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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9595 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 2754/2025 R.G.; causa pendente tra:
(C.F. e P. IVA n. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso, come da procura alle liti in atti, dall'Avv. Flora Neglia Em_ ( ; PEC CodiceFiscale_1 Email_2
FAX 0554384747), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nicola Croce, in Via Belvedere, n. 117, Aversa (pec:
Email_3
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, (P. Iva e C.F. ) P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Pasquale
NE (C.F. – p.e.c. C.F._2
con domicilio eletto presso il suo studio Email_4 in Recale (CE) via Stoppani n. 13;
PARTE APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ) rappresentato e Controparte_2 C.F._3 difeso, dall'avv. Massimo Leonetti (C.F. ) e C.F._4 dall'avv. Emilio Orsini (C.F. ) pec: C.F._5
presso il cui studio Email_5 elegge domicilio, in Capri alla Via Marucella n. 11/A giusta procura in atti, ed il quale intende ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo PEC Email_6
PARTE APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ), in persona del l.r.p.t, con Controparte_3 P.IVA_3 sede in Camaiore (LU), Piazza S. Bernardino da Siena, n. 1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n.
602 del 1973.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso in opposizione all'esecuzione notificato in data
29/07/2024, conveniva in giudizio, innanzi Controparte_2 all'ufficio del Giudice di Pace di Capri, la ed il Parte_1 quali enti impositori e l' Controparte_3 Controparte_1
quale soggetto incaricato della riscossione mediante
[...] ruolo, spiegando opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
06220249003471180000, limitatamente alla cartella di pagamento n.
06220110015424961000, avente ad oggetto tasse automobilistiche e sanzioni cds risalenti all'anno 2008-2009, per un totale di € 464,21.
- 2 -
Al riguardo, premetteva di aver ricevuto la notificazione in data
28/06/2024 di intimazione di pagamento concernente il credito di cui alla cartella in questione e che la notificazione di quest'ultima risultava aver avuto luogo in data 01/07/2011; postulava, quindi,
l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione nel periodo compreso tra la data di notificazione iniziale della cartella e quella dell'intimazione oggetto dell'opposizione.
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace si costituiva la
, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice Parte_1 ordinario in favore del giudice tributario ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva altresì l' , la quale Controparte_1 postulava, innanzitutto, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario avendo la cartella opposta ad oggetto un tributo (precisamente tassa automobilistica); in secondo luogo, eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito, concludendo per il rigetto dell'opposizione spiegata.
Rimaneva contumace il Controparte_3
Con sentenza n. 302 depositata il 27/12/2024 il Giudice di Pace di Capri, qualificata l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dichiarava la propria competenza per territorio, avendo il ricorrente dichiarato di domiciliare in Capri, presso lo studio del proprio difensore;
rigettava, inoltre, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla e dall'agente della Parte_1 riscossione, atteso che la notificazione della cartella opposta non risultava contestata dalle parti, reputando conseguentemente cristallizzata la giurisdizione del giudice ordinario in luogo del giudice tributario;
nel merito, dichiarava prescritta la pretesa creditoria, condannando gli enti impositori al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente.
- 3 -
Con atto di citazione notificato in data 29/01/2025 la Pt_1
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata;
al
[...] riguardo deduceva l'erroneità della stessa, innanzitutto, per non aver rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in luogo del giudice tributario, trattandosi di crediti di natura tributaria e precisamente del mancato pagamento della tassa automobilistica;
in secondo luogo, invocava l'erroneità della sentenza impugnata per non aver dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva;
in ultimo, impugnava il capo relativo alla condanna delle spese di lite, per aver il giudice di prime cure errato nel condannare i soli enti impositori e non anche l'agente della riscossione;
concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'appello proposto e la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva nel presente giudizio di secondo grado la parte appellata , la quale chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_2 proposto e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva altresì l' , aderendo al Controparte_1 primo motivo di appello proposto dall'appellante inerente al difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiedendo il rigetto dei restanti motivi di appello, in quanto infondati.
Rimaneva contumace il Controparte_3
All'udienza del 21/10/2025, le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
§ 2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del
[...]
il quale, nonostante la rituale notifica dell'atto di CP_3 appello, non risulta costituito.
§ 3. Tanto opportunamente premesso, è fondato il primo motivo di appello concernente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, limitatamente alla parte della cartella nr.
06220110015424961000 avente ad oggetto il credito per tassa automobilistica 2008.
- 4 -
Al riguardo, costituisce circostanza del tutto pacifica quella per cui il suddetto credito di cui alla cartella menzionata nell'intimazione impugnata abbia natura tributaria.
Ne discende che l'impugnazione dell'intimazione deve inevitabilmente aver luogo innanzi al giudice tributario: invero, l'art. 19, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 546 del 1992 contempla espressamente – tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario –
“l'avviso di mora”, denominazione con la quale si fa riferimento, a ben vedere, all'intimazione di pagamento prescritta dall'art. 50 del D.P.R.
n. 602 del 1973.
Siffatta conclusione è peraltro pacifica nella giurisprudenza di legittimità: sul punto, è sufficiente ricordare come – secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
– “a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che
l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento "ex" art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.” (Cass. Sez. Un.
31 marzo 2008, n. 8279).
Né assumono rilievo le pronunce delle Sezioni Unite n. 34447 del
2019 e n. 7822 del 2020, posto che i principi colà affermati mirano a delimitare i confini della giurisdizione a fronte sì dell'eccezione di prescrizione, ma pur sempre laddove sia stato compiuto un atto
“esecutivo” a cura dell'agente della riscossione (e, quindi, dell'atto che
– alla luce del sopra citato art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992 – potenzialmente è sottratto alla giurisdizione del giudice tributario).
Del resto, la semplice lettura del principio di diritto affermato da
Cass. Sez. Un. 14 aprile 2020, n. 7822 non fa che confortare la
- 5 -
conclusione sopra raggiunta: in quella occasione, infatti, la Corte ha attribuito alla giurisdizione tributaria “la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici …”.
Ne discende che la cognizione dell'eccezione di prescrizione sollevata a fronte di un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione appartiene sempre alla giurisdizione tributaria, trattandosi di un atto espressamente impugnabile dinanzi a tale giudice e di atto prodromico all'esecuzione forzata.
§4. Per quanto concerne il credito per contravvenzione al codice della strada di cui alla cartella impugnata e per il quale risulta pacifico che sussista la giurisdizione del giudice ordinario, va confermato il capo della sentenza di primo grado che dichiara il suddetto credito prescritto. Infatti, trattandosi di un credito derivante da una contravvenzione al codice della strada elevata nel 2009 (come da estratto di ruolo depositato in atti) che, dunque, si prescrive nel termine di cinque anni, tra la data di notifica della cartella di pagamento nr.06220110015424961000 (01.07.2011) e la data di notifica dell'opposta intimazione (28.06.2024), la prescrizione del credito risulta maturata.
§ 5. In conseguenza del parziale accoglimento dell'appello, la sentenza gravata deve essere riformata anche con riferimento alla statuizione sulle spese (cfr. Cass., sez. 6 – 3, ord. 14 ottobre 2013, n.
23226). Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna in primo grado di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario (tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8215).
- 6 -
Pertanto, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, sussistono fondate ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia del Controparte_3
• ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
• DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, limitatamente al credito per tassa automobilistica per l'anno 2008, oggetto della cartella nr.
06220110015424961000, rimettendo le parti dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
• CONFERMA il capo della sentenza di primo grado che dichiara la prescrizione del credito di cui alla cartella nr.
06220110015424961000 per contravvenzione al codice della strada;
• COMPENSA integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, con il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna in primo grado di ripetere quanto versato.
Napoli, 22/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
- 7 -
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 2754/2025 R.G.; causa pendente tra:
(C.F. e P. IVA n. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso, come da procura alle liti in atti, dall'Avv. Flora Neglia Em_ ( ; PEC CodiceFiscale_1 Email_2
FAX 0554384747), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nicola Croce, in Via Belvedere, n. 117, Aversa (pec:
Email_3
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, (P. Iva e C.F. ) P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Pasquale
NE (C.F. – p.e.c. C.F._2
con domicilio eletto presso il suo studio Email_4 in Recale (CE) via Stoppani n. 13;
PARTE APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ) rappresentato e Controparte_2 C.F._3 difeso, dall'avv. Massimo Leonetti (C.F. ) e C.F._4 dall'avv. Emilio Orsini (C.F. ) pec: C.F._5
presso il cui studio Email_5 elegge domicilio, in Capri alla Via Marucella n. 11/A giusta procura in atti, ed il quale intende ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo PEC Email_6
PARTE APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ), in persona del l.r.p.t, con Controparte_3 P.IVA_3 sede in Camaiore (LU), Piazza S. Bernardino da Siena, n. 1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n.
602 del 1973.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso in opposizione all'esecuzione notificato in data
29/07/2024, conveniva in giudizio, innanzi Controparte_2 all'ufficio del Giudice di Pace di Capri, la ed il Parte_1 quali enti impositori e l' Controparte_3 Controparte_1
quale soggetto incaricato della riscossione mediante
[...] ruolo, spiegando opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
06220249003471180000, limitatamente alla cartella di pagamento n.
06220110015424961000, avente ad oggetto tasse automobilistiche e sanzioni cds risalenti all'anno 2008-2009, per un totale di € 464,21.
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Al riguardo, premetteva di aver ricevuto la notificazione in data
28/06/2024 di intimazione di pagamento concernente il credito di cui alla cartella in questione e che la notificazione di quest'ultima risultava aver avuto luogo in data 01/07/2011; postulava, quindi,
l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione nel periodo compreso tra la data di notificazione iniziale della cartella e quella dell'intimazione oggetto dell'opposizione.
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace si costituiva la
, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice Parte_1 ordinario in favore del giudice tributario ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva altresì l' , la quale Controparte_1 postulava, innanzitutto, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario avendo la cartella opposta ad oggetto un tributo (precisamente tassa automobilistica); in secondo luogo, eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito, concludendo per il rigetto dell'opposizione spiegata.
Rimaneva contumace il Controparte_3
Con sentenza n. 302 depositata il 27/12/2024 il Giudice di Pace di Capri, qualificata l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dichiarava la propria competenza per territorio, avendo il ricorrente dichiarato di domiciliare in Capri, presso lo studio del proprio difensore;
rigettava, inoltre, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla e dall'agente della Parte_1 riscossione, atteso che la notificazione della cartella opposta non risultava contestata dalle parti, reputando conseguentemente cristallizzata la giurisdizione del giudice ordinario in luogo del giudice tributario;
nel merito, dichiarava prescritta la pretesa creditoria, condannando gli enti impositori al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente.
- 3 -
Con atto di citazione notificato in data 29/01/2025 la Pt_1
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata;
al
[...] riguardo deduceva l'erroneità della stessa, innanzitutto, per non aver rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in luogo del giudice tributario, trattandosi di crediti di natura tributaria e precisamente del mancato pagamento della tassa automobilistica;
in secondo luogo, invocava l'erroneità della sentenza impugnata per non aver dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva;
in ultimo, impugnava il capo relativo alla condanna delle spese di lite, per aver il giudice di prime cure errato nel condannare i soli enti impositori e non anche l'agente della riscossione;
concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'appello proposto e la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva nel presente giudizio di secondo grado la parte appellata , la quale chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_2 proposto e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva altresì l' , aderendo al Controparte_1 primo motivo di appello proposto dall'appellante inerente al difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiedendo il rigetto dei restanti motivi di appello, in quanto infondati.
Rimaneva contumace il Controparte_3
All'udienza del 21/10/2025, le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
§ 2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del
[...]
il quale, nonostante la rituale notifica dell'atto di CP_3 appello, non risulta costituito.
§ 3. Tanto opportunamente premesso, è fondato il primo motivo di appello concernente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, limitatamente alla parte della cartella nr.
06220110015424961000 avente ad oggetto il credito per tassa automobilistica 2008.
- 4 -
Al riguardo, costituisce circostanza del tutto pacifica quella per cui il suddetto credito di cui alla cartella menzionata nell'intimazione impugnata abbia natura tributaria.
Ne discende che l'impugnazione dell'intimazione deve inevitabilmente aver luogo innanzi al giudice tributario: invero, l'art. 19, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 546 del 1992 contempla espressamente – tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario –
“l'avviso di mora”, denominazione con la quale si fa riferimento, a ben vedere, all'intimazione di pagamento prescritta dall'art. 50 del D.P.R.
n. 602 del 1973.
Siffatta conclusione è peraltro pacifica nella giurisprudenza di legittimità: sul punto, è sufficiente ricordare come – secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
– “a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che
l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento "ex" art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.” (Cass. Sez. Un.
31 marzo 2008, n. 8279).
Né assumono rilievo le pronunce delle Sezioni Unite n. 34447 del
2019 e n. 7822 del 2020, posto che i principi colà affermati mirano a delimitare i confini della giurisdizione a fronte sì dell'eccezione di prescrizione, ma pur sempre laddove sia stato compiuto un atto
“esecutivo” a cura dell'agente della riscossione (e, quindi, dell'atto che
– alla luce del sopra citato art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992 – potenzialmente è sottratto alla giurisdizione del giudice tributario).
Del resto, la semplice lettura del principio di diritto affermato da
Cass. Sez. Un. 14 aprile 2020, n. 7822 non fa che confortare la
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conclusione sopra raggiunta: in quella occasione, infatti, la Corte ha attribuito alla giurisdizione tributaria “la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici …”.
Ne discende che la cognizione dell'eccezione di prescrizione sollevata a fronte di un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione appartiene sempre alla giurisdizione tributaria, trattandosi di un atto espressamente impugnabile dinanzi a tale giudice e di atto prodromico all'esecuzione forzata.
§4. Per quanto concerne il credito per contravvenzione al codice della strada di cui alla cartella impugnata e per il quale risulta pacifico che sussista la giurisdizione del giudice ordinario, va confermato il capo della sentenza di primo grado che dichiara il suddetto credito prescritto. Infatti, trattandosi di un credito derivante da una contravvenzione al codice della strada elevata nel 2009 (come da estratto di ruolo depositato in atti) che, dunque, si prescrive nel termine di cinque anni, tra la data di notifica della cartella di pagamento nr.06220110015424961000 (01.07.2011) e la data di notifica dell'opposta intimazione (28.06.2024), la prescrizione del credito risulta maturata.
§ 5. In conseguenza del parziale accoglimento dell'appello, la sentenza gravata deve essere riformata anche con riferimento alla statuizione sulle spese (cfr. Cass., sez. 6 – 3, ord. 14 ottobre 2013, n.
23226). Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna in primo grado di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario (tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8215).
- 6 -
Pertanto, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, sussistono fondate ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia del Controparte_3
• ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
• DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, limitatamente al credito per tassa automobilistica per l'anno 2008, oggetto della cartella nr.
06220110015424961000, rimettendo le parti dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
• CONFERMA il capo della sentenza di primo grado che dichiara la prescrizione del credito di cui alla cartella nr.
06220110015424961000 per contravvenzione al codice della strada;
• COMPENSA integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, con il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna in primo grado di ripetere quanto versato.
Napoli, 22/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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