Articolo 44 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Articolo 41 ter
Versione
18 febbraio 1992
Art. 44. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1992
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