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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 8372/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in data 14.10.2021, iscritto al n. 1754/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
, (c.f. ), con sede legale in Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n. 13/A, in persona del Direttore generale, ing. , rappresentata Parte_2
e difesa, in virtù di procura notarile allegata, dagli avv.ti Annamaria De Nicola (c.f.
[...]
) ed Anna Vingiani (c.f. ), le elettivamente domiciliate presso C.F._1 CodiceFiscale_2 il Servizio Affari Legali presso la sede dell' CP_1
appellante nei confronti di
(c.f. ), con sede in Rione Controparte_2 P.IVA_2 Pt_1
Don Guanella n. 14, Parco Fernandez, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Brancaccio del Foro di Controparte_2 Pt_1
(c.f. ), con studio in Via F. Cilea n. 129, CodiceFiscale_3 Pt_1
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 13.4.2022, l' ha impugnato davanti a questa Parte_3
Corte la sentenza n. 8372/2021 del 14.10.2021, con cui il Tribunale di Napoli l'aveva condannata al pagamento, in favore del della , dell'importo di Controparte_2
34.790,03 €, oltre interessi al tasso ex d. lgs. 231/2002, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dal SSN nei mesi di marzo e giugno 2017.
Il Tribunale, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, aveva infatti affermato che era
Cont onere dell' fornire la prova del superamento dei tetti trimestrali di spesa di branca e della applicazione della regressione tariffaria;
che non era stata data prova della avvenuta comunicazione
Cont preventiva del superamento dei tetti di spesa, come da contratto;
che pertanto l non poteva rifiutare la remunerazione delle prestazioni rese oltre il budget ma doveva applicare la regressione tariffaria, in misura proporzionale al contributo reso da ciascun Centro al superamento del tetto di spesa.
Cont Con il primo motivo di appello, l' riproponeva l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, essendo sindacato l'operato dell' in ordine alla CP_1
applicazione o meno della regressione tariffaria ed essendo quindi messa in discussione la validità ed efficacia di provvedimenti amministrativi.
Come secondo motivo l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva affermato Cont essere a carico dell' l'onere probatorio in ordine al superamento del tetto di spesa.
Con un terzo motivo censurava la sentenza per aver ritenuto sussistente un suo inadempimento contrattuale, per mancato tempestivo invio delle comunicazioni relative alle date presunte di superamento dei tetti di spesa e per mancata applicazione della regressione tariffaria, con ciò attribuendo maggior rilievo alla mancata comunicazione anziché all'ineludibile obbligo di contenimento della spesa sanitaria e non considerando che comunque il contratto prevedeva che
“nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa” e ciò, in ogni caso, anche nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) del contratto, in atti.
Evidenziava poi che la documentazione prodotta era idonea a comprovare il superamento del tetto di spesa, peraltro indirettamente affermato anche dal Tribunale, che infatti si era soffermato sulla mancata applicazione della regressione tariffaria;
che il contratto era stato sottoscritto solo a fine esercizio, senza nulla eccepire sui limiti di spesa, che dovevano pertanto ritenersi accettati;
che per il primo trimestre del 2017 ricorreva l'ipotesi di cui alla lettera b) e non a) dell'art. 5, comma 3, del contratto, essendosi l'esaurimento del tetto di spesa verificato a consuntivo il 28.2.2017, ovvero in data successiva a quella comunicata di previsione di esaurimento del 24.2.2017, di guisa che almeno per detto trimestre era legittimo il mancato integrale pagamento delle prestazioni rese oltre il limite di spesa. Deduceva ancora che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto prevedeva espressamente l'accettazione da parte del Centro di tutti i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, determinanti il contenuto del contratto per l'anno 2017, e quindi anche la non remunerabilità delle prestazioni rese oltre i tetti di spesa e di cui i Centri erano stati portati a conoscenza.
Un ultimo motivo di impugnazione ineriva il riconoscimento degli interessi di cui al d. lgs.
231/2002 che, per quanto convenuti in contratto, non potevano essere riconosciuti, essendo le prestazioni in oggetto da inquadrarsi nell'ambito di una concessione di pubblico servizio;
e che comunque il contratto prevedeva il pagamento degli interessi a seguito di emissione di regolare fattura, che non risultava essere stata emessa.
Concludeva pertanto per la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito per il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'appellata, evidenziando essere la giurisdizione del giudice ordinario, non essendo coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali della P.A.; essere infondato nel merito l'appello, poiché, in mancanza delle comunicazioni inerenti la data presuntiva del superamento del tetto di spesa, non poteva darsi luogo al mancato pagamento delle prestazioni eseguite ma solo alla eventuale regressione tariffaria, della cui procedura di determinazione non era stata resa alcuna prova;
che era infondato il richiamo alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto.
Proponeva poi appello incidentale in relazione alla richiesta, immotivatamente non accolta, di pagamento degli interessi per i ritardati pagamenti degli acconti per i mesi di gennaio, febbraio, e da aprile a novembre 2017, e per i ritardati pagamenti dei saldi sulle fatture relative ai mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno e settembre 2017, nonché delle spese di recupero ex art. 6 d. lgs.
231/2002, e quindi per il pagamento dell'importo di 2.539,55 €, come da conteggi contenuti nella tabella riepilogativa allegata.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Alla udienza collegiale del 26.3.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e deve pertanto essere respinto.
In primo luogo va respinto il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
Parimenti va respinto il secondo motivo di appello, incentrato sul riparto dell'onere Cont probatorio, correttamente posto dal primo giudice a carico dell' come ormai da orientamento consolidato della Suprema Corte, che ha individuato il superamento del tetto di spesa come elemento impeditivo della pretesa creditoria del (da ultimo cfr. Cass. n. 29474/2024). Parte_4
Sono infondati anche gli ulteriori motivi. Le affermazioni svolte dal primo giudice appaiono infatti condivisibili in relazione alla necessità che, in assenza di tempestiva comunicazione dei tetti di spesa presunti, l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e quindi ridurre le CP_1
remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni (ipotesi invero prevista nel caso in cui a consuntivo si rilevi che le prestazioni sono state svolte successivamente alla data presunta di superamento del tetto di spesa comunicato alla struttura). Deve pertanto ritenersi operante nella fattispecie l'istituto della regressione
Cont tariffaria, del cui espletamento non è stata fornita prova, la cui adozione avrebbe consentito all' il contenimento della spesa entro i limiti annualmente fissati.
Inammissibile si presenta poi l'appello nella parte in cui afferma che per il primo trimestre
2017 vi sarebbe stata la comunicazione della data presumibile di esaurimento del tetto di spesa, detta affermazione non essendo collegata ad alcun richiamo di specifica documentazione prodotta (cfr. anche Cass. n. 3022/2018, secondo cui “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere
a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”).
Nemmeno è invocabile la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti (art. 11), al fine di ritenere non remunerabili le prestazioni rese in eccesso, pur in assenza di preventiva comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa. Anche in tal caso, come definitivamente affermato da questa Corte con plurime pronunce, deve ritenersi che “La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata
a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti. In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa. Per la stessa ragione non si può altresì affermare che la sottoscrizione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia, successiva all'emissione delle note di credito sugli importi richiesti, sarebbe indice di implicita rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget”.
Appare infine infondato anche l'ultimo motivo di appello, inerente il riconoscimento degli interessi commerciali, alla luce dell'ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema
Corte (cfr. Cass. n. 17665/2019, secondo cui “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n.
231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra
l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità
(sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”).
Deve invece essere accolto l'appello incidentale. Effettivamente in primo grado erano state svolte anche le ulteriori domande oggi reiterate, su cui immotivatamente il primo giudice non si era pronunciato. La domanda è fondata, avendo il prodotto già in primo grado un Parte_4 tabulato con l'indicazione delle fatture in oggetto, delle date dei loro pagamenti e dei giorni di ritardo Cont ed effettuando il calcolo degli interessi dovuti, senza che l' avesse contestato o eccepito alcunchè in proposito, né in relazione agli avvenuti ritardi né in relazione ai criteri di calcolo adottati, sì che, anche ai sensi del disposto dell'art. 115 c.p.c., la domanda va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
Sono sussistenti i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello principale proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8372/2021, pubblicata in Parte_3 data 14.10.2021, e sull'appello incidentale avverso la stessa sentenza proposto dalla
[...]
, così provvede: Controparte_2 1) Respinge l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, condanna Cont l' al pagamento in favore della Controparte_2 dell'ulteriore importo di 2.539,55 €, oltre che alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 4.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Gianfranco Brancaccio.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, 7.5.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo