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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2731/24 del Ruolo Gen.
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Rocco Piscopo
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1 dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni ed Erminio Capasso
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato l'1.03.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di aver presentato all' in data 10.06.2022 la domanda per CP_1 il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative alla prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento ma di non aver ottenuto l'accertamento del requisito sanitario;
di aver quindi proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio non aveva riconosciuto le prestazioni richieste;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli
Nord contestando le risultanze della perizia della dott.ssa Per_1
, per ottenere l'accertamento del requisito sanitario a
[...] decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale CP_1 oltre accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L'udienza del 28.05.2025 è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato riconosciuto invalido di grado grave, ma non in possesso dei requisiti utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento.
La parte ricorrente, pertanto, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante, in via preliminare, ha eccepito la nullità della consulenza per violazione dei termini assegnati e per mancato inoltro alle parti della bozza dell'elaborato peritale;
ha poi dedotto che il consulente non aveva valutato alcuni certificati depositati nel fascicolo di parte e non aveva motivato in modo adeguato il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ravvisandosi effettivamente le lacune lamentate dal ricorrente, è stato conferito nuovo incarico peritale alla dott.ssa la Persona_2 quale, come si legge nella perizia allegata agli atti, dopo aver proceduto ad un accurato esame generale e locale del periziando ed aver esaminato la documentazione medica prodotta dalle parti, avendo analizzato con scrupolosità le singole patologie diagnosticate, pur considerando il ricorrente invalido nella misura del 100%, ha ritenuto che “Nel caso di specie, la deambulazione autonoma è possibile in maniera autonoma, ed in relazione alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, si ritiene che tutte le attività alla base dei sette “momenti” essenziali dell'esistenza quotidiana (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari) possano essere effettuate in autosufficienza, in quanto si precisa non sia presente alcun decadimento cognitivo, ma solo un lieve rallentamento ideo- motorio. In conclusione, il complesso morboso presentato dal ricorrente non è di entità tale da determinare i predetti requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento”.
La dott.ssa quindi, risulta avere condotto con un Persona_2 condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie di cui il ricorrente è affetto. Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico- legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Per tali motivi la prospettazione attorea non risulta accoglibile ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato con riguardo alla richiesta indennità di accompagnamento. Le spese, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre accessori se dovuti.
Pone a carico del ricorrente le spese di ctu che si liquidano come da separato decreto.
Aversa, 29.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua