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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/09/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
n. 25/2025 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2025 e vertente TRA
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.7.1973, elettivamente domiciliato in Crot one (c.a.p. 88900), via Vittorio Veneto, n. 233, nello studio dell'Avv. Angelo Clausi (C.F.: pec: , CodiceFiscale_2 Email_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo
Attore opponente E (C.F./P.IVA: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Rende (c.a.p. 87036), alla via L. Repaci, n. 22/A, p resso lo studio dell'Avv. Gianfranco Infante (C.F.: – C.F._3 pec: , che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta NONCHE'
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.6.2025.
-Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento ed a cartelle di pagamento ex art. 615 e 617 c.p.c.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dall a l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come
1 estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avver so l'intimazione di pagamento n. 13320249004813524000, notificata il 10.12.2024, avente ad oggetto l'importo di € 30.246,01, che trovava fondamento in n. 18 cartelle asseritamente notificate tra il 30.1.2012 e il 20.5.2023, eccependo la prescrizione del credito per le cartelle notificate fino al 2019 e il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento. Chiedeva, pertanto, a questo Tribunale la declaratoria di illegittimità della pretesa per difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, la dichiarazione di prescrizione delle cartelle per le quali era maturata la prescrizione del credito e la dichiarazione dell'infondatezza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata relativamente all'intimazione di pagamento impugnata. 2. Si costituiva con propria Controparte_1 comparsa, deducendo: che le cartelle di pagamento erano state tutte regolarmente notificate e che pertanto l'opposizione era da considerarsi inammissibile in quanto non erano state mai impugnate le si ngole cartelle;
che il concessionario non aveva legittimazione passiva per gli adempimenti precedenti rispetto alla consegna dei ruoli;
che l'intimazione di pagamento, così come anche le cartelle presupposte, era adeguatamente motivata;
che non si era veri ficata alcuna prescrizione in quanto dopo la notifica delle cartelle erano stati notificati atti interruttivi della prescrizione. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità e di difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
3. Con il decreto emesso ex art. 171 bis c.p.c. il giudice rilevava d'ufficio la carenza di giurisdizione del g.o. in favore della Corte di Giustizia Tributaria con riguardo ai crediti portati da alcune cartelle, e l'incompetenza in favore del giudice di pace per le restanti cartelle per crediti per contravvenzioni al codice della strada e sanzioni per assegni senza autorizzazione e senza provvista.
4. In assenza di attività istruttoria, e depositate le memorie integrative, all'udienza del 12.6.2025 i procuratori precisavano le conclusioni come da verbale, e la causa era trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, va rilevato che la presente opposizione è formulata ex art. 615 ed ex art. 617 c.p.c. La cartella di pagamento e
2 l'intimazione di pagamento possono essere infatti opposte ex art. 615 c.p.c. per motivi attinenti alla formazione del titolo o per fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo ed opposte ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali del titolo o della cartel la o intimazione. Poiché l'opponente eccepisce la prescrizione del credito, la presente opposizione è stata correttamente formulata ex art. 615 co. 1 c.p.c.; nella parte in cui invece eccepisce il difetto di motivazione, ha correttamente formulato opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 1 c.p.c.
6. In via altrettanto preliminare, va tuttavia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per i crediti di cui alle cartelle nn. 13320150007294468000, 1332016000425325000 e 1332018000541652 4000, attratti alla giurisdizione del giudice tributario. L'art. 2 co. 1 del d.lgs. 546/1992 stabilisce, com'è noto, che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denomina ti, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, con una serie di pronunce anche a Sezioni Unite, ha chiarito l'esatta portata della disposizione e, più precisamente, il reale discrimine tra giurisdizione del giudice tributario e giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez.
U., n. 7822 del 14/04/2020): “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria ( nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 ), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momen to dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle
3 questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”; tali principi risultano ribaditi e affinati dalle successive Cass., Sez. U., n. 21642 del 2 8 luglio 2021, id. n. 8465 del 15 marzo 2022 e da Cass., Sez. U., n. 16986 del 22 maggio 2022 (e richiamati da Cass. Sez. U., n. 2098 del 29 gennaio 2025) con la quale, in particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validi tà della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice l a definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
In questa prospettiva, ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equip ollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum. Dev'essere pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in quanto i crediti di cui alle cartelle nn.
13320150007294468000, 1332016000425325000 e 13320180005416524000 sono attratti alla giurisdizione della Corte di Giustizia di primo grado di Crotone.
7. Ancora in via preliminare, per le restanti cartelle di pagamento impugnate, nn. 1332011001538615000, 13320120009986772000, 13320140004146944000, 13320140014999135000, 13320170005594958000, 13320190000279364000, dev'essere dichiarata l'incompetenza del
Tribunale per essere competente per materia il Giudice di Pace di Crotone. La cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a
4 violazione del codice della strada configurata come opposizi one all'esecuzione (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta infatti alla competenza del giudice di pace
(Cass., 8.6.2015, n.11816) né potrebbe operare alcuna forma di vis attractiva in favore della competenza del Tribunale, trattandosi - quella dell'Ufficio del Giudice di Pace - di competenza per materia, rilevato che “Qualora siano proposte più domande nei confronti della medesima parte, alcune rientranti nella competenza del tribunale, altre in quella del giudice di pace, non opera la vis attractiva della competenza del tribunale, anche ai sensi dell'art. 104 c.p.c, quando le cause di competenza del giudice di pace appartengano allo stesso per ragione di materia, sebbene con limite di v alore" (Cass., 6.11.2015, n.22782). Di talché, l'opposizione avverso le cartelle suindicate, aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, va proposta al giudice competente per materia ovvero il Giudice di Pace, territorialmente competente, atteso che “per quanto attiene alla contestazione di un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis (oggi dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 6 e 7), norma speciale rego latrice della materia, che, nel caso di specie, è il giudice di pace (Cass. n. 4022/08, n. 6463/11, n. 24753/11)” (Cass., 8.6.2015, n.11816).
8. In conclusione va dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti di cui alle cartelle nn. 13320150007294468000, 1332016000425325000 e 13320180005416524000 e l'incompetenza del Tribunale quanto ai crediti di cui alle cartelle nn. 1332011001538615000, 13320120009986772000, 13320140004146944000, 13320140014999135000, 13320170005594958000, 13320190000279364000. 9. Quanto all'opposizione formulata ex art. 617 c.p.c., avente ad oggetto il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, deve rilevarsi che la stessa è infondata. L'intimazione di pagamento assolve alla funzione, equivalente a quella del precetto e della cartella di pagamento, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito e nell'intimare al destinatario l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la stessa contiene pertanto unicamente un invito ad adempiere la obbligazione risultante dalle cartelle di pagamento menzionate nell'atto. Non sussiste, pertanto, alcuna necessità di una specifica motivazione dell'intimazione idi pagamento. La S.C. ha, infatti, chiarito che non può
5 ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all'intimato, non sussistendo un'effettiva lim itazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente (Cass. n. 2373/2013), elementi che non ricorrono nella fattispecie in esame. Nell'intimazione di pagamento impugnata, infatti, le cartelle vengono richiamate in maniera puntuale, non soltanto con la indicazione del numero, ma anche della data di notifica, dell'ente impositore e dell'oggetto della cartella e quindi della causale della pretesa contributiva. Sicché l'atto appare sufficientemente motivato e idoneo a garantire al destinatario l'esplicazione di una efficace difesa. 10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 10 marzo
2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie secondo il valore della controversia, ridotte del 50% in ragione della semplicità delle questioni giurid iche dedotte in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 25/2025 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respint a, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull'opposizione avverso le cartelle di pagamento nn. 13320150007294468000, 1332016000425325000 e 13320180005416524000, avente ad oggetto crediti di natura tributaria, avendo giurisdizione la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio, previa riassunzione nel termine di tre mesi dalla acquisita definitività della presente sentenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio;
2) dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale adito quanto alle cartelle nn. 1332011001538615000, 1332012000998677 2000, 13320140004146944000, 13320140014999135000, 13320170005594958000, 13320190000279364000, essendo competente per materia il Giudice di Pace di Crotone;
6 3) rigetta l'opposizione formulata avverso l'intimazione di pagamento ex art. 617 c.p.c.
4) condanna l'opponente al pagamento delle spese Controparte_2 sostenute da che liquida in € CP_1 Controparte_1
2.906,00 per compensi professionali, oltre oneri e accessori come per legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Gianfranc o Infante, dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Crotone, il 12 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2025 e vertente TRA
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.7.1973, elettivamente domiciliato in Crot one (c.a.p. 88900), via Vittorio Veneto, n. 233, nello studio dell'Avv. Angelo Clausi (C.F.: pec: , CodiceFiscale_2 Email_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo
Attore opponente E (C.F./P.IVA: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Rende (c.a.p. 87036), alla via L. Repaci, n. 22/A, p resso lo studio dell'Avv. Gianfranco Infante (C.F.: – C.F._3 pec: , che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta NONCHE'
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.6.2025.
-Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento ed a cartelle di pagamento ex art. 615 e 617 c.p.c.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dall a l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come
1 estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avver so l'intimazione di pagamento n. 13320249004813524000, notificata il 10.12.2024, avente ad oggetto l'importo di € 30.246,01, che trovava fondamento in n. 18 cartelle asseritamente notificate tra il 30.1.2012 e il 20.5.2023, eccependo la prescrizione del credito per le cartelle notificate fino al 2019 e il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento. Chiedeva, pertanto, a questo Tribunale la declaratoria di illegittimità della pretesa per difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, la dichiarazione di prescrizione delle cartelle per le quali era maturata la prescrizione del credito e la dichiarazione dell'infondatezza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata relativamente all'intimazione di pagamento impugnata. 2. Si costituiva con propria Controparte_1 comparsa, deducendo: che le cartelle di pagamento erano state tutte regolarmente notificate e che pertanto l'opposizione era da considerarsi inammissibile in quanto non erano state mai impugnate le si ngole cartelle;
che il concessionario non aveva legittimazione passiva per gli adempimenti precedenti rispetto alla consegna dei ruoli;
che l'intimazione di pagamento, così come anche le cartelle presupposte, era adeguatamente motivata;
che non si era veri ficata alcuna prescrizione in quanto dopo la notifica delle cartelle erano stati notificati atti interruttivi della prescrizione. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità e di difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
3. Con il decreto emesso ex art. 171 bis c.p.c. il giudice rilevava d'ufficio la carenza di giurisdizione del g.o. in favore della Corte di Giustizia Tributaria con riguardo ai crediti portati da alcune cartelle, e l'incompetenza in favore del giudice di pace per le restanti cartelle per crediti per contravvenzioni al codice della strada e sanzioni per assegni senza autorizzazione e senza provvista.
4. In assenza di attività istruttoria, e depositate le memorie integrative, all'udienza del 12.6.2025 i procuratori precisavano le conclusioni come da verbale, e la causa era trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, va rilevato che la presente opposizione è formulata ex art. 615 ed ex art. 617 c.p.c. La cartella di pagamento e
2 l'intimazione di pagamento possono essere infatti opposte ex art. 615 c.p.c. per motivi attinenti alla formazione del titolo o per fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo ed opposte ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali del titolo o della cartel la o intimazione. Poiché l'opponente eccepisce la prescrizione del credito, la presente opposizione è stata correttamente formulata ex art. 615 co. 1 c.p.c.; nella parte in cui invece eccepisce il difetto di motivazione, ha correttamente formulato opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 1 c.p.c.
6. In via altrettanto preliminare, va tuttavia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per i crediti di cui alle cartelle nn. 13320150007294468000, 1332016000425325000 e 1332018000541652 4000, attratti alla giurisdizione del giudice tributario. L'art. 2 co. 1 del d.lgs. 546/1992 stabilisce, com'è noto, che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denomina ti, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, con una serie di pronunce anche a Sezioni Unite, ha chiarito l'esatta portata della disposizione e, più precisamente, il reale discrimine tra giurisdizione del giudice tributario e giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez.
U., n. 7822 del 14/04/2020): “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria ( nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 ), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momen to dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle
3 questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”; tali principi risultano ribaditi e affinati dalle successive Cass., Sez. U., n. 21642 del 2 8 luglio 2021, id. n. 8465 del 15 marzo 2022 e da Cass., Sez. U., n. 16986 del 22 maggio 2022 (e richiamati da Cass. Sez. U., n. 2098 del 29 gennaio 2025) con la quale, in particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validi tà della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice l a definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
In questa prospettiva, ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equip ollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum. Dev'essere pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in quanto i crediti di cui alle cartelle nn.
13320150007294468000, 1332016000425325000 e 13320180005416524000 sono attratti alla giurisdizione della Corte di Giustizia di primo grado di Crotone.
7. Ancora in via preliminare, per le restanti cartelle di pagamento impugnate, nn. 1332011001538615000, 13320120009986772000, 13320140004146944000, 13320140014999135000, 13320170005594958000, 13320190000279364000, dev'essere dichiarata l'incompetenza del
Tribunale per essere competente per materia il Giudice di Pace di Crotone. La cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a
4 violazione del codice della strada configurata come opposizi one all'esecuzione (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta infatti alla competenza del giudice di pace
(Cass., 8.6.2015, n.11816) né potrebbe operare alcuna forma di vis attractiva in favore della competenza del Tribunale, trattandosi - quella dell'Ufficio del Giudice di Pace - di competenza per materia, rilevato che “Qualora siano proposte più domande nei confronti della medesima parte, alcune rientranti nella competenza del tribunale, altre in quella del giudice di pace, non opera la vis attractiva della competenza del tribunale, anche ai sensi dell'art. 104 c.p.c, quando le cause di competenza del giudice di pace appartengano allo stesso per ragione di materia, sebbene con limite di v alore" (Cass., 6.11.2015, n.22782). Di talché, l'opposizione avverso le cartelle suindicate, aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, va proposta al giudice competente per materia ovvero il Giudice di Pace, territorialmente competente, atteso che “per quanto attiene alla contestazione di un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis (oggi dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 6 e 7), norma speciale rego latrice della materia, che, nel caso di specie, è il giudice di pace (Cass. n. 4022/08, n. 6463/11, n. 24753/11)” (Cass., 8.6.2015, n.11816).
8. In conclusione va dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti di cui alle cartelle nn. 13320150007294468000, 1332016000425325000 e 13320180005416524000 e l'incompetenza del Tribunale quanto ai crediti di cui alle cartelle nn. 1332011001538615000, 13320120009986772000, 13320140004146944000, 13320140014999135000, 13320170005594958000, 13320190000279364000. 9. Quanto all'opposizione formulata ex art. 617 c.p.c., avente ad oggetto il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, deve rilevarsi che la stessa è infondata. L'intimazione di pagamento assolve alla funzione, equivalente a quella del precetto e della cartella di pagamento, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito e nell'intimare al destinatario l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la stessa contiene pertanto unicamente un invito ad adempiere la obbligazione risultante dalle cartelle di pagamento menzionate nell'atto. Non sussiste, pertanto, alcuna necessità di una specifica motivazione dell'intimazione idi pagamento. La S.C. ha, infatti, chiarito che non può
5 ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all'intimato, non sussistendo un'effettiva lim itazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente (Cass. n. 2373/2013), elementi che non ricorrono nella fattispecie in esame. Nell'intimazione di pagamento impugnata, infatti, le cartelle vengono richiamate in maniera puntuale, non soltanto con la indicazione del numero, ma anche della data di notifica, dell'ente impositore e dell'oggetto della cartella e quindi della causale della pretesa contributiva. Sicché l'atto appare sufficientemente motivato e idoneo a garantire al destinatario l'esplicazione di una efficace difesa. 10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 10 marzo
2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie secondo il valore della controversia, ridotte del 50% in ragione della semplicità delle questioni giurid iche dedotte in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 25/2025 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respint a, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull'opposizione avverso le cartelle di pagamento nn. 13320150007294468000, 1332016000425325000 e 13320180005416524000, avente ad oggetto crediti di natura tributaria, avendo giurisdizione la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio, previa riassunzione nel termine di tre mesi dalla acquisita definitività della presente sentenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio;
2) dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale adito quanto alle cartelle nn. 1332011001538615000, 1332012000998677 2000, 13320140004146944000, 13320140014999135000, 13320170005594958000, 13320190000279364000, essendo competente per materia il Giudice di Pace di Crotone;
6 3) rigetta l'opposizione formulata avverso l'intimazione di pagamento ex art. 617 c.p.c.
4) condanna l'opponente al pagamento delle spese Controparte_2 sostenute da che liquida in € CP_1 Controparte_1
2.906,00 per compensi professionali, oltre oneri e accessori come per legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Gianfranc o Infante, dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Crotone, il 12 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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