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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/12/2024, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2933/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta - Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.11.2023 da:
(CF. elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Parte_1 C.F._1
Sassari alla Via Cavour 48, presso e nello studio dell'Avv. Elvira Useli (CF. ) C.F._2
che lo rappresenta e difende in forza di separata procura speciale da intendersi in calce al ricorso,
RICORRENTE nei confronti di
(CF. ), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio CP_1 C.F._3 in Sassari alla via Muroni n. 24 presso e nello studio dell'Avv. Cristina Sardu (CF.
) che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso, C.F._4
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per il ricorrente di cui alle note del 7 ottobre 2024: 1) accertare e dichiarare, essendo presenti le condizioni di legge, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 17/07/2004, in Sassari, dai signori e sopra generalizzati, iscritto nel Registro degli atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del Comune di Sassari atto 102-Parte:
1- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Sassari di procedere alle annotazioni di legge, mandando alla Cancelleria per le comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile;
2)affidare il figlio minore Persona_1
pagina 1 di 12 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno. I genitori concorreranno al mantenimento, educazione ed istruzione del medesimo consultandosi allorquando appaia opportuno ed assumendo insieme le decisioni di maggior rilievo per la vita dei figli;
3) In ragione della coabitazione dei figli con la madre, assegnare la casa coniugale ubicata in
Sassari, in Via Figari n. 7, in comproprietà tra le parti, alla IG.ra . Disporre che il Dr. e CP_1 Pt_1 la IG.ra continuino a pagare ciascuno il 50% delle rate del mutuo contratto per l'acquisto del CP_1
predetto immobile, sino alla totale estinzione del prestito che avverrà in data 21/12/2026; 4) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, ogni volta che lo vorrà, nel rispetto degli impegni e dei desideri espressi da , senza alcuna limitazione, previo accordo con la madre. In tutti i Per_1
casi, come da prassi consolidata nel corso degli ultimi anni, il padre terrà con sé un fine Per_1
settimana alternato con decorrenza dal venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina successivo quando lo accompagnerà a scuola o dalla madre, nel caso in cui sia libero da impegni scolastici. Per_1
cenerà e pernotterà con il padre tutti i mercoledì o in altro diverso giorno concordato. Con riguardo alle vacanze estive, salvo diverso accordo delle parti o diversa volontà di , il minore Per_1
trascorrerà 30 giorni non consecutivi con ciascun genitore suddivisi secondo la modalità di seguito precisata: a luglio i primi 15 giorni con la madre e i successivi 15 giorni con il padre;
ad agosto i primi 15 giorni con la madre e i successivi 15 giorni con il padre. Durante detto periodo, rimane sospesa la disciplina del mercoledì e quella dei fine settimana: fermo l'obbligo di comunicare in ogni caso, all'altro genitore la durata e la destinazione di eventuali viaggi o permanenze prolungate del figlio, presso amici o parenti, anche in Sardegna. Il minore potrà contattare telefonicamente l'altro genitore quando e come più lo desidera e ciascun genitore potrà contattare telefonicamente Per_1
altrettanto liberamente. Durante il periodo delle vacanze natalizie (22-12/6-1), salvo diverso accordo delle parti o diversa volontà di , quest'ultimo trascorrerà con la madre il periodo dal 22 Per_1
dicembre al 30 dicembre (con cena del 24 dicembre presso il padre). trascorrerà presso il Per_1
padre il periodo dal 31 dicembre sino al 06 gennaio. Durante le vacanze pasquali (da giovedì prima di
Pasqua fino al martedì successivo per 6 giorni), il minore trascorrerà con la madre il periodo compreso tra il venerdì e la domenica di Pasqua sino alla sera, e con il padre dalla sera di Pasqua, a cena, fino al mercoledì successivo, giorno di rientro a scuola. La figlia , divenuta maggiorenne, Per_2
frequenterà il padre a proprio piacimento. 5) Disporre che il padre versi quale assegno di mantenimento in favore dei figli e , l'assegno di mensile di € 350,00 per ciascuno, da Per_2 Per_1
corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, con rivalutazione CP_1 annuale su base ISTAT. In subordine disporre che il padre versi l'assegno di mantenimento mensile di
€ 400,00 per ciascun figlio, da corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1
pagina 2 di 12 mezzo bonifico, con rivalutazione annuale su base ISTAT;
6) L'assegno unico universale erogato mensilmente dall' spettante per ciascun figlio sarà percepito dai genitori al 50%, come già CP_2
avviene. 7) Le spese straordinarie relative ai figli dovranno essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal protocollo del CNF che per chiarezza di seguito si specificano.
Per spese straordinarie comunque suscettibili di rimborso, si intendono: A. SPESE SANITARIE: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal medico di base effettuate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo rientrano: le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche), ed inoltre gli apparecchi ortodontici. B. SPESE SCOLASTICHE: tasse ed assicurazioni scolastiche, libri scolastici e mensa. Costituiscono invece spese richiedenti il necessario accordo espresso tra i genitori quelle relative a: SPESE SANITARIE: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie non urgenti erogate da strutture private e non accompagnate da prescrizione medica;
SPESE SCOLASTICHE: lezioni private, stages, corsi di musica ed acquisto di strumento musicale, spese e tasse universitarie, compreso l'eventuale alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, libri universitari, viaggi studio all'estero e università private, tablet e pc per uso scolastico, corsi di preparazione per l'ingresso alle facoltà universitarie. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, mail, fax, pec ecc.) dovrà manifestare il motivato dissenso sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso dovrà essere effettuato al genitore anticipatario entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta, previa documentazione della spesa;
8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per la resistente di cui alle note del 7 ottobre 2024: 1.dichiari, il Tribunale adito, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Sassari in data 17 luglio 2004 (atto trascritto CP_1 Parte_1
presso Stato Civile di SASSARI al n° 102, parte I, Serie -- anno 2004). 2. Affidare il figlio minore in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Persona_1 nell'abitazione familiare sita in Sassari alla via Figari n° 7 che deve essere a lei assegnata affinché vi abiti con i figli e con lei residenti.
3. Disporre che possa vedere il padre, Per_1 Per_2 Per_1 come tutt'ora, a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina successivo, allorquando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna. Nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la mamma pernotterà con il padre la notte tra il mercoledì ed Per_1
il giovedì.
4. Durante le vacanze estive trascorrerà 30 giorni non consecutivi con ciascun Per_1
pagina 3 di 12 genitore, suddivisi in due periodi di 15 giorni ciascuno dei quali con la madre i primi 15 giorni di luglio e di agosto, con il padre i secondi 15 giorni di luglio ed agosto. Durante detto periodo resterà sospesa la disciplina del mercoledì e dei weekend, fermo l'obbligo per entrambi i genitori di comunicare in ogni caso all'altro genitore la durata e la destinazione di eventuali viaggi o permanenze prolungate dei figli, anche in Sardegna. 5. Durante le vacanze natalizie trascorrerà con la Per_1
madre il periodo dal 22.12 al 30.12 e con il padre quello dal 31.12. al 6 gennaio, precisando che trascorrerà con il padre la serata (con la cena) del 24 dicembre. 6. Durante le vacanze pasquali
starà con la madre il periodo dal venerdì di Pasqua sino al giorno di Pasqua compreso, e Per_1
con il padre dalla mattina del lunedì di Pasqua (o dalla sera di Pasqua se concordato tra le parti) sino al mercoledì successivo. 7. Porre a carico del padre un assegno per il mantenimento dei figli pari ad €
550,00 per ciascun figlio (€ 1100,00 complessivi), da rivalutarsi su base ISTAT, e da versare in favore della madre collocataria a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 novembre 2023 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
per ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto in Sassari il 17.07.2004, atto CP_1
trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Sassari, atto n. 102, parte I, anno 2004.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati i figli (in data 22.11.2005) e (in data 16.02.2010), Per_2 Per_1
entrambi coabitanti con la madre in via Filippo Figari n. 7, ha dedotto che con sentenza n. 825/2017, pronunciata e pubblicata in data 10.06.2017, l'intestato Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi affidando congiuntamente i minori ad entrambi i genitori, fissando la residenza degli stessi presso la madre, cui veniva assegnata la casa familiare ubicata in Sassari, in Via Figari n.
7. Venivano inoltre disciplinati le modalità ed i tempi di permanenza di e presso il padre, e fissato in €1.000,00 il contributo al mantenimento in favore Per_2 Per_1
dei figli, a carico dell oltre le spese straordinarie ripartite al 50% tra i genitori. Pt_1
Ha dedotto di aver proposto appello avverso la predetta sentenza e che la Corte d'Appello di Cagliari– Sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 237/2018, pubblicata il 30.05.2018, in parziale riforma della sentenza impugnata, aveva disposto un ampliamento del diritto di visita del padre sia nei fine settimana che durante le festività e le vacanze estive e stabilito che egli versasse in favore dei figli, a titolo di mantenimento la minor somma di € 800,00, da rivalutare annualmente su base ISTAT, confermando nel resto.
Ha allegato che dalla data della separazione i coniugi non avevano più ricostituito la communio familiaris, né avevano più convissuto presso la casa coniugale, che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e che sussistevano, pertanto, i presupposti di legge di cui all'art. 3, n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio come sopra contratto.
pagina 4 di 12 Ha rappresentato che, successivamente alla separazione, le sue condizioni economiche erano sensibilmente peggiorate, in seguito al passaggio dal rapporto lavorativo da libero professionista a dipendente, essendo per lui venute meno le provvigioni, e che percepiva uno stipendio netto mensile di circa € 2.190,00 per 13 mensilità.
Ha riferito che l'allegato peggioramento era facilmente desumibile dalle dichiarazioni dei redditi presentate con modello 730 prodotte agli atti e che dimostravano che per gli anni 2021, 2022 e 2023 aveva disposto di redditi netti pari a € 28.480,00 € 28.767,00 ed € 31.211,00, cifre ben diverse da quelle godute negli anni precedenti e pari ad €
46.171,00 (per il 2017), € 42.614,00 (per il 2018), € 32.256,00 (per il 2019).
Ha rappresentato, in sostanza, che dal 2017, sino ad oggi, il suo reddito medio mensile era passato da € 3.847,00 ad
€ 2.600,91, con una perdita netta di € 1.246,09, pari a circa 1/3, precisando che all'attualità stava versando a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma rivalutata di € 861,50.
Ha poi dedotto di essere gravato da significativi impegni economici fissi, e in particolare:
1) mutuo agevolato contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto dell'immobile in comunione ordinaria situato in via Figari n. 7, dove attualmente risiedevano la moglie con i figli, la cui rata semestrale ammontava ad € CP_1
3.085,88 e di cui egli pagava la quota del 50%, ammontante a € 1.542,84,00;
2) accantonamento volontario mensile su un fondo pensioni per e di € 40, Per_2 Per_1
3) prestito per l'acquisto di un letto nuovo per la figlia pari a € 98,17 mensili dalla data del 1 marzo 2023 a Per_2
quella del 1 febbraio 2024,
4) mutuo contratto il 2 ottobre 2022 per l'importo di € 4.229,00 per l'acquisto di un ciclomotore, necessario per ridurre i costi del carburante e del parcheggio dell'auto.
Ha inoltre aggiunto che, oltre a versare l'assegno di mantenimento per i figli e a provvedere direttamente ai loro bisogni quando si trovano presso di lui, partecipava puntualmente alle spese straordinarie che avevano un'incidenza mensile assai significativa e che spesso non venivano nemmeno previamente concordate.
Per meglio rappresentare ciò ha riportato che nel periodo tra marzo e ottobre 2023 l'esborso medio mensile per queste spese era stato pari a circa € 1.300,00.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
Si è costituita la resistente non opponendosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio essendo CP_1
anche suo interesse recidere definitivamente il vincolo matrimoniale con l Pt_1
Ha invece contestato, in quanto infondate, le argomentazioni poste a base delle istanze avanzate dallo stesso siccome dirette a ottenere una riduzione del contributo mensile per il mantenimento dei figli.
Ha dedotto, in particolare, che le condizioni patrimoniali dell non erano affatto peggiorate, ma anzi pure Pt_1
lievemente migliorate e che il lamentato peggioramento derivava da un macroscopico errore di calcolo dei redditi netti, non avendo il ricorrente nello specifico, sottratto gli oneri deducibili dalla cifra del reddito complessivo.
pagina 5 di 12 Ha aggiunto che rispetto al periodo della separazione, egli usufruiva anche del 50% dell'assegno unico ammontante a € 208,00 mensili.
Ha allegato anche che successivamente alla separazione il ricorrente aveva incrementato il proprio patrimonio essendo diventato proprietario per donazione di un immobile sito in via Istria a Sassari dove attualmente risiedeva e che, comunque, occorreva considerare l'elevato tenore di vita condotto dal medesimo che era tra le altre cose proprietario di una barca a vela ormeggiata al Porto di Stintino con spese annuali che si aggiravano intorno ai 3.000 euro e disponeva liberamente per tutto l'anno della villa con giardino situata a Stintino di proprietà della madre e che viaggiava con assiduità.
Per contro, quanto alle proprie condizioni economiche, ha dedotto di lavorare come assistente capo alle dipendenze del Ministero dell'Interno, Questura di Sassari, e di percepire, allo stato, un reddito medio di circa 1.700,00€ netti su 13 mesi, di non avere altre fonti di reddito, di essere intestataria di un finanziamento INPDAP per l'acquisto di una nuova automobile, in sostituzione di quella vecchia, di circa € 20.000 con rate mensili di € 366,45f ino a marzo
2027.
Ha anche riferito che provvedeva al pari del marito al pagamento della rata semestrale di mutuo pari ad € 1.542,84
(mensile € 257,14)
Ha specificato, in relazione alle spese straordinarie per i figli, che erano tutte necessarie per i figli ed indispensabili per il loro benessere, per la loro salute, per la loro istruzione, e comunque conformi al tenore di vita che i ragazzi avevano sempre avuto, nella media di qualsiasi famiglia bireddito con figli adolescenti e mai superflue.
Ha quindi allegato che vi erano fondate ragioni per chiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, anche considerato che erano trascorsi 7 anni dalla data della separazione e che i figli avevano bisogni ed esigenze differenti e accresciute rispetto al tempo in cui è stato statuito l'importo di € 800,00 mensili.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
Con ordinanza in data 29 maggio 2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 aprile 2024, il
Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1) Affida il figlio minore ad entrambi Per_1
i genitori con collocazione prevalente presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale CP_1
ubicata in Sassari, in Via Figari n. 7, ove vivrà con i figli , maggiore di età ma non economicamente Per_2
indipendente e , minore di età; 2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore con le Per_1 Per_1
modalità indicate in ricorso, mentre la figlia in ragione della raggiunta maggiore età eserciterà Per_2
liberamente il diritto di visita del padre, 3) Fissa, quale contributo per il mantenimento dei figli , Per_2
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , minore di età, a carico del ricorrente Per_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 1.100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), a
pagina 6 di 12 decorrere dal mese di giugno 2024; 4) tutte le spese straordinarie concernenti il figlio saranno assunte in Per_1 pari misura da entrambi i genitori secondo il protocollo CNF;
”
Contro tale ordinanza il signor ha proposto reclamo presso la Corte d'Appello – Sezione distaccata di Sassari Pt_1
che in data 25 luglio 2024, in parziale accoglimento dell'istanza, ha determinato in euro 950,00 il contributo mensile posto a carico del padre per il mantenimento dei due figli, maggiorenne ma non economicamente Per_2
indipendente e minore di età. Per_1
All'udienza del 9 ottobre 2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta dal
Collegio in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 473bis.28.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970, come modificato dalla L. 55/2015, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo ampiamente decorso, dalla data dell'udienza presidenziale il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento della domanda principale, va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Quanto ai provvedimenti accessori l'unica questione controversa tra le parti attiene all'ammontare dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e . Per_2 Per_1
Deve pertanto confermarsi l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori con Per_1
collocazione presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale e il diritto di abitarvi, CP_1
sita in Sassari, in via Figari n. 7 ove abiterà unitamente al figlio minore e alla figlia Per_1 Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Relativamente al diritto di visita, il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando Pt_1 vorrà, previo accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non superiore alle 24 ore dal momento in cui desidera il figlio. In difetto di accordo, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina successivo, allorquando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna. Nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre pernotterà con il padre la notte tra il mercoledì ed il giovedì. Durante le vacanze estive Per_1
trascorrerà 30 giorni non consecutivi con ciascun genitore, suddivisi in due periodi di 15 Per_1
giorni ciascuno dei quali con la madre i primi 15 giorni di luglio e di agosto, con il padre i secondi 15 giorni di luglio ed agosto. Durante detto periodo resterà sospesa la disciplina del mercoledì e dei weekend, fermo l'obbligo per entrambi i genitori di comunicare in ogni caso all'altro genitore la durata pagina 7 di 12 e la destinazione di eventuali viaggi o permanenze prolungate del figlio, anche in Sardegna. Durante le vacanze natalizie trascorrerà con la madre il periodo dal 22.12 al 30.12 e con il padre quello Per_1
dal 31.12. al 6 gennaio, precisando che trascorrerà con il padre la serata (con la cena) del 24 dicembre.
Durante le vacanze pasquali starà con la madre il periodo dal venerdì di Pasqua sino al giorno Per_1
di Pasqua compreso, e con il padre dalla mattina del lunedì di Pasqua (o dalla sera di Pasqua se concordato tra le parti) sino al mercoledì successivo. In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze del minore siano tutelate al meglio.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, in merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza
n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Ciò premesso ritiene il Collegio di dover parzialmente modificare quanto stabilito in sede di provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza riservata in data 29.05.24, tenuto conto della pronuncia della Corte d'Appello di Cagliari-Sezione Distaccata di Sassari che con provvedimento in data 25.07.24 ha ridotto il contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre in € 950,00
Si osserva difatti che le motivazioni addotte dalla Corte d'Appello, non siano integralmente condivisibili.
La Corte ha motivato la propria decisione sulla scorta delle seguenti considerazioni:
a) che il reddito mensile dell' ammonterebbe ad € 2.390,00 e non ad € 2.600,00, dovendosi Pt_1
dividere il reddito netto annuo per dodici mensilità e non per tredici;
b) che l'ammontare dell'Assegni Unico percepito dal medesimo ammontava ad € 167,00 e non ad
€ 260,00,
c) che non era stato debitamente considerato il contributo fornito dall' nel pagamento degli Pt_1
oneri di mutuo relativi alla casa familiare dove la viveva unitamente ai figli e la CP_1
pagina 8 di 12 condivisione degli oneri di mantenimento nei periodi in cui i due figli soggiornavano con il padre, stante l'ampiezza del diritto di visita degli stessi,
d) che nulla era precisato nel provvedimento in ordine alla condizione economico-patrimoniale della madre;
e) che occorreva comunque tenere conto dell'aumento delle esigenze dei due ragazzi di certo cresciute rispetto all'epoca della separazione.
Tali argomentazioni vanno parzialmente disattese.
Si rileva in primo luogo che se è vero che il reddito mensile effettivo dell' è di € 2.390,00 mensili Pt_1
(ottenuto dividendo il reddito netto annuo per dodici mensilità) e che il rateo di tredicesima non va considerato ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, come evidenziato dalla Corte, pur tuttavia l' ha un'entrata mensile di € 2.598,00 considerato l'Assegno Pt_1
Unico percepito (ammontante ad € 208,00 come risulta dagli estratti conto dell'ultimo periodo), di gran lunga superiore a quello dell'epoca della separazione pari ad € 2.100,00 considerato dalla Corte
d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari nella sentenza n. 237/2018 del 30/05/2018, con cui l'assegno per il mantenimento dei figli è stato ridotto da € 1.000,00 ad € 800,00.
Deve inoltre considerarsi:
f) che nell'anno 2022 l' è divenuto proprietario tramite donazione dell'immobile in Sassari in Pt_1
Via Istria n. 16/L, distinto in catasto fabbricati Comune di SS al F. 89 Mapp. 663 sub 7, vani
7,5, categoria A2 classe 1, con annesse pertinenze in cui ha stabilito la sua residenza,
g) che in data 17/07/2023 ha ricevuto la liquidazione di una polizza vita a sua Controparte_3
insaputa stipulata da suo padre, il IG. il cui importo di € 31.145,48 è stato Persona_3
accreditato sul CC 1122794/9 intestato al ricorrente, e di cui € 11,145,48 sono rimasti sul C.C., andando così a ripianare la cronica esposizione debitoria del ricorrente con la Banca, mentre il restante importo di € 20,000,00 costituisce provvista non vincolata, per far fronte a eventuali necessità o spese urgenti per sé e per i suoi figli, come ammesso dallo stesso ricorrente;
h) che è proprietario di un natante al di sotto dei 10 metri, regalatogli dal padre nel 2019, dopo la separazione,
i) che percepisce la tredicesima mensilità per un ammontare di circa € 5.600,00 ed una quattordicesima mensilità di € 3.508,00 come risultante dagli estratti conto in atti.
Per contro la resistente ha una retribuzione mensile di € 1.500,00, percepisce € 167,00 di Assegno
Unico, sostiene la propria rata di mutuo per € 257,00 mensili, non ha altri beni immobili ed i figli trascorrono con lei la maggior parte del loro tempo.
pagina 9 di 12 Giova ricordare sul punto che ai fini della determinazione degli assegni dovuti a titolo mantenimento per i figli assume rilevanza non solo il reddito dell'obbligato, ma anche altri elementi apprezzabili in termini economici, potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio, immobiliare o anche mobiliare, ed il possesso di beni, eventualmente anche di proprietà di terzi, ma dei quali esse possano disporre continuativamente, e che appaiano idonei a permettere alle stesse la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato (da ultimo Cass. Sez. I ordinanza n. 1129/ 2022).
Né può condividersi in particolare la valutazione sull'asserita ampiezza del diritto di visita del padre il quale vede e tiene con sé i figli e esclusivamente un fine settimana alternato con Per_2 Per_1
decorrenza dal venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina successivo e nella settimana in cui il week end sia di competenza della madre, nella sola giornata del mercoledì o in altro diverso giorno concordato con pernottamento.
A ciò si aggiunga che sebbene la Corte d'Appello abbia rilevato che occorre tenere conto dell'aumento delle esigenze dei due ragazzi di certo cresciute rispetto all'epoca della separazione (2018) ha pur tuttavia previsto un assegno di mantenimento di soli € 950,00 praticamente pari all'importo dell'assegno stabilito nell'anno 2018 rivalutato all'attualità (€ 941,60).
Tutto ciò premesso, ritiene in definitiva il Collegio, che anche considerando l'esborso mensile costituito dalla rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale di € 257,00 (la stessa somma viene corrisposta dalla , ritiene il Collegio di dover modificare i provvedimenti provvisori CP_1
adottati prevedendo a carico del signor un contributo per il mantenimento di e Pt_1 Per_1 Per_2
pari ad € 1.000,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della signora ritenuto che tale somma sia congrua e coerente con il CP_1
soddisfacimento delle esigenze quotidiane di vita dei figli di cui devono farsi carico entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'assegno Unico erogato dall' per i figli sarà percepito al 50% da entrambi i genitori, come già CP_2
avviene.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Sassari in data 17.07.2004, atto trascritto nei registri di stato civile del comune di Sassari, atto n. 102 parte 1 anno 2004, tra pagina 10 di 12 (CF. nato a [...] il [...] e (CF. Parte_1 C.F._1 CP_1
) nata a [...] il [...]; C.F._3
- dispone l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale ed il diritto di abitarvi, sita in
Sassari, in via Figari n.7 ove abiterà unitamente al figlio minore e alla figlia Per_1 Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- pone a carico di un assegno di mantenimento in favore del figlio minore e della figlia Parte_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente di € 1.000,00 mensili (€ 600,00 in favore di Per_2
ed € 400,00 in favore di , da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il Per_1 Per_2
domicilio della signora oltre rivalutazione annuale Istat, a decorrere dal mese successivo alla CP_1
pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie per entrambi secondo il protocollo adottato dal C.N.F.,
- quanto al diritto di visita il padre, il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando Pt_1
vorrà, previo accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non superiore alle 24 ore del momento in cui desidera vedere il figlio.
- In difetto di accordo, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina successivo, allorquando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna. Nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre pernotterà con il padre Per_1
la notte tra il mercoledì ed il giovedì. Durante le vacanze estive trascorrerà 30 giorni non Per_1
consecutivi con ciascun genitore, suddivisi in due periodi di 15 giorni ciascuno dei quali con la madre i primi 15 giorni di luglio e di agosto, con il padre i secondi 15 giorni di luglio ed agosto. Durante detto periodo resterà sospesa la disciplina del mercoledì e dei weekend, fermo l'obbligo per entrambi i genitori di comunicare in ogni caso all'altro genitore la durata e la destinazione di eventuali viaggi o permanenze prolungate del figlio, anche in Sardegna. Durante le vacanze natalizie trascorrerà con la madre il Per_1
periodo dal 22.12 al 30.12 e con il padre quello dal 31.12. al 6 gennaio, precisando che trascorrerà con il padre la serata (con la cena) del 24 dicembre. Durante le vacanze pasquali starà con la madre il Per_1
periodo dal venerdì di Pasqua sino al giorno di Pasqua compreso, e con il padre dalla mattina del lunedì di
Pasqua (o dalla sera di Pasqua se concordato tra le parti) sino al mercoledì successivo.
- In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze del minore siano tutelate al meglio.
pagina 11 di 12 - L'Assegno Unico erogato dall per i figli sarà percepito al 50% da entrambi i genitori, come già CP_2
avviene,
- Rigetta nel resto.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Sassari affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari il 5 dicembre 2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta - Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.11.2023 da:
(CF. elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Parte_1 C.F._1
Sassari alla Via Cavour 48, presso e nello studio dell'Avv. Elvira Useli (CF. ) C.F._2
che lo rappresenta e difende in forza di separata procura speciale da intendersi in calce al ricorso,
RICORRENTE nei confronti di
(CF. ), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio CP_1 C.F._3 in Sassari alla via Muroni n. 24 presso e nello studio dell'Avv. Cristina Sardu (CF.
) che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso, C.F._4
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per il ricorrente di cui alle note del 7 ottobre 2024: 1) accertare e dichiarare, essendo presenti le condizioni di legge, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 17/07/2004, in Sassari, dai signori e sopra generalizzati, iscritto nel Registro degli atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del Comune di Sassari atto 102-Parte:
1- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Sassari di procedere alle annotazioni di legge, mandando alla Cancelleria per le comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile;
2)affidare il figlio minore Persona_1
pagina 1 di 12 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno. I genitori concorreranno al mantenimento, educazione ed istruzione del medesimo consultandosi allorquando appaia opportuno ed assumendo insieme le decisioni di maggior rilievo per la vita dei figli;
3) In ragione della coabitazione dei figli con la madre, assegnare la casa coniugale ubicata in
Sassari, in Via Figari n. 7, in comproprietà tra le parti, alla IG.ra . Disporre che il Dr. e CP_1 Pt_1 la IG.ra continuino a pagare ciascuno il 50% delle rate del mutuo contratto per l'acquisto del CP_1
predetto immobile, sino alla totale estinzione del prestito che avverrà in data 21/12/2026; 4) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, ogni volta che lo vorrà, nel rispetto degli impegni e dei desideri espressi da , senza alcuna limitazione, previo accordo con la madre. In tutti i Per_1
casi, come da prassi consolidata nel corso degli ultimi anni, il padre terrà con sé un fine Per_1
settimana alternato con decorrenza dal venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina successivo quando lo accompagnerà a scuola o dalla madre, nel caso in cui sia libero da impegni scolastici. Per_1
cenerà e pernotterà con il padre tutti i mercoledì o in altro diverso giorno concordato. Con riguardo alle vacanze estive, salvo diverso accordo delle parti o diversa volontà di , il minore Per_1
trascorrerà 30 giorni non consecutivi con ciascun genitore suddivisi secondo la modalità di seguito precisata: a luglio i primi 15 giorni con la madre e i successivi 15 giorni con il padre;
ad agosto i primi 15 giorni con la madre e i successivi 15 giorni con il padre. Durante detto periodo, rimane sospesa la disciplina del mercoledì e quella dei fine settimana: fermo l'obbligo di comunicare in ogni caso, all'altro genitore la durata e la destinazione di eventuali viaggi o permanenze prolungate del figlio, presso amici o parenti, anche in Sardegna. Il minore potrà contattare telefonicamente l'altro genitore quando e come più lo desidera e ciascun genitore potrà contattare telefonicamente Per_1
altrettanto liberamente. Durante il periodo delle vacanze natalizie (22-12/6-1), salvo diverso accordo delle parti o diversa volontà di , quest'ultimo trascorrerà con la madre il periodo dal 22 Per_1
dicembre al 30 dicembre (con cena del 24 dicembre presso il padre). trascorrerà presso il Per_1
padre il periodo dal 31 dicembre sino al 06 gennaio. Durante le vacanze pasquali (da giovedì prima di
Pasqua fino al martedì successivo per 6 giorni), il minore trascorrerà con la madre il periodo compreso tra il venerdì e la domenica di Pasqua sino alla sera, e con il padre dalla sera di Pasqua, a cena, fino al mercoledì successivo, giorno di rientro a scuola. La figlia , divenuta maggiorenne, Per_2
frequenterà il padre a proprio piacimento. 5) Disporre che il padre versi quale assegno di mantenimento in favore dei figli e , l'assegno di mensile di € 350,00 per ciascuno, da Per_2 Per_1
corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, con rivalutazione CP_1 annuale su base ISTAT. In subordine disporre che il padre versi l'assegno di mantenimento mensile di
€ 400,00 per ciascun figlio, da corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1
pagina 2 di 12 mezzo bonifico, con rivalutazione annuale su base ISTAT;
6) L'assegno unico universale erogato mensilmente dall' spettante per ciascun figlio sarà percepito dai genitori al 50%, come già CP_2
avviene. 7) Le spese straordinarie relative ai figli dovranno essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal protocollo del CNF che per chiarezza di seguito si specificano.
Per spese straordinarie comunque suscettibili di rimborso, si intendono: A. SPESE SANITARIE: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal medico di base effettuate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo rientrano: le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche), ed inoltre gli apparecchi ortodontici. B. SPESE SCOLASTICHE: tasse ed assicurazioni scolastiche, libri scolastici e mensa. Costituiscono invece spese richiedenti il necessario accordo espresso tra i genitori quelle relative a: SPESE SANITARIE: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie non urgenti erogate da strutture private e non accompagnate da prescrizione medica;
SPESE SCOLASTICHE: lezioni private, stages, corsi di musica ed acquisto di strumento musicale, spese e tasse universitarie, compreso l'eventuale alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, libri universitari, viaggi studio all'estero e università private, tablet e pc per uso scolastico, corsi di preparazione per l'ingresso alle facoltà universitarie. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, mail, fax, pec ecc.) dovrà manifestare il motivato dissenso sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso dovrà essere effettuato al genitore anticipatario entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta, previa documentazione della spesa;
8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per la resistente di cui alle note del 7 ottobre 2024: 1.dichiari, il Tribunale adito, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Sassari in data 17 luglio 2004 (atto trascritto CP_1 Parte_1
presso Stato Civile di SASSARI al n° 102, parte I, Serie -- anno 2004). 2. Affidare il figlio minore in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Persona_1 nell'abitazione familiare sita in Sassari alla via Figari n° 7 che deve essere a lei assegnata affinché vi abiti con i figli e con lei residenti.
3. Disporre che possa vedere il padre, Per_1 Per_2 Per_1 come tutt'ora, a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina successivo, allorquando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna. Nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la mamma pernotterà con il padre la notte tra il mercoledì ed Per_1
il giovedì.
4. Durante le vacanze estive trascorrerà 30 giorni non consecutivi con ciascun Per_1
pagina 3 di 12 genitore, suddivisi in due periodi di 15 giorni ciascuno dei quali con la madre i primi 15 giorni di luglio e di agosto, con il padre i secondi 15 giorni di luglio ed agosto. Durante detto periodo resterà sospesa la disciplina del mercoledì e dei weekend, fermo l'obbligo per entrambi i genitori di comunicare in ogni caso all'altro genitore la durata e la destinazione di eventuali viaggi o permanenze prolungate dei figli, anche in Sardegna. 5. Durante le vacanze natalizie trascorrerà con la Per_1
madre il periodo dal 22.12 al 30.12 e con il padre quello dal 31.12. al 6 gennaio, precisando che trascorrerà con il padre la serata (con la cena) del 24 dicembre. 6. Durante le vacanze pasquali
starà con la madre il periodo dal venerdì di Pasqua sino al giorno di Pasqua compreso, e Per_1
con il padre dalla mattina del lunedì di Pasqua (o dalla sera di Pasqua se concordato tra le parti) sino al mercoledì successivo. 7. Porre a carico del padre un assegno per il mantenimento dei figli pari ad €
550,00 per ciascun figlio (€ 1100,00 complessivi), da rivalutarsi su base ISTAT, e da versare in favore della madre collocataria a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 novembre 2023 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
per ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto in Sassari il 17.07.2004, atto CP_1
trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Sassari, atto n. 102, parte I, anno 2004.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati i figli (in data 22.11.2005) e (in data 16.02.2010), Per_2 Per_1
entrambi coabitanti con la madre in via Filippo Figari n. 7, ha dedotto che con sentenza n. 825/2017, pronunciata e pubblicata in data 10.06.2017, l'intestato Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi affidando congiuntamente i minori ad entrambi i genitori, fissando la residenza degli stessi presso la madre, cui veniva assegnata la casa familiare ubicata in Sassari, in Via Figari n.
7. Venivano inoltre disciplinati le modalità ed i tempi di permanenza di e presso il padre, e fissato in €1.000,00 il contributo al mantenimento in favore Per_2 Per_1
dei figli, a carico dell oltre le spese straordinarie ripartite al 50% tra i genitori. Pt_1
Ha dedotto di aver proposto appello avverso la predetta sentenza e che la Corte d'Appello di Cagliari– Sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 237/2018, pubblicata il 30.05.2018, in parziale riforma della sentenza impugnata, aveva disposto un ampliamento del diritto di visita del padre sia nei fine settimana che durante le festività e le vacanze estive e stabilito che egli versasse in favore dei figli, a titolo di mantenimento la minor somma di € 800,00, da rivalutare annualmente su base ISTAT, confermando nel resto.
Ha allegato che dalla data della separazione i coniugi non avevano più ricostituito la communio familiaris, né avevano più convissuto presso la casa coniugale, che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e che sussistevano, pertanto, i presupposti di legge di cui all'art. 3, n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio come sopra contratto.
pagina 4 di 12 Ha rappresentato che, successivamente alla separazione, le sue condizioni economiche erano sensibilmente peggiorate, in seguito al passaggio dal rapporto lavorativo da libero professionista a dipendente, essendo per lui venute meno le provvigioni, e che percepiva uno stipendio netto mensile di circa € 2.190,00 per 13 mensilità.
Ha riferito che l'allegato peggioramento era facilmente desumibile dalle dichiarazioni dei redditi presentate con modello 730 prodotte agli atti e che dimostravano che per gli anni 2021, 2022 e 2023 aveva disposto di redditi netti pari a € 28.480,00 € 28.767,00 ed € 31.211,00, cifre ben diverse da quelle godute negli anni precedenti e pari ad €
46.171,00 (per il 2017), € 42.614,00 (per il 2018), € 32.256,00 (per il 2019).
Ha rappresentato, in sostanza, che dal 2017, sino ad oggi, il suo reddito medio mensile era passato da € 3.847,00 ad
€ 2.600,91, con una perdita netta di € 1.246,09, pari a circa 1/3, precisando che all'attualità stava versando a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma rivalutata di € 861,50.
Ha poi dedotto di essere gravato da significativi impegni economici fissi, e in particolare:
1) mutuo agevolato contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto dell'immobile in comunione ordinaria situato in via Figari n. 7, dove attualmente risiedevano la moglie con i figli, la cui rata semestrale ammontava ad € CP_1
3.085,88 e di cui egli pagava la quota del 50%, ammontante a € 1.542,84,00;
2) accantonamento volontario mensile su un fondo pensioni per e di € 40, Per_2 Per_1
3) prestito per l'acquisto di un letto nuovo per la figlia pari a € 98,17 mensili dalla data del 1 marzo 2023 a Per_2
quella del 1 febbraio 2024,
4) mutuo contratto il 2 ottobre 2022 per l'importo di € 4.229,00 per l'acquisto di un ciclomotore, necessario per ridurre i costi del carburante e del parcheggio dell'auto.
Ha inoltre aggiunto che, oltre a versare l'assegno di mantenimento per i figli e a provvedere direttamente ai loro bisogni quando si trovano presso di lui, partecipava puntualmente alle spese straordinarie che avevano un'incidenza mensile assai significativa e che spesso non venivano nemmeno previamente concordate.
Per meglio rappresentare ciò ha riportato che nel periodo tra marzo e ottobre 2023 l'esborso medio mensile per queste spese era stato pari a circa € 1.300,00.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
Si è costituita la resistente non opponendosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio essendo CP_1
anche suo interesse recidere definitivamente il vincolo matrimoniale con l Pt_1
Ha invece contestato, in quanto infondate, le argomentazioni poste a base delle istanze avanzate dallo stesso siccome dirette a ottenere una riduzione del contributo mensile per il mantenimento dei figli.
Ha dedotto, in particolare, che le condizioni patrimoniali dell non erano affatto peggiorate, ma anzi pure Pt_1
lievemente migliorate e che il lamentato peggioramento derivava da un macroscopico errore di calcolo dei redditi netti, non avendo il ricorrente nello specifico, sottratto gli oneri deducibili dalla cifra del reddito complessivo.
pagina 5 di 12 Ha aggiunto che rispetto al periodo della separazione, egli usufruiva anche del 50% dell'assegno unico ammontante a € 208,00 mensili.
Ha allegato anche che successivamente alla separazione il ricorrente aveva incrementato il proprio patrimonio essendo diventato proprietario per donazione di un immobile sito in via Istria a Sassari dove attualmente risiedeva e che, comunque, occorreva considerare l'elevato tenore di vita condotto dal medesimo che era tra le altre cose proprietario di una barca a vela ormeggiata al Porto di Stintino con spese annuali che si aggiravano intorno ai 3.000 euro e disponeva liberamente per tutto l'anno della villa con giardino situata a Stintino di proprietà della madre e che viaggiava con assiduità.
Per contro, quanto alle proprie condizioni economiche, ha dedotto di lavorare come assistente capo alle dipendenze del Ministero dell'Interno, Questura di Sassari, e di percepire, allo stato, un reddito medio di circa 1.700,00€ netti su 13 mesi, di non avere altre fonti di reddito, di essere intestataria di un finanziamento INPDAP per l'acquisto di una nuova automobile, in sostituzione di quella vecchia, di circa € 20.000 con rate mensili di € 366,45f ino a marzo
2027.
Ha anche riferito che provvedeva al pari del marito al pagamento della rata semestrale di mutuo pari ad € 1.542,84
(mensile € 257,14)
Ha specificato, in relazione alle spese straordinarie per i figli, che erano tutte necessarie per i figli ed indispensabili per il loro benessere, per la loro salute, per la loro istruzione, e comunque conformi al tenore di vita che i ragazzi avevano sempre avuto, nella media di qualsiasi famiglia bireddito con figli adolescenti e mai superflue.
Ha quindi allegato che vi erano fondate ragioni per chiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, anche considerato che erano trascorsi 7 anni dalla data della separazione e che i figli avevano bisogni ed esigenze differenti e accresciute rispetto al tempo in cui è stato statuito l'importo di € 800,00 mensili.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
Con ordinanza in data 29 maggio 2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 aprile 2024, il
Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1) Affida il figlio minore ad entrambi Per_1
i genitori con collocazione prevalente presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale CP_1
ubicata in Sassari, in Via Figari n. 7, ove vivrà con i figli , maggiore di età ma non economicamente Per_2
indipendente e , minore di età; 2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore con le Per_1 Per_1
modalità indicate in ricorso, mentre la figlia in ragione della raggiunta maggiore età eserciterà Per_2
liberamente il diritto di visita del padre, 3) Fissa, quale contributo per il mantenimento dei figli , Per_2
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , minore di età, a carico del ricorrente Per_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 1.100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), a
pagina 6 di 12 decorrere dal mese di giugno 2024; 4) tutte le spese straordinarie concernenti il figlio saranno assunte in Per_1 pari misura da entrambi i genitori secondo il protocollo CNF;
”
Contro tale ordinanza il signor ha proposto reclamo presso la Corte d'Appello – Sezione distaccata di Sassari Pt_1
che in data 25 luglio 2024, in parziale accoglimento dell'istanza, ha determinato in euro 950,00 il contributo mensile posto a carico del padre per il mantenimento dei due figli, maggiorenne ma non economicamente Per_2
indipendente e minore di età. Per_1
All'udienza del 9 ottobre 2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta dal
Collegio in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 473bis.28.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970, come modificato dalla L. 55/2015, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo ampiamente decorso, dalla data dell'udienza presidenziale il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento della domanda principale, va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Quanto ai provvedimenti accessori l'unica questione controversa tra le parti attiene all'ammontare dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e . Per_2 Per_1
Deve pertanto confermarsi l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori con Per_1
collocazione presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale e il diritto di abitarvi, CP_1
sita in Sassari, in via Figari n. 7 ove abiterà unitamente al figlio minore e alla figlia Per_1 Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Relativamente al diritto di visita, il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando Pt_1 vorrà, previo accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non superiore alle 24 ore dal momento in cui desidera il figlio. In difetto di accordo, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina successivo, allorquando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna. Nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre pernotterà con il padre la notte tra il mercoledì ed il giovedì. Durante le vacanze estive Per_1
trascorrerà 30 giorni non consecutivi con ciascun genitore, suddivisi in due periodi di 15 Per_1
giorni ciascuno dei quali con la madre i primi 15 giorni di luglio e di agosto, con il padre i secondi 15 giorni di luglio ed agosto. Durante detto periodo resterà sospesa la disciplina del mercoledì e dei weekend, fermo l'obbligo per entrambi i genitori di comunicare in ogni caso all'altro genitore la durata pagina 7 di 12 e la destinazione di eventuali viaggi o permanenze prolungate del figlio, anche in Sardegna. Durante le vacanze natalizie trascorrerà con la madre il periodo dal 22.12 al 30.12 e con il padre quello Per_1
dal 31.12. al 6 gennaio, precisando che trascorrerà con il padre la serata (con la cena) del 24 dicembre.
Durante le vacanze pasquali starà con la madre il periodo dal venerdì di Pasqua sino al giorno Per_1
di Pasqua compreso, e con il padre dalla mattina del lunedì di Pasqua (o dalla sera di Pasqua se concordato tra le parti) sino al mercoledì successivo. In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze del minore siano tutelate al meglio.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, in merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza
n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Ciò premesso ritiene il Collegio di dover parzialmente modificare quanto stabilito in sede di provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza riservata in data 29.05.24, tenuto conto della pronuncia della Corte d'Appello di Cagliari-Sezione Distaccata di Sassari che con provvedimento in data 25.07.24 ha ridotto il contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre in € 950,00
Si osserva difatti che le motivazioni addotte dalla Corte d'Appello, non siano integralmente condivisibili.
La Corte ha motivato la propria decisione sulla scorta delle seguenti considerazioni:
a) che il reddito mensile dell' ammonterebbe ad € 2.390,00 e non ad € 2.600,00, dovendosi Pt_1
dividere il reddito netto annuo per dodici mensilità e non per tredici;
b) che l'ammontare dell'Assegni Unico percepito dal medesimo ammontava ad € 167,00 e non ad
€ 260,00,
c) che non era stato debitamente considerato il contributo fornito dall' nel pagamento degli Pt_1
oneri di mutuo relativi alla casa familiare dove la viveva unitamente ai figli e la CP_1
pagina 8 di 12 condivisione degli oneri di mantenimento nei periodi in cui i due figli soggiornavano con il padre, stante l'ampiezza del diritto di visita degli stessi,
d) che nulla era precisato nel provvedimento in ordine alla condizione economico-patrimoniale della madre;
e) che occorreva comunque tenere conto dell'aumento delle esigenze dei due ragazzi di certo cresciute rispetto all'epoca della separazione.
Tali argomentazioni vanno parzialmente disattese.
Si rileva in primo luogo che se è vero che il reddito mensile effettivo dell' è di € 2.390,00 mensili Pt_1
(ottenuto dividendo il reddito netto annuo per dodici mensilità) e che il rateo di tredicesima non va considerato ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, come evidenziato dalla Corte, pur tuttavia l' ha un'entrata mensile di € 2.598,00 considerato l'Assegno Pt_1
Unico percepito (ammontante ad € 208,00 come risulta dagli estratti conto dell'ultimo periodo), di gran lunga superiore a quello dell'epoca della separazione pari ad € 2.100,00 considerato dalla Corte
d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari nella sentenza n. 237/2018 del 30/05/2018, con cui l'assegno per il mantenimento dei figli è stato ridotto da € 1.000,00 ad € 800,00.
Deve inoltre considerarsi:
f) che nell'anno 2022 l' è divenuto proprietario tramite donazione dell'immobile in Sassari in Pt_1
Via Istria n. 16/L, distinto in catasto fabbricati Comune di SS al F. 89 Mapp. 663 sub 7, vani
7,5, categoria A2 classe 1, con annesse pertinenze in cui ha stabilito la sua residenza,
g) che in data 17/07/2023 ha ricevuto la liquidazione di una polizza vita a sua Controparte_3
insaputa stipulata da suo padre, il IG. il cui importo di € 31.145,48 è stato Persona_3
accreditato sul CC 1122794/9 intestato al ricorrente, e di cui € 11,145,48 sono rimasti sul C.C., andando così a ripianare la cronica esposizione debitoria del ricorrente con la Banca, mentre il restante importo di € 20,000,00 costituisce provvista non vincolata, per far fronte a eventuali necessità o spese urgenti per sé e per i suoi figli, come ammesso dallo stesso ricorrente;
h) che è proprietario di un natante al di sotto dei 10 metri, regalatogli dal padre nel 2019, dopo la separazione,
i) che percepisce la tredicesima mensilità per un ammontare di circa € 5.600,00 ed una quattordicesima mensilità di € 3.508,00 come risultante dagli estratti conto in atti.
Per contro la resistente ha una retribuzione mensile di € 1.500,00, percepisce € 167,00 di Assegno
Unico, sostiene la propria rata di mutuo per € 257,00 mensili, non ha altri beni immobili ed i figli trascorrono con lei la maggior parte del loro tempo.
pagina 9 di 12 Giova ricordare sul punto che ai fini della determinazione degli assegni dovuti a titolo mantenimento per i figli assume rilevanza non solo il reddito dell'obbligato, ma anche altri elementi apprezzabili in termini economici, potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio, immobiliare o anche mobiliare, ed il possesso di beni, eventualmente anche di proprietà di terzi, ma dei quali esse possano disporre continuativamente, e che appaiano idonei a permettere alle stesse la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato (da ultimo Cass. Sez. I ordinanza n. 1129/ 2022).
Né può condividersi in particolare la valutazione sull'asserita ampiezza del diritto di visita del padre il quale vede e tiene con sé i figli e esclusivamente un fine settimana alternato con Per_2 Per_1
decorrenza dal venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina successivo e nella settimana in cui il week end sia di competenza della madre, nella sola giornata del mercoledì o in altro diverso giorno concordato con pernottamento.
A ciò si aggiunga che sebbene la Corte d'Appello abbia rilevato che occorre tenere conto dell'aumento delle esigenze dei due ragazzi di certo cresciute rispetto all'epoca della separazione (2018) ha pur tuttavia previsto un assegno di mantenimento di soli € 950,00 praticamente pari all'importo dell'assegno stabilito nell'anno 2018 rivalutato all'attualità (€ 941,60).
Tutto ciò premesso, ritiene in definitiva il Collegio, che anche considerando l'esborso mensile costituito dalla rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale di € 257,00 (la stessa somma viene corrisposta dalla , ritiene il Collegio di dover modificare i provvedimenti provvisori CP_1
adottati prevedendo a carico del signor un contributo per il mantenimento di e Pt_1 Per_1 Per_2
pari ad € 1.000,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della signora ritenuto che tale somma sia congrua e coerente con il CP_1
soddisfacimento delle esigenze quotidiane di vita dei figli di cui devono farsi carico entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'assegno Unico erogato dall' per i figli sarà percepito al 50% da entrambi i genitori, come già CP_2
avviene.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Sassari in data 17.07.2004, atto trascritto nei registri di stato civile del comune di Sassari, atto n. 102 parte 1 anno 2004, tra pagina 10 di 12 (CF. nato a [...] il [...] e (CF. Parte_1 C.F._1 CP_1
) nata a [...] il [...]; C.F._3
- dispone l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale ed il diritto di abitarvi, sita in
Sassari, in via Figari n.7 ove abiterà unitamente al figlio minore e alla figlia Per_1 Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- pone a carico di un assegno di mantenimento in favore del figlio minore e della figlia Parte_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente di € 1.000,00 mensili (€ 600,00 in favore di Per_2
ed € 400,00 in favore di , da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il Per_1 Per_2
domicilio della signora oltre rivalutazione annuale Istat, a decorrere dal mese successivo alla CP_1
pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie per entrambi secondo il protocollo adottato dal C.N.F.,
- quanto al diritto di visita il padre, il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando Pt_1
vorrà, previo accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non superiore alle 24 ore del momento in cui desidera vedere il figlio.
- In difetto di accordo, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina successivo, allorquando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna. Nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre pernotterà con il padre Per_1
la notte tra il mercoledì ed il giovedì. Durante le vacanze estive trascorrerà 30 giorni non Per_1
consecutivi con ciascun genitore, suddivisi in due periodi di 15 giorni ciascuno dei quali con la madre i primi 15 giorni di luglio e di agosto, con il padre i secondi 15 giorni di luglio ed agosto. Durante detto periodo resterà sospesa la disciplina del mercoledì e dei weekend, fermo l'obbligo per entrambi i genitori di comunicare in ogni caso all'altro genitore la durata e la destinazione di eventuali viaggi o permanenze prolungate del figlio, anche in Sardegna. Durante le vacanze natalizie trascorrerà con la madre il Per_1
periodo dal 22.12 al 30.12 e con il padre quello dal 31.12. al 6 gennaio, precisando che trascorrerà con il padre la serata (con la cena) del 24 dicembre. Durante le vacanze pasquali starà con la madre il Per_1
periodo dal venerdì di Pasqua sino al giorno di Pasqua compreso, e con il padre dalla mattina del lunedì di
Pasqua (o dalla sera di Pasqua se concordato tra le parti) sino al mercoledì successivo.
- In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze del minore siano tutelate al meglio.
pagina 11 di 12 - L'Assegno Unico erogato dall per i figli sarà percepito al 50% da entrambi i genitori, come già CP_2
avviene,
- Rigetta nel resto.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Sassari affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari il 5 dicembre 2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
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