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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa Tiziana Orru nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29965/2024: tra con l'avv. CANNIZZARO GIUSEPPA Parte_1
Parte ricorrente contro con l'avv. PEZZALI PAOLA Controparte_1
Parte convenuta ai sensi degli artt. 127 TER 429 e 430 c.p.c. ha pronunziato la presente
SENTENZA
OGGETTO: appalto di manodopera
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 cpc;
letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc
-1-
Con ricorso depositato il 01.08.2024 il sig. ha esposto: Parte_1 di aver prestato servizio con mansioni di “autista” presso il Centro
Smistamento di Messina-Pistunina, per il territorio di Messina e provincia,
Catania e Palermo, alle dipendenze di società appaltatrice di Controparte_2 distribuzione postale per la Resistente, dal 12.07.2022, con contratto a termine sino al 31.08.2022 e successivamente a tempo indeterminato;
- che le assunzioni delle società appaltatrici sono state volte a soddisfare l'identica esigenza routinaria del circuito produttivo di , che ha CP_1 sempre organizzato e diretto la prestazione lavorativa in frode alla legge ex art.1344 c.c.
- di avere sempre prestato la propria attività presso la stessa sede, con l'eterodirezione datoriale esclusiva di come gli autisti dipendenti diretti CP_1 della Società, ma, rispetto a costoro, a condizioni contrattuali deteriori;
- che nello svolgimento delle proprie mansioni è stato sempre assoggettato al potere organizzativo, direttivo e di controllo dei responsabili dipendenti di
, i quali impartivano le direttive sul lavoro da svolgere, sulle CP_1 tratte, pianificavano i turni (attraverso i modelli di trasporto in atti, che poi dovevano essere riconsegnati per le verifiche agli addetti di;
CP_1
- che nessun responsabile o referente della società appaltatrice era mai presente presso i luoghi di lavoro e alcun rilevamento delle sue presenze quotidiane era effettuato da parte del datore di lavoro formale, venendo le stesse riscontrate ogni giorno solo da mediante il proprio foglio di CP_1 marcia, firmato e consegnato quotidianamente presso il Centro di partenza e destinazione all'addetto di secondo le modalità Controparte_1 analiticamente descritte in ricorso (pagg. 12/15);
- di avere chiesto, con lettera del 19.03.2024, il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di con Controparte_1 contestuale formale offerta a quest'ultima della propria prestazione lavorativa;
Tutto ciò esposto, il ricorrente ha agito in giudizio deducendo la sussistenza di un'interposizione illecita di manodopera e chiedendo: 1. dichiarare
l'illegittimità, irregolarità, non genuinità, nullità e/o annullabilità dell'affidamento del servizio di distribuzione postale, in riferimento ai contratti sia societari che di lavoro ed alle proroghe impugnati, per tutti i motivi calendati in parte narrativa;
2. dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a 35 ore settimanali ancora in essere tra il ricorrente e
[...]
a far data dall'inizio del rapporto di lavoro nell'appalto non Controparte_1 genuino o da quell'altra data ritenuta di giustizia;
3. condannare la Società alla riammissione in servizio del ricorrente con le mansioni in precedenza svolte di addetto senior al trasporto degli effetti postali, o altra equivalente, livello D senior C.C.N.L. , con trattamento CP_1 normativo, retributivo, contributivo, di inquadramento e ad ogni effetto di legge identico ai dipendenti diretti della Resistente;
4. condannare a corrispondere al ricorrente le differenze Controparte_1 retributive maturate a decorrere dal 12.07.2022 – o da quell'altra data di giustizia - sino alla riammissione, pari alla differenza tra il trattamento dovuto in base all'inquadramento contrattuale di cui al capo precedente e quello effettivamente percepito nel suddetto arco temporale;
5. vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Costituendosi in giudizio -in data 29.10.2024 - ha, in via CP_1 preliminare, dedotto la inammissibilità delle richieste istruttorie e delle domande per difetto di allegazione e prova;
nel merito ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
In particolare, ha specificato che il ricorrente ha reso la propria prestazione lavorativa con l'appaltatrice , con mansioni di autista dal CP_2
12.07.2022, nell'ambito e all'esito di apposita gara di appalto con la quale sottoscriveva con l'aggiudicataria l'Accordo Controparte_1 CP_2
Lotto 4 ME avente ad oggetto il servizio di trasporto dei prodotti postali Pt_2
e attività collegate afferenti alla Rete di Base nell'ambito territoriale della
Macro Area Logistica Sicilia Lotto 4 ME (cfr. doc.ti nn. 6 e 8), come specificato nel relativo Capitolato Speciale d'Oneri (cfr. doc. n. 7), a decorrere dall'1.07.2021 (cfr. doc. n. 6, art. 4 pag. 4). Quanto alla genuinità dell'appalto ha specificato che nei capitolati tecnici sono elencate, in dettaglio, tutte le attività di trasporto di prodotti postali
(corrispondenza e pacchi postali) richieste alla società appaltatrice «in conformità a quanto specificatamente indicato nei Modelli di Pianificazione
Trasporti (MPT) 5 che descrivono orari e luogo di partenza e arrivo, punti intermedi del percorso, tipologia di veicolo e periodicità del servizio;
che le società appaltatrici gestiscono in autonomia il rapporto con i propri dipendenti, ad esempio quanto a turni, orari, presenze, assenze, buste paga e quant'altro, senza alcuna ingerenza da parte di e, oltre a dover fornire i veicoli, la CP_1 società appaltatrice è poi tenuta a fornire anche tutta l'attrezzatura necessaria a svolgere il servizio di trasporto richiesto, quali carrelli di diversa tipologia, tranpallet ecc., confermando che il ricorrente ha sempre svolto le proprie mansioni di autista e le proprie prestazioni lavorative, collegate al servizio di trasporto, secondo quelle che erano e che sono le modalità indicate negli
Accordo Quadro e nel capitolato tecnico.
La causa istruita con prova documentale è oggi decisa con la presente sentenza previa acquisizione di note difensive e di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
-2-
In via preliminare si osserva che il ricorso introduttivo corredato dalla documentazione allegata è assolutamente conforme alle previsioni normative di cui all'art. 414 c.p.c. con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare di inammissibilità.
-3-
Nel merito, quanto alla valutazione della genuinità dell'appalto, si osserva che l'art. 29, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 stabilisce che “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa”.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “l'art. 29, comma 1, d. lgs.
n. 276 del 2003, in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, differenzia il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale si manifesta nel caso in cui l'appaltante -interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una concreta organizzazione” (così Cass.,
27 aprile 2022 n. 13182).
La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che “per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con
l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore [...] Occorre dunque effettuare un accertamento complesso mirato alla fattispecie concreta ed in particolare, soprattutto quando si tratta di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), attraverso un'attenta verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
tenendo presente tutte le condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) richieste ai fini della legittimità dell'appalto del
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama” (cfr.
Cass., 25 giugno 2020 n. 12551 e precedenti ivi richiamati). Tanto premesso, nel caso di specie è pacifico che il ricorrente ha lavorato sin dal 12.07.2022 ed in via continuativa alle formali dipendenze della società appaltatrice svolgendo sempre le stesse mansioni di autista nell'ambito dell'appalto di servizi di fornitura del servizio di trasporto dei prodotti postali e attività collegate secondo le precise indicazioni contenute negli accordi quadro espressamente richiamati dalla società convenuta e prodotti in giudizio ed “in conformità a quanto specificatamente indicato nei Modelli di Pianificazione
Trasporti (MPT) che descrivono orari e luogo di partenza e arrivo, punti intermedi del percorso, tipologia di veicolo e periodicità del servizio” .
Dall'istruttoria testimoniale svolta in analoghi giudizi iscritti a R.G. 562/2021 e
R.G. 37618/22, che qui può essere richiamata ed assunta quale prova atipica, è emerso che l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi di trasporto in appalto è uguale al servizio fornito direttamente da . Sia a Messina che a Catania CP_1 operano servizi di trasporto in appalto affidati a Catania alla società General
Trasporti e a Messina alla dal 2021 e in precedenza alla coop. Tra.S.L. CP_2
Il teste responsabile della gestione operativa di Tes_1 [...]
per l'Area Sicilia e direttore di esecuzione dei servizi Controparte_3 di trasporto in appalto con sede di lavoro a Palermo ha precisato che: le società all'inizio dell'appalto mi hanno comunicato il nominativo del referente operativo con il quale io mi interfaccio per l'organizzazione dei servizi da espletare o delle variazioni degli MPT o di eventuali disservizi. Tutta
l'organizzazione dei turni di lavoro è a carico della società. È la società appaltatrice che decide chi deve lavorare in una determinata giornata. Poi il lavoro degli autisti delle società appaltatrici viene svolto sulla base delle indicazioni contenute nel mod.36 o MPT che noi forniamo alla società appaltatrice che si occupa poi di fornirlo ai suoi dipendenti…. I referenti con i quali io mi interfaccio poiché operano su un bacino territoriale ampio non sono sempre presenti nel medesimo luogo di lavoro. Io li incontro periodicamente di persona o nel mio ufficio oppure nel Territorio presso una dipendenza di . CP_1
Per General Trasporti ricordo come referente i contatti Persona_1 erano relativi sia alla gestione della rete di trasporti sia della rendicontazione mensile delle prestazioni. Come previsto da accordo quadro esisteva un algoritmo che sulla base delle prestazioni rese determinava il compenso che mensilmente veniva messo in pagamento. Nell'accordo quadro erano presenti dei modelli di trasporto e ad ognuno di questi corrispondeva una valorizzazione ossia attribuiva un valore ad ogni servizio. Quindi con l'accettazione dell'accordo quadro vi era anche l'accettazione del compenso. I servizi erano prestabili in fase di gara, ma aveva la possibilità di modificare i servizi e CP_1 la nuova valorizzazione. Il servizio prevede normalmente l'indicazione dei tempi di esecuzione delle distanze necessarie ad effettuarlo e dei mezzi da utilizzare. Sulla base di questi tre parametri viene determinato il valore della i dipendenti delle ditte appaltatrici avevano l'obbligo di presentarsi con un tesserino di riconoscimento fornito dal loro datore di lavoro, non avevano divise di e utilizzavano mezzi di trasporto della società. Non vi era un CP_1 servizio di rilevazione del personale da parte di . Le appaltatrici CP_1 dovevano comunicare preventivamente e mensilmente a l'elenco dei CP_1 dipendenti per la successiva autorizzazione agli accessi
Il teste che dal 2020 al 2023 ha lavorato presso l'ufficio Testimone_2 gestione operativa della Sicilia come referente Trasporti ha riferito che: nel mio ufficio erano gestiti i rapporti con le ditte appaltatrici con riferimento agli accordi quadro. In Sicilia all'epoca le ditte appaltatrici erano 4, ogni ditta aveva un accordo quadro. Non ho mai conosciuto il ricorrente perché noi avevamo contatti solo con i referenti delle ditte appaltatrici. I contatti erano relativi sia alla gestione della rete di trasporti sia della rendicontazione mensile delle prestazioni… Nell'accordo quadro erano presenti dei modelli di trasporto e ad ognuno di questi corrispondeva una valorizzazione ossia attribuiva un valore ad ogni servizio. Quindi con l'accettazione dell'accordo quadro vi era anche
l'accettazione del compenso. I servizi erano prestabili in fase di gara, ma CP_1 aveva la possibilità di modificare i servizi e la nuova valorizzazione. Il servizio prevede normalmente l'indicazione dei tempi di esecuzione delle distanze necessarie ad effettuarlo e dei mezzi da utilizzare. Sulla base di questi tre parametri viene determinato il valore della prestazione. L'affidamento del servizio alla persona era effettuato dalla ditta appaltatrice in tutte le ipotesi, ossia anche in caso di modifica del servizio era la ditta che lo comunicava al suo personale. Noi non avevamo alcun rapporto con le persone fisiche che eseguivano il servizio. I controlli era fatto localmente, ossia il centro che verificava un disservizio lo comunicava a noi che secondo l'accordo quadro applicavamo le penali previste. Tutti i rapporti di gestione del personale erano svolti solo dalle ditte appaltatrici. Noi ci limitavamo a fornire i modelli e a verificare che il servizio fosse svolto come previsto dal modello…. so che a
Catania la ditta appaltatrice che svolge il trasporto è la General Trasporti, almeno da quando io mi occupo del servizio… Questa ditta non ha mai avuto un referente a Catania, noi tenevamo i rapporti con il sig. che Controparte_4
è il titolare. Non so come erano gestiti i rapporti tra la ditta appaltatrice e i suoi dipendenti.
Dalle dichiarazioni dei testi sopra esaminate e dalla documentazione prodotta ed in particolare dai Modelli di Pianificazione Trasporti (MPT) che descrivono orari e luogo di partenza e arrivo, punti intermedi del percorso, tipologia di veicolo e periodicità del servizio emerge che, in fase di esecuzione dell'appalto, la committente dettava istruzioni operative dettagliate in relazione ai servizi che il personale dell'appaltatore doveva eseguire e monitorava l'andamento del lavoro attraverso il proprio responsabile, che seguiva in tempo reale lo svolgimento dell'attività attraverso i dati acquisiti dal gestionale (teste . Tes_1
Da un lato, infatti, stabiliva il volume di attività che l'appaltatrice CP_1 doveva sbrigare e dall'altro, attraverso il responsabile del servizio, controllava in modo continuativo l'attività dell'appaltatrice ed interveniva indicando a quest'ultima eventuali modifiche organizzative, anche di dettaglio, da apportare (teste ). Tes_2
I referenti dell'appaltatrice non erano presenti sui luoghi di lavoro (ossia presso i centri di smistamento) e si limitavano sostanzialmente a svolgere un ruolo di meri intermediari nella comunicazione delle istruzioni lavorative che venivano impartite dal personale della committente attraverso i Modelli di Pianificazione
Trasporti (MPT) e loro eventuali variazioni senza contribuire con un effettivo autonomo potere decisionale, direttivo od organizzativo. In particolare, l'appaltatrice non effettuava alcuna programmazione dell'attività, che seguiva in toto le esigenze della committente (la cooperativa decideva quante e quali persone far lavorare sulle diverse linee in base al carico di lavoro delle diverse giornate e stabiliva unicamente i turni orari.
L'assenza di effettiva autonomia organizzativa e di poteri direttivi in capo all'appaltatrice risulta ancor più evidente dal contenuto dettagliato ed indiscutibile dei Modelli di Pianificazione Trasporti (MPT)
-4-
Alla luce del materiale probatorio scrutinato non si evidenzia alcuna autentica autonomia organizzativa in capo all'appaltatrice, la cui attività era soggetta ad un controllo continuo e penetrante da parte della committente, che si ingeriva nella gestione ben al di là dei normali poteri di verifica della corretta esecuzione dell'opera o del servizio: tempi, modi, priorità e qualità del lavoro erano, infatti, definiti e controllati da che impartiva, attraverso i CP_1
Modelli di Pianificazione Trasporti (MPT) direttamente direttive specifiche di lavoro al personale dell'appaltatore, mentre i referenti di quest'ultimo si limitavano a trasferire le direttive della committente ai prestatori di lavoro secondo uno schema che non evidenziava alcuna autonomia della cooperativa nell'organizzazione del servizio, ma solo trasferimento di istruzioni, con un ruolo di mero “passaparola” che la Suprema Corte ha reputato non costituire indice della genuinità dell'appalto (cfr. Cass., 15 maggio 2019 n. 13009).
Si osserva altresì che più di recente la Corte di Appello di Roma Sez. Lav., con sentenza n.1013/2024 resa in analogo giudizio, ha confermato l'impianto motivazionale qui indicato. Ugualmente la Corte di Cassazione con le sentenze
20 giugno 2023, n.17627 e 25 gennaio 2023, n.2238, 9 aprile 2024 n.9521, 9 aprile 2024 n.9511, 10 aprile 2024 n.9620; 24 maggio 2024, n.1463 ha ravvisato ipotesi di violazione dell'art.29 D.lgs. n.276/03 in giudizi fondati su identici elementi di fatto e di diritto.
Le risultanze in atti dimostrano perciò in maniera univoca che vi è stata integrazione dell'attività dei dipendenti degli appaltatori nell'organizzazione di impresa di , alla quale era riferibile il potere di conformazione CP_1 della loro prestazione.
Le mansioni assegnate al ricorrente erano semplici e ripetitive e, a prescindere dalla presenza o meno di “referenti” dell'appaltatrice, il potere direttivo ed organizzativo (integrante cosa diversa ed ulteriore rispetto alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro) risulta immanente nell'organizzazione predisposta dalla committente.
Va sottolineato al riguardo che negli appalti ad alta intensità di manodopera - in cui, a mente dell'art. 29, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276,
“l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto” costituisce il criterio discretivo tra appalto genuino ed interposizione illecita di manodopera - il fattore dell'organizzazione del lavoro non è riducibile alla mera gestione amministrativa del personale impiegato, ma deve estrinsecarsi nell'effettivo esercizio di autonomi poteri di organizzazione e direzione da parte dell'appaltatore, senza ingerenze da parte del committente.
Così, si è ritenuto, in riferimento agli appalti “endoaziendali” qual è quello in esame, “caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente” che il fenomeno interpositorio si realizzi “tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sula ci sia una reale organizzazione finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (Cass. 27213/2018).
A ciò deve aggiungersi che l'appalto in esame non può considerarsi “leggero” o ad alta intensità di manodopera: il servizio appaltato, infatti, implica fattori produttivi ulteriori rispetto alle prestazioni di lavoro, i più importanti dei quali - per valore economico e per il ruolo essenziale giocato nell'organizzazione dell'attività - erano di proprietà e nella gestione esclusiva della committente.
Ciò è a dirsi per il sistema informatico gestionale (comprensivo di software, hardware e di apparecchiature correlate quali computer e palmari), senza le quali l'appaltatore (che disponeva quale propria attrezzatura unicamente di mezzi di trasporto e carrelli) non sarebbe stato in grado di eseguire il servizio.
In sintesi, il quadro fattuale sopra descritto conferma che l'appalto di cui si controverte non configura un genuino appalto di servizi, difettando l'autonoma organizzazione dei mezzi necessari in capo all'appaltatore, elemento essenziale del tipo contrattuale.
In definitiva, ad avviso del Tribunale ricorrono tutti gli elementi costituivi della fattispecie dell'appalto illecito, trattandosi di mera fornitura di energie lavorative relativamente alle quali il datore di lavoro (apparente) ha rinunciato ad organizzarle e a dirigerle in autonomia, sottraendosi in tal modo alla sostanziale assunzione di un vero e proprio rischio di impresa.
Nelle ipotesi in cui manchino i requisiti ora descritti, si avrà una fornitura di prestazioni lavorative illecita perché non svolta da soggetti in possesso della specifica autorizzazione (le agenzie iscritte nell'apposito albo istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche Sociali e accreditate dalle regioni, ai sensi degli artt.
4-7 del D.Lgs. 276/2003) né alle condizioni stabilite dalla normativa.
Troveranno, in siffatte ipotesi, applicazione le sanzioni previste per la somministrazione irregolare o fraudolenta (artt., rispettivamente, 27 e 28
D.Lgs. 276/2003) e il lavoratore potrà agire in giudizio per la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del “soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, con effetto dall'inizio della somministrazione” (art. 29 del
Decreto).
Pertanto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 276/2003, deve dichiararsi costituito tra ed il Controparte_1 ricorrente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 12.07.2022 con orario di 35 ore settimanali corrispondente a quello contrattuale.
-5-
Il ricorrente deve, poi, essere inquadrato nel livello D del CCNL. per il personale non dirigente di che è il livello corrispondente alle CP_1 mansioni in concreto espletate - tenuto conto anche della equivalenza del contenuto della declaratoria di inquadramento nel livello 4S del CCNL dipendenti delle imprese esercenti servizi postali in appalto.
Al livello D senior del CCNL 2007, ai sensi dell'art. 27, appartengono i lavoratori che svolgono attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media specializzazione. Comprende i lavoratori che, impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono attività a contatto o meno con la clientela che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzo di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico-professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione. Nei ruoli di addetto senior figurano Lavoratori che, nei diversi
Centri di Produzione, Uffici di Recapito e Postali e nelle Strutture di Staff, nell'ambito di processi produttivi e procedure definite, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni secondo le tempistiche previste al sesto capoverso del presente articolo. Tra le figure professionali esemplificative sono ricompresi: Addetto produzione – senior Addetto CUAS – senior Addetto
Lavorazioni Interne – senior Portalettere – senior Addetto Staff – senior;
nonché l'allegato 4 individua nel livello D individua la figura professionale dell'Addetto- Addetto Operativo Trasporti Senior (CMO, CPO di base), che meglio si attaglia alle mansioni svolte dal ricorrente, che ha pertanto diritto al corrispondente trattamento economico e normativo.
-6- Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, considerato il valore della causa e l'espletamento di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014
n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
P.Q.M.
- Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che tra il sig. e si è Parte_1 Controparte_1 instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario settimanale di 30 ore settimanali da inquadrarsi al livello D senior del CCNL per il personale non dirigente di e mansioni di autista, con CP_1 decorrenza dal 12.07.2022 ed ancora in essere;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a ripristinare la funzionalità del rapporto riammettendo in servizio il ricorrente nell'esercizio delle mansioni in precedenza espletate;
- condanna a corrispondere al ricorrente le differenze CP_1 retributive maturate a decorrere dal 12.07.2022, pari alla differenza tra il trattamento retributivo dovuto in base all'inquadramento contrattuale di cui al capo precedente del dispositivo e quello effettivamente percepito nel suddetto arco temporale
- condanna a rifondere le spese di lite del grado, che Controparte_1 liquida in € 2.700,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge.
Roma, 03/03/2025
Il Giudice
Tiziana Orru