CP
comunicazione, rifiutando qualsiasi approccio, persino telefonico, sottraendogli di fatto tutti i suoi beni, anche primari, che si trovano ancora presso l'abitazione familiare;
- che, dalla data del 31 gennaio 2023, la gli ha impedito di incontrare e sentire, CP neanche mediante colloqui telefonici, il figlio , non permettendo alcun contatto con il Per_4 minore;
- che, tramite messaggi whatsapp o telefonate, ha provato ogni giorno a mettersi in contatto con il figlio, senza riuscire nell'intento;
- che, oltre a provare a chiamare i numeri relativi alle utenze telefoniche in uso alla CP
e al figlio, si è recato più volte a casa, almeno per poterlo salutare, senza ricevere risposta al citofono;
- che, dunque, in tutto questo lungo periodo, la gli ha impedito di svolgere con CP continuità la responsabilità genitoriale;
- che il comportamento posto in essere dalla resistente, teso ad allontanare il figlio dalla figura paterna, dà prova della incapacità della madre a svolgere in armonia e serenità il suo ruolo genitoriale;
- che è attualmente dipendente presso una impresa di impiantistica idraulica, mentre la
è percettrice di assegno unico;
CP
- che risiede in un appartamento di sua proprietà, sito in Cassano Ionio - alla Via Baldanza snc - e che intende ottenere la regolamentazione dei rapporti personali ed economici nei riguardi del figlio . Per_1 Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di: “- Affidare il figlio minore Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione del padre, sita in Cassano Ionio - alla Via Baldanza snc. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso;
- Disporre a carico della sig.ra la corresponsione di un assegno mensile in favore del sig. per il CP T_ mantenimento ordinario del figlio, dell'importo ritenuto di giustizia. Oltre alla corresponsione nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per il figlio, da concordarsi preventivamente;
- Riconoscere alla sig. il più ampio diritto di visita del figlio minore CP
, compatibilmente con le esigenze di studio e ludico ricreative del minore. Per il periodo Per_1 festivo disporre che il diritto di visita sarà concordato di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio minore.” Instaurato il contraddittorio, si è costituita la quale ha contestato la Controparte_1 ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente ed ha dedotto:
- che la convivenza è venuta meno a causa del carattere sempre più violento, sessualmente ossessivo e minaccioso del dedito inoltre all'uso abituale di alcol;
T_
- che, al culmine della ennesima lite avvenuta il 31.1.2023, il ha lasciato la casa T_ familiare senza comunicare la nuova residenza, privando lei ed il figlio di ogni forma di Per_4 sostentamento, morale e materiale, interrompendo il contratto di fornitura energia elettrica a lui intestato e sottraendole il cellulare sul quale erano salvati migliaia di messaggi ossessivi, violenti ed offensivi, a sfondo sessuale;
- che il già da circa un anno, aveva iniziato a mandare messaggi dal predetto T_ tenore, per la qual ragione era intervenuta una prima interruzione di convivenza a maggio 2022, a seguito della quale vi era stata una riappacificazione nell'interesse del minore;
- che per i fatti descritti sono state sporte diverse querele;
- che, inoltre, il la minacciava costantemente di toglierle il figlio tutte le T_ Per_4 volte che la stessa non avesse accondisceso alle sue richieste “asfissianti” di costanti e continui rapporti sessuali, peraltro violenti;
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- che, quando aveva circa quattro anni, il effettivamente lo aveva portato Per_4 T_ via da casa per un'intera giornata, senza preavviso e senza alcuna comunicazione, rientrando solo a tarda sera a seguito dell'intervento dei Carabinieri da lei allertati;
- che, successivamente, il ha assunto atteggiamenti di prevaricazione psicologica nei T_ confronti della con la minaccia di poter ripetere, in via definitiva, l'allontanamento suo col CP figlio , ciò al fine di tenerla legata a sé e di ottenere da lei i “favori sessuali”, Per_4 ossessivamente richiesti;
- che il 31.1.23 il è andato via al culmine di una lite portando con sé il cellulare T_ della ricorrente nel quale, come detto, erano contenuti centinaia di messaggi minacciosi e di richieste ossessive;
- che il non ha alcuna relazione con il figlio: non lo cerca, non gli telefona, non T_ corrisponde nulla a titolo di contribuzione al suo mantenimento;
- che, ancor più gravemente, lasciata la casa di Via Olimpia 22, il in pieno inverno, T_ ha interrotto il contratto di fornitura energia elettrica allo stesso intestato, lasciando lei ed il figlio senza luce né acqua calda per ben 10 giorni;
Per_4
- di essere percettrice di reddito di cittadinanza e di svolgere lavori domestici saltuari, nel breve tempo che la cura del figlio minore le consente;
- che il svolge la professione di idraulico alle dipendenze del di lui figlio, T_ [...]
, titolare di una impresa di idraulica in Cassano, con contratti a termine, sì da poter godere Per_5 dell'assegno di disoccupazione;
- che il ricorrente, a causa dell'uso smodato di alcol, durante la convivenza, è stato destinatario di diverse volte di multe per guida in stato di ebrezza e, pertanto, di avere fondato timore che una frequentazione padre-figlio non controllata, soprattutto dopo un così prolungato disinteresse per lo stesso, possa essere fonte di pericolo per la salute e l'integrità non solo fisica del minore . Per_4 Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale: “- Revocare la potestà genitoriale del sig. T_
sul figlio minore , accertata la grave omissione genitoriale paterna ivi denunziata;
[...] Per_4
-Affidare in forma esclusiva il minore alla madre che ne Persona_6 Controparte_1 eserciterà in forma esclusiva la potestà genitoriale e con la stessa permarrà nell'abituale residenza e dimora di Sibari alla Via Olimpia 22; Disciplinare i rapporti tra il padre e il figlio minore mediante la frequentazione che l'on.le Giudice riterrà più utile all'interesse del minore di anni 8 esclusivamente in ambiente protetto e giammai acconsentendo al pernottamento del minore presso il domicilio del padre;
-Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1 della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante vaglia postale, la somma Controparte_1 mensile di €250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre rivalutazione annuale ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie;
- in subordine, in caso di determinazione dell'on.le giudice a disporre comunque l'affidamento condiviso del minore, voglia ordinare l'allocazione esclusiva del piccolo presso la madre e disporre in ogni caso il divieto di pernottamento Per_4 presso il padre e le frequentazioni padre figlio in ambiente protetto.” All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice delegato alla trattazione, con ordinanza del 26 ottobre 2023, ha nominato l'avv. curatore speciale del minore CP_3
, in ragione della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata Persona_1 dalla madre, ed ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti, di seguito riportati:
“- AFFIDA il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i coniugi, disponendo Per_1 che lo stessa viva con la madre e stabilendo che la frequentazione tra il figlio ed il padre avvenga con le modalità indicate in parte motiva;
- DISPONE che la frequentazione padre-figlio avvenga alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di Cassano allo Ionio, luogo di residenza del minore, secondo il calendario stabilito dall'ente;
- DELEGA il Servizio Sociale del Comune di Cassano allo Ionio con il compito di svolgere una indagine psico-sociale sui genitori e sul minore - anche con compiti di vigilanza e R.G. n.° 1011/2023 - Pag. 4 di 7
monitoraggio -, riferendo ogni elemento utile in merito al nucleo familiare ed in particolare alla relazione genitore – figlio, affidamento della prole, determinazioni in ordine all'esercizio della responsabilità dei genitori, provvedimenti eventualmente necessari per il caso di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli;
ove il Servizio Sociale territorialmente competente sia impossibilitato ad operare, dovrà essere contattato l'ente di coordinamento al fine di individuare il Servizio Sociale competente a svolgere l'indagine;
- ASSEGNA al Servizio Sociale per la relazione termine sino alla data del 5 aprile 2024;
- ASSEGNA la casa familiare, sita in Cassano allo Ionio alla via Olimpia n. 22, a CP
, affinché vi coabiti con il figlio minore;
[...]
- PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della Parte_1 resistente, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, con decorrenza dal mese di ottobre 2023 e con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie…”. Con la medesima ordinanza è stata poi ammessa la prova testimoniale articolata dalla resistente. Nelle more della celebrazione dell'udienza fissata per l'escussione dei testi, la resistente ha proposto ricorso ex art. 473 bis 23 c.p.c. in data 28/2/24; quindi, espletata la prova testimoniale, con ordinanza del 1° maggio 2024 è stato rigettato il ricorso.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali di Cassano allo Ionio in data 10/4/24, 11/9/24 e
20/2/25, la causa, previa concessione dei termini per gli scritti conclusionali, è stata rinviata all'udienza del 26 febbraio 2025 per la rimessione in decisione. Non è stato disposto l'ascolto del minore in ragione della tenera età dello stesso (anni 9).
2. Conclusioni delle parti
All'udienza del giorno 26/02/2025, sono comparsi solamente il difensore di parte ricorrente ed il curatore speciale, i quali hanno concluso come segue: “L'avv. Rende preliminarmente evidenzia che dall'ultima relazione dei SS di Cassano è emerso un condizionamento del minore da parte della madre teso a prefigurare una condizione di alienazione della figura paterna. L'avv. Rende si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge. L'avv. si riporta alle proprie memorie, si associa alle deduzioni formulate dal difensore del CP_3 ricorrente in ordine ad un possibile condizionamento del minore da parte della madre, e conclude chiedendo che nell'interesse del minore possano essere previsti incontri liberi tra il padre ed il figlio senza la presenza del personale dei SS.” Il PM non ha fatto pervenire conclusioni.
3. Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale, l'affidamento del minore e l'assegnazione della casa coniugale
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme all'interesse del figlio minore
, ritiene il Collegio che vada definitivamente prescelto l'affido condiviso, perché più Per_1 conforme al suo interesse, sulla base dei principi codificati dagli artt. 337 ter e ss. c.c., e alla luce di quanto emerso dall'approfondito monitoraggio espletato dai Servizi Sociali del comune di Cassano allo Ionio, compendiato nelle tre relazioni sopra indicate. Ed infatti, l'accertamento disposto dal Tribunale ha consentito di appurare che il è T_ un genitore molto presente, sia a livello materiale che affettivo, e che , dopo le iniziali Per_1 perplessità manifestate durante i primi incontri tenutisi dinanzi al personale dei Servizi sociali, è felice di ricevere le attenzioni del padre. Dunque, il lungo monitoraggio degli incontri padre-figlio – durato circa un anno – ha dato atto della profonda volontà del padre di mantenere rapporti significativi con il figlio, mostrandosi accudente e sempre presente. R.G. n.° 1011/2023 - Pag. 5 di 7
La conflittualità esistente tra i genitori, pure emersa dall'indagine delegata ai Servizi sociali, non costituisce – allo stato – motivo di affidamento esclusivo a uno dei genitori, mantenendosi nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, per come emerso durante gli incontri svoltisi alla presenza dei personale specializzato, dai quali è possibile evincere la consapevolezza del minore del conflitto esistente tra il padre e la madre e, soprattutto, nella fase iniziale del monitoraggio, la preoccupazione di , nel manifestare la volontà di avvicinamento al padre, di poter tradire la Per_1 figura materna, alla quale risulta molto legato. A tal riguardo, dunque, la madre dovrà collaborare attivamente al fine di favorire la ripresa dei rapporti padre-figlio, al fine di evitare condizionamenti involontari del minore, il quale ha dimostrato di essere in grado di intercettare i dissidi esistenti tra i genitori.
Alla valutazione positiva della figura paterna discendente dagli accertamenti disposti per il tramite dei Servizi sociali, deve aggiungersi che le condotte del padre denunciate in ricorso dalla in astratto idonee a minare il benessere psico-fisico del piccolo , non hanno trovato CP Per_1 adeguato riscontro, oltreché nell'indagine dei Servizi sociali, neanche nella prova testimoniale richiesta dalla resistente ed ammessa dal Tribunale.
I due testi escussi, e figli della resistente, nati da una Persona_3 Persona_2 precedente relazione, hanno infatti confermato l'episodio verificatosi nel 2019, allorquando il in seguito ad un litigio con la si era allontanato da casa portando con sé il figlio T_ CP
, facendo rientro solo dopo l'intervento dei Carabinieri;
trattasi di accaduto che, tuttavia, Per_1 pur sintomatico di un comportamento sicuramente stigmatizzabile tenuto dal - per aver il T_ padre inutilmente coinvolto il minore nel litigio con la madre, portandolo con sé al di fuori della casa familiare - non è idoneo da solo a fondare una pronuncia di affido esclusivo in favore della madre, essendo risalente nel tempo (2019) e non seguito da ulteriori episodi connotati da aspetti potenzialmente pregiudizievoli per il minore, come peraltro dimostrato dalla circostanza per cui la madre, in seguito a tale episodio, ha ritenuto di poter continuare a vivere con il piccolo con Per_4 il sino alla introduzione del presente giudizio (2023). Solo genericamente i testi hanno poi T_ riferito di ulteriori condotte inappropriate del affermando che lo stesso era solito T_ ubriacarsi, senza alcun riferimento ad episodi specifici e concreti, invero nemmeno dedotti dalla resistente;
né risultano accertate, allo stato, in sede penale, condotte violente poste in essere dal ricorrente nei confronti della alla presenza del piccolo (agli atti risulta depositato CP Per_1 solamente l'avviso di conclusione delle indagini del 6/4/24 della Procura della Repubblica presso questo Tribunale per i reati di cui agli artt. 572, commi 1 e 2, c.p., 624 e 625 c.p., 570, comma 2, c.p.).
Cionondimeno, appare preferibile lasciare inalterata la residenza privilegiata del minore presso l'abitazione materna sita in Cassano allo Jonio, alla c.da Bruscate Piccola Via Olimpia n.22, convivendo ormai il minore con la sola madre da circa un anno. In ordine ai tempi e alle modalità di visita, il Collegio ritiene opportuno che, tenuto conto dell'esito positivo del monitoraggio disposto, il padre tenga con sé il minore senza la presenza dei Servizi sociali, per come richiesto anche dal curatore speciale del minore all'udienza del 26/2/25; il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, il martedì ed il giovedì (o comunque due pomeriggi a settimana) dalle ore 16:00 alle 19:00 compatibilmente con gli impegni scolastici, e le attività sportive e ludiche;
trascorrerà il Per_1 fine settimana (sabato e domenica) alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre e precisamente: durante il periodo scolastico dall'uscita della scuola di sabato fino alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) e dalle ore 10 alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) della domenica e durante il periodo non scolastico dalle ore 12,00 del sabato alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) e dalle ore 10 alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) della domenica. Con riguardo alle festività Natalizie e Pasquali, il minore trascorrerà presso il padre 5 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale e 3 giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua;
ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni consecutivi con il padre, che verrà concordato dai genitori entro il 31 maggio per anno;
nei giorni dell'onomastico e del R.G. n.° 1011/2023 - Pag. 6 di 7
compleanno il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori. Al compimento del decimo anno (nell'ottobre 2025), il minore potrà pernottare con il padre e trascorrerà il fine settimana (sabato e domenica) alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre e precisamente: durante il periodo scolastico dall'uscita della scuola di sabato fino alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) della domenica e durante il periodo non scolastico dalle ore
12,00 del sabato alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) della domenica.
In conseguenza di quanto statuito in punto di affidamento del figlio minore, la casa familiare, sita in Cassano allo Jonio, alla c.da Bruscate Piccola Via Olimpia n.22, va assegnata alla madre, assolvendo l'assegnazione della casa coniugale, ex art. 337 sexies c.p.c., all'esclusiva funzione di non modificare l'habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all'interno del quale il minore ha vissuto prima dell'inasprirsi del conflitto familiare.
In ordina alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla madre occorre osservare che, ai sensi dell'art. 330 cod. civ., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237).
Nel caso di specie, per quanto già sopra espresso, non essendo emersi comportamenti tali da giustificare una pronuncia di affido esclusivo, a fortiori non sussistono le condizioni per giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale del padre, con conseguente rigetto della domanda di decadenza.
Il mantenimento del minore L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. L'art. 337 septies, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Alla luce del disposto dell'art. 316 bis che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore, anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per R.G. n.° 1011/2023 - Pag. 7 di 7
il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore. Nel caso di specie, tenuto conto delle ridotte entrate mensili del padre, non contestate dalla ricorrente (circa € 800,00 mensili), va confermato l'assegno mensile di € 200,00, a carico del a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, T_ per come elencate nell'ordinanza del 26/10/23, alla quale si rimanda.
La madre, genitore collocatario, contribuirà al mantenimento del figlio con le modalità del cd. mantenimento diretto, ossia provvedendo direttamente a soddisfare le esigenze del minore senza versare alcun assegno periodico, nonché partecipando al pagamento del 50% delle spese straordinarie, per le quali vale suddivisione già contenuta nei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Il regime delle spese Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre formulata dalla resistente;
B. AFFIDA il figlio minore ad entrambi i coniugi secondo le modalità indicate in Per_1 motivazione;
C. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della Parte_1 resistente , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € Controparte_1
200,00, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di giugno 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, oltre al 50% delle spese straordinarie, per come indicate nei provvedimenti temporanei ed urgenti del 29/1/24; D. ASSEGNA la casa familiare, sita in Cassano allo Jonio, alla c.da Bruscate Piccola Via
Olimpia n.22, alla madre;
E. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
F. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 12 maggio 2025.
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni