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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/04/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 10.4.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G. Parte_1
Insalata
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti F. Leone, G.M. Maggio e M. Mattia CP_1
Resistente
OGGETTO: ricalcolo pensione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.1.2022 iscritto al n. 114/2022 rg., la ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essere titolare di pensione cat. VO con decorrenza gennaio 2009 - esponeva che aveva calcolato un'anzianità contributiva della quota A errata, in quanto, CP_1 in applicazione dell'art. 7 comma 12 l. 638/1983, avrebbe dovuto conteggiare 1281 settimane contributive, piuttosto che 1169.
Chiedeva pertanto che fosse accertato il proprio diritto al ricalcolo della pensione in godimento per effetto della rideterminazione della suddetta quota contributiva e che conseguentemente fosse condannato al pagamento del dovuto con decorrenza dal triennio antecedente alla CP_1
data di deposito del ricorso.
Si costituiva che eccepiva l'improponibilità della domanda, la decadenza dall'azione e, CP_1
nel merito, contestava gli avversi assunti insistendo per il rigetto del ricorso.
Con ricorso depositato in data 23.2.2022 ed iscritto al n. 653/2022 r.g., la ricorrente chiedeva il ricalcolo della pensione previo utilizzo, in relazione all'anno 2004, del salario convenzionale congelato.
, costituendosi in giudizio, contestava l'avversa pretesa, concludendo per il rigetto del CP_1
ricorso. All'udienza del 30.11.2023, veniva disposta la riunione del fascicolo n. 653/2022 al procedimento iscritto al n. 114/2022 r.g.
Espletata ctu contabile, all'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improponibilità dell'azione per assenza di domanda amministrativa, atteso che la richiesta di ricalcolo di prestazioni già attribuite non richiede ex art. 443 c.p.c. la previa instaurazione del procedimento amministrativo (tra le tante,
Cass. n. 20892/2007).
Quanto all'eccepita decadenza dall'azione, gioverà richiamare la normativa che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, i commi due e tre dell' art. 47 del DPR n. 639/70, i quali prevedono che “… Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (comma 2). Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (comma 3).”
Con successiva disposizione (del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito il L. 1 giugno
1991, n. 166, Disposizioni urgenti in materia previdenziale), avente carattere di norma d'interpretazione autentica, è stato poi previsto che "I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970,
n. 639, art. 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei…”.
Infine, con l' art. 38, comma 1, numero 1), lettera d), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 all' art. 47 cit. è stato aggiunto il comma 6, il quale prevede che “.. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte (comma 6)”.
L'art. 38 ha dunque reso applicabile il regime decadenziale di cui all'art. 47 non solo al caso di diniego della prestazione in sede amministrativa ma anche all'ipotesi di richiesta di riliquidazione della stessa, ciò presupponendo il previo riconoscimento e liquidazione del beneficio richiesto. In tale ultima evenienza, precisa la norma, il momento in cui si è avuto il riconoscimento parziale costituisce dies a quo della decadenza.
Sulla scorta di tali premesse, deve ritenersi che la ricorrente sia decaduta dalla possibilità di proporre la domanda giudiziale di riliquidazione della pensione a far data dal momento in cui si è avuto il riconoscimento parziale della stessa, ovvero da gennaio 2009.
Tale decadenza, sotto il profilo sostanziale, si traduce nell'estinzione del diritto a tutti i ratei scaduti da oltre tre anni al momento del deposito del ricorso giudiziale, rimanendo invece impregiudicati quelli relativi al periodo che si colloca entro il triennio precedente la proposizione della domanda giudiziale (come chiesto peraltro anche dalla ricorrente).
D'altronde la SC ha reiteratamente affermato, da ultimo, che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza, in considerazione della natura della prestazione, si [applica] solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (cfr. da ultimo Cass.
31955/2024).
I rilievi che precedono assorbono ogni questione concernente l'eccepita prescrizione quinquennale dei ratei.
Alcuna nullità è poi ravvisabile negli atti introduttivi dei giudizi proposti da . Parte_1
Dal contenuto dei ricorsi, si evince in maniera chiara come l'istante abbia lamentato l'errato calcolo dell'anzianità contributiva relativa alla quota A, in quanto – ove l' avesse CP_2 rivalutato a norma dell'art. 7 comma 12 l. 638/1983 i contributi accreditati entro il 31.12.1983
(considerando pertanto 1281 settimane contributive e non 1169) – la quota A, incontestata la correttezza dell'importo della quota B, sarebbe stata pari ad € 545,57 (e non pari alla inferiore somma di € 497,87).
L'istante ha altresì lamentato l'utilizzo di una retribuzione inferiore al minimale giornaliero,
(pari ad € 44,26) in relazione all'anno 2004, rilevando come dall'estratto contributivo risultasse utilizzata una retribuzione pari a € 34,83 (€ 3518,00/101).
In considerazione delle avverse prospettazioni, incontestata l'applicazione del comma 12 dell'art. 7 del d.l. 463/1983 conv. in legge 638/1983 secondo cui “I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutali per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi”, si è reso necessario disporre ctu contabile.
Ebbene, il CTU nominato- all'esito di un'accurata indagine contabile– ha evidenziato “sulla base dell'estratto contributivo in atti, l'errore delle settimane conteggiate dall'ente previdenziale. Infatti, dal 01 luglio 1964 al 31 dicembre 1992 il totale delle settimane ai fini CP_ della quota A è pari a 1281 e no come indicato dall' 1169 settimane” (pag. 19 ctu depositata in data 22.10.2024).
Nel supplemento peritale depositato in data 1.4.2025, il ctu ha quantificato il rateo e le differenze maturate anche in considerazione della retribuzione giornaliera pari ad € 44,26 per l'anno 2004, in applicazione del salario medio congelato sì come previsto dall'art. 4 d.lgs.
146/97, rideterminando in € 580,45 la rms valida per il calcolo della quota A ed in € 316,14 quella valida per il calcolo della quota B.
Ha dunque concluso che il rateo, alla data del febbraio 2019, doveva essere pari ad € 856,71 (e non € 760,19) e che il credito sul trattamento pensionistico in godimento ammonta, da febbraio
2019 ad ottobre 2024, ad € 8180,86.
Ritiene il giudicante di aderire alle motivate conclusioni cui è giunto il CTU, essendo le stesse state rese all'esito di un'approfondita disamina della posizione contributiva della ricorrente, stante altresì l'assenza di contestazione delle parti – differenti da quelle inoltrate al ctu nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. e già disattese dall'ausiliario con motivazione priva di vizi logici e metodologici (pag. 15 supplemento peritale) – idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese - liquidate tenuto conto del valore del decisum e dell'assenza di questioni giuridiche complesse - segue la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
1. dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della prestazione pensionistica in godimento per le ragioni di cui in motivazione con adeguamento del rateo pensionistico nella misura mensile di € 856,71 alla decorrenza, secondo quanto stabilito nel supplemento depositato in data 1.4.2025;
2. per l'effetto di quanto statuito al punto 1, condanna al pagamento dei ratei CP_1
differenziali maturati, nei limiti del triennio antecedente alla proposizione del giudizio, pari ad € 8180,86, oltre accessori dal dovuto sino al soddisfo;
3. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2697,00 oltre accessori, CP_1
con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo;
4. pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Brindisi, 10.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere