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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 19/2/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 23191/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. CHIODETTI GUIDO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_1
l'avv. DE LUCA MASSIMILIANO
RESISTENTE
OGGETTO: inquadramento superiore e differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 11.7.2023, ha Parte_1 adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- accertarsi che egli ha svolto ininterrottamente le mansioni di “capo cantoniere, posizione economica ed organizzativa B1 del CCNL Anas sin dal 5 ottobre 2018”;
1 - accertarsi che egli ha diritto di essere inquadrato ex art. 2103 c.c. nel profilo di “capo cantoniere posizione economica ed organizzativa B1 del CCNL sin dal 5 ottobre 2018”; CP_1
- condannarsi, per l'effetto, a corrispondergli le differenze CP_1 retributive e gli altri emolumenti dovuti per il periodo dal 5 ottobre 2018 al 31 dicembre 2020 “essendogli stato solo tardivamente riconosciuto, a far data dal 1° gennaio 2021, l'inquadramento nel profilo di capo cantoniere, posizione economica ed organizzativa B1 del CCNL , per un importo complessivo di € 6.066,79, come CP_1 da conteggi allegati, o per il diverso importo, anche maggiore, che si riterrà di giustizia ed oltre accessori come per legge;
- condannarsi, di conseguenza, alla conseguenziale CP_1 regolarizzazione contributiva e previdenziale. Il ricorrente ha premesso, in fatto, le seguenti circostanze:
- egli è stato assunto da in data 11.1.1999 con CP_1 inquadramento nella posizione economica ed organizzativa B2 e profilo professionale di “cantoniere”;
- a far data dal 1.1.2021, è stato inquadrato nella superiore posizione economica ed organizzativa B1, con il profilo professionale di “capo cantoniere” sebbene abbia svolto le relative mansioni a decorrere dal 5 ottobre 2018 contestualmente al collocamento a riposo del capo cantoniere già preposto alla squadra di Persona_1 manutenzione della quale egli faceva parte da anni;
- con ordine di servizio n. 2/2019 del 11.1.2019 e decorrenza dal 21.1.2019, la società ha proceduto ad una complessiva CP_1 riorganizzazione dei centri di manutenzione a seguito del D.P.C.M. 20 febbraio 2018 “che aveva accresciuto i km in gestione dell'Area Compartimentale Lazio”;
- in data 5 ottobre 2018, egli è subentrato al sig. , capo Persona_1 cantoniere collocato in pensione, in virtù di apposito ordine di servizio, n. 20 del 5.10.2018;
- con esso si è stabilito che “temporaneamente fino alla data del 31.12.2018” egli assumesse le funzioni di “Capo Squadra” nella squadra di allocazione, la squadra Alfa 4 del Centro Manutentorio D;
- in realtà, egli ha svolto oltre il termine originariamente stabilito, senza soluzione di continuità, e tuttora svolge le funzioni di capo cantoniere;
la circostanza si evince, tra l'altro, dal Modello Organizzativo Territoriale Lazio n. 1 del 2020 relativo all'allocazione delle risorse con decorrenza dal 2 marzo 2020 da cui risulta la sua
2 preposizione in qualità di capo squadra alla squadra DA-Sq 5- Pronto Intervento alla quale sono state assegnate tre risorse, nelle persone di , e;
Persona_2 Persona_3 Persona_4
- i compiti che svolge continuativamente dal 5 ottobre 2018 sono meglio specificati in ricorso;
- con comunicazione di prot. ris. 418 del 21.12.2020, gli è stato riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'inquadramento nella posizione economica ed organizzativa B1, profilo professionale di capo cantoniere di cui al CCNL del Gruppo Anas “in considerazione dell'attività… svolta e delle competenze professionali sin qui manifestate”. Ciò premesso e considerato, considerate le differenze retributive maturate come da conteggi analitici che si allegano al ricorso, Parte_1
ha rassegnato le conclusioni prima indicate.
[...]
Instaurato ritualmente il contraddittorio, la società si è CP_1 costituita in giudizio resistendo alla domanda e facendo rilevare quanto segue:
- nel periodo dal 5.10.2018 al 31.12.2018, per 88 giorni, il ricorrente è stato incaricato, con ordine di servizio n. 20/2018, di svolgere, oltre alle “normali attività di Cantoniere”, le funzioni di “Capo Squadra” nella squadra di sorveglianza ALFA 4 del Centro Manutentorio D, in maniera saltuaria e comunque non prevalente né equivalente a quelle proprie della posizione organizzativa ed economica di appartenenza;
si evidenzia che l'assegnazione temporanea al sig. si è resa necessaria a seguito Pt_1 dell'emanazione del D.P.C.M. 20 febbraio 2018 recante la revisione delle tratte stradali di interesse nazionale e regionali che ha trasferito parte della “chilometrica stradale precedentemente affidata alla Regione Lazio” alla competenza di che, improvvisamente, CP_1 ha dovuto fronteggiare la situazione “in carenza di personale”;
- nel periodo dal 2.3.2020 al 31.12.2020, , in virtù delle Pt_1 attitudini e competenze manifestate e in considerazione della necessità di garantire il presidio delle tratte stradali di nuova gestione, è stato inserito in un percorso formativo di crescita professionale e nominato “Capo Squadra” della squadra DA-Sq 5- Pronto Intervento del Centro Manutentorio D come da comunicazione gestionale di II livello del 2.3.2020;
- nel periodo intermedio dal 1.1.2019 al 1.3.2020 è tornato alle Pt_1 proprie mansioni. Ciò rilevato e considerati:
3 - la nullità del ricorso per indeterminatezza ex art. 414, n. 4), c.p.c. in quanto il sig. si limita ad elencare ordini di servizio e Pt_1 comunicazioni emesse da “estrapolandole dal loro contesto e CP_1 strumentalizzandone il contenuto” e ad elencare le mansioni che il CCNL applicabile affida al capo cantoniere senza specificare i tempi e le modalità del loro svolgimento;
- l'infondatezza della domanda nel merito poiché l'esercizio delle funzioni di “Capo Squadra”, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, si è protratto ininterrottamente solo per 88 giorni, periodo insufficiente ad integrare le fattispecie di cui agli artt. 2103 c.c. e 51 del CCNL per l'assegnazione al superiore livello di CP_1 inquadramento e poiché il sig. non ha fornito prova dello Pt_1 svolgimento continuativo di tali funzioni, anche per il periodo successivo, né la prevalenza o l'equivalenza rispetto alle funzioni proprie del profilo di appartenenza;
si evidenzia che il riconoscimento del superiore inquadramento in favore del sig. Pt_1
a decorrere dal mese di marzo 2020 è avvenuto in virtù di un percorso di crescita professionale, la società resistente ha chiesto rigettarsi il ricorso. All'udienza del 25.6.2024, il procuratore di parte ricorrente ha esercitato la facoltà di rinuncia alla domanda di condanna di CP_1 alla “consequenziale regolarizzazione contributiva e previdenziale” di cui alla lett. D) delle “CONCLUSIONI”. Inoltre, all'udienza del 19.2.2025, il procuratore della stessa parte ha riformulato la domanda di superiore inquadramento “decorsi tre mesi dal 5.10.2018, in ossequio alla disposizione dell'art. 51, comma 3, del CCNL applicabile”. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
La domanda come rettificata alle udienze del 25.6.2024 e del 19.2.2025 deve essere accolta per i motivi di seguito precisati. La controversia verte sull'accertamento del diritto di al Parte_1 superiore inquadramento contrattuale, nella posizione organizzativa ed economica B1, profilo professionale di capo cantoniere, del CCNL Gruppo ANAS applicabile sul presupposto dell'espletamento in via continuativa delle relative mansioni anche nel periodo intermedio tra l'assegnazione temporanea alle funzioni, con ordine di servizio n. 20/2018, con decorrenza 5.10.2019 e scadenza fissata al 31.12.2019, ed il
4 riconoscimento della superiore posizione organizzativa ed economica, con decorrenza 1° gennaio 2021. Agli atti del fascicolo di parte figurano, in special modo:
- la comunicazione di prot. ris. 418 del 21.12.2020 ove si legge che “in considerazione dell'attività… svolta e delle competenze professionali sin qui manifestate”, a decorrere dal 1.1.2021, sarà riconosciuto al sig. il passaggio alla “Posizione Economica Organizzativa B1- Pt_1
Profilo Professionale CAPO CANTONIERE” (all. 1);
- l'ordine di servizio n. 20 del 5.10.2018 ove si legge che, con decorrenza immediata e “temporaneamente fino alla data del 31.12.2018”, il dipendente , “Profilo Professionale Parte_1
Cantoniere, Posizione Economica Ed Organizzativa B2, attualmente allocato presso la Squadra 'ALFA 4' del Centro Manutentorio D, assuma le funzioni di Capo Squadra della medesima Squadra di appartenenza” (all. 2);
- il Modello Organizzativo Territoriale Lazio n. 1 del 2020 relativo all'allocazione delle risorse con decorrenza 2.3.2020; dal quale risulta la preposizione del sig. al ruolo di capo squadra della Pt_1 squadra DA-Sq 5-Pronto alla quale sono state assegnate CP_2 tre risorse, nelle persone di e Persona_2 Persona_3
(all. 4). Persona_4
1. Ciò premesso, l'eccezione di nullità del ricorso va disattesa avendo il sig.
specificato, segnatamente al punto 14 del proprio atto, le funzioni Pt_1 svolte “senza alcuna soluzione di continuità”.
2. Ora, giusta la relativa declaratoria contrattuale, la posizione organizzativa ed economica B1 è caratterizzata da attività che prevedono “specializzazioni acquisite tramite esperienza professionale o corsi di formazione” nonché dall'uso di “strumenti o mezzi di media difficoltà in ambiti predeterminati e sulla base di indicazioni predefinite” ed è, inoltre, “possibile l'esercizio di controllo su piccoli gruppi di risorse umane che svolgono lavori di tipo esecutivo”. Rientra fra i profili professionali il profilo di capo cantoniere il quale esercita i seguenti compiti:
“a. Coordina le attività della squadra manutentoria o di pronto intervento cui è preposto attenendosi per la esecuzione dei lavori alle disposizioni ricevute;
b. sorveglia la tratta di competenza con l'automezzo della Società per constatare lo stato della strada e delle sue pertinenze;
interviene, anche a mezzo del personale dipendente, in tutti i casi di riscontrato
5 pericolo per la circolazione, provvedendo all'apposizione dei cartelli stradali in dotazione;
c. collabora alla ricognizione periodica delle opere d'arte sulla base dei piani elaborati dai responsabili;
d. collabora direttamente nelle attività con i componenti la squadra;
e. comunica periodicamente all'assistente di nucleo gli interventi eseguiti con le indicazioni delle zone di intervento e segnala tempestivamente, ogni anomalia riscontrata;
f. collabora, se delegato, all'esecuzione di indagini, rilievi, misurazioni, sopralluoghi ed accertamenti tecnici;
g. assolve ai servizi di polizia stradale secondo le norme vigenti” (vd. il CCNL Gruppo ANAS 2016-2018 in all. 5 al fasc. ricorrente). Non è contestato il fatto che il sig. , come dichiarato, sia Pt_1 subentrato al Capo Squadra della Squadra di assegnazione, la Squadra Alfa 4 del Centro Manutentorio D, sig. , nelle sue funzioni, Persona_1 che ciò sia avvenuto a seguito del collocamento a riposo di questi ed in base all'ordine di servizio n. 20/2018 prima cit., con decorrenza dal 5.10.2018. Si evince, inoltre, dalla memoria della parte resistente che il ruolo di
“Capo Squadra” sia riconducibile al profilo professionale di Capo Cantoniere, posizione economica ed organizzativa B1; controverso è, infatti, soltanto il periodo di effettivo svolgimento delle funzioni e, più esattamente, se vi sia stata o meno soluzione di continuità fra il termine di scadenza stabilito nell'ordine di servizio n. 20/2018, il 31.12.2018, e la data di decorrenza del superiore inquadramento qual è stato riconosciuto con la comunicazione di prot. ris. 418 del 21.12.2020, il
1.1.2021. In base alla versione dell'azienda, avrebbe operato come capo Pt_1 squadra “in maniera saltuaria e non continuativa” almeno fino al
2.3.2020 allorquando è stato nominato “Capo Squadra” come da Modello Organizzativo Territoriale Lazio n. 1 del 2020 (all. al n. 4 del fasc. ricorrente e al n. 3 del fasc. resistente). Ad avviso del ricorrente, proprio quest'ultimo documento deporrebbe per l'esercizio continuativo, anche precedente, delle funzioni di capo squadra;
sarebbe, in altri termini, meramente ricognitivo di una situazione lavorativa in essere. Sulla circostanza, sono stati sentiti quali testi i sig.ri , Tes_1
, e . Persona_4 Testimone_2 Testimone_3
6 Il primo teste, premesso di essere “cantoniere dipendente di CP_1 dal 2005” e di aver fatto parte della medesima squadra, ha, tra l'altro, dichiarato:
“Conosco il ricorrente perché è il mio capo cantoniere. Lavoro con lui dal 2016 ma lui è capo cantoniere dall'ottobre 2018 allorché è andato in pensione l'ex capo cantoniere . Persona_1
Prima lavoravamo nella medesima squadra e con le medesime mansioni di cantoniere. Noi facevamo e facciamo servizio sul G.R.A. di Roma. Della squadra fanno parte 4 componenti, 3 cantonieri e un capo cantoniere;
gli altri cantonieri sono ad oggi e Persona_4 [...]
”. Persona_2
Il teste ha, poi, confermato tutte le mansioni descritte al punto n. 14 del ricorso (il coordinamento delle attività di manutenzione e di pronto intervento dei cantonieri addetti alla squadra, ovvero i sig.ri
[...]
, e , la sorveglianza della tratta di Persona_2 Parte_2 Persona_4 competenza con l'automezzo della società per constatare lo stato della strada e delle sue pertinenze, l'intervento, direttamente o comandando sul luogo dell'intervento il personale della squadra e talvolta anche personale esterno, in tutti i casi di riscontrato pericolo per la circolazione, provvedendo all'apposizione dei cartelli stradali in dotazione, l'intervento in ogni caso di incidente grave, anche mortale, la comunicazione periodica all'assistente di nucleo degli interventi eseguiti, delle zone di intervento e la segnalazione di eventuali anomalie, la collaborazione all'esecuzione di indagini, rilievi, misurazioni, sopralluoghi ed accertamenti tecnici e l'assolvimento dei servizi di polizia stradale in conformità alle norme vigenti) nonché lo svolgimento continuativo delle medesime mansioni a far data dall'ottobre 2018 (verbale udienza del 25.6.2024). Di tenore pressoché identico è stata la deposizione del teste , Per_4
“cantoniere dipendente di dal 11.1.1999”, il quale ha CP_1 dichiarato:
“Conosco il ricorrente perché lavoro insieme a lui dal 2004 o 2005,… Facciamo parte della medesima squadra, squadra di sorveglianza Alfa 4. Io sono un cantoniere e lui è capo cantoniere. Più o meno alla fine dell'anno 2018 lui è diventato capo cantoniere, prima era cantoniere. Prima capo squadra era , poi è andato in pensione ed è Persona_1 stato sostituito dal ricorrente.
7 Noi facevamo e facciamo servizio sul G.R.A. di Roma, centro squadra Bufalotta. In relazione al cap. n. 14 di cui al ricorso, confermo la composizione della squadra, tutte le mansioni ivi descritte e il loro svolgimento continuativo da parte del ricorrente a far data dall'ottobre 2018” (verbale udienza del 25.6.2024). Il teste , intimato dalla società e sentito alla stessa udienza, Tes_2 premesso di essere attualmente in pensione, di aver lavorato alle dipendenze di “fin dal 1997” e di essere stato “nel periodo CP_1 di causa… responsabile del Centro Manutentorio Autostradale” (“mi occupavo della gestione… del G.R.A.”), ha dichiarato:
“Conosco il ricorrente perché era un mio sottoposto. Lui svolgeva la funzione di cantoniere prima e, poi, verso la fine dell'anno 2018, è stato nominato capo squadra della squadra sorveglianza del , in CP_3 sostituzione di un collega che è andato in pensione. Io ho gestito il G.R.A. fino a giugno 2021. Le funzioni svolte dalla fine dell'anno 2018 sono funzioni di capo cantoniere che il sig. ha svolto da allora continuativamente Pt_1 coordinando i componenti della squadra, che erano in totale 4, lui compreso. ADR Lui aveva un incarico temporaneo che scadeva il 31.12.2018. Nell'anno 2019, a gennaio, l' ha acquisito ulteriore viabilità, CP_1 restituita dalla Regione, e fu allora emanato un ordine di servizio a metà gennaio nel quale venivano distribuiti tra geometri e ingegneri le nuove tratte di competenza. In questo ordine di servizio, il sig. è stato confermato nell'incarico Pt_1 di capo squadra, della squadra Alfa 4. In realtà, nulla è variato dal punto di vista delle sue mansioni. ADR L'ordine di servizio fu firmato dall'allora responsabile del coordinamento territoriale che coordinava più Regioni (Lazio, Campania e Basilicata), ing. . Persona_5
ADR Nel successivo periodo dal 2.3.2020 e fino al 31.12.2020, Pt_1 svolgeva sempre l'incarico di capo squadra”. La testimonianza è particolarmente significativa poiché, per un verso, offre un ulteriore supporto probatorio alla deduzione attorea dello svolgimento continuativo delle funzioni di capo squadra, dapprima per effetto di un'assegnazione formale sebbene provvisoria, poi, una volta scaduto il termine del 31.12.2018, in via di fatto, per altro verso, fornisce uno spunto per comprendere le ragioni alla base del Modello Organizzativo Territoriale Lazio n. 1 del 2020, ovvero la riorganizzazione
8 delle squadre a seguito dell'acquisizione di “ulteriore viabilità” in occasione della quale è stato “confermato nell'incarico di capo Pt_1 squadra”. L'ultimo teste, premesso di essere “geometra Testimone_3 dipendente di dal 1982… capo nucleo”, dopo aver precisato CP_1 meglio il proprio ruolo (“a differenza del capo squadra che si occupa della manutenzione di un tratto di strada e coordina i suoi cantonieri, il mio lavoro è più ampio perché riguarda la gestione completa di tutto il tratto di strada, rapporti esterni con gli enti, lavori, redazione di perizie, autorizzazioni, concessioni e così via”, ha dichiarato:
“Conosco il ricorrente perché, nel periodo in cui ho prestato servizio sul G.R.A., dal 2014 al 2021, lui prestava servizio sulle squadre di sorveglianza. Lui ha svolto funzioni di cantoniere in un primo periodo e funzioni di capo squadra nell'ultimo periodo. So che andò in pensione il vecchio capo squadra e lui è stato nominato in sua sostituzione. Io avevo rapporti diretti con le squadre quando c'era qualche problematica. La squadra che lui coordinava non ricordo da chi fosse composta a parte il sig. , perché le squadre erano diverse. Per_4
ADR Nel periodo dal 1.1.2019 al 1.3.2020, il ricorrente ha svolto funzioni di capo squadra, imprescindibile perché la squadra possa operare.
… Anche nel periodo successivo quale indicatomi, ovvero dal 2.3.2020 al 31.12.2020, ha svolto esclusivamente e continuativamente le Pt_1 funzioni di capo squadra” (verbale udienza del 25.6.2024). Dal compendio istruttorio, globalmente valutato, può dirsi acclarato che abbia esercitato continuativamente i compiti di capo squadra fin Pt_1 dal 5.10.2019, dunque anche nel periodo intermedio fra il 31.12.2018 e il 2.3.2020. Appaiono, perciò, integrati i presupposti normativi per il riconoscimento della superiore posizione organizzativa ed economica B1, profilo professionale di capo cantoniere, del CCNL di riferimento ovvero, in base all'art. 51, comma 3, del contratto collettivo applicabile alla fattispecie, ovvero il CCNL 2016-2018, in vigore dal 1.1.2016 (all. 5 al fasc. Giura), il decorso di un periodo “di tre mesi consecutivi” ai fini del transito definitivo nella relativa posizione superiore.
9 Ne discende che il ricorrente abbia diritto, oltreché all'inquadramento nella posizione economica organizzativa più elevata fin da data antecedente rispetto a quella di effettivo, formale, riconoscimento, più esattamente dal 6.1.2019, alle differenze retributive maturate a tal titolo, evidentemente fin dal principio, da ritenersi correttamente quantificate nei conteggi allegati all'atto introduttivo, anche per l'assenza di una specifica contestazione avversaria. Si è visto, invece, come la parte ricorrente abbia rinunciato alla domanda di condanna di alla “regolarizzazione contributiva CP_1
e previdenziale” di cui alla lett. D) delle “CONCLUSIONI” (verbale udienza del 25.6.2024; vd., sul punto, Cass., Sez. 2, 4837/2019).
***
Per i motivi esposti, la domanda come rettificata alle udienze del 25.6.2024 e del 19.2.2025 deve essere accolta con l'accertamento che ha ininterrottamente svolto le mansioni di capo cantoniere, Parte_1 posizione organizzativa ed economica B1, del CCNL di riferimento fin dal
5.10.2018, che ha diritto di essere così inquadrato ma dal 6.1.2019 e di percepire da le differenze retributive maturate per il periodo CP_1 dal 5 ottobre 2018 al 31 dicembre 2020, per un importo complessivo di €
6.066,79; al pagamento di tale importo, oltre accessori come per legge, va condannata CP_1
L'esito del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.500,00, di oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 2/3, pari ad € 3.000,00, con distrazione, a carico di
[...]
restando il residuo terzo compensato. è tenuto, altresì, CP_1 CP_1 al rimborso, in favore di parte ricorrente, di € 118,50, a titolo di anticipazioni non imponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie la domanda come rettificata alle udienze del 25.6.2024 e del 19.2.2025 con l'accertamento che ha Parte_1 ininterrottamente svolto le mansioni di capo cantoniere, posizione organizzativa ed economica B1, del CCNL di riferimento fin dal 5.10.2018, che ha diritto di essere così inquadrato ma dal 6.1.2019 e di percepire da le differenze retributive maturate per il CP_1
10 periodo dal 5 ottobre 2018 al 31 dicembre 2020, per un importo complessivo di € 6.066,79;
- condanna, per l'effetto, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al predetto inquadramento, al pagamento, in favore di , dell'importo di cui sopra, Parte_1 oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 lite, liquidate in complessivi € 4.500,00, di oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 2/3, pari ad € 3.000,00, con distrazione, ed al rimborso, in favore di parte ricorrente, di € 118,50, a titolo di anticipazioni non imponibili.
Così deciso in Roma il 19/2/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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