Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/05/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2405 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente tra:
(CF in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della (P.IVA e quale legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante della (P.IVA rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Antonio Grillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Benevento, via
Raguzzini, 7
Opponente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Controparte_3 C.F._2
Martignetti ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via salvator Rosa, 18
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato ( segnatamente al secondo comma n.4 ) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: accoglimento della spiegata opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
Per l'opposta: rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21 giugno 2022 in proprio e nella qualità Parte_1
di legale rappresentante p.t. della e della Controparte_1 CP_2 Controparte_1 proponeva opposizione all'atto di precetto notificato in data 17 giugno 2022 con quale gli veniva intimato di pagare in favore di la somma di € 29.433,43 in forza di ingiunzione Controparte_3
provvisoriamente esecutiva n. 652/22 emessa da questo Tribunale.
Il quale unico motivo di opposizione esponeva che l'atto di precetto esponesse una somma Pt_1 superiore a quella effettivamente dovuta e concludeva per l'annullamento del medesimo atto, previa sospensione dello stesso
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria si costituiva , la Controparte_3 quale contestava l'inconsistenza delle avverse argomentazioni ed invocava il rigetto integrale dell'opposizione.
Il GI ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale riservava la causa a sentenza con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
La spiegata opposizione appare improcedibile per i seguenti
MOTIVI
Com'è noto, avverso l'atto di precetto con il quale si preannuncia la volontà di procedere ad esecuzione forzata in danno di un soggetto ritenuto debitore, è possibile proporre opposizione contestando la regolarità formale dello stesso atto e del titolo esecutivo dal quale detta intimazione prende fondamento (opposizione agli esecutivi) oppure contestando in nuce il diritto del preteso creditore a procedere ad espropriazione forzata (opposizione all'esecuzione).
Nella fattispecie in esame, l'atto introduttivo appare privo degli elementi minimi atti ad individuare, sia pur larvatamente, una causa petendi poiché l'opponente si è limitato a riferire che, nella sua opinione, l'atto di precetto conteggiasse una somma di € 3.240,00 non dovuta, senza, però, giustificare o argomentare in qualche modo tale affermazione. 3
Tale rilievo, giunta la causa alla fase decisionale, appare determinante, poiché, al di là della sanabilità
o meno di un atto introduttivo che presenti le medesime carenze di quello dell'attuale opponente, questi non ha fatto richiesta di autorizzare la rinotifica dell'atto introduttivo, invocando la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
In questa ipotesi la Corte di Cassazione ha fissato un chiaro principio di diritto, ovvero “se il giudice omette di ordinare l'integrazione o la rinnovazione d'una citazione nulla per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa (art. 163, n. 4, c.p.c.), nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere dell'attore stesso invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio della citazione introduttiva”.
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17408 del 12 ottobre 2012)
Occorre, quindi, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione e la conseguenza improcedibilità della stessa.
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione indotta in giudizio;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'opposizione.
2. Condanna gli opponenti e Parte_1 Controparte_1 [...]
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, Controparte_2
quantificate in Euro 1.740,00 per tutte le fasi del giudizio, oltre rimborso spese generali 15%,
Iva e contributo CNF, se dovuti e con attribuzione al difensore.
Benevento, li 5 maggio 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio