TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/05/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE RG. n. 4128/2017 Verbale di udienza del giorno 16 maggio 2025 E' presente per la opponente l'avv. Francesco Ettore Bruno, il quale rileva che la propria assistita ha ritenuto di non poter transigere alle condizioni proposte in quanto ritiene di aver pagato tutto quanto spettante ed ha tenuto, quindi, ferma la proposta effettuata di pagamento di € 1.500,00. Nel merito insiste nelle eccezioni sollevate nel corso del giudizio, relative alla prescrizione del diritto azionato ed alla totale mancanza di prova del presunto credito di parte attrice, non potendo la documentazione allegata da controparte rappresentare prova della presunta attività effettuata per conto della società opponente. Sul punto appare opportuno ricordare che – come dimostrato attraverso la produzione delle dichiarazioni dei redditi – la società opponente è inattiva già dal 2011, motivo per il quale è da ritenersi del tutto immotivata la quantificazione dei compensi operata da controparte. La società opponente ha, del resto, sempre pagato tutto quanto dovuto al ricorrente opposto in base al contratto professionale fino al 2011, data a partire dalla quale, non svolgendo più alcun tipo di attività, ha comunicato il recesso dal contratto. Non è dato capire, quindi, il motivo del compenso dovuto per gli anni successivi al 2011, che non trova, del resto, alcun riscontro nella copiosa e confusionaria documentazione esibita da controparte (come rilevato già a verbale di prima udienza parte della documentazione depositata si riferisce a soggetti diversi dalla odierna ricorrente) senza alcun elemento da cui si possa evincere né l'esistenza di un contratto alla base, né alcun conferimento di incarico ad effettuare le dette operazioni. Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi depositate, infatti, si evince che i ricavi della società attrice dal 2011 sono pari a 0 (quindi non vi è stata alcuna fattura emessa) e che i costi della attività sono pari a 0 (quindi non vi è alcun dipendente). Vi è solo una perdita di esercizio relativa per tutti gli anni all'ammortamento delle immobilizzazioni. Tali dati oggettivi si ripetono per tutte le dichiarazioni dei redditi successive, dalle quali si evince altresì, che la società opponente nel medesimo periodo non aveva alcun dipendente. Viene da chiedersi, allora, quale consulenza abbia svolto il rag. Per_1
(quale consulente del lavoro), considerato, anche, che – come si evince chiaramente dalle dichiarazioni dei redditi depositate – la consulenza fiscale veniva svolta da altro professionista, il dott. . Persona_2
Subordinatamente ci si riporta alla eccezione di compensazione formulata con l'atto introduttivo, rilevando che dalle testimonianze rese dai signori e Testimone_1 può evincersi, chiaramente, che la società opponente ha effettuato Parte_1 una serie di lavori edili su incarico dell'opposto, che non sono stati mai saldati, proprio perché esisteva tra le parti un accordo relativo alla futura compensazione dei relativi
1 crediti. In particolare deve rilevarsi che dalla testimonianza resa in particolar del teste , Pt_1 si evince che il credito della società opponente nei confronti del era di circa Per_1
14.000,00 euro e, quindi, di gran lunga superiore a quello pagato. Conclude chiedendo la revoca del D.I. opposto con vittoria di spese e competenze di giudizio. È presente, per delega dell'avv. Imbimbo, l'avv. Emanuele Napolillo il quale si riporta alle difese in atti e rappresenta la disponibilità della parte opposta ad accettare la proposta transattiva formulata dall'Ill.mo Giudice adito, anche con una eventuale rateizzazione dell'importo di € quattromila;
lo stesso impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte, in quanto infondato in fatto e diritto ed insiste per il rigetto della avversa opposizione. L'avv. Napolillo si riporta alle note difensive depositate e chiede che la causa venga decisa. Il Giudice Onorario All'esito della discussione orale della causa decide come da separata sentenza che forma parte integrante del presente verbale e il cui dispositivo in uno alle motivazioni verrà letto a fine udienza.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 16 maggio 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4128/2017 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
T R A
Parte_2
,, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ettore Bruno ( C.F.
[...] C.F._1
), giusta mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione, elettivamente
[...]
domiciliati come in atti.
OPPONENTE
E
PRUDENTE , C.F. , rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Chiara Imbimbo, ( C.F. , giusta mandato allegato CodiceFiscale_3
in calce al ricorso per decreto ingiuntivo., elettivamente domiciliati come in atti.
OPPOSTO
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 10 gennaio 2025,previo scardinamento dal ruolo della dott. ssa Valeria Villani, nella fase della precisazione delle conclusioni .
All'odierna udienza il Giudice ha invitato i difensori presenti alla precisazione delle
3 conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. I difensori presenti si sono riportati a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa , negli scritti difensivi e nelle note conclusive depositate.
Pertanto, dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, alle ore in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della
L. n. 69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2
ha svolto opposizione al decreto ingiuntivo
[...]
n.678/2017,R.G. 1489/2017, emesso dal Tribunale di Avellino in data 08/05/2017 con cui veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € Persona_3
8.246,50, oltre gli interessi, gli accessori di legge e spese del monitorio, per compensi professionali.
L'opponente evidenziava in primis l'intervenuta prescrizione del credito evidenziando che la risultava inattiva dal 2010. Parte_2
Contestava la carenza di prova in ordine al credito ingiunto fondato su visto di congruità dell'Ordine di appartenenza formulando in via subordinata eccezione di compensazione tra il credito ingiunto e l'importo dei lavori eseguiti in favore del quantificati in € 14.700,00 da cui detrarre l'acconto ricevuto di € 7.000,00. Per_1
L'opponente eccepiva altresì Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Avellino, contrariis reiectis:
Revocare il decreto ingiuntivo n.678/2017, emesso dal Tribunale di Avellino il
4 08.05.2017, in quanto infondato in fatto e in diritto;
condannare al pagamento delle spese e competenze professionali di Persona_3
giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva il dott. che impugnava Persona_3
l'avversa opposizione deducendo l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione del proprio credito applicandosi, nella specie, la prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c. Evidenziava altresì l'infondatezza dell'eccezione in quanto l'attività lavorativa si era concretizzata e adempiuta anche negli anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014
– 2015 – 2016.
L'opposto sosteneva la legittimità del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Avellino ex artt. 633 e segg. c.p.c. in forza della parcella delle spese e prestazioni corredata dal parere della competente associazione professionale, oltre che dalla documentazione depositata.
Si opponeva alla generica richiesta di compensazione del credito per lavori mai eseguiti e contestualizzati e per giunta quantificati nel medesimo importo di quello ingiunto rilevando la temerarietà della lite punibile ex art. 96 c.p.c..
Chiedeva quindi che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in epigrafe indicato in quanto, come evidenziato in narrativa, l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito: rigettare l'eccezione di prescrizione del credito, perché infondata e pretestuosa;
- rigettare l'eccezione di compensazione del credito;
- conseguentemente, confermare l'emesso decreto ingiuntivo n. 678/2017, reso dal
Tribunale di Avellino in data 08.05.2017 e per l'effetto condannare l'odierna attrice opponente, in persona degli amministratori, al pagamento della somma di € 8.246,50 oltre interessi moratori fino al saldo effettivo;
condannare quindi l'attrice opponente al pagamento dell'imposta di registro relativamente al d.i. opposto, con ogni onere e costo
5 ivi liquidato dal Tribunale di Avellino;
- condannare, poi, l'opponente, per l'instaurazione della presente lite evidentemente temeraria, per responsabilità aggravata ex art.96 ult.co. c.p.c. come in narrativa esposto al pagamento della somma ritenuta di giustizia, in subordine secondo equità;
- spese e compensi legali della procedura monitoria e del presente procedimento integralmente rifusi compreso il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed ogni onere di legge e costo di registrazione del decreto ingiuntivo e della sentenza”.
Alla prima udienza il precedente Giudicante concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto veniva e assegnati i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c..
All'esito del deposito delle memorie istruttorie venivano ammessi i mezzi di prova indicati dalle parti. Terminata la fase istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/11/2023. Seguivano taluni rinvii.
Intervenuta nelle more l'assegnazione del presente fascicolo alla scrivente, all'udienza del 21/02/2025, veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. con rinvio della causa al 16/05/2025 con la precisazione che stante la vetustà del fascicolo, in mancanza di accordo tra le parti , la detta udienza era da intendersi per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
La proposta opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che si andranno ad evidenziare.
I motivi dell'opposizione possono così sintetizzarsi: prescrizione del credito, mancanza di prova delle prestazioni svolte, compensazione del credito.
Relativamente all'eccepita prescrizione si osserva che l'eccezione con cui il debitore, di fronte alla richiesta del creditore di adempiere, eccepisca, oltre alla prescrizione del diritto, anche che il rapporto non è mai sorto, che è invalido, o che altri sia tenuto all'adempimento deve essere rigettata perché colui che afferma che il diritto non è mai sorto, che è invalido etc., non può nello stesso tempo affermare che si è estinto per non esercizio.
6 Inoltre, come ribadito più volte dalla Corte di Cassazione "l'ammissione del debitore di non avere estinto il debito ovvero la contestazione, da parte dello stesso, dell'entità del credito azionato, comporta, ai sensi dell'articolo 2959 del codice civile il rigetto dell'eccezione di prescrizione (Cass.Civ n. 12771/2012 n. 14927/2010 e n.
21107/2009).
La contestazione del quantum del credito vantato, come nel caso de quo in cui tra l'altro si chiede una compensazione, implica una sostanziale ammissione di persistenza del credito. In altri termini non può essere accolta l'eccezione di prescrizione presuntiva in tutti quei casi in cui il debitore ammetta di non aver estinto il debito oppure contesti anche implicitamente l'entità delle somme richieste.
Quanto all'eccezione di mancanza di prova delle prestazioni svolte si rileva che per costante ed ormai pacifica giurisprudenza della Suprema Corte nonché di merito, è noto che la parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine, sulla base del quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria non lo è nel giudizio di opposizione poiché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate né è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari, per cui la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore – ed attore in senso sostanziale – sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti.
Ancora l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un normale giudizio di cognizione nel quale la posizione di attore con i relativi oneri probatori spetta sempre al creditore a cui favore è stato emesso il decreto, anche se formalmente costui ha la veste di convenuto. Tale principio è applicabile anche nel caso di decreto ingiuntivo emesso in base a parcella per prestazioni professionali corredata del parere del Consiglio dell'ordine, giacché tale parere non è vincolante per il giudice il quale qualora siano contestate le pretese del professionista deve accertare in base agli
7 elementi probatori prodotti in giudizio se siano state o non eseguite le prestazioni per le quali il compenso è stato chiesto.
E' principio consolidato, a livello giurisprudenziale, che la sussistenza, in termini generali, di un rapporto professionale, debba essere supportata da una prova sull'effettivo conferimento di tale incarico, che può, peraltro, essere manifestata e provata con qualunque mezzo. Il rapporto di prestazione d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, infatti, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso;
ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che stipulando il relativo contratto ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. In particolare, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore.
Fatta questa breve premessa, si rileva che parte opponente in effetti non contesta che l'opposto abbia svolto l'attività professionale, ma limita la stessa all'anno 2010 sostenendo l'inattività della falegnameria a far inizio da tale data.
Concludendo, l'opponente ha ammesso il rilascio del mandato in testa all'opposto, quindi venendo meno l'onere di parte opposta alla prova del conferimento.
Quanto all'effettiva attività svolta e per cui è stato ingiunto il pagamento, alla luce della documentazione acquisita al carteggio processuale, l'attività professionale esercitata in favore dell'opposto non è ampiamente dimostrata per talune delle attività richieste.
Difatti dalla documentazione in atti emerge che seppure la ditta opponente abbia effettuato la comunicazione di cessazione dell'attività alla data del 31/12/2010, con nota del 22/02/2011 comunicava agli enti che tale cessazione era limitata esclusivamente ai dipendenti chiedendo nel contempo di “ tenere accesa la posizione
8 artigiana dei soci” e Parte_2 CP_2
Orbene per meglio comprendere la vicenda si osserva che l'opponente sostiene l'inattività della società a far data dal 2010 ma non dimostra la cancellazione della partita IVA che nella specie è continuata ad esistere, come dimostrato dalla stessa opponente con le produzioni in atti dei modelli di dichiarazione dei redditi con ricavi pari a 0 per gli anni successivi, obbligatori per i titolari di partita IVA, anche in assenza di operazioni attive.
Pertanto vi è sostanziale differenza tra partita IVA inattiva e cancellazione.
Infatti, la partita IVA inattiva si riferisce ad un'attività professionale o commerciale che non viene utilizzata, ma che comunque continua ad esistere grazie alla sua iscrizione nell'anagrafe tributaria e in alcuni casi in Camera di Commercio. Ciò comporta il perdurare di obblighi fiscali e contributivi.
Invece, l'atto di chiusura determina la cancellazione di una società e del codice
IVA dall'anagrafe tributaria, mentre per le società e le ditte individuali dalla Camera di Commercio. Ciò comporta anche la cessazione di tutti quegli adempimenti fiscali, gestionali e previdenziali.
Vertendo la fattispecie de qua nel primo caso è evidente che l'opponente ha dovuto espletare, tra gli altri, taluni obblighi fiscali dei quali l'opposto ha richiesto il pagamento seppure dando prova esclusivamente per la redazione e invio telematico
770 all'Agenzia delle entrate anno 2011; consulenza per problematiche contributive
INPS anno 2011 e 2012; consulenza per accertamento INAIL del 2012; consulenza, redazione F24, redazione e invii dichiarazione salari ad INAIL anni 2012 – 2013; redazione e invii dichiarazione salari per anni 2014 e 2015 e relativo calcolo rate premi.
Non vi è prova delle altre attività richieste né l'opposto è riuscito a dimostrarle a mezzo dei testimoni escussi, quali l'assistenza per vertenze di lavoro presso studi legali, nonché l'assistenza per vertenze presso la Direzione Provinciale del Lavoro e presso l'Esattoria.
Pertanto la quantificazione degli onorari operata nel decreto ingiuntivo non corrisponde all'effettiva attività svolta dal professionista, risultando comprovate prestazioni pari a
9 € 3.100,00 , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto infine alla richiesta di compensazione del credito avanzata dall'opponente con il proprio credito derivato dall'esecuzione di lavori vari presso un immobile del si osserva che è opportuno precisare che nell'ambito del giudizio di Per_1
opposizione a D.I. l'opponente, convenuto in senso sostanziale, per paralizzare la richiesta monitoria può contrapporre una pretesa creditoria propria della quale chiede l'accertamento, ma per poter avanzare la richiesta di compensazione in sede di opposizione a è necessario che il credito offerto in compensazione sia certo, Pt_2
liquido ed esigibile oppure si deve trattare di un debito non liquido, ma di facile e pronta liquidazione ex art. 1243, comma 2, c.c.. Tanto premesso, bisognerà procedere alla disamina della sussistenza del controcredito dedotto da parte opponente al fine di poter - eventualmente - procedere alla compensazione.
In mancanza di ogni documentazione, sul punto è stata espletata la prova testimoniale che però non ha consentito di ritenere raggiunta la prova della effettiva esecuzione di lavori da parte della opposta. CP_3
I testi di parte opponente, sigg.ri e non hanno Testimone_1 Parte_1
saputo contestualizzare il periodo di esecuzione dei lavori, né la tipologia degli stessi, né l'effettivo committente, né i pagamenti eseguiti se eseguiti.
La predetta eccezione di compensazione del credito va pertanto rigettata.
Conclusivamente va revocato il decreto ingiuntivo opposto e parte opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 3.100,00, oltre maggiorazione ex art. 23 T.P. lavoro, oltre oneri di legge a titolo di compensi professionali.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese del presente giudizio vanno compensate integralmente, stante l'accoglimento solo parziale dei motivi di opposizione, che determina soccombenza reciproca, nonché la circostanza che l'accoglimento delle domande dell'opponente è avvenuta in misura di poco superiore alla proposta conciliativa formulata dal giudice e non accettate proprio da parte opponente.
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e per l'effetto revoca Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 678/2017 emesso da questo Tribunale in data 08/05/2017;
- CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di della Persona_3
somma di € € 3.100,00, oltre maggiorazione ex art. 23 T.P. lavoro e oneri di legge a titolo di compensi professionali oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Avellino in data 16 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
11