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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1067/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il G.I. dott.ssa Anna Giorgia Carbone, in funzione di Giudice Unico, all'esito conclusioni delle parti come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1067/2024 del Ruolo generale degli affari contenziosi
tra
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e i Sig.ri (C.F. ), ed C.F._2 Parte_3 C.F._3
C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4 C.F._4
Giorgio Albè del Foro di Milano, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Pellegatta del
Foro di Busto Arsizio, elettivamente domiciliati in Milano, Via Durini n. 5, giuste procure in calce,
ATTORI
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pagina 1 di 16 Iscrizione alla Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi R.E.A. n. MB-
129094), con sede legale in Desio (MB), Via E. Rovagnati, 1, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, Avv. rappresentata e difesa Parte_5
dagli Avv.ti Luca Zitiello e Paolo Francesco Bruno, entrambi del Foro di Milano,
elettivamente domiciliati presso il loro Studio in Milano, Corso Europa, 13, e presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_1
giusta procura in atti, Email_2
CONVENUTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario,
anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Come da foglio di PC, allegato al deposito di Note Scritte in Sostituzione udienza in data 05.12.2024.
Per parti resistenti:
Come da foglio di PC, depositato in data 06.12.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione ritualmente notificato dai SI.ri
, ed nei confronti Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
dell' per ottenere la dichiarazione di Controparte_2
risoluzione del contratto di acquisto di titoli dello Stato Italiano denominati BTP FUT7/37 S-
UP CUM datato 19.04.2021previo accertamento degli inadempimenti contrattuali imputabili alla con conseguente condanna al risarcimento dei danni per l'importo di euro CP_3
pagina 2 di 16 40.000,00 o, in via subordinata, alla minor somma di euro 12.431,62. Infine, in via ulteriormente subordinata, in caso di mancata dichiarazione di risoluzione del contratto,
chiedeva di accertare la responsabilità precontrattuale o extracontrattuale per violazione degli artt. 1337 e 2043 c.c. con conseguente condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni.
Gli attori hanno allegato l'inadempimento della banca agli obblighi informativi e agli obblighi di protezione previsti dall'art. 21 del TUF per avere omesso la convenuta di fornire spiegazioni in merito alla durata dei titoli, alla natura e ai rischi, ed in particolare per avere omesso di informare le sig.re e che i titoli avevano durata di Parte_2 Parte_6
sedici anni, un profilo di rischio alto ed un carattere speculativo. Inoltre gli attori deducevano che la sig.ra aveva iniziato ad investire i propri risparmi in titoli del Pt_2 CP_1
della durata di tre anni, rinnovando gli investimenti nel 2015 e nel 2018 e nei questionari
MIFID del 2015 e 2017 e 2018 veniva indicata una propensione al rischio medio bassa ed un obiettivo di investimento a carattere conservativo. Il 19.4.2021 la sig.ra insieme alla Pt_2
figlia si recava in filiale e la dott.ssa riferiva che non vi erano Parte_1 Pt_7
obbligazioni della banca , ma esistevano titoli con caratteristiche identiche alle vecchie obbligazioni con un profilo medio basso della stessa durata di tre anni e con garanzia di rimborso del capitale investito. Convinti dalle rassicurazioni del funzionario sottoscrivevano i questionari MIFID senza ricevere alcuna informazione convinti di avere acquistato obbligazioni della durata di tre anni aventi profilo medio basso e con certezza di capitale investito, per poi scoprire ad ottobre 2022 che i titoli avevano un rischio alto e speculativo ed avevano una durata di sedici anni.
pagina 3 di 16 La banca nel costituirsi ha contestato l'inadempimento dedotto dagli attori affermando che in occasione dell'incontro del 19.4.2021 furono discusse le diverse tipologie di investimenti e valorizzati elementi eterogenei come la tassazione agevolata delle plusvalenze al 12,5% a fronte del 26% per le obbligazioni bancarie nonché le imposte di successione esenti rispetto ad altri investimenti. In quell'occasione furono fornite verbalmente tutte le informazioni sulle caratteristiche del titolo e la durata pluriennale (sedici anni) del titolo.
Prima di esaminare le domande attoree occorre fare una premessa relativa alla giurisprudenza di legittimità in materia di obblighi di informazione e di riparto dell'onere della prova da applicare nel caso in esame.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità evidenzia una pluralità di violazioni degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario che assumono rilevanza non solo in relazione alla stipula del contratto quadro d'intermediazione, che costituisce soltanto la cornice contrattuale delle successive operazioni di investimento, ma anche nella successiva fase applicativa: con la conseguenza che l'inadempimento di quegli obblighi può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro che dei singoli ordini di investimento e disinvestimento impartiti alla banca. Infatti, gli adempimenti relativi agli obblighi informativi nei confronti del cliente posti a carico dell'intermediario finanziario prevalentemente nella fase anteriore all'effettuazione delle singole operazioni di investimento costituiscono soltanto un aspetto particolare del più generale obbligo di informazione che la legge pone a carico dell'intermediario stesso ed alla cui osservanza è informato l'intero svolgimento del rapporto,
dalla fase anteriore alla stipula del contratto quadro fino all'esecuzione delle singole operazioni di investimento (cfr. Cass. n. 16127 del 2020; Cass. n. 16820 del 2016; Cass. n. 12937
del 2017; Cass. n. 3261 del 2018; Cass. n. 10111 del 2018).
pagina 4 di 16 Recentemente la Corte di Cassazione (sentenze n. 7932 del 2023, Cass. n. 7288 del 2023, Cass.
n. 35789 del 2022 e Cass. n. 19891 del 2022) ha precisato che: i) gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg.
Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione e di segnalazione delle operazioni inadeguate); ii) con particolare riferimento all'obbligo di informazione attiva, l'art. 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del
1998, richiede che gli intermediari forniscano all'investitore “informazioni adeguate sulla natura,
sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria
per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”; iii) giusta l'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, grava sull'intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, pertanto, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio;
iv) l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati;
in proposito, è irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di pagina 5 di 16 investimento;
v) l'assolvimento dell'obbligo di informazione specifica impone, quindi,
all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell'emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente;
vi) con particolare riferimento, poi, all'obbligo di informazione passiva previsto dall'art. 28, primo comma, lett.
a), - consistente nella richiesta di notizie all'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (cd. profilatura) - esso è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore porrà in essere;
infatti, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, la valutazione di adeguatezza di un'operazione da parte dell'intermediario - come tale inidonea a far sorgere l'obbligo di astensione e la necessità della relativa motivata segnalazione e del conseguente ordine scritto
- richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la situazione finanziaria dell'investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il ricorso agli strumenti finanziari;
pertanto, il suo mancato assolvimento è idoneo ad inficiare la valutazione di adeguatezza effettuata dall'intermediario; vii) l'intermediario non è esonerato,
pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del pagina 6 di 16 informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo.
Quanto, poi, all'atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e di prova, in sede giudiziale,
nelle azioni come quella intrapresa dagli odierni attori, occorre anzitutto richiamare la regola secondo cui, nei giudizi di risarcimento del danno, è onere dell'intermediario provare di avere agito con la diligenza richiestagli, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998:
norma che, lungi dal comportare un'inversione dell'onere probatorio altrimenti discendente dall'art. 2697 cod. civ., si pone in perfetta armonia e continuità con la regola generale stabilita dall'art. 1218 cod. civ., che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova della sua non imputabilità (cfr. Cass. n. 17138/2016), non trovando applicazione tale norma solo al di fuori del campo della responsabilità contrattuale, ove il danneggiato intenda far valere la responsabilità extracontrattuale dell'intermediario per fatto altrui (cfr. Cass. n.
16616/2016). Soffermandosi, poi, sul significato dell'articolo 23 citato, la Corte ha affermato
(cfr., amplius, in motivazione, Cass. n. 16127 del 2020, poi ribadita dalla più recente Cass. n.
7932 del 2023) che, «in materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario
accertare la responsabilità per danni subiti dall'investitore, va verificato se l'intermediario abbia
diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni
caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(TUF), e prima ancora dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonché dalla normativa secondaria, risultando,
quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento
delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di
causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta,
deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come
inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito “con la specifica diligenza
pagina 7 di 16 richiesta” (Cass. n. 3773/2009)».
Spetta, dunque, in primo luogo, all'investitore dedurre l'inadempimento consistente nella violazione degli obblighi informativi ai quali l'intermediario finanziario è tenuto, con conseguente collocazione a carico dello stesso intermediario finanziario dell'onere probatorio di avere esattamente adempiuto, nei termini previsti dalla normativa applicabile ed in relazione all'inadempimento così come dedotto. Dopo di che grava sul cliente investitore l'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno: onere della prova la cui osservanza - come puntualizzato dalla già citata Cass. n. 16127 del 2020 - «versandosi in
ipotesi di causalità omissiva, va scrutinata, in ossequio alla regola del “più probabile che non”,
attraverso l'impiego del giudizio controfattuale, e, cioè, collocando ipoteticamente in luogo della
condotta omessa quella legalmente dovuta, così da accertare, secondo un giudizio necessariamente
probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma, giudizio che ben può muovere dalla stessa
consistenza dell'informazione omessa (cfr. Cass. n. 12544 del 2017), riguardata attraverso la lente
dell'id quod plerumque accidit, se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito
dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole. Tale giudizio per sua natura non si presta alla prova
diretta, ma solo a quella presuntiva, occorrendo desumere (nel rispetto del paradigma di gravità,
precisione e concordanza previsto dall'art. 2729 cod. civ.) dai fatti certi emersi in sede istruttoria se
l'investitore avrebbe tenuto una condotta, quella consistente nel recedere all'investimento, ormai
divenuta nei fatti non più realizzabile (cfr. Cass. n. 17194/2016)».
Grava, altresì, sull'investitore la prova del danno, ricordandosi, in proposito, che, come chiarito da Cass. n. 29353 del 2018 (cfr. pag.
5-6 della motivazione), «...in presenza di un
comportamento illegittimo dell'intermediario, l'investitore inconsapevole si trova esposto ad un rischio
che avrebbe potuto essergli accollato solo a seguito di adeguate informazioni. Il danno consiste nel
pagina 8 di 16 rischio di perdita del capitale investito che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente
addossato, o almeno non in quella misura. E poiché il legislatore, nel dettare la normativa di settore in
materia, muove dal presupposto che dette informazioni sono invece necessarie all'effettuazione di scelte
d'investimento effettivamente consapevoli ed oculate, deve presumersi, fino a prova contraria, che quel
rischio il cliente non lo avrebbe corso se fosse stato informato come si doveva. È dunque corretto far
riferimento alla successiva perdita di valore del titolo per quantificare il danno subito dall'investitore il
quale si sia trovato esposto al rischio di quella perdita per un fatto imputabile all'intermediario (Cass.
n. 29864/2011) ...» (considerazioni affatto analoghe si leggono anche in Cass. n. 16127 del
2020, Cass. n. 25343 del 2021 e Cass. n. 7932 del 2023).
Facendo applicazione di tali principi giurisprudenziali al caso in esame occorre precisare che l'esame degli atti processuali e delle reciproche allegazioni e contestazioni evidenzia come parti attrici abbiano chiarito che la banca intermediaria avrebbe omesso di fornire ai clienti le informazioni circa la durata dell'investimento, il conflitto di interessi, nonché il tasso di rischio dello stesso, preventivamente alla stipula del contratto di negoziazione e,
precisamente, al momento dell'autorizzazione dell'operazione di acquisto dei titoli. Inoltre,
parte attrice ha lamentato che l'intermediaria non avrebbe adempiuto al proprio obbligo di valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza delle operazioni.
Le contestazioni risultano essere infondate.
Alla luce delle reciproche allegazioni e contestazioni svolte negli atti processuali dalle parti,
tenuto conto del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. deve ritenersi pacifico,
oltre che documentato, che gli attori hanno conferito alla banca l'ordine di acquisto n.
202104190310000633 del titolo nominato “BTP FUT7/37 S-UP CUM”, emesso dallo Stato
italiano del valore di € 40.000,00 (doc. n. 12 parte convenuta). Tale acquisto era accompagnato pagina 9 di 16 dalla “Scheda Titolo” specificamente sottoscritta da tutti i clienti, la sig.ra e i figli Pt_2 [...]
e , in cui venivano riportate tutte le Parte_1 Parte_4 Parte_3
caratteristiche dell'investimento (doc. n. 13 parte convenuta), unitamente alla “scheda
informativa”del MEF-Dipartimento del Tesoro, riguardante il prestito “BTP Futura -
Emissione per la ripresa economica post Covid-19” (cfr. doc. n. 14 parte convenuta) con l'indicazione specifica della durata di sedici anni del titolo ed anch'essa specificamente sottoscritta dagli attori.
Inoltre, risulta innegabile il ruolo di intermediazione svolto dall'Istituto di Credito. Infatti,
come si evince dalla scheda informativa, la Repubblica Italiana è l'emittente dei titoli.
Gli attori hanno contestato l'inadempimento ad opera della convenuta, con riferimento agli obblighi informativi specifici relativi al titolo obbligazionario sottoscritto, nonché in ragione del mancato avvertimento circa l'inadeguatezza dell'investimento e all'omessa informativa in ordine alla sussistenza di un conflitto di interessi tra la società di consulenza e l'emittente il titolo obbligazionario.
Gli attori hanno anche precisato che i profili MIFID che risultano da loro sottoscritti sono stati in realtà compilati autonomamente dal consulente, senza sottoporre le relative domande e quindi esso non rispecchia il suo reale profilo degli investitori.
In primo luogo, va osservato che le parti attrici non abbiano disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto stipulato con la banca e ai questionari MIFID. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che la abbia fornito agli attori la “scheda del titolo”, la CP_3
scheda informativa del MEF, nonché le MIFID compilate. Tutti i documenti risultano essere debitamente sottoscritti dagli odierni attori.
La banca, quindi, attraverso la richiesta di notizie all'investitore circa la sua esperienza in pagina 10 di 16 materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio tramite i questionari MIFID
assolveva al proprio obbligo di informazione “passiva” che le consentiva di individuare una profilatura dei clienti che le permettevano, poi, di effettuare la valutazione di appropriatezza,
l'unica valutazione spettante alla banca che non aveva prestato attività di consulenza.
In particolare, parti attrici lamentano l'omessa informazione con riferimento al dato temporale della scadenza del prestito in sedici anni, tuttavia dai questionari del 2017 si evince che gli investimenti posti in essere dagli odierni attori si assestavano su un termine lungo,
superiore ai sei anni (cfr. docc. nn. 7, 8, 9 e 10 parte convenuta, nonché docc. nn. 2, 3, 4 e 5).
Anche il questionario del 2021 (cfr. docc. nn. 13, 14, 15 e 16 parte convenuta e doc. nn. 6, 7, 8 e
9) riporta un orizzonte temporale di “più di 6 anni”, delineandosi così una continuità tra le profilazioni. E, ancora, dalla scheda informativa del titolo si evince la data di scadenza dello stesso “27.04.2037”, indicata chiaramente nella prima pagina della documentazione all'interno della sezione dedicata alle caratteristiche dell'emissione. Pertanto, non può
lamentarsi alcuna omessa informazione circa tale dato (cfr. doc. n. 13 parte convenuta),
considerando che tale dato viene indicato altresì nella scheda del titolo e nella scheda informativa. Si tratta, pertanto, di una strategia di investimento strettamente personale per il cliente, che deve considerare le proprie esigenze finanziarie. Inoltre, in sede di deposizione testimoniale, la dipendente della banca che aveva personalmente incontrato le sig.re Pt_7
e dichiarava che le clienti avrebbero voluto rinnovare i titoli obbligazionari, Pt_2 Parte_1
ma lei aveva loro riferito che in quel momento “l'unico prodotto simile a quello scaduto era un
titolo di Stato pubblicizzato anche in televisione che la banca aveva in collocamento” e ricordava che la scelta fosse caduta su quel titolo in quanto era esente da imposta di successione e aveva pagina 11 di 16 una tassazione agevolata al 12.5%. Inoltre in occasione dell'incontro la aveva Pt_7
consegnato tutta la documentazione relativa ai titoli acquistati, oltre alla scheda informativa del MEF ( doc. 14 fascicolo convenuta) da cui risultava espressamente la durata di sedici anni del titolo.
Quanto al profilo di rischio dell'investimento, occorre evidenziare in primo luogo che i BTP
Futura sono i titoli di Stato pensati unicamente per gli investitori privati. Si tratta di un investimento di che prevede una remunerazione crescente nel tempo. Controparte_4
L'investitore, infatti, riceve durante la vita dell'obbligazione un flusso cedolare costante ed alla scadenza una somma di denaro pari al valore nominale dei titoli posseduti. Investire in
BTP espone l'investitore ad un principale rischio, ovvero quello di mercato che si sostanzia nella volatilità del prezzo del titolo in caso di vendita prima della scadenza. Altro rischio per chi decide di investire in BTP è il rischio di default dello stato emettitore. Dunque, non è un investimento di tipo speculativo, bensì si tratta di investimenti in titoli di Stato a cui è
connesso un rischio medio/basso per gli investitori che intendono mantenerli fino alla scadenza, essendo emessi dallo Stato italiano. Peraltro, questi titoli di Stato italiani a lungo termine offrono stabilità e rendimenti sicuri, specialmente durante periodi di crescita economica stante l'indicizzazione dei rendimenti all'inflazione.
Non risulta, dunque, che vi sia stata alcuna omessa informazione sul punto, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa Dott.ssa in sede di esame testimoniale, la quale Pt_7
conferma di aver descritto alle clienti Sig.re e “le caratteristiche del Pt_2 Parte_1
titolo, tutte, anche perché sono esplicitate e pubblicizzate e le clienti decidevano di sottoscrivere il
titolo” (cfr. Sul cap. n. 4 esame testimoniale in data 07.11.2024).
Quanto, poi, alla contestazione relativa alla mancata informazione circa il conflitto di pagina 12 di 16 interessi, la stessa risulta smentita dalla documentazione in atti, specificamente sottoscritta dagli odierni attori. In particolare, risulta chiaramente segnalato che: “Il versa in una CP_1
situazione di conflitto d'interesse in quanto percepisce corrispettivi da attività di raccolta di adesioni
dall'emittente come riportato dai documenti di offerta” (cfr. doc. 12 parte convenuta). Peraltro,
dalla scheda informativa del titolo, si reitera l'informazione circa la situazione di conflitto di interesse (cfr. doc. n. 13, pag. 2 parte convenuta).
Ne consegue che la banca ha dimostrato di avere adempiuto sia all'obbligo di acquisire informazioni per effettuare la valutazione di appropriatezza nei confronti degli odierni attori,
sia di avere fornito informazioni ai clienti in merito ai rischi sottesi alle operazioni di compravendita dei titoli relativi tutti descritti nel dettaglio nella scheda del titolo e in quella informativa allegate al contratto. Il contesto documentale appare, dunque, lineare e chiaro.
Parti attrici hanno chiesto di risolvere l'ordine di acquisto delle obbligazioni BTP del
19.04.2021. A norma degli artt. 1453 e 1455 c.c., il presupposto per la risoluzione del contratto
è la prova di un inadempimento della controparte che non sia di scarsa importanza per l'interesse dell'altra parte. Come argomentato, nella fattispecie non è possibile individuare un inadempimento della banca ai suoi obblighi legali o contrattuali.
La domanda non può quindi essere accolta.
Quanto, poi, alla domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, essa si fonda su un presupposto, l'inadempimento contrattuale, insussistente, pertanto, la domanda deve essere rigettata. Peraltro, come eccepito dalla convenuta, il danno lamentato non può
ancora dirsi attuale e definitivo, considerato come le stesse parti attrici indichino la scadenza del titolo obbligazionario nel 2037 e non venga fornita una prova certa che anche detto titolo non verrà rimborsato alla sua scadenza. Il titolo, infatti, è garantito dall'obbligo della pagina 13 di 16 Repubblica Italiana di rimborsare il prestito alla scadenza.
In via ulteriormente subordinata, parti attrici hanno chiesto di accertare la responsabilità
precontrattuale o extracontrattuale della con condanna risarcimento dei danni subiti CP_3
dagli attori.
La genericità delle allegazioni attoree rende infondata anche la domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale e di conseguente risarcimento del danno in quanto parte attrice non ha assolto all'onere di allegazione del comportamento contrario a correttezza e buona fede imputabile all'intermediario, non avendo allegato i fatti posti a base della dedotta violazione dell'obbligo di informativa che risultano smentiti dalla documentazione versata in atti. Del pari, la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale è infondata in quanto parti attrici non hanno né allegato né dimostrato l'esistenza di alcun evento dannoso né
l'esistenza del nesso di causalità tra il danno patrimoniale subito per effetto della condotta dell'istituto di credito.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi fra le più recenti sentenza n. 27016 del
14/09/2022 ) dalla quale la giudicante non ha ragione di discostarsi prevede che: “La
pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno implica l'avvenuto accertamento
dell'esistenza dell'evento dannoso e del nesso causale tra questo e la condotta del responsabile, venendo
rimessa al successivo giudizio di liquidazione la verifica della sussistenza delle conseguenze
pregiudizievoli, alla stregua dell'art. 1223 c.c.”.
Facendo applicazione al caso in esame dei principi elaborati dalla giurisprudenza citata ne consegue che parti attrici non hanno allegato in concreto quali fossero i pregiudizi economici conseguenti condotta della né ha allegato quali fossero i danni cagionati. Nell'atto di CP_3
citazione si legge: “la condotta posta in essere dal funzionario della banca è stata gravemente
pagina 14 di 16 inadempiente agli obblighi informativi e di protezione e, più in generale, degli obblighi di correttezza,
diligenza e trasparenza imposti dalla legge anche con specifico riferimento al divieto di esecuzione di
operazioni inadeguate e inappropriate e in palese conflitto di interesse”.
Tali allegazioni sono estremamente carenti e relative a circostanze documentalmente smentite;
quindi, sono da ritenersi generiche ed astratte.
Il danno non è in re ipsa, quindi, va provato. In altri termini per ottenere il risarcimento di in pregiudizio conseguente all'altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo un danno - evento, ma anche un danno - conseguenza, in quanto la tesi del danno in re
ipsa snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo,
per cui al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria,
mentre esso possiede, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni (ex multis Tribunale di Castrovillari 11.03.21 n. 273).
Deve inoltre specificarsi che quanto alla sussistenza del danno patrimoniale causato è
necessario accertare un duplice nesso causale: (a) un primo nesso tra la condotta illecita e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;
b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Con l'ovvia conseguenza che l'accertamento del primo nesso non implica di per sé la sussistenza del secondo. Nulla di tutto questo è stato allegato da parti attrici se non molto genericamente, comportando ciò il rigetto della domanda, anche a volerla considerare come di condanna generica che presuppone, come sopra esaminato, anche la prova del danno.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in pagina 15 di 16 dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, apparendo quindi congrua una riduzione rispetto ai valori medi previsti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone
in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, sulle domande proposte da , Parte_1 Parte_2
CONTRO Parte_8 [...]
così provvede: Controparte_1
a) rigetta le domande attoree;
b) condanna gli attori al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite liquidate in € 7.616,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfetario
[...]
per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Giorgia Carbone
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1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il G.I. dott.ssa Anna Giorgia Carbone, in funzione di Giudice Unico, all'esito conclusioni delle parti come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1067/2024 del Ruolo generale degli affari contenziosi
tra
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e i Sig.ri (C.F. ), ed C.F._2 Parte_3 C.F._3
C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4 C.F._4
Giorgio Albè del Foro di Milano, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Pellegatta del
Foro di Busto Arsizio, elettivamente domiciliati in Milano, Via Durini n. 5, giuste procure in calce,
ATTORI
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pagina 1 di 16 Iscrizione alla Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi R.E.A. n. MB-
129094), con sede legale in Desio (MB), Via E. Rovagnati, 1, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, Avv. rappresentata e difesa Parte_5
dagli Avv.ti Luca Zitiello e Paolo Francesco Bruno, entrambi del Foro di Milano,
elettivamente domiciliati presso il loro Studio in Milano, Corso Europa, 13, e presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_1
giusta procura in atti, Email_2
CONVENUTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario,
anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Come da foglio di PC, allegato al deposito di Note Scritte in Sostituzione udienza in data 05.12.2024.
Per parti resistenti:
Come da foglio di PC, depositato in data 06.12.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione ritualmente notificato dai SI.ri
, ed nei confronti Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
dell' per ottenere la dichiarazione di Controparte_2
risoluzione del contratto di acquisto di titoli dello Stato Italiano denominati BTP FUT7/37 S-
UP CUM datato 19.04.2021previo accertamento degli inadempimenti contrattuali imputabili alla con conseguente condanna al risarcimento dei danni per l'importo di euro CP_3
pagina 2 di 16 40.000,00 o, in via subordinata, alla minor somma di euro 12.431,62. Infine, in via ulteriormente subordinata, in caso di mancata dichiarazione di risoluzione del contratto,
chiedeva di accertare la responsabilità precontrattuale o extracontrattuale per violazione degli artt. 1337 e 2043 c.c. con conseguente condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni.
Gli attori hanno allegato l'inadempimento della banca agli obblighi informativi e agli obblighi di protezione previsti dall'art. 21 del TUF per avere omesso la convenuta di fornire spiegazioni in merito alla durata dei titoli, alla natura e ai rischi, ed in particolare per avere omesso di informare le sig.re e che i titoli avevano durata di Parte_2 Parte_6
sedici anni, un profilo di rischio alto ed un carattere speculativo. Inoltre gli attori deducevano che la sig.ra aveva iniziato ad investire i propri risparmi in titoli del Pt_2 CP_1
della durata di tre anni, rinnovando gli investimenti nel 2015 e nel 2018 e nei questionari
MIFID del 2015 e 2017 e 2018 veniva indicata una propensione al rischio medio bassa ed un obiettivo di investimento a carattere conservativo. Il 19.4.2021 la sig.ra insieme alla Pt_2
figlia si recava in filiale e la dott.ssa riferiva che non vi erano Parte_1 Pt_7
obbligazioni della banca , ma esistevano titoli con caratteristiche identiche alle vecchie obbligazioni con un profilo medio basso della stessa durata di tre anni e con garanzia di rimborso del capitale investito. Convinti dalle rassicurazioni del funzionario sottoscrivevano i questionari MIFID senza ricevere alcuna informazione convinti di avere acquistato obbligazioni della durata di tre anni aventi profilo medio basso e con certezza di capitale investito, per poi scoprire ad ottobre 2022 che i titoli avevano un rischio alto e speculativo ed avevano una durata di sedici anni.
pagina 3 di 16 La banca nel costituirsi ha contestato l'inadempimento dedotto dagli attori affermando che in occasione dell'incontro del 19.4.2021 furono discusse le diverse tipologie di investimenti e valorizzati elementi eterogenei come la tassazione agevolata delle plusvalenze al 12,5% a fronte del 26% per le obbligazioni bancarie nonché le imposte di successione esenti rispetto ad altri investimenti. In quell'occasione furono fornite verbalmente tutte le informazioni sulle caratteristiche del titolo e la durata pluriennale (sedici anni) del titolo.
Prima di esaminare le domande attoree occorre fare una premessa relativa alla giurisprudenza di legittimità in materia di obblighi di informazione e di riparto dell'onere della prova da applicare nel caso in esame.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità evidenzia una pluralità di violazioni degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario che assumono rilevanza non solo in relazione alla stipula del contratto quadro d'intermediazione, che costituisce soltanto la cornice contrattuale delle successive operazioni di investimento, ma anche nella successiva fase applicativa: con la conseguenza che l'inadempimento di quegli obblighi può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro che dei singoli ordini di investimento e disinvestimento impartiti alla banca. Infatti, gli adempimenti relativi agli obblighi informativi nei confronti del cliente posti a carico dell'intermediario finanziario prevalentemente nella fase anteriore all'effettuazione delle singole operazioni di investimento costituiscono soltanto un aspetto particolare del più generale obbligo di informazione che la legge pone a carico dell'intermediario stesso ed alla cui osservanza è informato l'intero svolgimento del rapporto,
dalla fase anteriore alla stipula del contratto quadro fino all'esecuzione delle singole operazioni di investimento (cfr. Cass. n. 16127 del 2020; Cass. n. 16820 del 2016; Cass. n. 12937
del 2017; Cass. n. 3261 del 2018; Cass. n. 10111 del 2018).
pagina 4 di 16 Recentemente la Corte di Cassazione (sentenze n. 7932 del 2023, Cass. n. 7288 del 2023, Cass.
n. 35789 del 2022 e Cass. n. 19891 del 2022) ha precisato che: i) gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg.
Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione e di segnalazione delle operazioni inadeguate); ii) con particolare riferimento all'obbligo di informazione attiva, l'art. 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del
1998, richiede che gli intermediari forniscano all'investitore “informazioni adeguate sulla natura,
sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria
per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”; iii) giusta l'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, grava sull'intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, pertanto, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio;
iv) l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati;
in proposito, è irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di pagina 5 di 16 investimento;
v) l'assolvimento dell'obbligo di informazione specifica impone, quindi,
all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell'emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente;
vi) con particolare riferimento, poi, all'obbligo di informazione passiva previsto dall'art. 28, primo comma, lett.
a), - consistente nella richiesta di notizie all'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (cd. profilatura) - esso è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore porrà in essere;
infatti, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, la valutazione di adeguatezza di un'operazione da parte dell'intermediario - come tale inidonea a far sorgere l'obbligo di astensione e la necessità della relativa motivata segnalazione e del conseguente ordine scritto
- richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la situazione finanziaria dell'investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il ricorso agli strumenti finanziari;
pertanto, il suo mancato assolvimento è idoneo ad inficiare la valutazione di adeguatezza effettuata dall'intermediario; vii) l'intermediario non è esonerato,
pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del pagina 6 di 16 informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo.
Quanto, poi, all'atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e di prova, in sede giudiziale,
nelle azioni come quella intrapresa dagli odierni attori, occorre anzitutto richiamare la regola secondo cui, nei giudizi di risarcimento del danno, è onere dell'intermediario provare di avere agito con la diligenza richiestagli, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998:
norma che, lungi dal comportare un'inversione dell'onere probatorio altrimenti discendente dall'art. 2697 cod. civ., si pone in perfetta armonia e continuità con la regola generale stabilita dall'art. 1218 cod. civ., che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova della sua non imputabilità (cfr. Cass. n. 17138/2016), non trovando applicazione tale norma solo al di fuori del campo della responsabilità contrattuale, ove il danneggiato intenda far valere la responsabilità extracontrattuale dell'intermediario per fatto altrui (cfr. Cass. n.
16616/2016). Soffermandosi, poi, sul significato dell'articolo 23 citato, la Corte ha affermato
(cfr., amplius, in motivazione, Cass. n. 16127 del 2020, poi ribadita dalla più recente Cass. n.
7932 del 2023) che, «in materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario
accertare la responsabilità per danni subiti dall'investitore, va verificato se l'intermediario abbia
diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni
caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(TUF), e prima ancora dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonché dalla normativa secondaria, risultando,
quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento
delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di
causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta,
deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come
inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito “con la specifica diligenza
pagina 7 di 16 richiesta” (Cass. n. 3773/2009)».
Spetta, dunque, in primo luogo, all'investitore dedurre l'inadempimento consistente nella violazione degli obblighi informativi ai quali l'intermediario finanziario è tenuto, con conseguente collocazione a carico dello stesso intermediario finanziario dell'onere probatorio di avere esattamente adempiuto, nei termini previsti dalla normativa applicabile ed in relazione all'inadempimento così come dedotto. Dopo di che grava sul cliente investitore l'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno: onere della prova la cui osservanza - come puntualizzato dalla già citata Cass. n. 16127 del 2020 - «versandosi in
ipotesi di causalità omissiva, va scrutinata, in ossequio alla regola del “più probabile che non”,
attraverso l'impiego del giudizio controfattuale, e, cioè, collocando ipoteticamente in luogo della
condotta omessa quella legalmente dovuta, così da accertare, secondo un giudizio necessariamente
probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma, giudizio che ben può muovere dalla stessa
consistenza dell'informazione omessa (cfr. Cass. n. 12544 del 2017), riguardata attraverso la lente
dell'id quod plerumque accidit, se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito
dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole. Tale giudizio per sua natura non si presta alla prova
diretta, ma solo a quella presuntiva, occorrendo desumere (nel rispetto del paradigma di gravità,
precisione e concordanza previsto dall'art. 2729 cod. civ.) dai fatti certi emersi in sede istruttoria se
l'investitore avrebbe tenuto una condotta, quella consistente nel recedere all'investimento, ormai
divenuta nei fatti non più realizzabile (cfr. Cass. n. 17194/2016)».
Grava, altresì, sull'investitore la prova del danno, ricordandosi, in proposito, che, come chiarito da Cass. n. 29353 del 2018 (cfr. pag.
5-6 della motivazione), «...in presenza di un
comportamento illegittimo dell'intermediario, l'investitore inconsapevole si trova esposto ad un rischio
che avrebbe potuto essergli accollato solo a seguito di adeguate informazioni. Il danno consiste nel
pagina 8 di 16 rischio di perdita del capitale investito che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente
addossato, o almeno non in quella misura. E poiché il legislatore, nel dettare la normativa di settore in
materia, muove dal presupposto che dette informazioni sono invece necessarie all'effettuazione di scelte
d'investimento effettivamente consapevoli ed oculate, deve presumersi, fino a prova contraria, che quel
rischio il cliente non lo avrebbe corso se fosse stato informato come si doveva. È dunque corretto far
riferimento alla successiva perdita di valore del titolo per quantificare il danno subito dall'investitore il
quale si sia trovato esposto al rischio di quella perdita per un fatto imputabile all'intermediario (Cass.
n. 29864/2011) ...» (considerazioni affatto analoghe si leggono anche in Cass. n. 16127 del
2020, Cass. n. 25343 del 2021 e Cass. n. 7932 del 2023).
Facendo applicazione di tali principi giurisprudenziali al caso in esame occorre precisare che l'esame degli atti processuali e delle reciproche allegazioni e contestazioni evidenzia come parti attrici abbiano chiarito che la banca intermediaria avrebbe omesso di fornire ai clienti le informazioni circa la durata dell'investimento, il conflitto di interessi, nonché il tasso di rischio dello stesso, preventivamente alla stipula del contratto di negoziazione e,
precisamente, al momento dell'autorizzazione dell'operazione di acquisto dei titoli. Inoltre,
parte attrice ha lamentato che l'intermediaria non avrebbe adempiuto al proprio obbligo di valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza delle operazioni.
Le contestazioni risultano essere infondate.
Alla luce delle reciproche allegazioni e contestazioni svolte negli atti processuali dalle parti,
tenuto conto del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. deve ritenersi pacifico,
oltre che documentato, che gli attori hanno conferito alla banca l'ordine di acquisto n.
202104190310000633 del titolo nominato “BTP FUT7/37 S-UP CUM”, emesso dallo Stato
italiano del valore di € 40.000,00 (doc. n. 12 parte convenuta). Tale acquisto era accompagnato pagina 9 di 16 dalla “Scheda Titolo” specificamente sottoscritta da tutti i clienti, la sig.ra e i figli Pt_2 [...]
e , in cui venivano riportate tutte le Parte_1 Parte_4 Parte_3
caratteristiche dell'investimento (doc. n. 13 parte convenuta), unitamente alla “scheda
informativa”del MEF-Dipartimento del Tesoro, riguardante il prestito “BTP Futura -
Emissione per la ripresa economica post Covid-19” (cfr. doc. n. 14 parte convenuta) con l'indicazione specifica della durata di sedici anni del titolo ed anch'essa specificamente sottoscritta dagli attori.
Inoltre, risulta innegabile il ruolo di intermediazione svolto dall'Istituto di Credito. Infatti,
come si evince dalla scheda informativa, la Repubblica Italiana è l'emittente dei titoli.
Gli attori hanno contestato l'inadempimento ad opera della convenuta, con riferimento agli obblighi informativi specifici relativi al titolo obbligazionario sottoscritto, nonché in ragione del mancato avvertimento circa l'inadeguatezza dell'investimento e all'omessa informativa in ordine alla sussistenza di un conflitto di interessi tra la società di consulenza e l'emittente il titolo obbligazionario.
Gli attori hanno anche precisato che i profili MIFID che risultano da loro sottoscritti sono stati in realtà compilati autonomamente dal consulente, senza sottoporre le relative domande e quindi esso non rispecchia il suo reale profilo degli investitori.
In primo luogo, va osservato che le parti attrici non abbiano disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto stipulato con la banca e ai questionari MIFID. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che la abbia fornito agli attori la “scheda del titolo”, la CP_3
scheda informativa del MEF, nonché le MIFID compilate. Tutti i documenti risultano essere debitamente sottoscritti dagli odierni attori.
La banca, quindi, attraverso la richiesta di notizie all'investitore circa la sua esperienza in pagina 10 di 16 materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio tramite i questionari MIFID
assolveva al proprio obbligo di informazione “passiva” che le consentiva di individuare una profilatura dei clienti che le permettevano, poi, di effettuare la valutazione di appropriatezza,
l'unica valutazione spettante alla banca che non aveva prestato attività di consulenza.
In particolare, parti attrici lamentano l'omessa informazione con riferimento al dato temporale della scadenza del prestito in sedici anni, tuttavia dai questionari del 2017 si evince che gli investimenti posti in essere dagli odierni attori si assestavano su un termine lungo,
superiore ai sei anni (cfr. docc. nn. 7, 8, 9 e 10 parte convenuta, nonché docc. nn. 2, 3, 4 e 5).
Anche il questionario del 2021 (cfr. docc. nn. 13, 14, 15 e 16 parte convenuta e doc. nn. 6, 7, 8 e
9) riporta un orizzonte temporale di “più di 6 anni”, delineandosi così una continuità tra le profilazioni. E, ancora, dalla scheda informativa del titolo si evince la data di scadenza dello stesso “27.04.2037”, indicata chiaramente nella prima pagina della documentazione all'interno della sezione dedicata alle caratteristiche dell'emissione. Pertanto, non può
lamentarsi alcuna omessa informazione circa tale dato (cfr. doc. n. 13 parte convenuta),
considerando che tale dato viene indicato altresì nella scheda del titolo e nella scheda informativa. Si tratta, pertanto, di una strategia di investimento strettamente personale per il cliente, che deve considerare le proprie esigenze finanziarie. Inoltre, in sede di deposizione testimoniale, la dipendente della banca che aveva personalmente incontrato le sig.re Pt_7
e dichiarava che le clienti avrebbero voluto rinnovare i titoli obbligazionari, Pt_2 Parte_1
ma lei aveva loro riferito che in quel momento “l'unico prodotto simile a quello scaduto era un
titolo di Stato pubblicizzato anche in televisione che la banca aveva in collocamento” e ricordava che la scelta fosse caduta su quel titolo in quanto era esente da imposta di successione e aveva pagina 11 di 16 una tassazione agevolata al 12.5%. Inoltre in occasione dell'incontro la aveva Pt_7
consegnato tutta la documentazione relativa ai titoli acquistati, oltre alla scheda informativa del MEF ( doc. 14 fascicolo convenuta) da cui risultava espressamente la durata di sedici anni del titolo.
Quanto al profilo di rischio dell'investimento, occorre evidenziare in primo luogo che i BTP
Futura sono i titoli di Stato pensati unicamente per gli investitori privati. Si tratta di un investimento di che prevede una remunerazione crescente nel tempo. Controparte_4
L'investitore, infatti, riceve durante la vita dell'obbligazione un flusso cedolare costante ed alla scadenza una somma di denaro pari al valore nominale dei titoli posseduti. Investire in
BTP espone l'investitore ad un principale rischio, ovvero quello di mercato che si sostanzia nella volatilità del prezzo del titolo in caso di vendita prima della scadenza. Altro rischio per chi decide di investire in BTP è il rischio di default dello stato emettitore. Dunque, non è un investimento di tipo speculativo, bensì si tratta di investimenti in titoli di Stato a cui è
connesso un rischio medio/basso per gli investitori che intendono mantenerli fino alla scadenza, essendo emessi dallo Stato italiano. Peraltro, questi titoli di Stato italiani a lungo termine offrono stabilità e rendimenti sicuri, specialmente durante periodi di crescita economica stante l'indicizzazione dei rendimenti all'inflazione.
Non risulta, dunque, che vi sia stata alcuna omessa informazione sul punto, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa Dott.ssa in sede di esame testimoniale, la quale Pt_7
conferma di aver descritto alle clienti Sig.re e “le caratteristiche del Pt_2 Parte_1
titolo, tutte, anche perché sono esplicitate e pubblicizzate e le clienti decidevano di sottoscrivere il
titolo” (cfr. Sul cap. n. 4 esame testimoniale in data 07.11.2024).
Quanto, poi, alla contestazione relativa alla mancata informazione circa il conflitto di pagina 12 di 16 interessi, la stessa risulta smentita dalla documentazione in atti, specificamente sottoscritta dagli odierni attori. In particolare, risulta chiaramente segnalato che: “Il versa in una CP_1
situazione di conflitto d'interesse in quanto percepisce corrispettivi da attività di raccolta di adesioni
dall'emittente come riportato dai documenti di offerta” (cfr. doc. 12 parte convenuta). Peraltro,
dalla scheda informativa del titolo, si reitera l'informazione circa la situazione di conflitto di interesse (cfr. doc. n. 13, pag. 2 parte convenuta).
Ne consegue che la banca ha dimostrato di avere adempiuto sia all'obbligo di acquisire informazioni per effettuare la valutazione di appropriatezza nei confronti degli odierni attori,
sia di avere fornito informazioni ai clienti in merito ai rischi sottesi alle operazioni di compravendita dei titoli relativi tutti descritti nel dettaglio nella scheda del titolo e in quella informativa allegate al contratto. Il contesto documentale appare, dunque, lineare e chiaro.
Parti attrici hanno chiesto di risolvere l'ordine di acquisto delle obbligazioni BTP del
19.04.2021. A norma degli artt. 1453 e 1455 c.c., il presupposto per la risoluzione del contratto
è la prova di un inadempimento della controparte che non sia di scarsa importanza per l'interesse dell'altra parte. Come argomentato, nella fattispecie non è possibile individuare un inadempimento della banca ai suoi obblighi legali o contrattuali.
La domanda non può quindi essere accolta.
Quanto, poi, alla domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, essa si fonda su un presupposto, l'inadempimento contrattuale, insussistente, pertanto, la domanda deve essere rigettata. Peraltro, come eccepito dalla convenuta, il danno lamentato non può
ancora dirsi attuale e definitivo, considerato come le stesse parti attrici indichino la scadenza del titolo obbligazionario nel 2037 e non venga fornita una prova certa che anche detto titolo non verrà rimborsato alla sua scadenza. Il titolo, infatti, è garantito dall'obbligo della pagina 13 di 16 Repubblica Italiana di rimborsare il prestito alla scadenza.
In via ulteriormente subordinata, parti attrici hanno chiesto di accertare la responsabilità
precontrattuale o extracontrattuale della con condanna risarcimento dei danni subiti CP_3
dagli attori.
La genericità delle allegazioni attoree rende infondata anche la domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale e di conseguente risarcimento del danno in quanto parte attrice non ha assolto all'onere di allegazione del comportamento contrario a correttezza e buona fede imputabile all'intermediario, non avendo allegato i fatti posti a base della dedotta violazione dell'obbligo di informativa che risultano smentiti dalla documentazione versata in atti. Del pari, la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale è infondata in quanto parti attrici non hanno né allegato né dimostrato l'esistenza di alcun evento dannoso né
l'esistenza del nesso di causalità tra il danno patrimoniale subito per effetto della condotta dell'istituto di credito.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi fra le più recenti sentenza n. 27016 del
14/09/2022 ) dalla quale la giudicante non ha ragione di discostarsi prevede che: “La
pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno implica l'avvenuto accertamento
dell'esistenza dell'evento dannoso e del nesso causale tra questo e la condotta del responsabile, venendo
rimessa al successivo giudizio di liquidazione la verifica della sussistenza delle conseguenze
pregiudizievoli, alla stregua dell'art. 1223 c.c.”.
Facendo applicazione al caso in esame dei principi elaborati dalla giurisprudenza citata ne consegue che parti attrici non hanno allegato in concreto quali fossero i pregiudizi economici conseguenti condotta della né ha allegato quali fossero i danni cagionati. Nell'atto di CP_3
citazione si legge: “la condotta posta in essere dal funzionario della banca è stata gravemente
pagina 14 di 16 inadempiente agli obblighi informativi e di protezione e, più in generale, degli obblighi di correttezza,
diligenza e trasparenza imposti dalla legge anche con specifico riferimento al divieto di esecuzione di
operazioni inadeguate e inappropriate e in palese conflitto di interesse”.
Tali allegazioni sono estremamente carenti e relative a circostanze documentalmente smentite;
quindi, sono da ritenersi generiche ed astratte.
Il danno non è in re ipsa, quindi, va provato. In altri termini per ottenere il risarcimento di in pregiudizio conseguente all'altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo un danno - evento, ma anche un danno - conseguenza, in quanto la tesi del danno in re
ipsa snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo,
per cui al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria,
mentre esso possiede, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni (ex multis Tribunale di Castrovillari 11.03.21 n. 273).
Deve inoltre specificarsi che quanto alla sussistenza del danno patrimoniale causato è
necessario accertare un duplice nesso causale: (a) un primo nesso tra la condotta illecita e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;
b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Con l'ovvia conseguenza che l'accertamento del primo nesso non implica di per sé la sussistenza del secondo. Nulla di tutto questo è stato allegato da parti attrici se non molto genericamente, comportando ciò il rigetto della domanda, anche a volerla considerare come di condanna generica che presuppone, come sopra esaminato, anche la prova del danno.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in pagina 15 di 16 dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, apparendo quindi congrua una riduzione rispetto ai valori medi previsti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone
in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, sulle domande proposte da , Parte_1 Parte_2
CONTRO Parte_8 [...]
così provvede: Controparte_1
a) rigetta le domande attoree;
b) condanna gli attori al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite liquidate in € 7.616,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfetario
[...]
per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Giorgia Carbone
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1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena