Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 4470/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile
R.G.N. 4470/2023, trattata all'udienza del 02.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 4470/2023, posta in deliberazione tra
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Alatri, Via Campello 55, presso lo studio dell'avv. FONTANA DANILO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. BONTEMPO PATRIZIA, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (spondilodiscopatia lombare e artropatia bilaterale della spalla con lesioni alla cuffia dei rotatori) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 12% per ciascuna patologia e, per l'effetto, condannare l' alla CP_1 erogazione delle prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto attività di operaio vulcanizzatore, nel settore gomma e plastica, dal 01/10/1980 sino al 31/05/2019, alle dipendenze della ditta AR & C. Srl;
- che tali mansioni, svolte per 8-10 ore al giorno, per 5 giorni a settimana, salvo straordinari, comportano l'assunzione di posture incongrue degli arti superiori in quanto il ricorrente si occupava della ricopertura e della riparazione di pneumatici di tutte le dimensioni e tipologie, soprattutto di mezzi pesanti, in parte inginocchiato ed in parte stando in piedi;
sollevava pesi superiori a 30 kg, posizionava a mano gli pneumatici sui macchinari lavorandoli manualmente con movimenti rotatori e continui delle spalle, con spostamento delle gomme su tre macchinari diversi. Inoltre, il ricorrente svolgeva anche le lavorazioni cd. “a stampo”, assumendo posizioni curve per il posizionamento dell'envelope all'interno ed all'esterno della gomma, per poi riposizionarlo sul macchinario per la cottura, come dettagliatamente descritto nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività le malattie professionali “spondilodiscopatia lombare e artropatia bilaterale della spalla con lesioni alla cuffia dei rotatori”;
- di aver presentato all' in data 13.11.2021 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l' ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso i due provvedimenti di dinego, uno dei quali veniva rigettato dall' mentre l'altro non CP_1 veniva riscontrato e non veniva svolta la visita medica collegiale.
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale delle malattie contratte, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari al 12% di invalidità permanente per ciascuna patologia, contratte a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al CP_1 relativo beneficio economico.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo “l'assenza di una documentazione probante l'effettiva e concreta esposizione
a rischio idoneo in lavorazione abituale e sistematica”, nonché la carenza di prova delle mansioni svolte dal ricorrente e del nesso causale tra tali mansioni e le patologie denunciate.
Delegata l'istruttoria al G.U.P. Dott.ssa Zaira Novella, esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso dell'udienza del 2.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta. Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò premesso, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste , collega di lavoro del Testimone_1 ricorrente, ha riferito: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per 15-16 anni circa, dal 1980 al 1996 quando io sono andato in pensione, da Lui era un operaio Persona_1 addetto alla rigenerazione delle gomme, si lavorava dal lunedì al venerdì, a volte anche il sabato, dalle 8 alle 10 ore con straordinario. Lavorava in piedi ed il lavoro era manuale, le gomme a volte erano più alte di noi perché facevamo quelle delle pale meccaniche;
durante il giorno lavorava dalle 20 alle 30 gomme. Lui prendeva le gomme, le metteva negli stampi e un altro addetto le raspava. Poi lui le vulcanizzava. La polverina originata dalla raspadura si metteva nei sacchi e pesava circa 80 kg, si buttavano sui camion e questo si faceva una volta a settimana. Il lavoro era pesante. Le gomme che si sollevavano pesavano dai 70 agli 80 kg. Quando ha lavorato il ricorrente, lavorava prevalentemente con le gomme più grandi, delle pale che vanno nelle cave”.”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste , Testimone_2 anch'egli collega di lavoro del ricorrente, che ha confermato: “I nostri genitori erano parenti alla lontana ed io ho lavorato con lui per circa 30 anni da lui entrò mi pare nel 1981, io Persona_1 nel 1986. Si lavorava dal lunedì al venerdì, per circa 8-10 ore;
il ricorrente lavorava con le gomme grandi dei trattori, faceva la vulcanizzazione, prima doveva pulire la gomma inginocchiato a terra usando un frullino, poi la sollevava per metterla su un altro macchinario e applicare una soluzione. Su un altro macchinario applicava una polvere chimica e poi faceva delle fasce. Si occupava di gomme delle ruspe e dei mezzi di cantiere, pesavano circa un quintale, le sollevava con altri colleghi che lo aiutavano. Durante un giorno in media lavorava circa due gomme. Respirava i fumi. ADR avv. “Per una gomma si facevano più passaggi e Tes_3 spostamenti, ma veniva qualcuno ad aiutarlo, per spostarla sugli altri macchinari”.
All'esito della prova testimoniale, il CTU Dr. Persona_2 concludeva il suo elaborato accertando che: “Il sig. Parte_1 risulta affetto da: Spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con protrusioni discali L1-L2 e L5-S1. Gli esiti possono essere attualmente valutati nella misura dell'8% (otto per cento) con decorrenza dalla domanda. Non è stato possibile, invece, dimostrare un nesso causale tra la patologia articolare delle spalle e la complessiva attività lavorativa svolta dal ricorrente.”.
Nel negare l'eziologia professionale della patologia a carico delle spalle il CTU ha precisato come né dalla documentazione esaminata né dalle prove testimoniale fosse emersa un'effettiva esposizione a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e/o vibrazioni mano- braccio, ovvero un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori oltre il limite soglia e la necessità di lavorare per più della metà del turno di lavoro con le braccia sollevate.
Anche in replica alle osservazioni avanzate dal CT di parte ricorrente la dr.ssa ha ribadito le proprie conclusioni medico- Per_2 legali, spiegando come “le malattie da sforzi e movimenti ripetuti (da sovraccarico biomeccanico) rappresentano un vasto gruppo di affezioni a carico delle strutture osteo-muscolo-neuro-tendinee e delle borse correlate ad attività lavorative (WMSDs) che si caratterizzano per la presenza di un costante impegno funzionale dei vari distretti dell'arto superiore (spalla, gomito, mano, polso). Nella documentazione prodotta dal ricorrente non è possibile desumere la continuità di tale esposizione, soprattutto se si considera che non è stato prodotto DVR specifico con questionario sovraccarico biomeccanico arti superiori né cartella sanitaria di rischio, con descrizione dei rischi per i quali il dipendente veniva sottoposto a visita di sorveglianza sanitaria”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%. Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha accertato la natura professionale di una sola patologia lamentata.
Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari all'8%.
Le spese di lite, stante il riconoscimento di una sola delle due malattie professionali, devono essere compensate per la metà, e la restante parte è posta in capo all' . CP_1
Le spese di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data Parte_1 CP_1
15/12/2023, nella causa iscritta al n. 4470/2023 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la natura professionale della malattia contratta dal ricorrente (“spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con protrusioni discali L1-L2 e L5-S1”) e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica pari all'8% a decorrere dalla domanda amministrativa;
b) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l' ad erogare la prestazione con CP_1 decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Rigetta per il resto la domanda;
d) Compensa per la metà le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_1 non compensate, che si liquidano in euro 900,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
e) Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU in CP_1 favore della dott.ssa che si liquidano in euro Persona_2
580,00, oltre accessori.
Frosinone, 3.01.2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore