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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/06/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1178/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Marco Rossi Consigliere relatore
Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Bancario nella causa iscritta al n. 1178 /2023 promossa da:
Parte_1
sedente in AS (LU), via Mazzini n.80, iscritta presso la CC.I.A.A. di
[...]
Lucca al numero 38857 del R.E.A. e al numero di iscrizione al Registro delle Imprese,
Codice Fiscale n. , Partita IVA n. , iscritta all'Albo degli Enti P.IVA_1 P.IVA_2
Creditizi della Banca d'Italia al n. 4489.10, Codice ABI 8726, iscritta all'Albo delle
Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A166987, iscritta all'Albo delle Banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capo gruppo che ne esercita la direzione e il coordinamento, in Controparte_1
persona del suo Procuratore rappresentante, giusta procura speciale stipulata in
AS (LU) in data 11.12.2020, ai rogiti dott. Notaio in Seravezza Persona_1
(LU) Rep. 63.366 – racc. 19.666, registrata a Viareggio (LU) il 11.12.2020 al n. 5664, serie 1T, rilasciata da , Presidente del Consiglio di Controparte_2
Amministrazione ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa dall'Avvocato
Altadonna Giovanni Maria (C.F. PEC CodiceFiscale_1 Email_1
ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Porta d'Archi 10
[...]
(Studio Artisci), giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
già contumace in primo grado PA
appellato contumace contro già costituitasi in primo grado Controparte_4
appellato contumace
Precisazione delle conclusioni del 23/12/2024 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante Parte_1
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello e delle istanze e difese, anche istruttorie dell'appellante – disposto il deferito giuramento decisorio anche ai sensi dell'art. 345 cpc - in riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Massa, Giudice Unico, Dott.
Domenico Provenzano, in data 30/11/2023, comunicata in data 01/12/2023, rigettata ogni avversaria eccezione, domanda, deduzione ed istanza,
-revocata la dichiarazione di contumacia di Controparte_4 dichiaratane l'estromissione, dichiarata la contumacia di in PA
prime cure;
-accertare e dichiarare che il mutuo a rogiti Notaio in data 26.05.2010 Persona_2
(70066/24542), titolo per il quale Parte_1
(c.f./p.iva ha proceduto esecutivamente, non è stato saldato
[...] P.IVA_1
da sedente in Massa, Via degli PA
Artigiani n. 9 (c.f./p.iva ) in p.l.r.p.t., e che pertanto la predetta società P.IVA_3
era, al momento del pignoramento, ed è tuttora debitrice di
[...]
ut supra, delle somme precettate tutte e degli Parte_1
interessi successivi, oltre alle spese (Euro 85.305,42 oltre interessi per come canonizzati nel titolo (5,45% annui fissi base 365), dal 27.11.2019 al saldo effettivo), in ipotesi, comunque, condannandola al pagamento delle relative somme, a tal titolo, dovute.
-accertare e dichiarare che la comunicazione n. 423 di cancellazione totale in data
11.06.2018 (recante protocollo n. MS 18719 del 2018, e registro n. 423 del
22.06.2018), con la quale veniva formalmente rilasciata “quietanza” attestante
pag. 2/13 l'estinzione dell'obbligazione i capo a , nei confronti PA
di e ai sensi dell'art. 13, Parte_1 Parte_1
comma 8 – decies D.L. 7/2007 – Art 40 bis Dlgs 385/1993) e di seguito “cancellata”
l'ipoteca volontaria iscritta nei registri immobiliari il 28.05.2010 (Reg. Part. 899/Reg.
Gen. 5187) sull'immobile sito in Massa Via degli Artigiani (catastalmente Via Dorsale) distinto al NCEU del detto Comune al Foglio 110, mappale 229, sub. 24 – Via Dorsale piano 1 – Cat. A/10, classe 3, vani 6, RC € 1.729,10, in forza del sopra indicato contratto di mutuo, è stata frutto di errore materiale, non essendosi estinta
l'obbligazione, mai venuta meno, con ogni conseguenza e conseguenziale pronuncia di legge, in particolare, con pronuncia di ordine al conservatore, in difetto di sua responsabilità, di annotare la relativa pronuncia dei registri immobiliari. Vinte, ovvero compensate, le spese e competenze di lite, nei confronti di chi vi risulterà tenuto.
* * *
-parte appellata contumace non ha PA
rassegnato conclusioni.
* * *
-parte appellata Controparte_5
contumace non ha rassegnato conclusioni.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Massa con l'ordinanza cronologico n. 6848/2023 del 01/12/2023, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 394/2021 così pronunciava:
“Definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta le domande proposte dalla banca ricorrente, dalla stessa ribadite anche in veste di interveniente – cessionaria del credito già facente capo a Controparte_4
Dichiara non ripetibili nei confronti della convenuta PA
le spese processuali sostenute dalla predetta ricorrente”.
[...]
Risulta che Banca Apuana Credito Cooperativo Di Massa Carrara Società
Cooperativa e la tipulavano due mutui: PA
pag. 3/13 -un mutuo ipotecario fondiario con atto a rogito dott. Notaio in Persona_3
Massa, in data 26/05/2010 per 150.000,00 euro, con ipoteca di primo grado, iscritta per
300.000,00 euro, presso l'Agenzia del Territorio di Massa Carrara, in data 28/05/2010 sull'immobile di proprietà della società nel Comune di Massa, Via degli Artigiani, Zona
Industriale, (prodd. 1, 1A e 2 ); Parte_1
-un mutuo ipotecario fondiario a rogito Notaio in data 21/11/2012 per Per_4
70.000,00 euro, con ipoteca iscritta in data 30/11/2012 sull'immobile di proprietà della società, nel Comune di Massa, Via Oliveti (prodd. 9 e 10 ). Parte_1
Parte_1
da ora ) acquisiva le attività afferenti
[...] Parte_1
Banca Apuana Credito Cooperativo Di Massa Carrara Società Cooperativa con atto pubblicato in G.U., parte seconda, n. 54 del 8/5/2014, succedendo a quest'ultima anche nei due mutui sopra indicati.
nei propri atti sosteneva che, mentre il primo mutuo (a rogito Parte_1
Notaio dott. ) non veniva onorato, il secondo (a rogito Notaio era Persona_3 Per_4
onorato ed estinto, motivo per cui, con missiva in data 29/05/2018, era comunicato a che il mutuo a rogito Notaio era PA Per_4
totalmente estinto (prod. 11 ). Parte_1
trasmetteva all'Agenzia del Territorio comunicazione di Parte_1 estinzione dell'obbligazione, ma per mero errore materiale, senza avvedersene, non veniva indicato il mutuo a rogito Notaio ma quello a rogito Notaio Per_4 Per_2
con conseguente “cancellazione” dell'ipoteca di primo grado iscritta
[...] sull'immobile della società quanto a tale mutuo.
Risulta dagli atti che, nelle more, veniva posta PA
in liquidazione e si rendeva inadempiente nei confronti della Banca mutuante, non onorando le residue rate del primo mutuo Notaio (garantito da ipoteca di Persona_2
primo grado) per 80.973,36 (cfr. prod. 3 ), oltre interessi dal Parte_1
27/11/2019 al saldo, motivo per cui la mutuataria decadeva dal beneficio del termine.
La Banca, in data 27/01/2020, procedeva al pignoramento dell'immobile oggetto di garanzia ipotecaria, originando un procedimento esecutivo nel quale interveniva il creditore di Controparte_4 CP_3
pag. 4/13 per 161.699,57 euro, con ipoteca iscritta sull'immobile oggetto di PA
espropriazione fino alla concorrenza di 100.000,00 euro.
nei propri atti riferiva che il CTU nominato in sede esecutiva Parte_1 per procedere alla vendita dell'immobile rilevava come la banca non fosse titolare di alcuna ipoteca sul bene per essere stata cancellata con provvedimento 22/06/2018 a seguito della comunicazione trasmessa dallo stesso istituto di credito all'Agenzia del
Territorio in data 11/06/2018 (prod. 8 ). Parte_1
affermava di essersi avveduta in quel momento dell'errore Parte_1
materiale commesso ed evocava, quindi, in giudizio, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,
e il PA Controparte_4
divenendo poi in corso di causa cessionaria anche del credito del del
[...] CP_4 quale chiedeva l'estromissione dal giudizio. on si costituiva. PA
formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Parte_1
Ill.mo, contrariis reiectis, per le motivazioni tutte di cui in premessa, accertare e dichiarare che il mutuo a rogiti Notaio in data 26.05.2010 Persona_2
(70066/24542), titolo per il quale Parte_1
(c.f./p.iva ha proceduto esecutivamente, non è stato saldato
[...] P.IVA_1
da sedente in Massa, Via degli PA
Artigiani n. 9 (c.f./p.iva ) in p.l.r.p.t., e che pertanto la predetta società P.IVA_3
era, al momento del pignoramento, ed è tuttora debitrice di
[...]
ut supra, delle somme precettate tutte e degli Parte_1
interessi successivi, oltre alle spese (Euro 85.305,42 oltre interessi per come canonizzati nel titolo (5,45% annui fissi base 365), dal 27.11.2019 al saldo effettivo), in ipotesi, comunque, condannandola al pagamento delle relative somme, a tal titolo, dovute. Accertare e dichiarare che la comunicazione n. 423 di cancellazione totale in data 11.06.2018 (recante protocollo n. MS 18719 del 2018, e registro n. 423 del
22.06.2018), con la quale veniva formalmente rilasciata “quietanza” attestante
l'estinzione dell'obbligazione i capo a , nei confronti PA
di e ai sensi dell'art. 13, Parte_1 Parte_1
comma 8 – decies D.L. 7/2007 – Art 40 bis Dlgs 385/1993) e di seguito “cancellata”
pag. 5/13 l'ipoteca volontaria iscritta nei registri immobiliari il 28.05.2010 (Reg. Part. 899/Reg.
Gen. 5187) sull'immobile sito in Massa Via degli Artigiani (catastalmente Via Dorsale) distinto al NCEU del detto Comune al Foglio 110, mappale 229, sub. 24 – Via Dorsale piano 1 – Cat. A/10, classe 3, vani 6, RC € 1.729,10, in forza del sopra indicato contratto di mutuo, è stata frutto di errore materiale, non essendosi estinta
l'obbligazione, mai venuta meno, con ogni conseguenza e conseguenziale pronuncia di legge, in particolare, con pronuncia di ordine al conservatore, in difetto di sua responsabilità, di annotare la relativa pronuncia dei registri immobiliari. …”.
* * *
Il Tribunale di Massa non estrometteva il
[...]
ma lo dichiarava contumace e non dichiarava la contumacia di Controparte_4
mai costituitasi in giudizio. Il Giudice di prime PA
cure definiva, quindi, il giudizio con Ordinanza pubblicata in data 1/12/2023 avente
Cronologico n. 6848/2023 con la quale rigettava le domande proposte dalla banca ricorrente, anche quale interveniente, cessionaria del credito già facente capo a
[...]
Controparte_4
Il Tribunale di Massa riteneva che la comunicazione trasmessa dalla banca all'Agenzia del Territorio integrasse quietanza di integrale pagamento delle rate del mutuo stipulato dalla predetta società, che costituisse dichiarazione confessoria resa a terzo sull'avvenuta estinzione dell'obbligazione, liberamente valutabile dal Giudice ai sensi dell'articolo 2735, primo comma, secondo inciso c.c., che fosse inconferente quanto al rapporto relativo al primo mutuo la diversa comunicazione effettuata dalla banca a n relazione al diverso e secondo mutuo, e PA
che non avesse fornito alcun elemento di prova a sostegno della Parte_1 propria domanda (per ottenere l'accertamento della sussistenza del suo credito e accertamento dell'errore di cancellazione dell'ipoteca), fatta eccezione per il giuramento decisorio ritenuto tuttavia inammissibile.
* * *
2. Sul giudizio e sulle censure di appello.
impugnava l'ordinanza emessa dal Tribunale di Massa. Parte_1 non si costituiva. Veniva disposta l'integrazione PA
pag. 6/13 del contradittorio nei confronti del Controparte_4
non estromesso nel giudizio di primo grado, che non si costituiva.
Dichiarata la contumacia di e del PA
la causa era fissata per discussione Controparte_4
orale, previa concessione di termine per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusive.
La causa era discussa all'udienza del 21/5/2025 ed era trattenuta in decisione.
* * *
ha formulato una unica censura di appello relativa alla “erronea Parte_1 ricostruzione dei fatti e della domanda formulata da parte attrice/ricorrente” con
“violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 c.p.c. … erronea ricostruzione – precompressione - della vicenda anche processuale” e “violazione e falsa applicazione degli artt. 40 bis TUB, 2732 e 1428 c.c.” e anche “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc prudente apprezzamento delle risultanze processuali, contraddittorietà della pronuncia … e della normativa di riferimento”.
lamenta la sussistenza di un errore nella sentenza impugnata Parte_1
“nella ricostruzione in fatto e nella qualificazione delle domande e nell'individuazione della materia del contendere” ed anche “nella parte motiva” (cfr. pagg. 9 e ss. appello)
e nel dispositivo, per nove distinte ragioni, perché il Giudice di primo grado: i) avrebbe affermato che “il credito di sia frutto di “cessione in blocco” ex art. 58 TUB”, CP_6 mentre ha acquistato il ramo d'azienda di AN NA, Parte_1
istituto che aveva contratto il mutuo;
ii) non avrebbe dato valore della “revoca, ex art.
2732 e 1428 cc., di ogni efficacia confessoria della dichiarazione ex art. 40 bis TUB in ragione dell'evidente errore di cui è incorso il funzionario della Banca, revoca valorizzata dallo stesso tenore del ricorso, dalle relative allegazioni e produzioni” (cfr. pag. 10 appello); iii) avrebbe dichiarato la contumacia di
[...]
parte costituitasi in primo grado;
iv) avrebbe omesso di Controparte_4
dichiarare la contumacia di mai costituitasi;
v) PA
avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all'estromissione dal giudizio di vi) avrebbe dichiarato la mancanza di Controparte_4 prova attestante l'effettività del dovuto e dell'insoluto relativo alle rate del mutuo pag. 7/13 impagate per cui è causa nonostante avesse prodotto a) atto di Parte_1
precetto e di pignoramento (prod. 1), b) contratto di mutuo (prod. 1A), c) certificazione
26/11/2019 dello stato del piano rientro del mutuo fondiario nr. 100083 e dell'estratto conto al 9/9/2019 del primo mutuo fondiario con attestazione bancaria (prod. 3), d) raccomandata 01/02/2019 consegnata a mani a CP_3 PA
relativa alla permanenza di tale debito (prod. 4); e) missiva 29/05/2018 inviata a
(prod. 11); f) copia dei flussi telematici per PA
cancellazione ipoteche IC (prod. 13); g) scheda dati NAG di
[...]
(prod. 14); vii) avrebbe pronunciato l'infondatezza della domanda PA
di ritenendo inammissibile il deferito giuramento decisorio;
viii) Parte_1 avrebbe rigettato le domande proposte, senza rilevare che “in punto di accertamento negativo del saldo da parte di del mutuo (Notaio PA Persona_3
26/05/2010 – 70066/24542), di dichiarazione che la comunicazione n. 423 di cancellazione totale in data 11.06.2018 (recante protocollo n. MS 18719 del 2018, e registro n. 423 del 22.06.2018), è stata frutto di errore materiale, non essendosi effettivamente estinta l'obbligazione, dell'attualità della debenza delle somme precettate
- Euro 85.305,42 oltre interessi per come canonizzati nel titolo (5,45% annui fissi base
365) dal 27.11.2019 al saldo effettivo- di ipotetica condanna al relativo pagamento nei confronti di in favore della ”; ix) PA Pt_1
avrebbe ricostruito erroneamente i fatti e la domanda con violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 c.p.c., degli artt. 40 bis TUB, 2732 e 1428 c.c. e degli artt. 115 e 116
c.p.c., con scorretto apprezzamento delle risultanze processuali e contraddittorietà della pronuncia.
* * *
Le diverse doglianze possono essere esaminate congiuntamente.
Quanto alla contumacia delle parti in primo grado (terza e quarta censura), si osserva che “la declaratoria formale di contumacia non ha altro scopo che quello di fornire la prova dell'avvenuto accertamento della notifica dell'atto introduttivo alla parte non comparsa o irregolarmente costituita” (Cass. 2753/1973) al solo fine di verificare la pienezza del contradditorio.
pag. 8/13 Risulta che in primo grado il si è Controparte_4
costituito in giudizio il 5/5/2021 mentre PA
è stata ritualmente evocata in causa con atto notificato il 17/3/2021 per
[...]
l'udienza del 25/5/2021 nel rispetto dei termini a comparire e che non si è costituita.
Il Tribunale nell'Ordinanza definitoria del giudizio ha dato atto della contumacia di invece costituitosi con memoria Controparte_4
5/5/2021 (“va in primo luogo dichiarata la contumacia della convenuta curatela del fallimento , ritualmente citata in giudizio e non Controparte_5 costituita”, cfr. pag. 3 ordinanza impugnata), e ha dato atto della “mancata costituzione della convenuta ” (cfr. pag. 5 sentenza PA
impugnata), senza pronunciarsi sulla contumacia.
Emerge dall'esame della sentenza e degli atti di causa che si tratta di un mero errore materiale che va emendato. Va, quindi, dichiarata la contumacia anche nel giudizio di primo grado di mentre va revocata PA
la dichiarazione di contumacia di Controparte_4
ritualmente costituitosi in tale grado.
* * *
Quanto alla mancata estromissione di Controparte_4
dal giudizio di primo grado (quinta censura), la Corte osserva che non risulta
[...] sussistente uno specifico interesse ad una pronuncia sul punto da parte dell'appellante, giacché la mancata pronuncia di estromissione non ha in alcun modo inciso sul merito della causa, né sulla pronuncia in punto spese. La mancata estromissione ha solo comportato la necessità di integrare nel presente giudizio il contraddittorio con il formalmente ancora parte in causa. Controparte_4
* * *
Risulta, poi, irrilevante ai fini del decidere la doglianza avente ad oggetto l'affermazione del Tribunale di Massa secondo cui “il credito di sia frutto di CP_6
“cessione in blocco” ex art. 58 TUB”, perché ha invece acquistato Parte_1 il ramo d'azienda di AN NA (prima censura). Invero, è incontestato che sia titolare del credito originato dai mutui di cui si discute, ed è, Parte_1
quindi, irrilevante ai fini del decidere indagare la ragione che ha originato tale titolarità.
pag. 9/13 Inoltre, nel dispositivo impugnato, il Tribunale di Massa ha pronunciato rigettando “le domande proposte dalla banca ricorrente, dalla stessa ribadite anche in veste di interveniente – cessionaria”, quindi considerando sia come titolare Parte_1 diretta dell'asserito credito, sia quale cessionaria dal
[...]
Controparte_4
* * *
Va, invece, confermata l'inammissibilità del giuramento decisorio deferito a
(settima censura) giacché lo stesso è stato PA
formulato correttamente quanto ai capi 1 e 2 (il capitolo 3 è inammissibile per essere valutativo), ma non è stato formulato né in un atto sottoscritto personalmente dalla parte deferente né è stata conferita una procura speciale al legale. La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che “è inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 c.p.c., bensì dal difensore dotato soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", anche se questa comprenda la facoltà di "deferire i giuramenti di rito" e nonostante il giuramento sia stato comunque ritualmente deferito in primo grado;
l'inammissibilità per tale causa è insanabile, rimanendo irrilevante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità”
(Cass. 17718/2020, conforme a Cass. 22805/2014 e a Cass. 20125/2009).
* * *
Quanto alla prova fornita da in relazione alla propria domanda e Parte_1
alla normativa applicabile al caso di specie (seconda, sesta, ottava e nona censura) si osserva che la comunicazione di all'Agenzia delle Entrate è una Parte_1
dichiarazione resa a un terzo quanto all'estinzione dell'obbligazione garantita con il conseguente effetto della cancellazione della formalità dell'ipoteca (Cass. 23404/2004).
La dichiarazione stragiudiziale resa ad un terzo non ha, tuttavia, efficacia di piena prova e può al più concorrere, con altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice (Cass. 24468/2020; Cass. 1564/1969). La dichiarazione inviata all'Agenzia delle Entrate non ha valore confessorio in senso stretto perché è stata resa ad un terzo e pag. 10/13 non alla controparte. Risulta, poi, che agli atti non è stata prodotta alcuna quietanza, ma solo una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, motivo per cui non vi è agli atti prova dell'estinzione dell'obbligazione.
ha, invece, prodotto in atti la certificazione bancaria 26/11/2019 Parte_1
(prod. 3) relativa allo stato del piano di rientro del mutuo fondiario nr. 100083 e l'estratto conto al 9/9/2019 dei versamenti effettuati indicando gli importi versati e quelli insoluti a tale data. ha poi prodotto il contratto di mutuo Parte_1
(prod. 1A), e il riepilogo della posizione debitoria della parte (prodd. 1 e 4) da cui risultano dovuti quanto meno 80.973,36 euro, oltre interessi pattuiti.
I documenti prodotti da dimostrano per certo l'esistenza del Parte_1
mutuo per 150.000,00 euro e di alcuni pagamenti con un credito residuo richiesto di almeno 80.973,36 euro, mentre contumace in PA
primo grado ed anche in appello, non ha dimostrato il proprio adempimento.
Risulta da quanto esposto che l'obbligazione di pagamento di cui al mutuo a rogito
Notaio del 26/05/2010 non è stata interamente saldata da Persona_2 [...]
e che tale società è ancora debitrice di PA [...]
. Va, quindi, riformata la sentenza impugnata e va dichiarato che il mutuo a Pt_1
rogito Notaio in data 26/05/2010, titolo per il quale Persona_2 Parte_1
ha proceduto esecutivamente, non è stato saldato da PA
, e che la predetta società era, al momento del pignoramento, ed è
[...] tuttora debitrice di dell'importo di 80.973,36 euro oltre interessi Parte_1
nella misura pattuita. non deve essere, invece, PA
condannata al pagamento di tale importo, perché ha già un idoneo Parte_1
titolo posto in esecuzione costituito dal mutuo (Cass. SS.UU. 5841/2025). La condanna in questa sede di comporterebbe PA
una duplicazione di titoli esecutivi.
* * *
Va, infine dichiarata inammissibile la domanda formulata da Parte_1
tesa ad ottenere un ordine rivolto al Conservatore dei Registri Immobiliari di annotazione di una pronuncia che ripristini l'ipoteca volontaria iscritta nei registri pag. 11/13 immobiliari il 28/05/2010 e cancellata a seguito della comunicazione inviata da
. Parte_1
Invero, le vertenze connesse alla necessità di risolvere contestazioni o controversie legate alle iscrizioni o trascrizioni nei registri immobiliari sono di competenza esclusiva del Giudice del Registro. contesta la erroneità della cancellazione Parte_1 dell'ipoteca volontaria come effettuata dal Conservatore dei Registri Immobiliari.
L'appellante, a fronte di tale doglianza avrebbe dovuto depositare reclamo al Giudice del Registro per la revoca del provvedimento di cancellazione lamentandone l'erroneità.
La relativa domanda è quindi inammissibile in questa sede.
* * *
3. Sulla pronuncia in punto spese.
Quanto alla pronuncia in punto spese non ha censurato la Parte_1
sentenza impugnata sotto tale profilo che è, quindi, in giudicato.
Quanto alle spese di gravame risulta la soccombenza di
[...]
contumace, che va condannata a rifondere le spese di lite PA sopportate da . Nulla va disposto quanto ai rapporti tra l'appellante Parte_1
il he non risulta soccombente e non si Controparte_4
è costituito in appello. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n.
55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum
(80.973,36 euro), nei valori medi (scaglione fino a 260.000,00 euro), come segue (Cass.
19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass. 12537/2019): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro
(totale 14.317,00 euro).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello promosso da
[...]
nei Parte_1
confronti di e di PA [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Massa, Controparte_4
pag. 12/13 cronologico n. 6848/2023 del 01/12/2023, nell'ambito del giudizio avente R.G. n.
394/2021,
1. ACCOGLIE in parte l'appello proposto da parte appellante, e per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata
2. DICHIARA che il mutuo a rogito Notaio in data 26/05/2010, titolo per il quale Persona_2
ha proceduto esecutivamente, non è stato saldato da Parte_1
e che la predetta società era, al PA momento del pignoramento, ed è tuttora debitrice di dell'importo Parte_1
di 80.973,36 euro oltre interessi nella misura pattuita;
3. RIGETTA nel resto l'appello e, per l'effetto,
4. CONFERMA per il resto la sentenza impugnata;
5. CONDANNA la parte appellata a rifondere a favore della parte PA
appellante le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00 euro a titolo di compensi e in 406,50 euro a titolo di esposti, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
6. NULLA in punto spese nei rapporti tra l'appellante e l'appellata
[...]
Controparte_4
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 21/5/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1178/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Marco Rossi Consigliere relatore
Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Bancario nella causa iscritta al n. 1178 /2023 promossa da:
Parte_1
sedente in AS (LU), via Mazzini n.80, iscritta presso la CC.I.A.A. di
[...]
Lucca al numero 38857 del R.E.A. e al numero di iscrizione al Registro delle Imprese,
Codice Fiscale n. , Partita IVA n. , iscritta all'Albo degli Enti P.IVA_1 P.IVA_2
Creditizi della Banca d'Italia al n. 4489.10, Codice ABI 8726, iscritta all'Albo delle
Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A166987, iscritta all'Albo delle Banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capo gruppo che ne esercita la direzione e il coordinamento, in Controparte_1
persona del suo Procuratore rappresentante, giusta procura speciale stipulata in
AS (LU) in data 11.12.2020, ai rogiti dott. Notaio in Seravezza Persona_1
(LU) Rep. 63.366 – racc. 19.666, registrata a Viareggio (LU) il 11.12.2020 al n. 5664, serie 1T, rilasciata da , Presidente del Consiglio di Controparte_2
Amministrazione ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa dall'Avvocato
Altadonna Giovanni Maria (C.F. PEC CodiceFiscale_1 Email_1
ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Porta d'Archi 10
[...]
(Studio Artisci), giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
già contumace in primo grado PA
appellato contumace contro già costituitasi in primo grado Controparte_4
appellato contumace
Precisazione delle conclusioni del 23/12/2024 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante Parte_1
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello e delle istanze e difese, anche istruttorie dell'appellante – disposto il deferito giuramento decisorio anche ai sensi dell'art. 345 cpc - in riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Massa, Giudice Unico, Dott.
Domenico Provenzano, in data 30/11/2023, comunicata in data 01/12/2023, rigettata ogni avversaria eccezione, domanda, deduzione ed istanza,
-revocata la dichiarazione di contumacia di Controparte_4 dichiaratane l'estromissione, dichiarata la contumacia di in PA
prime cure;
-accertare e dichiarare che il mutuo a rogiti Notaio in data 26.05.2010 Persona_2
(70066/24542), titolo per il quale Parte_1
(c.f./p.iva ha proceduto esecutivamente, non è stato saldato
[...] P.IVA_1
da sedente in Massa, Via degli PA
Artigiani n. 9 (c.f./p.iva ) in p.l.r.p.t., e che pertanto la predetta società P.IVA_3
era, al momento del pignoramento, ed è tuttora debitrice di
[...]
ut supra, delle somme precettate tutte e degli Parte_1
interessi successivi, oltre alle spese (Euro 85.305,42 oltre interessi per come canonizzati nel titolo (5,45% annui fissi base 365), dal 27.11.2019 al saldo effettivo), in ipotesi, comunque, condannandola al pagamento delle relative somme, a tal titolo, dovute.
-accertare e dichiarare che la comunicazione n. 423 di cancellazione totale in data
11.06.2018 (recante protocollo n. MS 18719 del 2018, e registro n. 423 del
22.06.2018), con la quale veniva formalmente rilasciata “quietanza” attestante
pag. 2/13 l'estinzione dell'obbligazione i capo a , nei confronti PA
di e ai sensi dell'art. 13, Parte_1 Parte_1
comma 8 – decies D.L. 7/2007 – Art 40 bis Dlgs 385/1993) e di seguito “cancellata”
l'ipoteca volontaria iscritta nei registri immobiliari il 28.05.2010 (Reg. Part. 899/Reg.
Gen. 5187) sull'immobile sito in Massa Via degli Artigiani (catastalmente Via Dorsale) distinto al NCEU del detto Comune al Foglio 110, mappale 229, sub. 24 – Via Dorsale piano 1 – Cat. A/10, classe 3, vani 6, RC € 1.729,10, in forza del sopra indicato contratto di mutuo, è stata frutto di errore materiale, non essendosi estinta
l'obbligazione, mai venuta meno, con ogni conseguenza e conseguenziale pronuncia di legge, in particolare, con pronuncia di ordine al conservatore, in difetto di sua responsabilità, di annotare la relativa pronuncia dei registri immobiliari. Vinte, ovvero compensate, le spese e competenze di lite, nei confronti di chi vi risulterà tenuto.
* * *
-parte appellata contumace non ha PA
rassegnato conclusioni.
* * *
-parte appellata Controparte_5
contumace non ha rassegnato conclusioni.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Massa con l'ordinanza cronologico n. 6848/2023 del 01/12/2023, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 394/2021 così pronunciava:
“Definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta le domande proposte dalla banca ricorrente, dalla stessa ribadite anche in veste di interveniente – cessionaria del credito già facente capo a Controparte_4
Dichiara non ripetibili nei confronti della convenuta PA
le spese processuali sostenute dalla predetta ricorrente”.
[...]
Risulta che Banca Apuana Credito Cooperativo Di Massa Carrara Società
Cooperativa e la tipulavano due mutui: PA
pag. 3/13 -un mutuo ipotecario fondiario con atto a rogito dott. Notaio in Persona_3
Massa, in data 26/05/2010 per 150.000,00 euro, con ipoteca di primo grado, iscritta per
300.000,00 euro, presso l'Agenzia del Territorio di Massa Carrara, in data 28/05/2010 sull'immobile di proprietà della società nel Comune di Massa, Via degli Artigiani, Zona
Industriale, (prodd. 1, 1A e 2 ); Parte_1
-un mutuo ipotecario fondiario a rogito Notaio in data 21/11/2012 per Per_4
70.000,00 euro, con ipoteca iscritta in data 30/11/2012 sull'immobile di proprietà della società, nel Comune di Massa, Via Oliveti (prodd. 9 e 10 ). Parte_1
Parte_1
da ora ) acquisiva le attività afferenti
[...] Parte_1
Banca Apuana Credito Cooperativo Di Massa Carrara Società Cooperativa con atto pubblicato in G.U., parte seconda, n. 54 del 8/5/2014, succedendo a quest'ultima anche nei due mutui sopra indicati.
nei propri atti sosteneva che, mentre il primo mutuo (a rogito Parte_1
Notaio dott. ) non veniva onorato, il secondo (a rogito Notaio era Persona_3 Per_4
onorato ed estinto, motivo per cui, con missiva in data 29/05/2018, era comunicato a che il mutuo a rogito Notaio era PA Per_4
totalmente estinto (prod. 11 ). Parte_1
trasmetteva all'Agenzia del Territorio comunicazione di Parte_1 estinzione dell'obbligazione, ma per mero errore materiale, senza avvedersene, non veniva indicato il mutuo a rogito Notaio ma quello a rogito Notaio Per_4 Per_2
con conseguente “cancellazione” dell'ipoteca di primo grado iscritta
[...] sull'immobile della società quanto a tale mutuo.
Risulta dagli atti che, nelle more, veniva posta PA
in liquidazione e si rendeva inadempiente nei confronti della Banca mutuante, non onorando le residue rate del primo mutuo Notaio (garantito da ipoteca di Persona_2
primo grado) per 80.973,36 (cfr. prod. 3 ), oltre interessi dal Parte_1
27/11/2019 al saldo, motivo per cui la mutuataria decadeva dal beneficio del termine.
La Banca, in data 27/01/2020, procedeva al pignoramento dell'immobile oggetto di garanzia ipotecaria, originando un procedimento esecutivo nel quale interveniva il creditore di Controparte_4 CP_3
pag. 4/13 per 161.699,57 euro, con ipoteca iscritta sull'immobile oggetto di PA
espropriazione fino alla concorrenza di 100.000,00 euro.
nei propri atti riferiva che il CTU nominato in sede esecutiva Parte_1 per procedere alla vendita dell'immobile rilevava come la banca non fosse titolare di alcuna ipoteca sul bene per essere stata cancellata con provvedimento 22/06/2018 a seguito della comunicazione trasmessa dallo stesso istituto di credito all'Agenzia del
Territorio in data 11/06/2018 (prod. 8 ). Parte_1
affermava di essersi avveduta in quel momento dell'errore Parte_1
materiale commesso ed evocava, quindi, in giudizio, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,
e il PA Controparte_4
divenendo poi in corso di causa cessionaria anche del credito del del
[...] CP_4 quale chiedeva l'estromissione dal giudizio. on si costituiva. PA
formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Parte_1
Ill.mo, contrariis reiectis, per le motivazioni tutte di cui in premessa, accertare e dichiarare che il mutuo a rogiti Notaio in data 26.05.2010 Persona_2
(70066/24542), titolo per il quale Parte_1
(c.f./p.iva ha proceduto esecutivamente, non è stato saldato
[...] P.IVA_1
da sedente in Massa, Via degli PA
Artigiani n. 9 (c.f./p.iva ) in p.l.r.p.t., e che pertanto la predetta società P.IVA_3
era, al momento del pignoramento, ed è tuttora debitrice di
[...]
ut supra, delle somme precettate tutte e degli Parte_1
interessi successivi, oltre alle spese (Euro 85.305,42 oltre interessi per come canonizzati nel titolo (5,45% annui fissi base 365), dal 27.11.2019 al saldo effettivo), in ipotesi, comunque, condannandola al pagamento delle relative somme, a tal titolo, dovute. Accertare e dichiarare che la comunicazione n. 423 di cancellazione totale in data 11.06.2018 (recante protocollo n. MS 18719 del 2018, e registro n. 423 del
22.06.2018), con la quale veniva formalmente rilasciata “quietanza” attestante
l'estinzione dell'obbligazione i capo a , nei confronti PA
di e ai sensi dell'art. 13, Parte_1 Parte_1
comma 8 – decies D.L. 7/2007 – Art 40 bis Dlgs 385/1993) e di seguito “cancellata”
pag. 5/13 l'ipoteca volontaria iscritta nei registri immobiliari il 28.05.2010 (Reg. Part. 899/Reg.
Gen. 5187) sull'immobile sito in Massa Via degli Artigiani (catastalmente Via Dorsale) distinto al NCEU del detto Comune al Foglio 110, mappale 229, sub. 24 – Via Dorsale piano 1 – Cat. A/10, classe 3, vani 6, RC € 1.729,10, in forza del sopra indicato contratto di mutuo, è stata frutto di errore materiale, non essendosi estinta
l'obbligazione, mai venuta meno, con ogni conseguenza e conseguenziale pronuncia di legge, in particolare, con pronuncia di ordine al conservatore, in difetto di sua responsabilità, di annotare la relativa pronuncia dei registri immobiliari. …”.
* * *
Il Tribunale di Massa non estrometteva il
[...]
ma lo dichiarava contumace e non dichiarava la contumacia di Controparte_4
mai costituitasi in giudizio. Il Giudice di prime PA
cure definiva, quindi, il giudizio con Ordinanza pubblicata in data 1/12/2023 avente
Cronologico n. 6848/2023 con la quale rigettava le domande proposte dalla banca ricorrente, anche quale interveniente, cessionaria del credito già facente capo a
[...]
Controparte_4
Il Tribunale di Massa riteneva che la comunicazione trasmessa dalla banca all'Agenzia del Territorio integrasse quietanza di integrale pagamento delle rate del mutuo stipulato dalla predetta società, che costituisse dichiarazione confessoria resa a terzo sull'avvenuta estinzione dell'obbligazione, liberamente valutabile dal Giudice ai sensi dell'articolo 2735, primo comma, secondo inciso c.c., che fosse inconferente quanto al rapporto relativo al primo mutuo la diversa comunicazione effettuata dalla banca a n relazione al diverso e secondo mutuo, e PA
che non avesse fornito alcun elemento di prova a sostegno della Parte_1 propria domanda (per ottenere l'accertamento della sussistenza del suo credito e accertamento dell'errore di cancellazione dell'ipoteca), fatta eccezione per il giuramento decisorio ritenuto tuttavia inammissibile.
* * *
2. Sul giudizio e sulle censure di appello.
impugnava l'ordinanza emessa dal Tribunale di Massa. Parte_1 non si costituiva. Veniva disposta l'integrazione PA
pag. 6/13 del contradittorio nei confronti del Controparte_4
non estromesso nel giudizio di primo grado, che non si costituiva.
Dichiarata la contumacia di e del PA
la causa era fissata per discussione Controparte_4
orale, previa concessione di termine per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusive.
La causa era discussa all'udienza del 21/5/2025 ed era trattenuta in decisione.
* * *
ha formulato una unica censura di appello relativa alla “erronea Parte_1 ricostruzione dei fatti e della domanda formulata da parte attrice/ricorrente” con
“violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 c.p.c. … erronea ricostruzione – precompressione - della vicenda anche processuale” e “violazione e falsa applicazione degli artt. 40 bis TUB, 2732 e 1428 c.c.” e anche “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc prudente apprezzamento delle risultanze processuali, contraddittorietà della pronuncia … e della normativa di riferimento”.
lamenta la sussistenza di un errore nella sentenza impugnata Parte_1
“nella ricostruzione in fatto e nella qualificazione delle domande e nell'individuazione della materia del contendere” ed anche “nella parte motiva” (cfr. pagg. 9 e ss. appello)
e nel dispositivo, per nove distinte ragioni, perché il Giudice di primo grado: i) avrebbe affermato che “il credito di sia frutto di “cessione in blocco” ex art. 58 TUB”, CP_6 mentre ha acquistato il ramo d'azienda di AN NA, Parte_1
istituto che aveva contratto il mutuo;
ii) non avrebbe dato valore della “revoca, ex art.
2732 e 1428 cc., di ogni efficacia confessoria della dichiarazione ex art. 40 bis TUB in ragione dell'evidente errore di cui è incorso il funzionario della Banca, revoca valorizzata dallo stesso tenore del ricorso, dalle relative allegazioni e produzioni” (cfr. pag. 10 appello); iii) avrebbe dichiarato la contumacia di
[...]
parte costituitasi in primo grado;
iv) avrebbe omesso di Controparte_4
dichiarare la contumacia di mai costituitasi;
v) PA
avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all'estromissione dal giudizio di vi) avrebbe dichiarato la mancanza di Controparte_4 prova attestante l'effettività del dovuto e dell'insoluto relativo alle rate del mutuo pag. 7/13 impagate per cui è causa nonostante avesse prodotto a) atto di Parte_1
precetto e di pignoramento (prod. 1), b) contratto di mutuo (prod. 1A), c) certificazione
26/11/2019 dello stato del piano rientro del mutuo fondiario nr. 100083 e dell'estratto conto al 9/9/2019 del primo mutuo fondiario con attestazione bancaria (prod. 3), d) raccomandata 01/02/2019 consegnata a mani a CP_3 PA
relativa alla permanenza di tale debito (prod. 4); e) missiva 29/05/2018 inviata a
(prod. 11); f) copia dei flussi telematici per PA
cancellazione ipoteche IC (prod. 13); g) scheda dati NAG di
[...]
(prod. 14); vii) avrebbe pronunciato l'infondatezza della domanda PA
di ritenendo inammissibile il deferito giuramento decisorio;
viii) Parte_1 avrebbe rigettato le domande proposte, senza rilevare che “in punto di accertamento negativo del saldo da parte di del mutuo (Notaio PA Persona_3
26/05/2010 – 70066/24542), di dichiarazione che la comunicazione n. 423 di cancellazione totale in data 11.06.2018 (recante protocollo n. MS 18719 del 2018, e registro n. 423 del 22.06.2018), è stata frutto di errore materiale, non essendosi effettivamente estinta l'obbligazione, dell'attualità della debenza delle somme precettate
- Euro 85.305,42 oltre interessi per come canonizzati nel titolo (5,45% annui fissi base
365) dal 27.11.2019 al saldo effettivo- di ipotetica condanna al relativo pagamento nei confronti di in favore della ”; ix) PA Pt_1
avrebbe ricostruito erroneamente i fatti e la domanda con violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 c.p.c., degli artt. 40 bis TUB, 2732 e 1428 c.c. e degli artt. 115 e 116
c.p.c., con scorretto apprezzamento delle risultanze processuali e contraddittorietà della pronuncia.
* * *
Le diverse doglianze possono essere esaminate congiuntamente.
Quanto alla contumacia delle parti in primo grado (terza e quarta censura), si osserva che “la declaratoria formale di contumacia non ha altro scopo che quello di fornire la prova dell'avvenuto accertamento della notifica dell'atto introduttivo alla parte non comparsa o irregolarmente costituita” (Cass. 2753/1973) al solo fine di verificare la pienezza del contradditorio.
pag. 8/13 Risulta che in primo grado il si è Controparte_4
costituito in giudizio il 5/5/2021 mentre PA
è stata ritualmente evocata in causa con atto notificato il 17/3/2021 per
[...]
l'udienza del 25/5/2021 nel rispetto dei termini a comparire e che non si è costituita.
Il Tribunale nell'Ordinanza definitoria del giudizio ha dato atto della contumacia di invece costituitosi con memoria Controparte_4
5/5/2021 (“va in primo luogo dichiarata la contumacia della convenuta curatela del fallimento , ritualmente citata in giudizio e non Controparte_5 costituita”, cfr. pag. 3 ordinanza impugnata), e ha dato atto della “mancata costituzione della convenuta ” (cfr. pag. 5 sentenza PA
impugnata), senza pronunciarsi sulla contumacia.
Emerge dall'esame della sentenza e degli atti di causa che si tratta di un mero errore materiale che va emendato. Va, quindi, dichiarata la contumacia anche nel giudizio di primo grado di mentre va revocata PA
la dichiarazione di contumacia di Controparte_4
ritualmente costituitosi in tale grado.
* * *
Quanto alla mancata estromissione di Controparte_4
dal giudizio di primo grado (quinta censura), la Corte osserva che non risulta
[...] sussistente uno specifico interesse ad una pronuncia sul punto da parte dell'appellante, giacché la mancata pronuncia di estromissione non ha in alcun modo inciso sul merito della causa, né sulla pronuncia in punto spese. La mancata estromissione ha solo comportato la necessità di integrare nel presente giudizio il contraddittorio con il formalmente ancora parte in causa. Controparte_4
* * *
Risulta, poi, irrilevante ai fini del decidere la doglianza avente ad oggetto l'affermazione del Tribunale di Massa secondo cui “il credito di sia frutto di CP_6
“cessione in blocco” ex art. 58 TUB”, perché ha invece acquistato Parte_1 il ramo d'azienda di AN NA (prima censura). Invero, è incontestato che sia titolare del credito originato dai mutui di cui si discute, ed è, Parte_1
quindi, irrilevante ai fini del decidere indagare la ragione che ha originato tale titolarità.
pag. 9/13 Inoltre, nel dispositivo impugnato, il Tribunale di Massa ha pronunciato rigettando “le domande proposte dalla banca ricorrente, dalla stessa ribadite anche in veste di interveniente – cessionaria”, quindi considerando sia come titolare Parte_1 diretta dell'asserito credito, sia quale cessionaria dal
[...]
Controparte_4
* * *
Va, invece, confermata l'inammissibilità del giuramento decisorio deferito a
(settima censura) giacché lo stesso è stato PA
formulato correttamente quanto ai capi 1 e 2 (il capitolo 3 è inammissibile per essere valutativo), ma non è stato formulato né in un atto sottoscritto personalmente dalla parte deferente né è stata conferita una procura speciale al legale. La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che “è inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 c.p.c., bensì dal difensore dotato soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", anche se questa comprenda la facoltà di "deferire i giuramenti di rito" e nonostante il giuramento sia stato comunque ritualmente deferito in primo grado;
l'inammissibilità per tale causa è insanabile, rimanendo irrilevante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità”
(Cass. 17718/2020, conforme a Cass. 22805/2014 e a Cass. 20125/2009).
* * *
Quanto alla prova fornita da in relazione alla propria domanda e Parte_1
alla normativa applicabile al caso di specie (seconda, sesta, ottava e nona censura) si osserva che la comunicazione di all'Agenzia delle Entrate è una Parte_1
dichiarazione resa a un terzo quanto all'estinzione dell'obbligazione garantita con il conseguente effetto della cancellazione della formalità dell'ipoteca (Cass. 23404/2004).
La dichiarazione stragiudiziale resa ad un terzo non ha, tuttavia, efficacia di piena prova e può al più concorrere, con altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice (Cass. 24468/2020; Cass. 1564/1969). La dichiarazione inviata all'Agenzia delle Entrate non ha valore confessorio in senso stretto perché è stata resa ad un terzo e pag. 10/13 non alla controparte. Risulta, poi, che agli atti non è stata prodotta alcuna quietanza, ma solo una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, motivo per cui non vi è agli atti prova dell'estinzione dell'obbligazione.
ha, invece, prodotto in atti la certificazione bancaria 26/11/2019 Parte_1
(prod. 3) relativa allo stato del piano di rientro del mutuo fondiario nr. 100083 e l'estratto conto al 9/9/2019 dei versamenti effettuati indicando gli importi versati e quelli insoluti a tale data. ha poi prodotto il contratto di mutuo Parte_1
(prod. 1A), e il riepilogo della posizione debitoria della parte (prodd. 1 e 4) da cui risultano dovuti quanto meno 80.973,36 euro, oltre interessi pattuiti.
I documenti prodotti da dimostrano per certo l'esistenza del Parte_1
mutuo per 150.000,00 euro e di alcuni pagamenti con un credito residuo richiesto di almeno 80.973,36 euro, mentre contumace in PA
primo grado ed anche in appello, non ha dimostrato il proprio adempimento.
Risulta da quanto esposto che l'obbligazione di pagamento di cui al mutuo a rogito
Notaio del 26/05/2010 non è stata interamente saldata da Persona_2 [...]
e che tale società è ancora debitrice di PA [...]
. Va, quindi, riformata la sentenza impugnata e va dichiarato che il mutuo a Pt_1
rogito Notaio in data 26/05/2010, titolo per il quale Persona_2 Parte_1
ha proceduto esecutivamente, non è stato saldato da PA
, e che la predetta società era, al momento del pignoramento, ed è
[...] tuttora debitrice di dell'importo di 80.973,36 euro oltre interessi Parte_1
nella misura pattuita. non deve essere, invece, PA
condannata al pagamento di tale importo, perché ha già un idoneo Parte_1
titolo posto in esecuzione costituito dal mutuo (Cass. SS.UU. 5841/2025). La condanna in questa sede di comporterebbe PA
una duplicazione di titoli esecutivi.
* * *
Va, infine dichiarata inammissibile la domanda formulata da Parte_1
tesa ad ottenere un ordine rivolto al Conservatore dei Registri Immobiliari di annotazione di una pronuncia che ripristini l'ipoteca volontaria iscritta nei registri pag. 11/13 immobiliari il 28/05/2010 e cancellata a seguito della comunicazione inviata da
. Parte_1
Invero, le vertenze connesse alla necessità di risolvere contestazioni o controversie legate alle iscrizioni o trascrizioni nei registri immobiliari sono di competenza esclusiva del Giudice del Registro. contesta la erroneità della cancellazione Parte_1 dell'ipoteca volontaria come effettuata dal Conservatore dei Registri Immobiliari.
L'appellante, a fronte di tale doglianza avrebbe dovuto depositare reclamo al Giudice del Registro per la revoca del provvedimento di cancellazione lamentandone l'erroneità.
La relativa domanda è quindi inammissibile in questa sede.
* * *
3. Sulla pronuncia in punto spese.
Quanto alla pronuncia in punto spese non ha censurato la Parte_1
sentenza impugnata sotto tale profilo che è, quindi, in giudicato.
Quanto alle spese di gravame risulta la soccombenza di
[...]
contumace, che va condannata a rifondere le spese di lite PA sopportate da . Nulla va disposto quanto ai rapporti tra l'appellante Parte_1
il he non risulta soccombente e non si Controparte_4
è costituito in appello. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n.
55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum
(80.973,36 euro), nei valori medi (scaglione fino a 260.000,00 euro), come segue (Cass.
19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass. 12537/2019): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro
(totale 14.317,00 euro).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello promosso da
[...]
nei Parte_1
confronti di e di PA [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Massa, Controparte_4
pag. 12/13 cronologico n. 6848/2023 del 01/12/2023, nell'ambito del giudizio avente R.G. n.
394/2021,
1. ACCOGLIE in parte l'appello proposto da parte appellante, e per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata
2. DICHIARA che il mutuo a rogito Notaio in data 26/05/2010, titolo per il quale Persona_2
ha proceduto esecutivamente, non è stato saldato da Parte_1
e che la predetta società era, al PA momento del pignoramento, ed è tuttora debitrice di dell'importo Parte_1
di 80.973,36 euro oltre interessi nella misura pattuita;
3. RIGETTA nel resto l'appello e, per l'effetto,
4. CONFERMA per il resto la sentenza impugnata;
5. CONDANNA la parte appellata a rifondere a favore della parte PA
appellante le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00 euro a titolo di compensi e in 406,50 euro a titolo di esposti, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
6. NULLA in punto spese nei rapporti tra l'appellante e l'appellata
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Controparte_4
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 21/5/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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