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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 20425/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 20425/2015
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta mandato in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dagli avv.ti Carminuccia Marcarelli (C.F. e Marco C.F._2
Ferrara (C.F. ) C.F._3
ATTORE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura agli atti, dall'avv. Attilio Petrillo (C.F.
) C.F._4
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità contrattuale
Conclusioni: come da rispettivi atti e verbale di causa del 03.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, assumeva che il giorno 26 febbraio Parte_1
2014, mentre viaggiava a bordo del treno Intercity 582 delle ore 06.31, partito da Napoli e diretto a Roma, giunti alla stazione di Roma Termini, a causa di una brusca frenata del treno, era caduta in terra.
Sul presupposto di aver subito lesioni personali in conseguenza del sinistro descritto, per le quali si era reso necessario il trasporto a mezzo ambulanza presso il Policlinico Umberto I di
Roma, ove i sanitari le avevano diagnosticato “frattura composta metafisi prossimale V metatarso destro”, conveniva in giudizio affinché, previa Parte_1 Controparte_1
declaratoria della responsabilità esclusiva della convenuta nel verificarsi dell'evento dannoso, quest'ultima fosse condannata al ristoro dei danni patiti, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la quale, in rito, eccepiva l'incompetenza per territorio del Controparte_1
Tribunale adito e la nullità del libello introduttivo e, nel merito, contestava l'infondatezza nell'an e nel quantum delle pretese attoree, concludendo per il rigetto della domanda.
Comunicato l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3, co. I, del D.L. 132/2014 nel termine all'uopo assegnato dal giudice in prima udienza, istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta e l'espletamento di prova orale, all'udienza del 3 dicembre 2024 questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva in diritto.
2. In via del tutto preliminare, va rigettata la sollevata eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli adito, in ragione dell'applicazione della disciplina relativa ai contratti del consumatore di cui al Decreto Legislativo n. 206/2005, che, all'art. 33 comma 2 lett. U) (ma già
l'art. 1469 bis, terzo comma, n. 19 c.c.) fissa in via esclusiva la competenza del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.
Nel caso di specie è pacifico e non contestato che l'attrice rivesta la qualifica di consumatore e la convenuta quella di professionista, né è stata allegata (e provata) dalla convenuta l'esistenza di una clausola in deroga al foro esclusivo così individuato dalla citata disciplina consumeristica.
Pertanto, essendo l'attrice residente in [...], la competenza territoriale esclusiva sulla domanda proposta con il presente giudizio spetta al Tribunale di Napoli.
3. Ancora in rito, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta, dovendo il libello introduttivo ritenersi valido ex artt. 163-164 c.p.c.
Ed invero, l'attrice ha indicato in modo specifico tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circostanze idonee – secondo la prospettazione a sostegno della domanda giudiziale dalla medesima proposta – a fondare la responsabilità della controparte e la conseguente azione risarcitoria avanzata nei riguardi di quest'ultima. D'altra parte, ha articolato, sin Controparte_1
dall'atto di costituzione in giudizio, ampie ed articolate contestazioni anche nel merito, di talché certamente nessun pregiudizio si è verificato per l'esercizio del suo diritto di difesa.
4. Nel merito, la domanda è infondata perché non sufficientemente provata nei suoi fatti costitutivi. Va in primo luogo correttamente individuato il contenuto dell'onere probatorio che è posto a carico del viaggiatore che abbia subito danni alla persona durante il trasporto ferroviario.
L'originaria previsione contenuta nell'art. 13, p. 4 del R.D.L. n. 1948 del 1934 è stata novellata dalla L. n. 754 del 1977 nel senso che: “Se il viaggiatore durante la permanenza sui veicoli ferroviari, ovvero al momento in cui sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, l'amministrazione ne risponde, a meno che provi essere l'incidente avvenuto per causa ad essa non imputabile”.
Dunque, analogamente a quanto previsto dall'art. 1681 c.c., la norma pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità e, pertanto, il viaggiatore non deve più provare l'anormalità del servizio ma solo il nesso eziologico tra il servizio ferroviario ed il danno subito, ovvero che l'evento lesivo è stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore e, quindi, dalla attività del trasporto, mentre spetta al vettore provare che l'incidente è avvenuto per fatto ad esso non imputabile (sul punto, Cass. 24 ottobre 2007, n. 22337; Cass. 9 novembre 1994, n. 9316; Cass.
14 luglio 1989, n. 3303).
Deve precisarsi, però, che affinché possa operare la presunzione di responsabilità di cui alla citata disciplina, è pur sempre necessario che, a monte, l'attore abbia provato il fatto storico nel suo effettivo verificarsi, oltre che la sussistenza del rapporto causale tra il danno e il trasporto.
Orbene, all'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, deve ritenersi non raggiunta la prova dell'evento di danno e del relativo nesso causale poiché
l'attrice ha, si, provato di aver viaggiato come passeggera a bordo del treno Intercity 582 delle ore 06.31, partito da Napoli e diretto a Roma (cfr. copia del titolo di viaggio in produzione attore), ma non ha adeguatamente dimostrato di essere rimasta coinvolta in un incidente né che lo stesso si sia verificato in dipendenza del trasporto.
In primo luogo, sussiste incertezza, a monte, sull'esatta dinamica dell'accaduto, dovendosi rilevare l'assenza di qualsivoglia prospettazione sul punto: e infatti, le modalità del sinistro non sono state in alcun modo allegate nell'atto introduttivo del giudizio, né successivamente precisate.
Neppure, a tal fine, sono emersi elementi utili nel corso dell'istruttoria documentale ed orale svolta.
In particolare, l'attrice ha assunto di essere caduta a causa di una brusca frenata del treno all'arrivo alla stazione Termini di Roma. E però, nessuno dei testi escussi l'ha vista personalmente cadere. Quanto a e , essi hanno dichiarato di aver prestato soccorso CP_2 CP_3
all'istante solo successivamente all'arresto del convoglio.
Nessun apporto probatorio, invece, può essere tratto dalla deposizione di , Testimone_1
il quale ha dichiarato di non ricordare l'evento.
Solo il , poi, ha riferito che effettivamente il treno frenò bruscamente all'arrivo a CP_2
destinazione, mentre il nulla ha saputo dire sul punto in quanto al momento del fatto non CP_3
si trovava a bordo (cfr. verbali di udienza dell'8.10.2019 e del 18.12.2018).
Che il treno abbia fatto una brusca frenata, poi, è circostanza smentita dalla lettura della Con scatola nera agli atti (cfr. lettura allegata alla memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c. della convenuta) dalla quale, al contrario, emerge una decelerazione regolare del treno fino al completo arresto.
Non sussistono ragioni ostative all'utilizzo di tale documento, tempestivamente prodotto dalla convenuta e la cui non conformità all'originale è stata solo genericamente contestata dall'attrice.
Pertanto, la circostanza per cui la dedotta caduta – alla quale, si ribadisce, nessun testimone ha personalmente assistito – sia avvenuta proprio in occasione dell'arrivo in stazione del treno e, in particolare, in conseguenza di un brusco arresto del convoglio, non ha trovato sufficiente riscontro negli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, né documentali, né orali.
Depone, anzi, in senso contrario la lettura del verbale di pronto soccorso agli atti (doc. 4 di cui alla produzione attorea) dal quale risulta che l'attrice avrebbe riferito, in ordine alle cause del ricovero, di un “Infortunio accidentale sul treno”.
In definitiva, è mancata la prova che i danni lamentati siano in rapporto causale con l'esercizio del trasporto ferroviario e, pertanto, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio di cui era gravata Parte_1
Pertanto, la domanda va rigettata.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate come in dispositivo secondo le tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore
(23.10.2022), tenuto conto del valore della causa e dei compensi previsti per le cause di valore fino ad € 26.000,00, applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione della natura della controversia e della parvità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 20425/2020, così provvede:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta delle spese di Controparte_1
lite che liquida in complessivi € 2.570,00 (di cui € 2.540,00 per compensi ed € 30,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, il 14 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 20425/2015
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta mandato in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dagli avv.ti Carminuccia Marcarelli (C.F. e Marco C.F._2
Ferrara (C.F. ) C.F._3
ATTORE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura agli atti, dall'avv. Attilio Petrillo (C.F.
) C.F._4
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità contrattuale
Conclusioni: come da rispettivi atti e verbale di causa del 03.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, assumeva che il giorno 26 febbraio Parte_1
2014, mentre viaggiava a bordo del treno Intercity 582 delle ore 06.31, partito da Napoli e diretto a Roma, giunti alla stazione di Roma Termini, a causa di una brusca frenata del treno, era caduta in terra.
Sul presupposto di aver subito lesioni personali in conseguenza del sinistro descritto, per le quali si era reso necessario il trasporto a mezzo ambulanza presso il Policlinico Umberto I di
Roma, ove i sanitari le avevano diagnosticato “frattura composta metafisi prossimale V metatarso destro”, conveniva in giudizio affinché, previa Parte_1 Controparte_1
declaratoria della responsabilità esclusiva della convenuta nel verificarsi dell'evento dannoso, quest'ultima fosse condannata al ristoro dei danni patiti, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la quale, in rito, eccepiva l'incompetenza per territorio del Controparte_1
Tribunale adito e la nullità del libello introduttivo e, nel merito, contestava l'infondatezza nell'an e nel quantum delle pretese attoree, concludendo per il rigetto della domanda.
Comunicato l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3, co. I, del D.L. 132/2014 nel termine all'uopo assegnato dal giudice in prima udienza, istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta e l'espletamento di prova orale, all'udienza del 3 dicembre 2024 questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva in diritto.
2. In via del tutto preliminare, va rigettata la sollevata eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli adito, in ragione dell'applicazione della disciplina relativa ai contratti del consumatore di cui al Decreto Legislativo n. 206/2005, che, all'art. 33 comma 2 lett. U) (ma già
l'art. 1469 bis, terzo comma, n. 19 c.c.) fissa in via esclusiva la competenza del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.
Nel caso di specie è pacifico e non contestato che l'attrice rivesta la qualifica di consumatore e la convenuta quella di professionista, né è stata allegata (e provata) dalla convenuta l'esistenza di una clausola in deroga al foro esclusivo così individuato dalla citata disciplina consumeristica.
Pertanto, essendo l'attrice residente in [...], la competenza territoriale esclusiva sulla domanda proposta con il presente giudizio spetta al Tribunale di Napoli.
3. Ancora in rito, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta, dovendo il libello introduttivo ritenersi valido ex artt. 163-164 c.p.c.
Ed invero, l'attrice ha indicato in modo specifico tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circostanze idonee – secondo la prospettazione a sostegno della domanda giudiziale dalla medesima proposta – a fondare la responsabilità della controparte e la conseguente azione risarcitoria avanzata nei riguardi di quest'ultima. D'altra parte, ha articolato, sin Controparte_1
dall'atto di costituzione in giudizio, ampie ed articolate contestazioni anche nel merito, di talché certamente nessun pregiudizio si è verificato per l'esercizio del suo diritto di difesa.
4. Nel merito, la domanda è infondata perché non sufficientemente provata nei suoi fatti costitutivi. Va in primo luogo correttamente individuato il contenuto dell'onere probatorio che è posto a carico del viaggiatore che abbia subito danni alla persona durante il trasporto ferroviario.
L'originaria previsione contenuta nell'art. 13, p. 4 del R.D.L. n. 1948 del 1934 è stata novellata dalla L. n. 754 del 1977 nel senso che: “Se il viaggiatore durante la permanenza sui veicoli ferroviari, ovvero al momento in cui sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, l'amministrazione ne risponde, a meno che provi essere l'incidente avvenuto per causa ad essa non imputabile”.
Dunque, analogamente a quanto previsto dall'art. 1681 c.c., la norma pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità e, pertanto, il viaggiatore non deve più provare l'anormalità del servizio ma solo il nesso eziologico tra il servizio ferroviario ed il danno subito, ovvero che l'evento lesivo è stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore e, quindi, dalla attività del trasporto, mentre spetta al vettore provare che l'incidente è avvenuto per fatto ad esso non imputabile (sul punto, Cass. 24 ottobre 2007, n. 22337; Cass. 9 novembre 1994, n. 9316; Cass.
14 luglio 1989, n. 3303).
Deve precisarsi, però, che affinché possa operare la presunzione di responsabilità di cui alla citata disciplina, è pur sempre necessario che, a monte, l'attore abbia provato il fatto storico nel suo effettivo verificarsi, oltre che la sussistenza del rapporto causale tra il danno e il trasporto.
Orbene, all'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, deve ritenersi non raggiunta la prova dell'evento di danno e del relativo nesso causale poiché
l'attrice ha, si, provato di aver viaggiato come passeggera a bordo del treno Intercity 582 delle ore 06.31, partito da Napoli e diretto a Roma (cfr. copia del titolo di viaggio in produzione attore), ma non ha adeguatamente dimostrato di essere rimasta coinvolta in un incidente né che lo stesso si sia verificato in dipendenza del trasporto.
In primo luogo, sussiste incertezza, a monte, sull'esatta dinamica dell'accaduto, dovendosi rilevare l'assenza di qualsivoglia prospettazione sul punto: e infatti, le modalità del sinistro non sono state in alcun modo allegate nell'atto introduttivo del giudizio, né successivamente precisate.
Neppure, a tal fine, sono emersi elementi utili nel corso dell'istruttoria documentale ed orale svolta.
In particolare, l'attrice ha assunto di essere caduta a causa di una brusca frenata del treno all'arrivo alla stazione Termini di Roma. E però, nessuno dei testi escussi l'ha vista personalmente cadere. Quanto a e , essi hanno dichiarato di aver prestato soccorso CP_2 CP_3
all'istante solo successivamente all'arresto del convoglio.
Nessun apporto probatorio, invece, può essere tratto dalla deposizione di , Testimone_1
il quale ha dichiarato di non ricordare l'evento.
Solo il , poi, ha riferito che effettivamente il treno frenò bruscamente all'arrivo a CP_2
destinazione, mentre il nulla ha saputo dire sul punto in quanto al momento del fatto non CP_3
si trovava a bordo (cfr. verbali di udienza dell'8.10.2019 e del 18.12.2018).
Che il treno abbia fatto una brusca frenata, poi, è circostanza smentita dalla lettura della Con scatola nera agli atti (cfr. lettura allegata alla memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c. della convenuta) dalla quale, al contrario, emerge una decelerazione regolare del treno fino al completo arresto.
Non sussistono ragioni ostative all'utilizzo di tale documento, tempestivamente prodotto dalla convenuta e la cui non conformità all'originale è stata solo genericamente contestata dall'attrice.
Pertanto, la circostanza per cui la dedotta caduta – alla quale, si ribadisce, nessun testimone ha personalmente assistito – sia avvenuta proprio in occasione dell'arrivo in stazione del treno e, in particolare, in conseguenza di un brusco arresto del convoglio, non ha trovato sufficiente riscontro negli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, né documentali, né orali.
Depone, anzi, in senso contrario la lettura del verbale di pronto soccorso agli atti (doc. 4 di cui alla produzione attorea) dal quale risulta che l'attrice avrebbe riferito, in ordine alle cause del ricovero, di un “Infortunio accidentale sul treno”.
In definitiva, è mancata la prova che i danni lamentati siano in rapporto causale con l'esercizio del trasporto ferroviario e, pertanto, deve ritenersi non assolto l'onere probatorio di cui era gravata Parte_1
Pertanto, la domanda va rigettata.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate come in dispositivo secondo le tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore
(23.10.2022), tenuto conto del valore della causa e dei compensi previsti per le cause di valore fino ad € 26.000,00, applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione della natura della controversia e della parvità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 20425/2020, così provvede:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta delle spese di Controparte_1
lite che liquida in complessivi € 2.570,00 (di cui € 2.540,00 per compensi ed € 30,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, il 14 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi