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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/07/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 434/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAPA NICOLA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. PAPA NICOLA
appellanti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
PALMISANO ROBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._4
PALMISANO
[...]
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._5 dell'avv. PALMISANO ROBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._6
PALMISANO ROBERTO
FRANCOISE ZANFINO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._7
PALMISANO ROBERTO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._8
PALMISANO ROBERTO appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) preliminarmente, ritenere e dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Palmi n. 1085/2019 del 03.12.2019, non notificata;
2) sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare la legitimatio ad causam dei sigg.
, , , , Controparte_1 CP_3 Parte_4 Parte_3
Francoise NO e;
CP_2
3) sempre in via preliminare, revocare l'ordinanza istruttoria del 24.02.2019 e ammettere le richieste di prova ivi formulate e con i testi indicati;
4) nel merito, ritenere e dichiarare che i sigg. e Parte_1 Parte_2 hanno posseduto per oltre venti anni unitamente alla sig.ra
[...] Parte_5
animo domini, in modo pubblico, pacifico, ininterrotto e non equivoco,
[...]
l'immobile sito in Gioia Tauro, via Francesco Tripodi, n. 268, composto da cinque vani e giardino, riportato nel C.T. del Comune di Gioia Tauro al Foglio n. 24, particelle 581
e 12 sub. 2, confinante da un lato con via F. Tripodi, da altro lato con proprietà Per_1
(maritata , da altro lato con proprietà e da altro lato infine con
[...] Per_2 Per_3 proprietà Per_4
5) conseguentemente ritenere e dichiarare che e Parte_1 Parte_2 hanno acquistato, per usucapione, la comproprietà dei 2/3 degli immobili
[...] predetti;
6) ordinare al competente Conservatore dei RR. II. di Reggio Calabria di trascrivere la emananda sentenza ed all' di Reggio Calabria di eseguire la relativa voltura;
CP_4
7) condannare i convenuti alla reimmissione di e Parte_1 Parte_2 nel compossesso dell'immobile sito in Gioia Tauro, via Francesco Tripodi,
[...]
n. 268, composto da cinque vani e giardino, riportato nel C.T. del Comune di Gioia
Tauro al Foglio n. 24, particelle 581 e 12 sub. 2, confinante da un lato con via F.
Tripodi, da altro lato con proprietà (maritata , da altro lato con Persona_1 Per_2 proprietà e da altro lato infine con proprietà Per_3 Per_4
pag. 2/7 8) condannare i convenuti al risarcimento del danno in favore della signora Parte_2 per il periodo di mancato godimento, che si quantifica in via equitativa in €.
[...]
1.000,00 all'anno, dal giugno 2013, data di spossessamento, sino all'effettiva reimmissione nel possesso, oltre gli interessi legali su tale somma;
9) condannare i convenuti al risarcimento del danno in favore del signor Parte_1
per il periodo di mancato godimento, che si quantifica in via equitativa in €.
[...]
1.000,00 all'anno, dal giugno 2013, data di spossessamento, sino all'effettiva reimmissione nel possesso, oltre gli interessi legali su tale somma;
10) condannare i convenuti in solido a pagare 1/3 della somma di €. 4.700,00 oltre accessori dal 2011 fino al soddisfo in favore del sig. , per le causali Parte_1 suindicate;
11) con condanna al pagamento di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre magg. 15%, IVA e CAP, come per legge”
per parte appellata: 1) respingere la richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria, avanzata in via preliminare dalla controparte, e per l'effetto dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'Appello proposto dai Sig.ri. e Parte_1 Parte_2
confermando le statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Palmi,
[...] recante n. 1085/2019 del 03.12.2019;
2) Nella denegata e non creduta ipotesi di riapertura dell'istruttoria, ammettere tutte le prove richieste dagli odierni appellati con gli scritti difensivi già versati in atti;
3) Condannare gli appellanti al pagamento di spese, competenze e compensi del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 16.08.2016, Pt_1
e convenivano in giudizio , , Parte_2 Controparte_1 CP_3
, , Francoise NO e (tutti Parte_4 Parte_3 CP_2 eredi di ), per ottenere l'accertamento dell'acquisto per intervenuta Parte_5 usucapione dei 2/3 dell'immobile sito in Gioia Tauro, via Francesco Tripodi, n. 268, composto da cinque vani e giardino, riportato nel C.T. del Comune di Gioia Tauro al pag. 3/7 Foglio n. 24, particelle 581 e 12 sub. 2, confinante da un lato con via F. Tripodi, da altro lato con proprietà (maritata , da altro lato con proprietà e Persona_1 Per_2 Per_3 da altro lato infine con proprietà con condanna dei comproprietari convenuti alla Per_4 reimmissione in possesso ed al risarcimento del danno.
Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata, escludendo ogni forma di possesso ad usucapionem degli attori ed affermando la loro proprietà esclusiva.
Con sentenza n. 1085/2019 il Tribunale di Palmi dichiarava inammissibile la domanda di usucapione relativamente al fabbricato sito in Gioia Tauro in catasto al foglio 24 part. 12 sub 12 e rigettava per il resto la domanda.
Con atto di citazione notificato il 26.8.2020, e Pt_1 Parte_2 impugnava la predetta sentenza, affermando con il primo motivo la nullità della stessa, avendo errato il primo giudice nell'escludere la legittimazione passiva dei convenuti ed insistendo nell'accoglimento delle istanze istruttorie proposte in primo grado, e con il secondo motivo contestava la correttezza della decisione in merito al giardino, poiché la comproprietà dell'immobile avrebbe comportato anche l'utilizzo del giardino annesso al medesimo titolo e le prove articolate in primo grado, illegittimamente escluse, avrebbero consentito detto accertamento.
Si costituivano in giudizio gli appellati, che contestavano la fondatezza dell'appello, rilevando la correttezza della decisione rispetto alla intestazione formale del bene, pur ribadendo la proprietà esclusiva del fabbricato in capo a prima ed ai Parte_5 suoi eredi successivamente al decesso di costei, per intervenuta usucapione. Rispetto al terreno annesso all'abitazione, precisavano che – come per l'uso della casa – anche l'utilizzo del giardino era stato consentito per tolleranza ed in ragione dei rapporti di parentela esistenti.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
La decisione di primo grado ha correttamente evidenziato che i signori Parte_1 avevano proposto un'azione di usucapione e non una azione di revindica, ma ha errato pag. 4/7 nel ritenere i convenuti carenti di legittimazione passiva (rectius privi di titolarità passiva del rapporto controverso) rispetto alla domanda proposta.
La legittimazione passiva "ad causam", rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, va riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio, mentre ogni questione sul fondamento della relativa pretesa attiene al merito, non a quella legittimazione. Nel giudizio ordinario di usucapione, legittimato passivo è il proprietario (o il possessore) del bene, posto che la sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione non potrà avere alcun effetto di giudicato nei confronti dell'eventuale proprietario pretermesso, il quale potrà agire con l'opposizione di terzo. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la legittimazione passiva rispetto ad una domanda volta all'accertamento dell'acquisto a titolo originario per usucapione di un bene immobile va esperita nei confronti di chiunque contesti il diritto vantandone uno proprio (v. da ultimo Sez. 2, Sent. n. 17270 del 2015). I convenuti hanno sempre affermato di essere proprietari dell'immobile – acquisito per usucapione mai accertata ma già dichiarata nell'atto di acquisto della corte accessoria del 28.8.1979 da parte della loro dante causa – e della corte circostante, di cui invece è certo l'acquisto. All'atto della proposizione della domanda di usucapione da parte di e , sicuramente sussisteva la legittimazione Pt_1 Parte_2 passiva degli eredi di in , conformemente alla Parte_5 CP_1 giurisprudenza consolidata di legittimità secondo cui l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie a titolo di usucapione) va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda, ossia i signori . CP_1
Peraltro, la domanda degli attori – attuali appellanti – era diretta ad accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della comproprietà degli immobili, unitamente ai convenuti, per cui il giudizio doveva necessariamente svolgersi nei loro confronti.
Oltre alla documentazione richiamata in sentenza, gli appellanti avevano depositato altresì i certificati ipotecari rilasciati dai competenti Registri Immobiliari, dai quali non
è risultata alcuna trascrizione contro i signori successivamente al 1957, né CP_1 risulta altra diversa intestazione dei beni. Si deve, pertanto, ritenere che il giudizio fosse stato correttamente instaurato nei confronti dei possessori e formali intestatari dei beni. pag. 5/7 3. La sussistenza della titolarità passiva del rapporto in capo ai convenuti impone la necessità di procedere alla rimessione della causa sul ruolo per l'assunzione delle prove articolate dagli appellanti in primo grado, per la cui ammissione le parti hanno costantemente insistito. Si tratta, infatti, di istanze istruttorie ammissibili e rilevanti, in quanto dirette ad accertare l'esercizio di un possesso assimilabile a quello del
(com)proprietario in capo agli attori.
Devono, altresì, essere ammesse le prove articolate dagli appellati, sulle quali non vi è stata mai rinuncia, espressamente richiamate nella costituzione in appello (trattandosi di prove ritenute superflue in primo grado, la parte vittoriosa non ha l'onere di proporre appello incidentale, ma solo di reiterare le istanze istruttorie).
3.1. L'accoglimento del primo motivo di appello e quindi l'ammissibilità della azione di usucapione nei confronti degli appellati relativamente al fabbricato impone il differimento della decisione sul secondo motivo di appello, relativo al capo della decisione che ha rigettato nel merito la domanda di usucapione della corte circostante al fabbricato, che dovrà essere esaminato unitamente al merito della domanda di cui al capo precedente – dopo lo svolgimento dell'istruttoria. Difatti, le prove articolate dagli appellanti si riferiscono anche all'utilizzo del giardino ai fini della realizzazione del bagno dell'immobile, per cui l'esito dell'istruttoria appare rilevante anche per detta domanda. Inoltre, poiché il terreno circostante costituisce corte e pertinenza dell'immobile, la decisione sulla proprietà dell'immobile potrebbe incidere sulla domanda relativa al giardino, che pertanto deve essere esaminata in seguito alla chiusura dell'istruttoria.
Si deve, pertanto, pronunciare sentenza non definitiva ed accogliere il primo motivo di appello, accertando l'ammissibilità dell'azione di usucapione nei confronti degli appellati.
La decisione sulle spese di lite è riservata alla decisione sul merito delle domande di usucapione, alla definizione del giudizio.
La causa va quindi rimessa sul ruolo per lo svolgimento dell'istruttoria, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte d'Appello, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Palmi n. 1085/2019, così provvede:
1. Accoglie il primo motivo di appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile l'azione di usucapione avanzata da e nei Pt_1 Parte_2 confronti di , , , Controparte_1 CP_3 Parte_4 Parte_3
, Francoise NO e;
[...] CP_2
2. dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 434/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAPA NICOLA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. PAPA NICOLA
appellanti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
PALMISANO ROBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._4
PALMISANO
[...]
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._5 dell'avv. PALMISANO ROBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._6
PALMISANO ROBERTO
FRANCOISE ZANFINO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._7
PALMISANO ROBERTO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._8
PALMISANO ROBERTO appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) preliminarmente, ritenere e dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Palmi n. 1085/2019 del 03.12.2019, non notificata;
2) sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare la legitimatio ad causam dei sigg.
, , , , Controparte_1 CP_3 Parte_4 Parte_3
Francoise NO e;
CP_2
3) sempre in via preliminare, revocare l'ordinanza istruttoria del 24.02.2019 e ammettere le richieste di prova ivi formulate e con i testi indicati;
4) nel merito, ritenere e dichiarare che i sigg. e Parte_1 Parte_2 hanno posseduto per oltre venti anni unitamente alla sig.ra
[...] Parte_5
animo domini, in modo pubblico, pacifico, ininterrotto e non equivoco,
[...]
l'immobile sito in Gioia Tauro, via Francesco Tripodi, n. 268, composto da cinque vani e giardino, riportato nel C.T. del Comune di Gioia Tauro al Foglio n. 24, particelle 581
e 12 sub. 2, confinante da un lato con via F. Tripodi, da altro lato con proprietà Per_1
(maritata , da altro lato con proprietà e da altro lato infine con
[...] Per_2 Per_3 proprietà Per_4
5) conseguentemente ritenere e dichiarare che e Parte_1 Parte_2 hanno acquistato, per usucapione, la comproprietà dei 2/3 degli immobili
[...] predetti;
6) ordinare al competente Conservatore dei RR. II. di Reggio Calabria di trascrivere la emananda sentenza ed all' di Reggio Calabria di eseguire la relativa voltura;
CP_4
7) condannare i convenuti alla reimmissione di e Parte_1 Parte_2 nel compossesso dell'immobile sito in Gioia Tauro, via Francesco Tripodi,
[...]
n. 268, composto da cinque vani e giardino, riportato nel C.T. del Comune di Gioia
Tauro al Foglio n. 24, particelle 581 e 12 sub. 2, confinante da un lato con via F.
Tripodi, da altro lato con proprietà (maritata , da altro lato con Persona_1 Per_2 proprietà e da altro lato infine con proprietà Per_3 Per_4
pag. 2/7 8) condannare i convenuti al risarcimento del danno in favore della signora Parte_2 per il periodo di mancato godimento, che si quantifica in via equitativa in €.
[...]
1.000,00 all'anno, dal giugno 2013, data di spossessamento, sino all'effettiva reimmissione nel possesso, oltre gli interessi legali su tale somma;
9) condannare i convenuti al risarcimento del danno in favore del signor Parte_1
per il periodo di mancato godimento, che si quantifica in via equitativa in €.
[...]
1.000,00 all'anno, dal giugno 2013, data di spossessamento, sino all'effettiva reimmissione nel possesso, oltre gli interessi legali su tale somma;
10) condannare i convenuti in solido a pagare 1/3 della somma di €. 4.700,00 oltre accessori dal 2011 fino al soddisfo in favore del sig. , per le causali Parte_1 suindicate;
11) con condanna al pagamento di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre magg. 15%, IVA e CAP, come per legge”
per parte appellata: 1) respingere la richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria, avanzata in via preliminare dalla controparte, e per l'effetto dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'Appello proposto dai Sig.ri. e Parte_1 Parte_2
confermando le statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Palmi,
[...] recante n. 1085/2019 del 03.12.2019;
2) Nella denegata e non creduta ipotesi di riapertura dell'istruttoria, ammettere tutte le prove richieste dagli odierni appellati con gli scritti difensivi già versati in atti;
3) Condannare gli appellanti al pagamento di spese, competenze e compensi del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 16.08.2016, Pt_1
e convenivano in giudizio , , Parte_2 Controparte_1 CP_3
, , Francoise NO e (tutti Parte_4 Parte_3 CP_2 eredi di ), per ottenere l'accertamento dell'acquisto per intervenuta Parte_5 usucapione dei 2/3 dell'immobile sito in Gioia Tauro, via Francesco Tripodi, n. 268, composto da cinque vani e giardino, riportato nel C.T. del Comune di Gioia Tauro al pag. 3/7 Foglio n. 24, particelle 581 e 12 sub. 2, confinante da un lato con via F. Tripodi, da altro lato con proprietà (maritata , da altro lato con proprietà e Persona_1 Per_2 Per_3 da altro lato infine con proprietà con condanna dei comproprietari convenuti alla Per_4 reimmissione in possesso ed al risarcimento del danno.
Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata, escludendo ogni forma di possesso ad usucapionem degli attori ed affermando la loro proprietà esclusiva.
Con sentenza n. 1085/2019 il Tribunale di Palmi dichiarava inammissibile la domanda di usucapione relativamente al fabbricato sito in Gioia Tauro in catasto al foglio 24 part. 12 sub 12 e rigettava per il resto la domanda.
Con atto di citazione notificato il 26.8.2020, e Pt_1 Parte_2 impugnava la predetta sentenza, affermando con il primo motivo la nullità della stessa, avendo errato il primo giudice nell'escludere la legittimazione passiva dei convenuti ed insistendo nell'accoglimento delle istanze istruttorie proposte in primo grado, e con il secondo motivo contestava la correttezza della decisione in merito al giardino, poiché la comproprietà dell'immobile avrebbe comportato anche l'utilizzo del giardino annesso al medesimo titolo e le prove articolate in primo grado, illegittimamente escluse, avrebbero consentito detto accertamento.
Si costituivano in giudizio gli appellati, che contestavano la fondatezza dell'appello, rilevando la correttezza della decisione rispetto alla intestazione formale del bene, pur ribadendo la proprietà esclusiva del fabbricato in capo a prima ed ai Parte_5 suoi eredi successivamente al decesso di costei, per intervenuta usucapione. Rispetto al terreno annesso all'abitazione, precisavano che – come per l'uso della casa – anche l'utilizzo del giardino era stato consentito per tolleranza ed in ragione dei rapporti di parentela esistenti.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
La decisione di primo grado ha correttamente evidenziato che i signori Parte_1 avevano proposto un'azione di usucapione e non una azione di revindica, ma ha errato pag. 4/7 nel ritenere i convenuti carenti di legittimazione passiva (rectius privi di titolarità passiva del rapporto controverso) rispetto alla domanda proposta.
La legittimazione passiva "ad causam", rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, va riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio, mentre ogni questione sul fondamento della relativa pretesa attiene al merito, non a quella legittimazione. Nel giudizio ordinario di usucapione, legittimato passivo è il proprietario (o il possessore) del bene, posto che la sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione non potrà avere alcun effetto di giudicato nei confronti dell'eventuale proprietario pretermesso, il quale potrà agire con l'opposizione di terzo. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la legittimazione passiva rispetto ad una domanda volta all'accertamento dell'acquisto a titolo originario per usucapione di un bene immobile va esperita nei confronti di chiunque contesti il diritto vantandone uno proprio (v. da ultimo Sez. 2, Sent. n. 17270 del 2015). I convenuti hanno sempre affermato di essere proprietari dell'immobile – acquisito per usucapione mai accertata ma già dichiarata nell'atto di acquisto della corte accessoria del 28.8.1979 da parte della loro dante causa – e della corte circostante, di cui invece è certo l'acquisto. All'atto della proposizione della domanda di usucapione da parte di e , sicuramente sussisteva la legittimazione Pt_1 Parte_2 passiva degli eredi di in , conformemente alla Parte_5 CP_1 giurisprudenza consolidata di legittimità secondo cui l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie a titolo di usucapione) va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda, ossia i signori . CP_1
Peraltro, la domanda degli attori – attuali appellanti – era diretta ad accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della comproprietà degli immobili, unitamente ai convenuti, per cui il giudizio doveva necessariamente svolgersi nei loro confronti.
Oltre alla documentazione richiamata in sentenza, gli appellanti avevano depositato altresì i certificati ipotecari rilasciati dai competenti Registri Immobiliari, dai quali non
è risultata alcuna trascrizione contro i signori successivamente al 1957, né CP_1 risulta altra diversa intestazione dei beni. Si deve, pertanto, ritenere che il giudizio fosse stato correttamente instaurato nei confronti dei possessori e formali intestatari dei beni. pag. 5/7 3. La sussistenza della titolarità passiva del rapporto in capo ai convenuti impone la necessità di procedere alla rimessione della causa sul ruolo per l'assunzione delle prove articolate dagli appellanti in primo grado, per la cui ammissione le parti hanno costantemente insistito. Si tratta, infatti, di istanze istruttorie ammissibili e rilevanti, in quanto dirette ad accertare l'esercizio di un possesso assimilabile a quello del
(com)proprietario in capo agli attori.
Devono, altresì, essere ammesse le prove articolate dagli appellati, sulle quali non vi è stata mai rinuncia, espressamente richiamate nella costituzione in appello (trattandosi di prove ritenute superflue in primo grado, la parte vittoriosa non ha l'onere di proporre appello incidentale, ma solo di reiterare le istanze istruttorie).
3.1. L'accoglimento del primo motivo di appello e quindi l'ammissibilità della azione di usucapione nei confronti degli appellati relativamente al fabbricato impone il differimento della decisione sul secondo motivo di appello, relativo al capo della decisione che ha rigettato nel merito la domanda di usucapione della corte circostante al fabbricato, che dovrà essere esaminato unitamente al merito della domanda di cui al capo precedente – dopo lo svolgimento dell'istruttoria. Difatti, le prove articolate dagli appellanti si riferiscono anche all'utilizzo del giardino ai fini della realizzazione del bagno dell'immobile, per cui l'esito dell'istruttoria appare rilevante anche per detta domanda. Inoltre, poiché il terreno circostante costituisce corte e pertinenza dell'immobile, la decisione sulla proprietà dell'immobile potrebbe incidere sulla domanda relativa al giardino, che pertanto deve essere esaminata in seguito alla chiusura dell'istruttoria.
Si deve, pertanto, pronunciare sentenza non definitiva ed accogliere il primo motivo di appello, accertando l'ammissibilità dell'azione di usucapione nei confronti degli appellati.
La decisione sulle spese di lite è riservata alla decisione sul merito delle domande di usucapione, alla definizione del giudizio.
La causa va quindi rimessa sul ruolo per lo svolgimento dell'istruttoria, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte d'Appello, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Palmi n. 1085/2019, così provvede:
1. Accoglie il primo motivo di appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile l'azione di usucapione avanzata da e nei Pt_1 Parte_2 confronti di , , , Controparte_1 CP_3 Parte_4 Parte_3
, Francoise NO e;
[...] CP_2
2. dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7