Articolo 15 della Legge 1 aprile 1999, n. 91
Articolo 14Articolo 16
Versione
16 aprile 1999
Art. 15. (Strutture per la conservazione dei tessuti prelevati) 1. Le regioni, sentito il centro regionale o interregionale, individuano le strutture sanitarie pubbliche aventi il compito di conservare e distribuire i tessuti prelevati, certificandone la idoneita' e la sicurezza. 2. Le strutture di cui al comma 1 sono tenute a registrare i movimenti in entrata ed in uscita dei tessuti prelevati, inclusa l'importazione, secondo le modalita' definite dalle regioni.
Entrata in vigore il 16 aprile 1999
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