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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/01/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Taranto
Sezione lavoro
N.R.G. 5743/2021
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 21 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti D'ADDABBO ROBERTO e AUGUSTO VINCENZO
) ; C.F._2
ricorrente contro
[...]
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da CP_2
resistente contumace
OGGETTO: “COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PERSONALE ATA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 2 agosto 2021 il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze del
[...]
, in qualità di collaboratore scolastico in base a vari Controparte_1 contratti a tempo determinato, e di aver percepito solo il trattamento retributivo iniziale previsto per tale categoria, deduceva di non aver ricevuto il compenso individuale accessorio quale trattamento accessorio della retribuzione del personale ATA, riconosciuto ai collaboratori scolastici e assistenti amministrativi di ruolo o a quelli assunti a tempo determinato per supplenze su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Chiedeva, quindi, che gli venisse correttamente riconosciuto il diritto a percepire tale emolumento con conseguente condanna del al pagamento di euro 565,06. CP_1
Verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo al
, lo stesso non si è costituito né è comparso in giudizio, di CP_1 conseguenza ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle
“note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso
Pag. 2 di 7 individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
il settimo comma precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
La disciplina del personale ATA è del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui la Corte di legittimità
(ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, si è affermato che, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della retribuzione professionale docenti anche gli assunti a tempo determinato.
Pertanto il richiamo contenuto al comma 3 “alle modalità stabilite
Pag. 3 di 7 dall'art. 25 ccni del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predette contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord.
n. 20015 del 27.07.2018).
Siffatti principi sono stati ribaditi dalla Corte Suprema Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 629/2020 nella quale si afferma che è
«conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno 4 che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del
15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva
Pag. 4 di 7 volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio».
L'illustrato ragionamento della giurisprudenza in commento appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Invero, l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Dunque, avendo il compenso in esame indubbiamente carattere retributivo, appare riferirsi a tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
Del resto, la prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio per il personale ATA per i suddetti periodi servizio effettivamente prestato, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 ccnl.
Conseguentemente per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso va liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Ebbene, sulla base di siffatti criteri, la difesa di parte ricorrente, in
Pag. 5 di 7 ossequio ai parametri legislativi sopra indicati, ha correttamente quantificato l'emolumento in discussione nella misura di euro 565,06 in considerazione di mesi 7 e giorni 41 di servizio espletati come risultante dal certificato dai documenti prodotti.
Ne consegue la condanna a corrispondere Controparte_1 alla ricorrente detto importo.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali, come per legge.
In applicazione del principio della soccombenza, il
[...]
va condannato alla rifusione, in favore dei procuratori Controparte_1 di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tabelle, avendo riguardo allo scaglione di valore della causa e tenendo conto sia alla particolare semplicità dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una controversia priva di aspetti peculiari o atipici), sia alla mancanza di attività istruttoria:
P. Q. M.
- condanna il resistente a pagare all'istante la somma di euro
565,06 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994 n. 724, decorrenti dalla maturazione dei diritti;
- condanna il resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 200,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti
Vincenzo AUGUSTO e Roberto D'ADDABBO.
Taranto, 30 gennaio 2025
Pag. 6 di 7 Il giudice
Dott.ssa Viviana Di Palma
Pag. 7 di 7
Sezione lavoro
N.R.G. 5743/2021
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 21 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti D'ADDABBO ROBERTO e AUGUSTO VINCENZO
) ; C.F._2
ricorrente contro
[...]
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da CP_2
resistente contumace
OGGETTO: “COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PERSONALE ATA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 2 agosto 2021 il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze del
[...]
, in qualità di collaboratore scolastico in base a vari Controparte_1 contratti a tempo determinato, e di aver percepito solo il trattamento retributivo iniziale previsto per tale categoria, deduceva di non aver ricevuto il compenso individuale accessorio quale trattamento accessorio della retribuzione del personale ATA, riconosciuto ai collaboratori scolastici e assistenti amministrativi di ruolo o a quelli assunti a tempo determinato per supplenze su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Chiedeva, quindi, che gli venisse correttamente riconosciuto il diritto a percepire tale emolumento con conseguente condanna del al pagamento di euro 565,06. CP_1
Verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo al
, lo stesso non si è costituito né è comparso in giudizio, di CP_1 conseguenza ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle
“note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso
Pag. 2 di 7 individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
il settimo comma precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
La disciplina del personale ATA è del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui la Corte di legittimità
(ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, si è affermato che, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della retribuzione professionale docenti anche gli assunti a tempo determinato.
Pertanto il richiamo contenuto al comma 3 “alle modalità stabilite
Pag. 3 di 7 dall'art. 25 ccni del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predette contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord.
n. 20015 del 27.07.2018).
Siffatti principi sono stati ribaditi dalla Corte Suprema Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 629/2020 nella quale si afferma che è
«conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno 4 che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del
15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva
Pag. 4 di 7 volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio».
L'illustrato ragionamento della giurisprudenza in commento appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Invero, l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Dunque, avendo il compenso in esame indubbiamente carattere retributivo, appare riferirsi a tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
Del resto, la prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio per il personale ATA per i suddetti periodi servizio effettivamente prestato, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 ccnl.
Conseguentemente per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso va liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Ebbene, sulla base di siffatti criteri, la difesa di parte ricorrente, in
Pag. 5 di 7 ossequio ai parametri legislativi sopra indicati, ha correttamente quantificato l'emolumento in discussione nella misura di euro 565,06 in considerazione di mesi 7 e giorni 41 di servizio espletati come risultante dal certificato dai documenti prodotti.
Ne consegue la condanna a corrispondere Controparte_1 alla ricorrente detto importo.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali, come per legge.
In applicazione del principio della soccombenza, il
[...]
va condannato alla rifusione, in favore dei procuratori Controparte_1 di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tabelle, avendo riguardo allo scaglione di valore della causa e tenendo conto sia alla particolare semplicità dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una controversia priva di aspetti peculiari o atipici), sia alla mancanza di attività istruttoria:
P. Q. M.
- condanna il resistente a pagare all'istante la somma di euro
565,06 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994 n. 724, decorrenti dalla maturazione dei diritti;
- condanna il resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 200,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti
Vincenzo AUGUSTO e Roberto D'ADDABBO.
Taranto, 30 gennaio 2025
Pag. 6 di 7 Il giudice
Dott.ssa Viviana Di Palma
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