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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/06/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2138/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2138/2024
Oggi 26 giugno 2025, alle ore 11:48, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. MARCELLO BUSCEMA il quale insiste in domanda e Parte_1
si riporta alle sentenze Cass. n. 20415/2006 e 12399/2007 e 2773/1997, in cui viene spiegato che, in tema di presentazione della querela di falso in via autonoma, quando vi
è connessione senza soluzione di continuità tra la procura speciale e l'atto con cui viene proposta la querela di falso non è necessaria la specificazione dell'atto che si intende impugnare, soprattutto se è ben chiara la volontà della parte di proporre la querela di falso nel momento in cui non sono contestualmente proposte domande diverse;
rileva quindi l'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale volto alla sostanziale conservazione dell'atto processuale;
insiste nelle richieste istruttorie così come articolate in domanda.
- per e l'avv. MARZIO SALVI il quale CP_1 Controparte_2
discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo, in particolare, nell'eccezione di intervenuto giudicato che copre qualsivoglia eventuale vizio della procura;
chiede, pertanto, il rigetto dell'atto introduttivo;
chiede la distrazione delle spese essendo anticipatario ex art. 93 c.p.c.; in subordine, insiste nei mezzi di prova già articolati in atti.
L'avv. Buscema contesta le avverse eccezioni, deduzioni e difese, insistendo nelle proprie.
Il Giudice,
Pag. 1 di 6 Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 2 di 6 N. R.G. 2138/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2138/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Buscema, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Marzio Salvi, giusta procura C.F._3
in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.06.2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
Pag. 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto querela di Parte_1
falso, in via principale, ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c., in relazione alla procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione del 21.06.2022, notificato nell'ambito del giudizio iscritto al n. 163/2022 R.G. innanzi al Giudice di Pace di Avola, definito con sentenza n. 86/2023 pubblicata il 13.12.2023. Secondo l'attrice, in particolare, la sottoscrizione della procura in favore dell'Avv. Andrea Ambrogio sarebbe apocrifa e non riferibile ai coniugi e attori nel predetto CP_1 Controparte_2
giudizio, con conseguente carenza originaria di legittimazione processuale in capo al difensore e, quindi, invalidità dell'intero processo.
2. - Si sono costituiti in giudizio i convenuti e CP_1 Controparte_2
instando per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, per il rigetto della querela.
3. - All'udienza del 26.06.2025, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, all'esito della discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
4. - La querela di falso va dichiarata inammissibile per difetto d'interesse ad agire, da intendersi quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c.
4.1. - La querela di falso proposta in via principale dà luogo a un giudizio autonomo diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata, anche se non riconosciuta o legalmente considerata tale, allo scopo di paralizzarne l'efficacia probatoria e di eliminare ogni effetto giuridico che l'ordinamento ricolleghi alla genuinità apparente del documento. In tale prospettiva, l'interesse ad agire va riguardato in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce (Cass. n. 9013/1992).
L'interesse a proporre querela di falso in via principale - che tende a rimuovere erga omnes l'efficacia probatoria del documento - sussiste solo in capo a coloro nei cui confronti il documento è, o potrebbe essere, fatto valere (Cass. n. 9013/2012; Trib.
Milano, 19 luglio 2011). Tuttavia, tale interesse deve essere attuale e concreto, e non
Pag. 4 di 6 può ritenersi sussistente qualora la questione relativa all'autenticità del documento risulti ormai definitivamente accertata con efficacia di giudicato, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale irrevocabile (Cass. n. 19413/2017).
4.2. - Nel caso di specie, la sentenza n. 86/2023 del Giudice di Pace di Avola è stata pubblicata il 13.12.2023 ed è divenuta irrevocabile anteriormente alla proposizione della querela, come si desume dalla documentazione in atti, attestante la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 11.01.2024, con compiuta giacenza del 27.01.2024 e decorso del termine breve di impugnazione il 20.02.2024.
Risulta, pertanto, formatosi il giudicato implicito sull'autenticità della procura, senza che nel corso del giudizio, o in sede di gravame, sia stata proposta alcuna contestazione.
Ne consegue che non residua alcun interesse giuridicamente rilevante alla rimozione dell'efficacia probatoria della procura alle liti, essendo ormai cristallizzata l'efficacia della stessa nel giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato.
4.3. - Quanto alla deduzione dell'attrice - peraltro contenuta solo nella terza memoria integrativa - secondo cui l'accertamento della falsità sarebbe strumentale alla proposizione di una revocazione straordinaria per dolo ex art. 395 c.p.c., essa risulta comunque inidonea a fondare l'interesse all'azione. La falsità materiale di una procura alle liti, infatti, per poter integrare il dolo revocatorio, richiede che essa sia elemento di una più ampia macchinazione fraudolenta che abbia inciso sul contraddittorio e sul diritto di difesa o, comunque, sull'accertamento della verità (cfr. Cass. n. 1040/1978, in tema di falsità della procura alle liti;
in senso conforme, cfr. Cass. n. 1957/1983 e Cass.
n. 3684/1999, in tema di falsità della relata di notifica).
Tuttavia, nella specie la sentenza è stata resa sulla base di C.T.U. e prove documentali in alcun modo tacciate di falsità, mentre, sulla scorta delle stesse allegazioni attoree, la dedotta falsità della procura non appare avere influito - nemmeno indirettamente - sull'accertamento fattuale svolto dal decidente.
4.4. - Ne consegue che la querela di falso risulta inammissibile per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non potendo più la verità del documento essere
Pag. 5 di 6 efficacemente contestata, né costituendo essa presupposto diretto e necessario per altra azione utilmente esperibile.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento individuato, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, in quello
“Indeterminabile - bassa complessità”, vanno liquidate, in favore dei convenuti, in complessivi € 5.261,00 per compensi (fasi di studio e introduttiva ai valori medi;
fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, attesa la natura documentale della controversia e la ripetitività delle difese spiegate dalle parti all'odierna udienza di discussione orale), oltre accessori dovuti per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Marzio Salvi, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale Civile di Siracusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2138/2024 r.g., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
1) Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da . Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1
e che liquida in complessivi € 5.261,00 per
[...] Controparte_2
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA al 4% e IVA al
22%, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marzio
Salvi, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 26 giugno 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2138/2024
Oggi 26 giugno 2025, alle ore 11:48, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. MARCELLO BUSCEMA il quale insiste in domanda e Parte_1
si riporta alle sentenze Cass. n. 20415/2006 e 12399/2007 e 2773/1997, in cui viene spiegato che, in tema di presentazione della querela di falso in via autonoma, quando vi
è connessione senza soluzione di continuità tra la procura speciale e l'atto con cui viene proposta la querela di falso non è necessaria la specificazione dell'atto che si intende impugnare, soprattutto se è ben chiara la volontà della parte di proporre la querela di falso nel momento in cui non sono contestualmente proposte domande diverse;
rileva quindi l'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale volto alla sostanziale conservazione dell'atto processuale;
insiste nelle richieste istruttorie così come articolate in domanda.
- per e l'avv. MARZIO SALVI il quale CP_1 Controparte_2
discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo, in particolare, nell'eccezione di intervenuto giudicato che copre qualsivoglia eventuale vizio della procura;
chiede, pertanto, il rigetto dell'atto introduttivo;
chiede la distrazione delle spese essendo anticipatario ex art. 93 c.p.c.; in subordine, insiste nei mezzi di prova già articolati in atti.
L'avv. Buscema contesta le avverse eccezioni, deduzioni e difese, insistendo nelle proprie.
Il Giudice,
Pag. 1 di 6 Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 2 di 6 N. R.G. 2138/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2138/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Buscema, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Marzio Salvi, giusta procura C.F._3
in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.06.2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
Pag. 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto querela di Parte_1
falso, in via principale, ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c., in relazione alla procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione del 21.06.2022, notificato nell'ambito del giudizio iscritto al n. 163/2022 R.G. innanzi al Giudice di Pace di Avola, definito con sentenza n. 86/2023 pubblicata il 13.12.2023. Secondo l'attrice, in particolare, la sottoscrizione della procura in favore dell'Avv. Andrea Ambrogio sarebbe apocrifa e non riferibile ai coniugi e attori nel predetto CP_1 Controparte_2
giudizio, con conseguente carenza originaria di legittimazione processuale in capo al difensore e, quindi, invalidità dell'intero processo.
2. - Si sono costituiti in giudizio i convenuti e CP_1 Controparte_2
instando per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, per il rigetto della querela.
3. - All'udienza del 26.06.2025, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, all'esito della discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
4. - La querela di falso va dichiarata inammissibile per difetto d'interesse ad agire, da intendersi quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c.
4.1. - La querela di falso proposta in via principale dà luogo a un giudizio autonomo diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata, anche se non riconosciuta o legalmente considerata tale, allo scopo di paralizzarne l'efficacia probatoria e di eliminare ogni effetto giuridico che l'ordinamento ricolleghi alla genuinità apparente del documento. In tale prospettiva, l'interesse ad agire va riguardato in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce (Cass. n. 9013/1992).
L'interesse a proporre querela di falso in via principale - che tende a rimuovere erga omnes l'efficacia probatoria del documento - sussiste solo in capo a coloro nei cui confronti il documento è, o potrebbe essere, fatto valere (Cass. n. 9013/2012; Trib.
Milano, 19 luglio 2011). Tuttavia, tale interesse deve essere attuale e concreto, e non
Pag. 4 di 6 può ritenersi sussistente qualora la questione relativa all'autenticità del documento risulti ormai definitivamente accertata con efficacia di giudicato, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale irrevocabile (Cass. n. 19413/2017).
4.2. - Nel caso di specie, la sentenza n. 86/2023 del Giudice di Pace di Avola è stata pubblicata il 13.12.2023 ed è divenuta irrevocabile anteriormente alla proposizione della querela, come si desume dalla documentazione in atti, attestante la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 11.01.2024, con compiuta giacenza del 27.01.2024 e decorso del termine breve di impugnazione il 20.02.2024.
Risulta, pertanto, formatosi il giudicato implicito sull'autenticità della procura, senza che nel corso del giudizio, o in sede di gravame, sia stata proposta alcuna contestazione.
Ne consegue che non residua alcun interesse giuridicamente rilevante alla rimozione dell'efficacia probatoria della procura alle liti, essendo ormai cristallizzata l'efficacia della stessa nel giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato.
4.3. - Quanto alla deduzione dell'attrice - peraltro contenuta solo nella terza memoria integrativa - secondo cui l'accertamento della falsità sarebbe strumentale alla proposizione di una revocazione straordinaria per dolo ex art. 395 c.p.c., essa risulta comunque inidonea a fondare l'interesse all'azione. La falsità materiale di una procura alle liti, infatti, per poter integrare il dolo revocatorio, richiede che essa sia elemento di una più ampia macchinazione fraudolenta che abbia inciso sul contraddittorio e sul diritto di difesa o, comunque, sull'accertamento della verità (cfr. Cass. n. 1040/1978, in tema di falsità della procura alle liti;
in senso conforme, cfr. Cass. n. 1957/1983 e Cass.
n. 3684/1999, in tema di falsità della relata di notifica).
Tuttavia, nella specie la sentenza è stata resa sulla base di C.T.U. e prove documentali in alcun modo tacciate di falsità, mentre, sulla scorta delle stesse allegazioni attoree, la dedotta falsità della procura non appare avere influito - nemmeno indirettamente - sull'accertamento fattuale svolto dal decidente.
4.4. - Ne consegue che la querela di falso risulta inammissibile per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non potendo più la verità del documento essere
Pag. 5 di 6 efficacemente contestata, né costituendo essa presupposto diretto e necessario per altra azione utilmente esperibile.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento individuato, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, in quello
“Indeterminabile - bassa complessità”, vanno liquidate, in favore dei convenuti, in complessivi € 5.261,00 per compensi (fasi di studio e introduttiva ai valori medi;
fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, attesa la natura documentale della controversia e la ripetitività delle difese spiegate dalle parti all'odierna udienza di discussione orale), oltre accessori dovuti per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Marzio Salvi, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale Civile di Siracusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2138/2024 r.g., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
1) Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da . Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1
e che liquida in complessivi € 5.261,00 per
[...] Controparte_2
compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA al 4% e IVA al
22%, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marzio
Salvi, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 26 giugno 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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