Articolo 104 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 104. (( (Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano).)) (( 1. L'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende:
a) i seguenti istituti di formazione:
1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
2) Accademia militare;
3) Scuola sottufficiali dell'Esercito;
4) Scuola militare "Nunziatella";
5) Scuola militare "Teulie'";
b) la Scuola lingue estere dell'Esercito;
c) il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito;
d) gli altri Enti di formazione e specializzazione individuati dagli ordinamenti di Forza armata.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del comando, degli istituti, delle scuole, dei centri e degli enti di cui al comma 1, nonche' dei comandi, unita' e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito. )) ------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.P.R. 6 agosto 2013, n. 115 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) che "a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), all'articolo 104, al comma 1, lettera a), il numero 6) e' soppresso".
Entrata in vigore il 16 luglio 2016
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