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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 6045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6045 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 16915/25 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 16915 del Ruolo Generale dell'anno 2025 introdotto da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CAGNIN PIERLUIGI
RICORRENTE
contro
, C.F. , non costituito CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni della parte ricorrente:
Dichiara di rinunciare ex art. 306 c.p.c. agli atti del presente giudizio, abbandonando ogni pretesa nei confronti del convenuto relativamente all'oggetto della controversia.
Chiede che il G.I. Voglia pronunciare l'estinzione del procedimento a spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.7.2025, premesso di Parte_1
aver iniziato con hanno una relazione sentimentale, con CP_1
relativa convivenza more uxorio, a far data dal 2011 andando a convivere presso la residenza della sig.ra nell'immobile sito in Noale via Del Pt_1
Maglio n. 9/6, di proprietà dei genitori della sig.ra che in data Pt_1
24.07.2013 nasceva a Mirano il figlio che ha frequentato la Persona_1
classe prima della scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto
Comprensivo di Noale “Elisabetta “Betty” Pierazzo” con orario dalle 8.00 alle 13.40 dal lunedì al venerdì; di essere titolare di un laboratorio artigianale di fitocosmesi, mentre il sig. svolge l'attività di CP_1
rappresentante e addetto alle vendite di un'azienda di Padova con un reddito mensile fisso di circa € 2.000,00 oltre agli extra. Ciò premesso chiedeva: “Voglia il Tribunale disporre l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_1
presso la madre nella casa familiare, che sarà alla stessa assegnata, alla quale spetterà l'ordinaria gestione dello stesso. I genitori assumeranno quindi di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio, relativamente ad istruzione, educazione e salute,
Pag. 2 di 4 tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
B) Voglia disporre il diritto di visita paterno nelle seguenti modalità: il figlio, nella settimana in cui trascorrerà con la madre il fine settimana, starà con il padre due pomeriggi alla settimana, il martedì dalle 18 alle 21, quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre, ed il giovedì dalle 18 con pernotto e accompagnamento a scuola il venerdì mattina. Nella settimana in cui il figlio starà col padre il fine settimana, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera alle 21, quando lo riaccompagnerà a casa della madre, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé il martedì dalle 18 alle 21. Se i giorni di allenamento e delle partite coincidono con quelli di visita del padre lo stesso provvederà ad accompagnare il figlio. Il padre potrà, se lo riterrà opportuno, previo avviso riprendere dopo gli Persona_1
allenamenti di calcio e riaccompagnarlo a casa. Durante le vacanze estive il figlio potrà pernottare dal padre anche il martedì non dovendo andare a scuola il giorno successivo. In tale periodo il padre, quando lo avrà con sé la notte, dovrà accompagnarlo di mattina al centro estivo frequentato dal figlio. C) Voglia assegnare alla sig.ra la casa familiare Parte_1
sita in Noale (Ve) via del Maglio n. 9/6 attesa la titolarità della stessa in capo alla ricorrente, quale nuda proprietaria, la cessazione del rapporto di coppia e il fatto che il sig. ha già trasferito altrove la propria CP_1
residenza. D) Voglia condannare il padre a contribuire al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo alla madre, a far data dal mese di agosto 2024, data dalla quale si è volontariamente trasferito a vivere altrove, entro il giorno 15 di ciascun mese, sul conto corrente dalla stessa
Pag. 3 di 4 indicato la somma di € 500,00, e/o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre che al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia. E) Voglia assegnare alla madre sig.ra l'assegno unico ed universale per il figlio Parte_1
nella misura del 100%, ovvero del 50% se ritenuto di giustizia, con l'obbligo da parte del genitore percipiente di riversare all'altro genitore la metà dell'importo fino ad oggi percepito e di quello percipiendo”.
Il giudice fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé e con memoria depositata in data 10.12.2025, la ricorrente rinunciava agli atti del presente giudizio chiedendo fosse dichiarata l'estinzione del giudizio.
La controparte non si è costituita.
Il Collegio, preso atto della regolare rinuncia agli atti della ricorrente,
letto l'art.306 c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il presente giudizio;
Nulla per le spese.
Venezia, 12.12.2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 16915/25 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 16915 del Ruolo Generale dell'anno 2025 introdotto da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CAGNIN PIERLUIGI
RICORRENTE
contro
, C.F. , non costituito CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni della parte ricorrente:
Dichiara di rinunciare ex art. 306 c.p.c. agli atti del presente giudizio, abbandonando ogni pretesa nei confronti del convenuto relativamente all'oggetto della controversia.
Chiede che il G.I. Voglia pronunciare l'estinzione del procedimento a spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.7.2025, premesso di Parte_1
aver iniziato con hanno una relazione sentimentale, con CP_1
relativa convivenza more uxorio, a far data dal 2011 andando a convivere presso la residenza della sig.ra nell'immobile sito in Noale via Del Pt_1
Maglio n. 9/6, di proprietà dei genitori della sig.ra che in data Pt_1
24.07.2013 nasceva a Mirano il figlio che ha frequentato la Persona_1
classe prima della scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto
Comprensivo di Noale “Elisabetta “Betty” Pierazzo” con orario dalle 8.00 alle 13.40 dal lunedì al venerdì; di essere titolare di un laboratorio artigianale di fitocosmesi, mentre il sig. svolge l'attività di CP_1
rappresentante e addetto alle vendite di un'azienda di Padova con un reddito mensile fisso di circa € 2.000,00 oltre agli extra. Ciò premesso chiedeva: “Voglia il Tribunale disporre l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_1
presso la madre nella casa familiare, che sarà alla stessa assegnata, alla quale spetterà l'ordinaria gestione dello stesso. I genitori assumeranno quindi di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio, relativamente ad istruzione, educazione e salute,
Pag. 2 di 4 tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
B) Voglia disporre il diritto di visita paterno nelle seguenti modalità: il figlio, nella settimana in cui trascorrerà con la madre il fine settimana, starà con il padre due pomeriggi alla settimana, il martedì dalle 18 alle 21, quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre, ed il giovedì dalle 18 con pernotto e accompagnamento a scuola il venerdì mattina. Nella settimana in cui il figlio starà col padre il fine settimana, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera alle 21, quando lo riaccompagnerà a casa della madre, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé il martedì dalle 18 alle 21. Se i giorni di allenamento e delle partite coincidono con quelli di visita del padre lo stesso provvederà ad accompagnare il figlio. Il padre potrà, se lo riterrà opportuno, previo avviso riprendere dopo gli Persona_1
allenamenti di calcio e riaccompagnarlo a casa. Durante le vacanze estive il figlio potrà pernottare dal padre anche il martedì non dovendo andare a scuola il giorno successivo. In tale periodo il padre, quando lo avrà con sé la notte, dovrà accompagnarlo di mattina al centro estivo frequentato dal figlio. C) Voglia assegnare alla sig.ra la casa familiare Parte_1
sita in Noale (Ve) via del Maglio n. 9/6 attesa la titolarità della stessa in capo alla ricorrente, quale nuda proprietaria, la cessazione del rapporto di coppia e il fatto che il sig. ha già trasferito altrove la propria CP_1
residenza. D) Voglia condannare il padre a contribuire al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo alla madre, a far data dal mese di agosto 2024, data dalla quale si è volontariamente trasferito a vivere altrove, entro il giorno 15 di ciascun mese, sul conto corrente dalla stessa
Pag. 3 di 4 indicato la somma di € 500,00, e/o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre che al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia. E) Voglia assegnare alla madre sig.ra l'assegno unico ed universale per il figlio Parte_1
nella misura del 100%, ovvero del 50% se ritenuto di giustizia, con l'obbligo da parte del genitore percipiente di riversare all'altro genitore la metà dell'importo fino ad oggi percepito e di quello percipiendo”.
Il giudice fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé e con memoria depositata in data 10.12.2025, la ricorrente rinunciava agli atti del presente giudizio chiedendo fosse dichiarata l'estinzione del giudizio.
La controparte non si è costituita.
Il Collegio, preso atto della regolare rinuncia agli atti della ricorrente,
letto l'art.306 c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il presente giudizio;
Nulla per le spese.
Venezia, 12.12.2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 4 di 4