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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 12305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12305 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 613/2025 promossa da:
, nato il [...] a Faisalabad in [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Svetlana Turella (C.F. , ed elettivamente C.F._2
domiciliato in Rovereto (TN), C.so Rosmini n. 84, presso lo studio del difensore;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
a Islamabad (Pakistan),
[...]
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: impugnazione provvedimento diniego del visto per ricongiungimento familiare pagina 1 Con ricorso depositato in data 09.01.2025, , Parte_1
nato in [...] e naturalizzato cittadino italiano, ha impugnato il diniego al rilascio del visto di ingresso per il minore
[...]
nato il [...] a [...], del quale Per_1
ha assunto la tutela, emesso dall' a Islamabad, Controparte_1
chiedendo dunque l'accertamento del suo diritto al ricongiungimento familiare e per l'effetto, l'ordine di rilascio del suddetto visto.
Il ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto dall'autorità giudiziaria del Pakistan (Corte di Sobia Khalid – Giudice tutelare di Faisalabad) la tutela del minore (provvedimento del Persona_1
31.03.2023, in atti); che quest'ultima veniva riportata nei documenti del suddetto minore (passaporto e carta di identità pakistana, in atti); di aver dunque presentato la richiesta di rilascio di visto per familiare di cittadino UE in data 12.06.2024; che, il 25.07.2024 riceveva comunicazione di cui all'art. 10 bis l. 241/90 in quanto il prodotto certificato di nascita del minore non era corretto poiché non riporta il nome del suo padre biologico (cfr. comunicazione in atti); che, con memorie del 01°.08.2024 rispondeva alla comunicazione allegando un ulteriore certificato di nascita con le corrette generalità del padre biologico;
che, in mancanza di riscontri, nelle date del 24.09.2024 e del 14.11.2024 provvedeva a richiedere informazioni sullo stato della pratica, tuttavia, ricevendo in data 10.12.2024 la notifica del diniego del 29.11.2024, emesso per la medesima motivazione di cui alla comunicazione di preavviso di rigetto.
2 Il ricorrente ha dunque in questa sede lamentato l'illegittimità della condotta dell' adita, rappresentando di aver prodotto tutta CP_1
la documentazione richiesta e, richiamata dottrina e giurisprudenza in merito all'istituto della cd. guardianship, ha chiesto disporsi l'ordine di rilascio del visto con condanna alle spese di parte resistente.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 04.07.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data
24.06.2025 deducendo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell' ad Islamabad. Nel merito, evidenziato Controparte_1
il proprio potere di accertamento e verifica della documentazione fornita a supporto delle domande di visto, richiamato quanto dedotto dalla sede consolare, ha rappresentato la legittimità del diniego ritenendo la documentazione prodotta non sufficiente a comprovare la sussistenza del diritto vantato. Ha inoltre dedotto che, pur alla luce del decesso del padre biologico del minore (avvenuto in data
11.08.2022) e del consenso all'espatrio della madre, nonché dell'autorizzazione del Tribunale di Faisalabad, non sussistono i presupposti sufficienti a supportare una richiesta di trasferimento del minore a tempo indeterminato, ritenuta ipotizzabile la contrarietà all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 64 e ss. della L. n. 218/1995 (cfr. relazione in atti).
In conclusione, ribadendo la sussistenza di carenze formali e sostanziali della documentazione prodotta a supporto della domanda,
3 il resistente ha chiesto il rigetto dell'avverso ricorso in CP_1
quanto inammissibile o, in ogni caso, infondato.
Con note del 03.07.2025 parte ricorrente ha contestato tutto quanto ex adverso eccepito. In particolare, ha evidenziato la mera irregolarità riscontrata nel solo certificato di nascita prodotto a supporto della domanda, successivamente integrato già in fase amministrativa e, richiamato quanto già dedotto, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
***
Il ricorso deve ritenersi fondato alla luce delle considerazioni che seguono.
Pacificamente rilevata l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art 5 D.lgs. n. 30/2007, si richiama la definizione di familiare contenuta nell'art 2 del medesimo decreto, che prevede che siano considerati tali i figli di età inferiore a 21 anni o superiore qualora siano a carico del cittadino della UE. Ebbene, oramai fuor di dubbio è
l'equiparazione ai figli naturali del richiedente, dei figli adottivi o affidati o sottoposti a tutela, espressamente prevista dalla normativa in materia per tutte le ipotesi di ricongiungimento (art. 29, co. 2, d.lgs.
286/98).
Dunque, in tema di visto per ricongiungimento familiare,
l'interpretazione costituzionalmente orientata del richiamato art. 29 del d.lgs. n. 286/1998, anche alla luce dell'art. 3 della Convenzione di
New York sui diritti del fanciullo e dell'art. 24 della Carta di Nizza, impone di non escludere che la norma possa essere estesa anche ai
4 minori affidati mediante istituti quali la " " e, per quel che Per_2
concerne il caso di specie, la “guardianship”, istituti che mirano a far godere al minore maggiori opportunità di crescita e migliori condizioni di vita, salvaguardando il rapporto con i genitori, come peraltro riconosciuto all'art. 20, comma 3 della stessa Convenzione di New
York, sebbene ivi nella sola “kafalah” giudiziale (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 25310 del 11/11/2020).
Come correttamente evidenziato da parte ricorrente, in Pakistan non esiste una normativa specifica in materia di adozione: “L'ordinamento giuridico pakistano è basato sulla shariah, la quale non riconosce
l'adozione in senso legale – cioè l'istituzione della relazione genitore- figlio tra individui che non hanno legami di sangue. Pertanto, non c'è alcuna legge statale sull'adozione. Nella maggior parte degli Stati islamici l'adozione com'è intesa negli Stati occidentali è impossibile.
Ogni processo che pretenda di alterare la genealogia della famiglia, di cambiare l'autentica identità di un individuo e potenzialmente svantaggiare i figli legittimi, è generalmente disapprovata nella cultura islamica. Ciononostante, la legge pakistana consente che i bambini possano essere affidati alla custodia (guardianship) di un soggetto adatto, come misura di custodia alternativa. Nel 1994 il Governo pakistano ha fornito la seguente informazione relativamente alle adozioni interne e la situazione sembra tuttora persistente:
“L'adozione non è disciplinata da alcuna legge in Pakistan/Islam. Ciò non significa che l'adozione è letteralmente proibita in Pakistan. In speciali circostanze i bambini sono affidati alla custodia dei parenti più
5 prossimi o di persone ritenute idonee dalla Corte. In questi casi i bambini non acquisiscono automaticamente il parentato dei loro guardiani. Potranno godere di tutti i diritti sociali ed economici eccetto che l'eredità del loro guardiano”. (cfr. Australian Government –
Migration Review Tribunal, Country Advice Pakistan. Pakistan –
PAK36043 – Adoption – Customary adoption – kafala – Guardians and Wards Act 1890, 28 gennaio 2010, https://www.ecoi.net/en/file/local/1219130/1997_1298281084_pak36
043.pdf).
Nel caso di specie, sebbene il provvedimento giudiziale in esame non definisca espressamente kafala la tutela instaurata (circostanza d'altra parte plausibile, stando alle fonti: “Il concetto di kafalah è meno conosciuto in Pakistan […]. Il termine non è comunemente usato, anche se sembra essere ampiamente praticato”, Collective for Social
Science Research, Mapping and Assessment of the Child Protection
System. Punjab, dicembre 2012, https://www.researchcollective.org/Documents/Punjab_Child_Protect ion_Mappin g_and_Assessment_Report.pdf), il contenuto della guardianship presenta profili che lo rendono assimilabile alla , Per_2
pratica riconosciuta dalle Nazioni Unite nell'ambito della Convenzione sui diritti dell'infanzia, di cui il Pakistan è firmatario: “Il Guardians and
Wards Act del 1890 (originariamente promulgato sotto il sistema britannico) è rilevante per l'adozione consuetudinaria in quanto formalizza il rapporto tutore - minore. […] La legge consente a un individuo di ottenere la tutela legale di un bambino (una pratica
6 coerente con la kafala, ma non obbligatoria). Tutte le fonti sembrano indicare che la kafala può essere fatta in accordo con lo Stato, ma questo è probabilmente più comune quando è coinvolto un orfanotrofio o una terza parte. Per ottenere la tutela legale, è necessario presentare una domanda al tribunale distrettuale competente”. (cfr. Australian Government – Migration Review
Tribunal, Country Advice Pakistan. Pakistan – PAK36043 – Adoption
– Customary adoption – kafala – Guardians and Wards Act 1890, 28 gennaio 2010, https://www.ecoi.net/en/file/local/1219130/1997_1298281084_pak36
043.pdf).
Dunque, alla luce delle fonti sopra riportate, la tutela/custodia
(guardianship), riconosciuta per il minore con Persona_1
il provvedimento della Corte Sobia Khalid – Giudice tutelare di
Faisalabad, costituisce, alla stregua della kafala, un istituto finalizzato a regolare l'affidamento in un ordinamento, quale è quello pakistano, privo di una disciplina in materia di adozione.
Si vedano, inoltre, alcuni importanti arresti della giurisprudenza di legittimità, i quali conducono ad escludere che in tema di ricongiungimento familiare debba necessariamente trovare applicazione la normativa in materia di adozioni internazionali, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione resistente, quali Cass. ord. n. 6909/2022; Cass. n.25310/2020; Cass., sent. n.
1843/2015.
7 A ciò si aggiunga la rilevanza dell'istituto in esame anche tenuto conto dell'applicazione al caso di specie della normativa di cui al D.lgs.
30/2008 che prevede, per quel che concerne i familiari di cittadini UE, anche l'espressione “altri familiari” di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e che, dunque, occorre interpretare estensivamente in conformità ai principi affermati dall'art. 3 della
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24 novembre 1989
e dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, secondo una accezione non strettamente parentale, in ragione del perseguimento del superiore interesse del minore, prevalente su eventuali interessi confliggenti.
Tanto premesso per evidenziare che non può essere negata ai fini del ricongiungimento la qualifica di familiare al minore affidato all'odierno ricorrente in forza di un istituto quale la "guardiaship", in particolare qui di natura giudiziale, come visto, vigente nello Stato del Pakistan.
Tuttavia, come evidenziato da parte ricorrente, nel caso in esame il diniego al rilascio del visto risulta motivato nel provvedimento impugnato non sull'inidoneità dell'istituto richiamato, come sostenuto da parte resistente in sede giudiziale, ma dalla riscontrata irregolarità del certificato di nascita del minore allegato alla domanda di ricongiungimento presentata in data 12.06.2024.
Tale documentazione risulta integrata dal ricorrente a seguito dell'apposito preavviso di rigetto, dunque, già in fase amministrativa.
Ciò posto, anche a voler convenire con parte resistente sull'inidoneità del suddetto certificato, prodotto in fase giudiziale senza fornire prova
8 dell'avvenuta legalizzazione, non può non rilevarsi la copiosa documentazione già prodotta in quella sede a supporto della domanda e la cui autenticità, contrariamente a quanto dedotto, risulta attestata sin dall'08.07.2024 dalla stessa autorità accertante (si veda report legale, doc. 3, memorie di costituzione).
La sussistenza delle condizioni per il positivo esito del ricongiungimento familiare risulta dunque documentalmente provata.
Nel caso in esame, in presenza di una pronuncia giudiziale, della
Corte di Sobia Khalid – Giudice tutelare di Faisalabad che, sulla base del superiore interesse del minore, ha riconosciuto all'odierno ricorrente il ruolo di “guardian” dello stesso (riportato in tutti i documenti del minore: certificato di nascita;
certificato di residenza/stato di famiglia;
passaporto; carta di identità pakistana) risultano dunque integrati i presupposti per il rilascio del visto di ricongiungimento familiare a favore di , affidato Persona_1
all'odierno ricorrente.
Tenuto conto della documentazione in atti le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere addebitate a parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al
[...]
il rilascio del visto di ingresso per Controparte_1
motivi familiari in favore di , nato il [...] Persona_1
a Faisalabad (Pakistan);
9 -condanna il resistente alle spese legali a favore del ricorrente che si quantificano in € 1.600,00, a titolo di compenso oltre oneri e accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 04 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 613/2025 promossa da:
, nato il [...] a Faisalabad in [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Svetlana Turella (C.F. , ed elettivamente C.F._2
domiciliato in Rovereto (TN), C.so Rosmini n. 84, presso lo studio del difensore;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
a Islamabad (Pakistan),
[...]
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: impugnazione provvedimento diniego del visto per ricongiungimento familiare pagina 1 Con ricorso depositato in data 09.01.2025, , Parte_1
nato in [...] e naturalizzato cittadino italiano, ha impugnato il diniego al rilascio del visto di ingresso per il minore
[...]
nato il [...] a [...], del quale Per_1
ha assunto la tutela, emesso dall' a Islamabad, Controparte_1
chiedendo dunque l'accertamento del suo diritto al ricongiungimento familiare e per l'effetto, l'ordine di rilascio del suddetto visto.
Il ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto dall'autorità giudiziaria del Pakistan (Corte di Sobia Khalid – Giudice tutelare di Faisalabad) la tutela del minore (provvedimento del Persona_1
31.03.2023, in atti); che quest'ultima veniva riportata nei documenti del suddetto minore (passaporto e carta di identità pakistana, in atti); di aver dunque presentato la richiesta di rilascio di visto per familiare di cittadino UE in data 12.06.2024; che, il 25.07.2024 riceveva comunicazione di cui all'art. 10 bis l. 241/90 in quanto il prodotto certificato di nascita del minore non era corretto poiché non riporta il nome del suo padre biologico (cfr. comunicazione in atti); che, con memorie del 01°.08.2024 rispondeva alla comunicazione allegando un ulteriore certificato di nascita con le corrette generalità del padre biologico;
che, in mancanza di riscontri, nelle date del 24.09.2024 e del 14.11.2024 provvedeva a richiedere informazioni sullo stato della pratica, tuttavia, ricevendo in data 10.12.2024 la notifica del diniego del 29.11.2024, emesso per la medesima motivazione di cui alla comunicazione di preavviso di rigetto.
2 Il ricorrente ha dunque in questa sede lamentato l'illegittimità della condotta dell' adita, rappresentando di aver prodotto tutta CP_1
la documentazione richiesta e, richiamata dottrina e giurisprudenza in merito all'istituto della cd. guardianship, ha chiesto disporsi l'ordine di rilascio del visto con condanna alle spese di parte resistente.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 04.07.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data
24.06.2025 deducendo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell' ad Islamabad. Nel merito, evidenziato Controparte_1
il proprio potere di accertamento e verifica della documentazione fornita a supporto delle domande di visto, richiamato quanto dedotto dalla sede consolare, ha rappresentato la legittimità del diniego ritenendo la documentazione prodotta non sufficiente a comprovare la sussistenza del diritto vantato. Ha inoltre dedotto che, pur alla luce del decesso del padre biologico del minore (avvenuto in data
11.08.2022) e del consenso all'espatrio della madre, nonché dell'autorizzazione del Tribunale di Faisalabad, non sussistono i presupposti sufficienti a supportare una richiesta di trasferimento del minore a tempo indeterminato, ritenuta ipotizzabile la contrarietà all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 64 e ss. della L. n. 218/1995 (cfr. relazione in atti).
In conclusione, ribadendo la sussistenza di carenze formali e sostanziali della documentazione prodotta a supporto della domanda,
3 il resistente ha chiesto il rigetto dell'avverso ricorso in CP_1
quanto inammissibile o, in ogni caso, infondato.
Con note del 03.07.2025 parte ricorrente ha contestato tutto quanto ex adverso eccepito. In particolare, ha evidenziato la mera irregolarità riscontrata nel solo certificato di nascita prodotto a supporto della domanda, successivamente integrato già in fase amministrativa e, richiamato quanto già dedotto, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
***
Il ricorso deve ritenersi fondato alla luce delle considerazioni che seguono.
Pacificamente rilevata l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art 5 D.lgs. n. 30/2007, si richiama la definizione di familiare contenuta nell'art 2 del medesimo decreto, che prevede che siano considerati tali i figli di età inferiore a 21 anni o superiore qualora siano a carico del cittadino della UE. Ebbene, oramai fuor di dubbio è
l'equiparazione ai figli naturali del richiedente, dei figli adottivi o affidati o sottoposti a tutela, espressamente prevista dalla normativa in materia per tutte le ipotesi di ricongiungimento (art. 29, co. 2, d.lgs.
286/98).
Dunque, in tema di visto per ricongiungimento familiare,
l'interpretazione costituzionalmente orientata del richiamato art. 29 del d.lgs. n. 286/1998, anche alla luce dell'art. 3 della Convenzione di
New York sui diritti del fanciullo e dell'art. 24 della Carta di Nizza, impone di non escludere che la norma possa essere estesa anche ai
4 minori affidati mediante istituti quali la " " e, per quel che Per_2
concerne il caso di specie, la “guardianship”, istituti che mirano a far godere al minore maggiori opportunità di crescita e migliori condizioni di vita, salvaguardando il rapporto con i genitori, come peraltro riconosciuto all'art. 20, comma 3 della stessa Convenzione di New
York, sebbene ivi nella sola “kafalah” giudiziale (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 25310 del 11/11/2020).
Come correttamente evidenziato da parte ricorrente, in Pakistan non esiste una normativa specifica in materia di adozione: “L'ordinamento giuridico pakistano è basato sulla shariah, la quale non riconosce
l'adozione in senso legale – cioè l'istituzione della relazione genitore- figlio tra individui che non hanno legami di sangue. Pertanto, non c'è alcuna legge statale sull'adozione. Nella maggior parte degli Stati islamici l'adozione com'è intesa negli Stati occidentali è impossibile.
Ogni processo che pretenda di alterare la genealogia della famiglia, di cambiare l'autentica identità di un individuo e potenzialmente svantaggiare i figli legittimi, è generalmente disapprovata nella cultura islamica. Ciononostante, la legge pakistana consente che i bambini possano essere affidati alla custodia (guardianship) di un soggetto adatto, come misura di custodia alternativa. Nel 1994 il Governo pakistano ha fornito la seguente informazione relativamente alle adozioni interne e la situazione sembra tuttora persistente:
“L'adozione non è disciplinata da alcuna legge in Pakistan/Islam. Ciò non significa che l'adozione è letteralmente proibita in Pakistan. In speciali circostanze i bambini sono affidati alla custodia dei parenti più
5 prossimi o di persone ritenute idonee dalla Corte. In questi casi i bambini non acquisiscono automaticamente il parentato dei loro guardiani. Potranno godere di tutti i diritti sociali ed economici eccetto che l'eredità del loro guardiano”. (cfr. Australian Government –
Migration Review Tribunal, Country Advice Pakistan. Pakistan –
PAK36043 – Adoption – Customary adoption – kafala – Guardians and Wards Act 1890, 28 gennaio 2010, https://www.ecoi.net/en/file/local/1219130/1997_1298281084_pak36
043.pdf).
Nel caso di specie, sebbene il provvedimento giudiziale in esame non definisca espressamente kafala la tutela instaurata (circostanza d'altra parte plausibile, stando alle fonti: “Il concetto di kafalah è meno conosciuto in Pakistan […]. Il termine non è comunemente usato, anche se sembra essere ampiamente praticato”, Collective for Social
Science Research, Mapping and Assessment of the Child Protection
System. Punjab, dicembre 2012, https://www.researchcollective.org/Documents/Punjab_Child_Protect ion_Mappin g_and_Assessment_Report.pdf), il contenuto della guardianship presenta profili che lo rendono assimilabile alla , Per_2
pratica riconosciuta dalle Nazioni Unite nell'ambito della Convenzione sui diritti dell'infanzia, di cui il Pakistan è firmatario: “Il Guardians and
Wards Act del 1890 (originariamente promulgato sotto il sistema britannico) è rilevante per l'adozione consuetudinaria in quanto formalizza il rapporto tutore - minore. […] La legge consente a un individuo di ottenere la tutela legale di un bambino (una pratica
6 coerente con la kafala, ma non obbligatoria). Tutte le fonti sembrano indicare che la kafala può essere fatta in accordo con lo Stato, ma questo è probabilmente più comune quando è coinvolto un orfanotrofio o una terza parte. Per ottenere la tutela legale, è necessario presentare una domanda al tribunale distrettuale competente”. (cfr. Australian Government – Migration Review
Tribunal, Country Advice Pakistan. Pakistan – PAK36043 – Adoption
– Customary adoption – kafala – Guardians and Wards Act 1890, 28 gennaio 2010, https://www.ecoi.net/en/file/local/1219130/1997_1298281084_pak36
043.pdf).
Dunque, alla luce delle fonti sopra riportate, la tutela/custodia
(guardianship), riconosciuta per il minore con Persona_1
il provvedimento della Corte Sobia Khalid – Giudice tutelare di
Faisalabad, costituisce, alla stregua della kafala, un istituto finalizzato a regolare l'affidamento in un ordinamento, quale è quello pakistano, privo di una disciplina in materia di adozione.
Si vedano, inoltre, alcuni importanti arresti della giurisprudenza di legittimità, i quali conducono ad escludere che in tema di ricongiungimento familiare debba necessariamente trovare applicazione la normativa in materia di adozioni internazionali, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione resistente, quali Cass. ord. n. 6909/2022; Cass. n.25310/2020; Cass., sent. n.
1843/2015.
7 A ciò si aggiunga la rilevanza dell'istituto in esame anche tenuto conto dell'applicazione al caso di specie della normativa di cui al D.lgs.
30/2008 che prevede, per quel che concerne i familiari di cittadini UE, anche l'espressione “altri familiari” di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e che, dunque, occorre interpretare estensivamente in conformità ai principi affermati dall'art. 3 della
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24 novembre 1989
e dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, secondo una accezione non strettamente parentale, in ragione del perseguimento del superiore interesse del minore, prevalente su eventuali interessi confliggenti.
Tanto premesso per evidenziare che non può essere negata ai fini del ricongiungimento la qualifica di familiare al minore affidato all'odierno ricorrente in forza di un istituto quale la "guardiaship", in particolare qui di natura giudiziale, come visto, vigente nello Stato del Pakistan.
Tuttavia, come evidenziato da parte ricorrente, nel caso in esame il diniego al rilascio del visto risulta motivato nel provvedimento impugnato non sull'inidoneità dell'istituto richiamato, come sostenuto da parte resistente in sede giudiziale, ma dalla riscontrata irregolarità del certificato di nascita del minore allegato alla domanda di ricongiungimento presentata in data 12.06.2024.
Tale documentazione risulta integrata dal ricorrente a seguito dell'apposito preavviso di rigetto, dunque, già in fase amministrativa.
Ciò posto, anche a voler convenire con parte resistente sull'inidoneità del suddetto certificato, prodotto in fase giudiziale senza fornire prova
8 dell'avvenuta legalizzazione, non può non rilevarsi la copiosa documentazione già prodotta in quella sede a supporto della domanda e la cui autenticità, contrariamente a quanto dedotto, risulta attestata sin dall'08.07.2024 dalla stessa autorità accertante (si veda report legale, doc. 3, memorie di costituzione).
La sussistenza delle condizioni per il positivo esito del ricongiungimento familiare risulta dunque documentalmente provata.
Nel caso in esame, in presenza di una pronuncia giudiziale, della
Corte di Sobia Khalid – Giudice tutelare di Faisalabad che, sulla base del superiore interesse del minore, ha riconosciuto all'odierno ricorrente il ruolo di “guardian” dello stesso (riportato in tutti i documenti del minore: certificato di nascita;
certificato di residenza/stato di famiglia;
passaporto; carta di identità pakistana) risultano dunque integrati i presupposti per il rilascio del visto di ricongiungimento familiare a favore di , affidato Persona_1
all'odierno ricorrente.
Tenuto conto della documentazione in atti le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere addebitate a parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al
[...]
il rilascio del visto di ingresso per Controparte_1
motivi familiari in favore di , nato il [...] Persona_1
a Faisalabad (Pakistan);
9 -condanna il resistente alle spese legali a favore del ricorrente che si quantificano in € 1.600,00, a titolo di compenso oltre oneri e accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 04 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
10