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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Elena Gelato Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2752 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, difeso dall'Avv. Muratori Franco, che lo rappresenta e difende;
Parte_1
Appellante
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e quale mandataria di quest'ultima, difese dall'Avv. Coluzzi
[...] CP_3
Alessandro;
Appellate
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6938/2020 emessa dal Tribunale di Roma in data 06/05/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto relativa Parte_1 all'opposizione ex 617 e 615 c.p.c. in quanto si era limitata ad accoglierla solo parzialmente dichiarando “l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno di
[...]
per gli interessi moratori come richiesti con l'atto di precetto notificato il Parte_1
3.1.17.”.
Si sono costituite in giudizio ( incorporante Controparte_4 CP_1
) e cessionaria del credito, instando per il rigetto
[...] Controparte_2 dell'appello.
All'udienza del 17.7.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
r.g. n. 1 Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem la sentenza impugnata.
§2. L'appello è infondato.
Con il primo motivo il sostiene il difetto di legittimazione attiva della Pt_1 in relazione alla vantata qualità di cessionaria del credito. Controparte_2
La doglianza è infondata.
In tema si osserva che, come precisato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza
24798/2020 ”La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.”
Nel caso in esame, nel primo grado di giudizio la mancata contestazione della legittimazione ha comportato un implicito riconoscimento della stessa.
Condivisibilmente la cessionaria inoltre ha controdedotto sul punto: “ Nell'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato dalla cessionaria del credito nel corso del giudizio di primo grado, si è dato atto che, a seguito di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 6 dicembre 2017 ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge
130 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385), la ha acquistato pro soluto da Banca CARIM – Cassa di Controparte_5
Risparmio di Rimini S.p.a., con efficacia economica dalle ore 23:59 del 31 marzo 2017 e con efficacia giuridica dal 6 dicembre 2017, tutti i crediti derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 2.01.1970 e la data del 31.03.2017, come meglio indicati nel contratto di cessione.
L'odierna appellata, ha inoltre precisato che ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 30 Controparte_5 aprile 1999 n.130 e dell'art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U.B) e informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, di aver dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 148 del 16 dicembre 2017 e ha depositato in giudizio il relativo estratto della Gazzetta Ufficiale.
Ad integrazione della predetta documentazione, le parti appellate depositano nel presente giudizio di appello la lettera con la quale si è informato il debitore dell'intervenuta cessione del credito (all.1) e lo stralcio del contratto di cessione con indicazione CDG debitore e denominazione (all.2) “
Ciò detto, sarebbe anche superflua, quindi, l'ulteriore documentazione prodotta dalla in questo grado, comunque ammissibile in quanto la questione non CP_5
r.g. n. 2 ha formato oggetto né di contrasto, né di rilievo d'ufficio da parte del giudice di primo grado, documentazione che comprova ulteriormente la sussistenza della legittimazione della cessionaria.
Il motivo concernente la nullità del contratto di mutuo per la natura usuraria degli interessi moratori è infondato, alla stregua dei più recenti arresti della Corte di
Cassazione come richiamati di seguito.
Con l'ordinanza n. 8103/2023 la Suprema Corte ha affermato che: “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1,
c.c.2”
Inoltre, la Corte di Cassazione ( v. sent. N. 7352/2022) non solo ha affermato che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” ma , in parte motiva, ha anche così ricostruito l'intero assetto giurisprudenziale in materia.
“Questa Corte ha di recente ribadito l'importanza della tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre decisamente per ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass., Sez. U.,
18/09/2020, n. 19597, pag. 18);
In questo contesto, d'altro canto, è stata ribadita anche successivamente la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, n. 9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della r.g. n. 3 percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021,
n. 31615); questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui "adde" Cass., 18/01/2019, n.
1464).
Ne consegue che va escluso in radice che l'eventuale pattuizione degli interessi di mora oltre soglia possa determinare la gratuità del mutuo.
-Con l'ordinanza 4597/2023 la Corte di Cassazione ha precisato : “ In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.
Con l'ordinanza 14000/2023 la Corte di Cassazione ha ribadito: “ In tema di rapporti bancari, il cd. "documento di sintesi", nel riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto, vale a consentire al cliente una più agevole e rapida lettura delle sue clausole;
esso assolve ad una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso, con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di consegna del documento non comporta la nullità del negozio, potendo esclusivamente rivelarsi fonte di responsabilità pre-contrattuale o contrattuale.”
Da ultimo con la sentenza a sezioni unite 15130/2024 la Corte di Cassazione ha affermato: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Quanto al merito dell'asserita usurarietà degli interessi moratori, si fa riferimento al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in applicazione della formula come indicata dalla Suprema Corte ( in Cassaz. ssuu. N. 19597/2020) per l'individuazione del tasso soglia di mora si applica la maggiorazione prevista nei decreti ministeriali attuativi della legge antiusura (con la seguente formula [TEGM + 2,1%) + ½]- v- Corte d'Appello
r.g. n. 4 Napoli n. 4860/2024). Con la conseguenza che, come con divisibilmente evidenziato anche da parte appellata, nel caso di specie non è dato rilevare un superamento della soglia ( (6,00 +2,1) +50%)= 12,15%) da parte dell'interesse moratorio fissato nel contratto di mutuo ( art. 4) in misura pari al tasso interesse corrispettivo più 5 punti
(6,2% o 6,286% ( art.3 contratto) +5% = 11,286).
Sotto altro autonomo profilo si evidenzia comunque che nella fattispecie era prevista una clausola di salvaguardia idonea ad escludere ogni tipo di nullità e di cui l'opponente non ha allegato il mancato rispetto.
Quanto al terzo motivo di appello, manifestamente infondata è altresì la censura di indeterminatezza per il riferimento all'EURIBOR.
Quanto alla determinatezza del tasso di interesse variabile, si osserva comunque che tale requisito è soddisfatto nella fattispecie attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, attraverso il riferimento a parametri rigidi su scala nazionale. In particolare, nella specie il tasso EURIBOR costituisce un elemento contabile di riferimento convenzionalmente pattuito per la determinazione del tasso di interesse, al pari di qualunque altro parametro esterno anche all'attività bancaria, purchè certo.
Ed invero, è condivisibile quanto controdedotto dall'appellata sul punto: “Anche il terzo motivo di appello riproduce le stesse infondate tesi del giudizio di primo grado.
E' appena il caso di ricordare che l'art.4 della Legge n°154/1992 richiamato dalla controparte stabilisce unicamente l'obbligo di “indicare” il tasso di interesse.
Contrariamente a quanto sostenuto dal debitore il contratto di mutuo che occupa specifica che al, al momento della pattuizione, il tasso contrattualmente convenuto è pari a 6,20%, senza alcun aggancio al tasso Euribor (art.2).
Solo a partire dalla quarta rata il tasso viene “determinato dalla media aritmetica del tasso Euribor 6 mesi del mese antecedente a quello di inizio della maturazione di ciascuna rata” (art.3), ovvero, per stabilire il tasso da applicarsi ad una certa rata si dovrà prendere in esame la “media aritmetica” dei tassi relativi al mese precedente.
Parte opponente erra clamorosamente nella determinazione del tasso atteso che riferisce il tasso giornaliero
(del 6/6/2008 data di stipula del contratto) pari al 5,11% anziché rilevare più correttamente la
MEDIA ARITMETICA del mese precedente (maggio 2008) pari al 4,961%.
Con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 117 TUB, la censura è infondata atteso che non vi è alcuna indeterminatezza nel contratto in oggetto, né inosservanza dei commi 4 e 6 (e non 5 in quanto r.g. n. 5 abrogato) poiché i tassi risultano tutti correttamente indicati senza alcun rinvio “agli usi” per la loro determinazione”.
Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano avendo riguardo al valore effettivo della controversia (opposizione a precetto per € 583.000) come da dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002, per il pagamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione, che è stato dichiarato e versato in misura insufficiente.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in Parte_1 favore delle controparti che liquida in solido ex latere creditorum in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002
e che il contributo unificato è stato dichiarato e versato in misura insufficiente.
Roma, 5.2.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 6